Regione Sicilia
Circolare 3 gennaio 2012, n. 1287.
Linee di indirizzo per ottimizzare ed uniformare, nell’ambito regionale, l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dei diversi enti ed organismi pubblici.
(G.U.R.S. 17 febbraio 2012, n. 7)

Il Comitato regionale di coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, istituito con D.P.Reg. Sicilia del 14 gennaio 2009 e decreto n. 2486 del 5 novembre 2009, nella seduta del 17 novembre 2011, ha approvato le “Linee di indirizzo per ottimizzare ed uniformare, nell’ambito regionale, l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dei diversi enti ed organismi pubblici”, che si allegano alla presente circolare.
Ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 4, del D.P.C.M. 21 dicembre 2007 e dell’art. 2 del D.P.Reg., n. 4/serv.4/S.G. del 14 gennaio 2009, gli enti coinvolti sono invitati ad applicare quanto previsto dalle allegate linee di indirizzo.
La presente circolare sarà trasmessa nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.


L’Assessore: RUSSO

Allegato

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico
SERVIZIO 3
TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Linee di indirizzo per ottimizzare ed uniformare, nell’ambito regionale, l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dei diversi enti ed organismi pubblici

PREMESSA
Competenze in materia di vigilanza ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni
L’attuale assetto normativo conferma il riconoscimento ai servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (S.Pre.S.A.L.) delle aziende sanitarie provinciali (AA.SS.PP) della competenza primaria in materia di vigilanza sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ribadisce nell’ambito dell’edilizia e delle attività comportanti rischi particolarmente elevati, elencate all’art. 13, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni (1), la competenza concorrente tra i servizi delle AA.SS.PP e gli ispettorati provinciali del lavoro (IPL).
In ambito ferroviario il suddetto art. 13 ribadisce espressamente la competenza attribuita al personale ispettivo del Ministero del lavoro ai sensi dell’art. 35 della legge 26 aprile 1974, n. 191, concernente la prevenzione degli infortuni negli impianti (2).
In ordine alle competenze speciali in materia di vigilanza, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del decreto legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, restano ferme le specifiche attribuzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di prevenzione incendi e del Corpo regionale delle miniere per le attività di vigilanza nelle attività estrattive, compresi gli impianti di trattamento dei minerali e le pertinenze minerarie.
L’art. 13, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 81/08 e e successive modifiche ed integrazioni esplicita che nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco, la vigilanza per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le stesse amministrazioni.
L’amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, nonché di quelli per le strutture penitenziarie. In atto l’attività di vigilanza nei luoghi di lavoro dell’amministrazione della giustizia viene svolta dai nuclei territoriali del servizio di vigilanza sull’igiene e sicurezza dell’amministrazione della giustizia (V.I.S.A.G.).
Ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, in attesa del complessivo riordino della normativa vigente, restano ferme le competenze in materia di salute e sicurezza attribuite alle autorità marittime a bordo di navi ed in ambito portuale, agli uffici di sanità aerea e marittima, alle autorità portuali ed aeroportuali per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale.
L’INAIL ex-ISPESL, avvalendosi delle proprie strutture centrali e territoriali, può svolgere congiuntamente agli S.Pre.S.A.L. delle AA.SS.PP attività di vigilanza nelle strutture sanitarie del servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’art. 9 comma 6 lettera i) del decreto legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.
La funzione ispettiva dell’INAIL si concretizza in attività di verifica del rischio lavorativo ai fini assicurativi e di accertamento su cause e circostanze di eventi tutelati (infortunio, malattia professionale).
La vigilanza in materia di rapporti di lavoro e di legislazione sociale afferisce agli IPL, che assumono le iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare ai sensi del decreto legislativo n. 124/04 (3).
In materia di previdenza la vigilanza è esercitata anche dagli istituti ed enti previdenziali.
Le aree d’intervento dei suddetti enti ed organismi pubblici sono “programmabili” secondo piani mirati nazionali, regionali o territoriali e “non programmabili”, cioè su delega, su subdelega o su segnalazione.
L’attività di vigilanza esercitata dagli organi di vigilanza di cui all’art. 13 deve essere svolta nel proprio ambito di autonomia organizzativa ma, al contempo, deve essere armonizzata nel quadro del coordinamento regionale e provinciale ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 81/2008 (DPCM 21 dicembre 2007 Comitati regionali di coordinamento) (4), sulla base degli obiettivi posti a livello nazionale dal DPCM 17 dicembre 2007 (Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro) (5). Infatti, tra i compiti del Comitato regionale di coordinamento rientra la proposizione di indirizzi al fine di ottimizzare ed uniformare, nell’ambito regionale, l’attività di vigilanza dei diversi enti ed organismi pubblici, nonché, la promozione di iniziative per la realizzazione di piani mirati ed integrati di intervento, rapportati alle effettive risorse disponibili delle diverse amministrazioni pubbliche, al fine di razionalizzare ed ottimizzare le risorse stesse.
Al fine di garantire l’efficacia, l’efficienza e la qualità degli interventi ispettivi devono essere ricercate ed implementate modalità di intervento coordinato (vigilanza congiunta e/o integrata) anche in relazione alle specifiche professionalità tecnico-specialistiche derivanti dalle diverse competenze istituzionali.
Gli operatori addetti ad attività di vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro devono, altresì, sviluppare, a livello territoriale, capacità di raccordo con i soggetti istituzionali preposti ad attività di controllo e vigilanza su tematiche diverse, come ad esempio l’ARPA, i servizi dell’area di igiene e sanità pubblica dei dipartimenti di prevenzione, le polizie locali, ecc.

1. INDIRIZZI PROCEDURALI PER IL COORDINAMENTO DELL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA FRA I SERVIZI DI PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DELLE AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI E GLI ISPETTORATI PROVINCIALI DEL LAVORO
Inchieste malattie professionali
Sono effettuate esclusivamente dallo S.Pre.S.A.L dell’ASP territorialmente competente, al quale devono pervenire tutte le denunce/referti di malattia professionale (ex art.139 del D.P.R. n. 1124/65 ed ex art. 365 C.P.) (6-7). Per tale ragione deve essere garantito il raccordo con le sedi INAIL e le procure territoriali per la corretta gestione dei flussi e si deve provvedere ad un’adeguata informazione e formazione dei medici competenti e dei medici di medicina generale.

Inchieste infortuni sul lavoro
Al fine di evitare duplicazioni e/o sovrapposizioni, gli S.Pre.S.A.L. delle AA.SS.PP e gli IPL, in occasione di infortuni sul lavoro occorsi in settori afferenti alle competenze di entrambi gli enti, esclusi i casi in cui l’autorità giudiziaria (A.G.) abbia trasmesso delega d’indagine ad un unico ente, gli enti stessi devono preventivamente raccordarsi come di seguito specificato:
1. se non diversamente specificato dall’A.G., qualora vengano delegati entrambi gli enti ad effettuare la stessa indagine, gli stessi si raccorderanno con l’autorità delegante per concordare le modalità d’intervento;
2. nel caso in cui uno dei due enti intenda intraprendere d’iniziativa un’inchiesta infortuni, questo deve preventivamente verificare se la stessa sia già stata programmata da parte dell’altro ente.

Attività di vigilanza nel settore dell’edilizia
Attività di vigilanza a seguito di segnalazione/esposto:
gli accertamenti successivi a segnalazioni/esposti indirizzati ad entrambi gli enti devono essere effettuati previo raccordo tra gli stessi, con modalità che saranno stabilite a livello provinciale.
Attività di vigilanza su iniziativa:
1. ogni ente deve garantire la trasmissione all’altro ente, con cadenza mensile, preferibilmente tramite posta elettronica, dell’elenco dei cantieri ispezionati;
2. a inizio di ogni anno, gli enti devono concordare una modalità di suddivisione del territorio provinciale in zone, prevedendo una rotazione degli accessi ispettivi avente cadenza quadrimestrale.
Per specifiche esigenze territoriali possono essere individuate diverse e temporanee modalità di coordinamento a livello provinciale;
3. si ritiene necessario assicurare una quota di attività di vigilanza congiunta, pari ad almeno il 5% delle previsioni annue, al fine di creare sinergie mirate alla riduzione degli infortuni ed al contrasto del lavoro nero e di uniformare le modalità d’intervento a livello territoriale.
Al fine di adempiere compiutamente quanto previsto dall’art. 14 del decreto legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni e di disporre di dati statistici, a livello provinciale e regionale, circa l’attività svolta ed i risultati conseguiti, gli enti si impegnano ad uno scambio dei dati relativi all’attività di vigilanza svolta nei cantieri edili. Per semplificare ed omogeneizzare la raccolta di tali dati, nel periodo di vigenza del Piano regionale straordinario di cui al decreto dell’Assessorato regionale della salute n. 1174/2010, gli enti utilizzeranno la scheda di raccolta dati allegata alle presenti linee di indirizzo (vedi allegato).

Vigilanza in materia di rapporti di lavoro, di legislazione sociale e applicazioni contrattuali
Negli ambiti di esclusiva competenza dell’IPL, gli S.Pre.S.A.L. provvederanno al tempestivo inoltro delle comunicazioni relative alla materia o alla trasmissione delle segnalazioni erroneamente pervenute.

Vigilanza in altri settori lavorativi
È necessario garantire il rispetto delle specifiche competenze degli enti e modalità di comunicazione efficaci.

Progetto “infortuni mortali – SSI”
Considerato che è stato avviato, già da alcuni anni, il progetto nazionale INAIL-Regioni “Infortuni mortali - Sbagliando s’impara” (SSI), che prevede la registrazione dei dati relativi agli infortuni mortali su apposita scheda SSI, in caso di inchiesta per infortunio mortale (in qualunque settore lavorativo) espletata dall’IPL, lo stesso provvederà a darne comunicazione allo S.Pre.S.A.L., assicurando una proficua collaborazione affinché gli operatori S.Pre.S.A.L possano provvedere alla registrazione dei dati sulla scheda stessa.

2. INDIRIZZI PROCEDURALI PER IL COORDINAMENTO DELL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA FRA I SERVIZI DI PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DELLE AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI E I COMANDI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO
Nelle aziende con attività elencate nell’allegato I del D.P.R. n. 151 dell’1 agosto 2011 (8):
1. qualora le violazioni, attinenti le misure di prevenzione e protezione dal rischio incendio, siano riferite a quanto previsto dagli articoli 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) e 43 (Gestione delle emergenze ) nonché dall’allegato IV del decreto legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, gli S.Pre.S.A.L. attivano le procedure di cui al decreto legislativo n. 758/94 inviandone comunicazione, per conoscenza, al Comando provinciale dei vigili del fuoco (C.P.VV.F.);
2. ove le violazioni riguardino l’applicazione dell’art. 46 del decreto legislativo n. 81/08 e e successive modifiche ed integrazioni (Prevenzione incendi) la competenza rimane esclusiva del C.P.VV.F.; in tal caso gli S.Pre.S.A.L. devono provvedere a darne tempestiva segnalazione al C.P.VV.F. per l’applicazione delle relative sanzioni;
3. in ogni caso il C.P.VV.F. potrà riscontrare e sanzionare violazioni relative ad altri articoli del decreto legislativo n. 81/08, ascrivibili al proprio ambito di competenza definito dall’art. 13 del decreto legislativo n. 139/06 (9), comunicando le azioni intraprese agli altri organi di vigilanza competenti.

3. INDIRIZZI PROCEDURALI PER IL COORDINAMENTO DELL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA FRA I SERVIZI DI PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DELLE AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI E L’AUTORITÀ MARITTIMA, GLI UFFICI DI SANITÀ AEREA E MARITTIMA, L’AUTORITÀ PORTUALE ED AEROPORTUALE
Fermo restando quanto previsto dai decreti legislativi n. 271/99 (10) (Tutela lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali), n. 272/99 (11) (Tutela lavoratori adibiti ad operazioni e servizi portuali; operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale), n. 298/99 (12) (Lavoro a bordo navi da pesca), l’accesso nelle aree riservate per l’espletamento di attività d’indagine delegate o su richiesta deve essere preventivamente concordato con le autorità competenti.
Per le inchieste su malattie professionali riguardanti lavoratori marittimi le AA.SS.PP. dovranno raccordarsi con l’INAIL ex IPSEMA.

4. INDIRIZZI PROCEDURALI PER IL COORDINAMENTO DELL’ATTIVITA’ INTEGRATA DI VIGILANZA FRA I SERVIZI DI PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DELLE AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI E INAIL
Considerato che l’art. 9 - comma 6 - lettera i) del decreto legislativo n. 81/08 prevede che l’INAIL ex- ISPESL possa svolgere l’attività di vigilanza nelle strutture sanitarie del servizio sanitario nazionale congiuntamente allo S.Pre.S.A.L delle AA.SS.PP, quest’ultimo dovrà avvalersi del supporto tecnico-specialistico e scientifico del personale INAIL ex ISPESL in tutti i casi in cui lo stesso si rilevi necessario per le specifiche competenze.
Per realizzare lo scambio di flussi informativi (tra INAIL e AA.SS.PP,) ogni sede territoriale INAIL provvederà a trasmettere agli S.Pre.S.A.L delle AA.SS.PP i dati relativi agli infortuni mortali denunciati e alle malattie professionali riconosciute, al fine di consentire sia un corretto monitoraggio degli eventi che l’espletamento dei progetti nazionali INAIL-Regioni “Infortuni mortali - Sbagliando s’impara” e “MalProf”.

5. INDIRIZZI PROCEDURALI PER IL COORDINAMENTO DELL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA INTEGRATA FRA I SERVIZI DI PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DELLE AZIENDE SANITARIE E SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA DI LAVORO E LEGISLAZIONE SOCIALE: ISPETTORATO DEL LAVORO, INPS, INAIL, ECC.
Si ritiene opportuno che venga programmata annualmente una quota di vigilanza integrata, da valutare in relazione alle risorse disponibili e da concordare in sede di organismo provinciale del Comitato regionale di coordinamento.


Riferimenti legislativi:
1) Decreto legislativo n. 81/08 - Art. 13 - comma 2 - “Vigilanza”.
2) Legge 26 aprile 1974, n. 191 “Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall’Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato”, pubblicato nella G.U. 24 maggio 1974, n. 134.
3) Decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 “Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro”.
4) Decreto legislativo n. 81/08 - Art. 7 (Comitati regionali di coordinamento) - DPCM 21/12/2007 “Coordinamento prevenzione sicurezza sul lavoro”.
5) DPCM 17/12/2007 “Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro”.
6) D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - Art. 139 “T.U. delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.
7) Art. 365 C.P. “Omissione di referto”.
8) D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 - Allegato I “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi – Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi”.
9) Decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 - “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, a norma dell’art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229” - Definizione ed ambito di applicazione.
10) Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionale”.
11) Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272 “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale”.
12) Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298 “Attuazione della direttiva n. 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca”.