Cassazione Civile, Sez. Lav., 16 febbraio 2012, n. 2252 - Infortunio sul lavoro durante la movimentazione di materiale ferroso in un cantiere navale





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni - Presidente

Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere

Dott. MAMMONE Giovanni - rel. Consigliere

Dott. MANNA Felice - Consigliere

Dott. BALESTRIERI Federico - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

 



sul ricorso proposto da:

FI. CA. NA. IT. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato MO. EN. , che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

PI. DA. , GE. AS. S.P.A., ZU. IN. IT. S.P.A., SA. AS. E. RI. S.P.A.;

- intimati -

sul ricorso 14068-2007 proposto da:

ZU. IN. CO. S.A., (società nella quale si è fusa per incorporazione Zu. In. It. S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato RU. RA. , che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato TR. SA. , giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

PI. DA. , GE. AS. S.P.A., SA. AS. E. RI. S.P.A.;

- intimati -

sul ricorso 14388-2007 proposto da:

PI. DA. , elettivamente domiciliato in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato MA. MA. , che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CO. EN. , giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

FI. CA. NA. IT. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato MO. EN. , che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- controricorrente -

e contro

GE. AS. S.P.A., ZU. IN. IT. S.P.A., SA. AS. E. RI. S.P.A.;

- intimati -

sul ricorso 14389-2007 proposto da:

SA. AS. E. RI. S.P.A., GE. AS. S.P.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato PE. MA. AN. , che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- controricorrenti e ricorrenti incidentali -

contro

PI. DA. , ZU. IN. IT. S.P.A., FI. CA. NA. IT. S.P.A.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 482/2006 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 12/01/2007 R.G.N. 655/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MAMMONE;

udito l'Avvocato VA. CO. per delega EN. MO. ;

uditi gli Avvocati CO. EN. e PE. MA. AN. ;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l'accoglimento del primo ricorso, rigetto del secondo motivo del secondo ricorso, accoglimento del terzo ricorso, assorbito l'ultimo ricorso.

 

Fatto


1.- Con ricorso al giudice del lavoro di Venezia Pi. Da. conveniva in giudizio Fi. Ca. Na. s.p.a., di cui era dipendente con mansioni di carpentiere, per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito di infortunio sul lavoro occorso nel cantiere navale di (Omissis).

2.- Il Tribunale di Venezia, autorizzata la chiamata in causa di As. Ge. s.p.a., SA. As. Ri. s.p.a. e Zu. In. s.p.a., quale assicuratori di Fi. s.p.a., rigettava la domanda rilevando che la dinamica dell'infortunio accertata nell'istruttoria era diversa da quella descritta nel ricorso.

3.- Proponeva appello principale Pi. nei confronti di Fi. e degli assicuratori, mentre Zu. In. s.p.a. proponeva appello incidentale nei confronti della sola Fi. . La Corte d'appello di Venezia con sentenza 12.1.07 accoglieva l'impugnazione principale e dichiarava Fi. responsabile della causazione dell'infortunio, dichiarando altresì As. Ge. e SA. As. tenute a manlevare Fi. nei limiti del massimale di polizza. Dichiarava invece inammissibile l'impugnazione incidentale di Zu. perchè tardiva.

4.- La Corte riteneva che dalla dinamica dell'infortunio, come emersa dall'istruttoria, emergeva che, durante le operazioni di movimentazione di materiale ferroso nel cantiere navale, un pesante pannello di metallo si era spostato ed aveva colpito ad un ginocchio il lavoratore, che da terra assisteva l'operatore della gru sopraelevata che spostava un altro pannello sovrapposto a quello che aveva provocato il danno.

Secondo la Corte di merito tale dinamica era compatibile con quanto descritto nel ricorso introduttivo, di modo che in proposito la parte convenuta aveva potuto svolgere una compiuta difesa. Quanto al merito, la stessa Corte riteneva che l'infortunio si era verificato durante l'assistenza fornita dall'infortunato al gruista addetto al sollevamento e che tale attività era stata svolta "a vista" in regime di scarsa sicurezza, in presenza di altrettanto scarsa attenzione ai movimenti del pannello dopo l'aggancio (e quindi con condotta imprudente dell'infortunato).

Rientrando l'attività cantieristica nella disciplina del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, il preposto alle operazioni avrebbe dovuto fornire direttive per lo svolgimento dell'attività in sicurezza e vigilare che il lavoratore si attenesse alle indicazioni ricevute (ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 547, articolo 4). La violazione di tale obbligo costituiva per il datore di lavoro violazione dell'obbligo di sicurezza dell'articolo 2087 c.c..

5.- La Corte, accogliendo l'appello principale, dichiarava la responsabilità del datore nella causazione dell'incidente, ma non lo condannava al risarcimento in quanto il lavoratore non aveva formalmente chiesto il risarcimento dei danni, che avrebbero dovuto essere quindi azionati in separata sede. Quanto alla richiesta di garanzia, dichiarava Ge. e Sa. As. tenute a manlevare Fi. nella misura rispettivamente del 40% e del 60%.

6.- Propone ricorso per cassazione Fi. , cui rispondono Pi. e tutti gli assicuratori con controricorso contenente ricorso incidentale. Fi. ha risposto a Pi. con controricorso ed ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..

Diritto



7.- I motivi di ricorso proposti dalla ricorrente principale Fincantieri possono essere sintetizzati come segue.

7.1.- Con il primo motivo è dedotta violazione degli articoli 112, 115-116, 414 e 420 c.p.c. La ricorrente contesta la dinamica dell'incidente denunziata dal ricorrente e quella accertata dal giudice, fornendone una terza versione, e sostiene che allorchè la richiesta di risarcimento sia proposta in relazione a determinati fatti, la formulazione di richiesta risarcitoria non può essere spostata su fatti diversi che siano accertali nel corso del giudizio, di modo che il giudice non avrebbe potuto decidere la causa con riferimento alla dinamica del sinistro accertata sulla base delle risultanze istruttorie.

7.2.- Con il secondo motivo è dedotta violazione degli articoli 2087 e 2697 c.c. e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 168 nonchè carenza di motivazione in ordine alla ritenuta inadeguatezza dei mezzi di sollevamento e trasporto impiegati. Dalle risultanze istruttorie emerge che l'incidente fu causato da imperizia del lavoratore, che andò a collocarsi in una posizione inadeguata e non sicura durante le operazioni di sollevamento del pannello, non attenendosi alle disposizioni ricevute, secondo quanto risultante dalle testimonianze dei compagni di lavoro Di. Pi. e Ca. . Essendo il Pi. persona esperta di quel tipo di movimentazione ed edotta delle misure di sicurezza necessarie, avrebbe dovuto essere esclusa ogni responsabilità del datore di lavoro, in ragione dell'evidente esclusiva ascrivibilità al lavoratore dell'evento.

7.3.- Con il terzo motivo è dedotta violazione del Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 13 per la parte in cui il giudice non ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del datore in relazione al risarcimento del danno biologico, essendo esso, ai sensi di detto articolo 13, risarcito dall'INAIL per infortuni e malattie professionali verificatisi o denunziati dopo l'entrata in vigore del Decreto Ministeriale 12 luglio 2000, con cui furono approvate le tabelle delle menomazioni e dei relativi indennizzi. Dato che, secondo l'accertamento del giudice, l'infortunato non ha avanzato richiesta di risarcimento di danni ulteriori oltre quelli liquidati dall'INAIL, è da ritenere che con la sua domanda il lavoratore abbia chiesto il risarcimento dello stesso danno già risarcito dall'INAIL.

8.- Pi. con il ricorso incidentale lamenta violazione dell'articolo 112 c.p.c., censurando l'affermazione della Corte di merito che ritiene non formulata la domanda di condanna del datore di lavoro al risarcimento dei danni. Ribadisce il lavoratore di aver chiesto, sia in primo che secondo grado, la nomina di un consulente tecnico sull'entità dei danni, dal che avrebbe dovuto dedursi la volontà di chiedere una condanna specifica e non generica. Non essendo stata proposta richiesta di separazione del giudizio sudati da quello sul quantum, il giudice avrebbe dovuto ritenere formulata la domanda di risarcimento.

9.- Zu. In. Co. s.a. (presente nel presente giudizio di legittimità quale incorporante di Zu. In. It. s.p.a.) aderisce alla linea difensiva della ricorrente principale, chiedendone l'accoglimento del ricorso, e con il ricorso incidentale deduce violazione dell'articolo 334 c.p.c. contestando la dichiarazione di tardività del suo appello (con cui lamentava che il primo giudice avesse compensato le spese della sua chiamata in garanzia da parte di Fi. ). L'impugnazione incidentale tardiva era legittimata, infatti, dal fatto che Zu. In. era parte di causa dipendente da quella instaurata da Pi. contro Fi. , essendo stata essa stata chiamata in causa per prestare la garanzia. Ai sensi del combinato degli articoli 331 e 334 c.p.c., pertanto, la sua impugnazione incidentale era da considerare tempestiva.

10.- SA. As. e As. Ge. , costituite con unica difesa, con il ricorso incidentale aderiscono al ricorso di Fi. e ne chiedono l'accoglimento.

11.- Tutti i ricorsi vanno preliminarmente riuniti ex articolo 335 c.p.c..

12.- Con il primo motivo del ricorso principale, parte ricorrente propone una propria ricostruzione degli eventi ("così come realmente avvenuti", pag. 8 del ricorso), sostenendo che la dinamica dei fatti descritta nel ricorso introduttivo, su cui è fondata la domanda, è diversa da quella reale e, pertanto, inidonea a giustificare la richiesta di risarcimento. La diversa dinamica denunziata in primo grado non solo sul piano processuale avrebbe orientato l'istruttoria e condizionato la difesa del convenuto, ma, sul piano sostanziale avrebbe dato luogo ad una domanda diversa (perchè fondata su fatti diversi), solo apparentemente accomunata dall'identità del petitum a quella esaminata dal giudice.

Il motivo è infondato per due sostanziali ragioni. Innanzitutto, il fatto rilevante, a prescindere dalle diverse prospettazioni formulate dalle parti, è quello accertato nella sentenza, in cui il giudice ha individuato la causa petendi della domanda di risarcimento formulata dall'attore. Inoltre, la ricostruzione dei fatti contenuta nel ricorso per cassazione è inammissibilmente proposta in quanto mira ad introdurre una nuova ricostruzione dei fatti in sede di legittimità, in mancanza di specifiche censure all'accertamento compiuto dal giudice.

La dinamica dei fatti è, pertanto, quella accertata dal giudice di merito, il quale correttamente da essa (e non da altre) ha tratto gli elementi materiali utili all'esame della domanda.

13.- è infondato anche il secondo motivo, con cui si sostiene che la responsabilità del datore sarebbe esclusa dalla circostanza che il lavoratore non solo aveva ricevuto adeguate disposizioni dai soggetti preposti, ma era da considerare esperto di quel tipo di movimentazione di materiale, di modo che, considerata l'imperizia con cui aveva svolto la mansione assegnata, avrebbe dovuto affermarsi la sua responsabilità esclusiva nella causazione dell'evento.

Al riguardo deve rilevarsi che le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in quanto dirette ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, tutelano il lavoratore anche dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione e da quelli ascrivibili a sua imperizia, negligenza ed imprudenza, con la conseguenza che il datore è responsabile dell'infortunio, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente. Non assume effetto esimente l'eventuale concorso di colpa del lavoratore, se non nel caso in cui la sua condotta presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento (Cass. 8.03.06 n. 4980). L'obbligo, incombente in capo al datore di lavoro Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, ex articolo 4 e articolo 2087 cod. civ., di vigilare sulla osservanza da parte dei lavoratori delle misure di sicurezza, si estende fino all'apprestamento delle predette misure e alla vigilanza sulla osservanza delle stesse, ma non fino a comprendere l'obbligo di impedire comportamenti anomali ed imprevedibili posti in essere in violazione delle norme di sicurezza, (Cass. 23.05.01 n. 7052).

Ne consegue che la violazione dell'obbligo di vigilanza dei soggetti indicati da detto articolo 4 (datori di lavoro, dirigenti e preposti) viene meno solo nel caso che il comportamento del lavoratore sia eccezionale ed imprevedibile, mentre i predetti sono tenuti ad assicurare l'incolumità dei lavoratori anche nei confronti di eventuali atti imprudenti e non possono limitarsi a impartire le direttive per l'esecuzione del lavoro, ma debbono controllare la reale attuazione delle direttive impartite.

Nel caso di specie il giudice di merito, ha accertato che pur essendo il comportamento del lavoratore connotato da scarsa diligenza, non fosse raggiunta tuttavia la soglia dell'abnormità, che sola avrebbe escluso la responsabilità del datore di lavoro. Tale accertamento non risulta validamente censurato, atteso che tutte le considerazioni circa la pretesa imprevedibilità del comportamento del lavoratore sono basate sulla dinamica dell'infortunio prospettata dalla ricorrente, la quale tuttavia, come evidenziato al paragrafo che precede, è frutto di una unilaterale ricostruzione che si pone in contrasto con quanto accertato dal giudice.

Deve, pertanto, ritenersi che, di fronte al comportamento concretamente tenuto dal lavoratore, il datore fosse tenuto alla particolare diligenza prevista dall'articolo 4 sopra richiamato e che, quindi, correttamente il giudice di merito abbia ritenuto sussistente la responsabilità.

14.- Sono infondati il terzo motivo del ricorso principale e l'unico motivo del ricorso incidentale del Pi. , da trattare in unico contesto per il collegamento tra di essi esistente.

Il lavoratore sostiene che il giudice avrebbe omesso di pronunziarsi sulla domanda di risarcimento, che pure era chiaramente diretta alla condanna specifica al risarcimento e non a quella della generica affermazione della responsabilità del datore di lavoro.

Dal tenore della domanda specificamente proposta, come testualmente riportata nell'intestazione della sentenza impugnata (il cui esame è qui consentito, essendo dedotto il vizio di omesso esame e non il vizio di erronea interpretazione, v. Cass. 11.03.11 n. 5876 e 22.07.09 n. 17109), deve rilevarsi che le richieste formulate al giudice erano nel senso della condanna "al risarcimento di tutti i danni morali, materiali, esistenziali e biologici, emergenti da lucro cessante, che saranno dimostrati in corso di causa previa consulenza medico legale, salvo quanto erogato dall'INAIL". Trattasi di domanda priva di analiticità e formulata in termini del tutto generici, in cui correttamente il giudice di merito ha ravvisato la richiesta solo formale di risarcimento del danno e non la condanna specifica.

Il tenore stesso della domanda - che, facendo salvo "quanto erogato dall'INAIL", ha per oggetto i danni ulteriori non risarciti dall'Istituto - impone il rigetto del terzo motivo di Fi. s.p.a. (n. 7.3), secondo il quale oggetto del contendere sarebbero i danni già risarciti dall'INAIL, il che escluderebbe la legittimazione passiva del datore di lavoro.

15.- Zu. In. Co. s.a. con l'unico motivo di ricorso incidentale contesta la dichiarazione di inammissibilità dell'appello incidentale con cui essa aveva contestato la compensazione delle spese della chiamata in garanzia effettuata nei suoi confronti da Fi. disposta dal primo giudice, assumendo essa che era stato violato l'articolo 91 c.p.c., dato che la richiesta di garanzia era infondata non essendo la polizza assicurativa vigente tra le parti al momento dell'infortunio.

Zu. ricostruisce la sua posizione nel giudizio di appello come segue. Depositata la sentenza di primo grado in data 27.7.04, Pi. in data 29.9.04 depositò nella cancelleria il ricorso d'appello e lo notificò alle altre parti assieme al decreto presidenziale che fissava l'udienza di discussione per il 10.10.06. Zu. , ricevuta la notifica dell'appello e del decreto il 13.10.04, solo in data 29.9.06 depositò la memoria di costituzione contenente l'appello incidentale, che notificò in pari data alle altre parti. La sentenza oggi impugnata ha qualificato tardiva l'impugnazione di Zu. (essendo al momento del deposito della memoria di costituzione e della sua notifica abbondantemente decorso il termine per impugnare) e l'ha ritenuta inammissibile, in quanto proposta, in causa scindibile, non contro l'appellante principale ( Pi. ), ma contro parte diversa ( Fi. ).

Così ricostruita la sua posizione, Zu. sostiene che l'appello sarebbe stato ammissibile in quanto la causa nella quale fu da essa proposta l'impugnazione tardiva (la causa di garanzia) era pur sempre legata da rapporto di dipendenza a quella in cui era stata proposta l'impugnazione principale (la causa di risarcimento del danno).

Il motivo è infondato.

La disposizione dell'articolo 334 c.p.c., nel legittimare la parte che ha lasciato trascorrere il termine per impugnare a proporre impugnazione tardiva, presuppone che per la parte stessa l'interesse a impugnare nasca a seguito dell'impugnazione principale, in ragione del diverso assetto di interessi che il suo accoglimento potrebbe provocare (Cass., S.u., 27.11.07 n. 24627 e Sez. Prima 17.03.09 n. 6444). Tale situazione non esiste nel caso di specie, atteso che di fronte al rigetto della domanda di risarcimento ed alla compensazione delle spese tra tutte le parti, disposta dal primo giudice, Zu. aveva un interesse diretto ed immediato a far affermare l'erroneità della sua chiamata in garanzia (su cui peraltro il giudice non si era pronunziato esplicitamente), non dipendente dalla sorte della domanda proposta nella causa principale. La parte, pertanto, avrebbe dovuto proporre appello autonomamente, nei termini di legge, non potendosi giovare dell'articolo 334 c.p.c..

In altre parole, in questo caso trova applicazione il principio giurisprudenziale secondo cui la causa principale e la causa proposta dal convenuto che intenda (in forza di titolo diverso) essere rilevato dal garante di quanto sia eventualmente condannato a pagare all'attore (c.d. garanzia impropria), anche se proposte nello stesso giudizio, sono distinte e scindibili e l'interesse ad impugnare del soggetto chiamato non è subordinato alla proposizione dell'impugnazione principale, ma persiste autonomamente (Cass. 7.09.09 n. 19286, la quale pone in evidenza che l'impugnazione incidentale non è ammissibile quando sia diversa per soggetti e per titolo, rispetto a quella proposta in via principale, nonchè 12.06.96 n. 5409 e S.u. 3.06.92 n. 6788).

16.- Il rigetto del ricorso principale proposto da Fi. s.p.a. comporta il rigetto anche del ricorso incidentale adesivo proposto da SA. As. e As. Ge. .

17.- In conclusione, tutti i ricorsi debbono essere rigettati. In ragione della generale soccombenza, le spese del giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti.

 

P.Q.M.

 



La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta, compensando le spese tra le parti del giudizio di legittimità.