Tipologia: CCNL
Data firma: 21 marzo 1947
Validità: annuale
Parti: Associazione Industria Italiana del Cemento, Cementamianto, Calce e Gesso, Associazione Produttori Cemento e Fibrocemento del Piemonte - Confindustria e Filea-Cgil
Settori: Edilizia, Cemento, calce e gesso, Operai

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Documenti.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Assunzione e lavoro delle donne e fanciulli.
Art. 5. - Classifica operai.
Art. 6. - Apprendistato.
a) Definizione dell’apprendistato.

b) Età di assunzione.
c) Durata del tirocinio.
d) Documentazione dei titoli.
e) Interruzione del tirocinio.
f) Obblighi del datore di lavoro.
Art. 7. - Incasellamento merceologico e minimi di paga base.
Art. 8. - Cottimi.
Art. 9. - Conteggio della paga.
Art. 10. - Orario di lavoro.
Art. 11. - Inizio e cessazione del lavoro.
Art. 12. - Conservazione utensili.
Art. 13. - Visite d’inventario.
Art. 14. - Permessi di entrata e di uscita.
Art. 15. - Permessi.
Art. 16. - Assenze.
Art. 17. - Sospensione di lavoro.
Art. 18. - Interruzione di lavoro.
Art. 19. - Riduzione di lavoro.
Art. 20. - Ricuperi.
Art. 21. - Riposo settimanale.
Art. 22. - Giorni festivi e festività nazionali.
Art. 23. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 24. - Lavoro a turni.
Art. 25. - Lavori pesanti, disagiati e pericolosi.
Art. 26. - Passaggio di mansioni.
Art. 27. - Mansioni promiscue.
Art. 28. - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella d’impiegato.
Art. 29. - Trasferimenti.
Art. 30. - Trasferte.
Art. 31. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 32. - Multe e sospensioni.
Art. 33. - Licenziamento per mancanze.
Art. 34. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 35. - Trapasso, trasformazione, cessazione e fallimento di azienda.
Art. 36. - Congedo matrimoniale.
Art. 37. - Ferie.
Art. 38. - Gratifica natalizia.
Art. 39. - Premio di fedeltà.
Art. 40. - Mense.
Art. 41. - Igiene sul lavoro e prevenzione infortuni.
Art. 42. - Pronto soccorso.
Art. 43. - Previdenze sociali.
Art. 44. - Trattamento di malattia od infortunio.
Art. 45. - Gravidanza e puerperio.
Art. 46. - Preavviso di licenziamento e dimissioni.
Art. 47. - Indennità di licenziamento.
Art. 48. - Indennità in caso di morte - Decesso dell’operaio in trasferta.
Art. 49. - Certificato di lavoro.
Art. 50. - Commissioni interne.
Art. 51. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Trattamento di maggior favore.
Art. 52. - Accordi interconfederali.
Art. 53. - Reclami e controversie.
Art. 54. - Durata e decorrenza del contratto.
Dichiarazione delle parti a verbale
Allegati
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3 - Decreto 14 aprile 1927 n. 530/809. Approvazione del regolamento generale per l’igiene del lavoro
Tabella dei minimi di salario in vigore dal 1» giugno 1947 per gli operai dell’industria del cemento calce e gesso
Accordo per l’applicazione agli operai dell’accordo interconfederale 30 maggio 1947, 12 luglio 1947.

Contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti da aziende esercenti la produzione di ce-mento e fibrocemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso, e per le aziende esercenti la produzione di calce e gesso, 21 marzo 1947

Tra l’Associazione Industria Italiana del Cemento, Cementamianto, Calce e Gesso [...], l’Associazione Produttori Cemento e Fibrocemento del Piemonte [...] con l’intervento dei seguenti rappresentanti delle aziende industriali [...], con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...] e la Federazione Italiana Lavoratori Edili e Affini (Filea) [...], con l’assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro [...], è stato stipulato il seguente contratto di lavoro da valere in tutto il territorio nazionale per le aziende esercenti la produzione di ' cemento e fibrocemento e la produzione promiscua di cemento calce e gesso, nonché per le aziende esercenti la produzione di calce e gesso.

Art. 4. - Assunzione e lavoro delle donne e fanciulli.
Per l’ammissione al lavoro e il lavoro delle donne e dei fanciulli, valgono le disposizioni di legge.
Comunque è fatto divieto di far lavorare di notte i giovani inferiori ai 18 anni e le donne di qualunque età, salvo le eccezioni e le deroghe di legge.
Compatibilmente con le esigenze aziendali, si eviterà di richiedere prestazioni di lavoro femminili nei giorni festivi.
Qualora le donne vengano destinate a compiere lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, a parità di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sarà corrisposta la paga contrattuale prevista per l’uomo.
Nelle lavorazioni a cottimo la condizione sopra detta si intenderà soddisfatta con l’applicazione di una eguale tariffa.

Art. 6. - Apprendistato.
a) Definizione dell’apprendistato.

È considerato apprendista chiunque sia occupato nello stabilimento con lo scopo di acquistare la capacità necessaria per divenire lavoratore qualificato mediante un addestramento pratico.

b) Età di assunzione.
Può essere assunto come apprendista chi abbia compiuto 14 anni, ma non oltrepassato i 18 anni di età.

c) Durata del tirocinio.
La durata del periodo di tirocinio è stabilita in tre anni.
Per coloro che siano in possesso di licenza di scuola secondaria di avviamento professionale o di scuola artigiana di tipo corrispondente alla attività esplicata dall’apprendista, o titolo equipollente, il periodo di tirocinio dovrà essere ridotto a due anni. [...]

d) Documentazione dei titoli.
Per avere diritto ad essere ammesso al beneficio della diminuzione del periodo dell’apprendistato di cui al precedente comma, l’apprendista dovrà presentare all’atto dell’assunzione (o quando ha conseguito il titolo scolastico stabilito, se questo è ottenuto durante il rapporto di lavoro) il titolo scolastico originale o certificato autentico o equipollente.

e) Interruzione del tirocinio.
Per gli apprendisti che abbiano già effettuato un periodo di apprendistato non inferiore ai sei mesi consecutivi presso la stessa azienda od altra azienda del ramo, esplicando mansioni analoghe a quelle alle quali devono essere adibiti nella stessa o nella nuova azienda, il periodo dell’apprendistato così compiuto verrà computato al fini della durata dell’apprendistato, sempre che non sia intercorsa una interruzione superiore ai 12 mesi.

f) Obblighi del datore di lavoro.
Il datore dì lavoro ha l’obbligo:
- di curare o di far curare dai suoi dipendenti l’addestramento pratico dell’apprendista;
- di non sottoporre l’apprendista a lavori superiori alle sue forze o che non siano attinenti alla lavorazione o mestiere che è oggetto del tirocinio;
- di accordare all’apprendista, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi necessari perché frequenti i corsi diurni eventualmente istituiti od approvati dalle organizzazioni sindacali di categoria.

Art. 8. - Cottimi.
Allo scopo di conseguire l’incremento della produzione, è ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche e gli accordi intervenuti o che possano intervenire tra le parti direttamente interessate.
[...]
È proibito alle aziende di servirsi nel ciclo lavorativo di cottimisti, i quali abbiano alle proprie dipendenze altri lavoratori da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il lavoro a cottimo intercorrente tra il lavoratore e l’azienda, e la dipendenza di un lavoratore da un altro, unicamente intesa agli effetti tecnici e disciplinari.
Qualunque contestazione non risolta nell’ambito aziendale in materia di cottimo, riguardante la precisazione di elementi tecnici e l’accertamento di fatti determinanti la tariffa di cottimo, è rimessa all’esame di un organo tecnico composto di un rappresentante di ciascuna delle due organizzazioni sindacali interessate e presieduto da un funzionario dell’ispettorato del Lavoro. Tale organo ha facoltà di eseguire i sopraluoghi e gli accertamenti necessari ai fini dell’esame della controversia.
Contro le decisioni del predetto organo tecnico è ammesso ricorso entro 15 giorni alle superiori organizzazioni e, in ultima istanza, su ricorso delle due Confederazioni, al Ministero del Lavoro che sì pronuncerà attraverso un apposito organo tecnico centrale.

Art. 10. - Orario di lavoro.
Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
Per gli addetti ai lavori discontinui e di semplice attesa o custodia, l’orario normale di lavoro è fissato in 60 ore settimanali ripartite in non più di 10 ore giornaliere, salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze, per i quali vigono le norme degli accordi interconfederali di perequazione Nord e Centro-Sud rispettivamente del 6 dicembre 1945 e del 23 maggio 1946.

Art. 12. - Conservazione utensili.
L’operaio deve conservare in buono stato macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione, senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesta ed ottenuta l’autorizzazione dai superiori diretti, e qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente agli arnesi di lavoro darà diritto di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione dell’addebito.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni operaio deve farne richiesta al suo capo.
[...]
L’operalo risponderà - e la ditta potrà rivalersene sulle sue competenze - delle perdite del materiale a lui affidato e che siano a lui imputabili, sempreché l’operaio sia messo in grado di custodire il materiale affidatogli.
In caso di dissenso sulla responsabilità e valutazione del danno, la questione sarà sottoposta ad arbitrato.
[...]

Art. 14. - Permessi di entrata e di uscita.
L’entrata e l’uscita dei lavoratori dallo stabilimento è disciplinata dal regolamento interno.
Durante il lavoro, nessun operaio può allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo, e non può lasciare lo stabilimento se non debitamente autorizzato.
Potranno essere accordati brevi permessi agli operai che ne fiacchino richiesta per giustificati motivi. [...]
Gli operai licenziati o sospesi non potranno entrare in stabilimento.
Salvo speciale permesso del proprio capo, non è consentito all’operaio sia di entrare, sia di trattenersi in stabilimento in ore fuori del suo orario di lavoro.
[...]

Art. 20. - Ricuperi.
È ammesso il ricupero a regime normale dei periodi di sospensione di lavoro dovuti a causa di forza maggiore, nonché di quelli dovuti a soste, nel limite massimo di un’ora al giorno, sempre che si effettui entro il termine di due settimane immediatamente successive all’avvenuta interruzione.

Art. 21. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni previste dalla legge, in quanto siano applicabili alle aziende od ai lavoratori regolati dal presente contratto.
Per il personale addetto ai lavori discontinui e di semplice attesa o custodia e per quello adibito ai lavori a turni avvicendati, il riposo settimanale può cadere in giornata non domenicale e si chiamerà «riposo compensativo».

Art. 23. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
È lavoro straordinario quello effettuato oltre l’orario normale di cui all’articolo 10.
È lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle 6.
[...]

Art. 24. - Lavoro a turni:
La Direzione potrà stabilire nelle 24 ore più turni di lavoro.
Gli operai dovranno prestare l’opera loro nel turno per ciascuno di essi stabilito. Gli operai dovranno essere avvicendati nei turni ad evitare che le stesse persone siano addette permanentemente ai turni di notte o festivi.
Il lavoro eseguito in ore notturne o festive comprese in regolari turni periodici non gode delle percentuali di maggiorazione previste dall’articolo 23. Considerato peraltro il disagio risentito dagli operai che lavorano in detti turni periodici, sulla paga base degli stessi sarà applicata una maggiorazione del:
19 % per le ore lavorate di notte;
3 % per le ore lavorate di giorno (sia nel caso di tre turni, sia nel caso di due turni).
Queste percentuali assorbono fino alla concorrenza ogni altro trattamento che venga corrisposto per l’esecuzione del lavoro a turni.
[...]

Art. 25. - Lavori pesanti, disagiati e pericolosi.
Agli effetti dell’applicazione del presente articolo, sono considerati lavori pesanti, disagiati e pericolosi quelli di cui all’elenco che segue.
Per il solo loro tempo di esecuzione, verranno applicate sulla paga base contrattuale le indennità sottoindicate:

a) pulizia interna camere filtri 30 %
b) pulizia eseguita internamente in caldaie e tubazioni 30 %
c) recupero materiali interno silos 50 %
d) riparazioni all’interno dei forni in condizioni di elevata temperatura 40 %
e) riparazioni all’interno dei forni in ambiente eccezionalmente polveroso 20 %
f) insaccatori addetti a macchine insaccatrici 22 %
g) lavori eseguiti su teleferiche o su ponti mobili o su scale tipo Porta, in condizioni di sospensione che implicano particolare pericolosità 15 %
h) lavori in sospensione in condizioni di particolare pericolo ad altezza elevata su frontoni di cava 25 %
i) lavori in sottosuolo:

1) nel caso in cui tali lavori si effettuino in condizioni di particolare disagio, come presenza di gas tossici, soggezione eccezionale di acqua e profondità notevole, la indennità è fissata in ragione del

31 %

2) nel caso in cui le condizioni di disagio non siano quelle sopradescritte, l’indennità, a partire dal 15 per cento della paga base, verrà fissata dalle Associazioni locali con l’intervento dell’ispettorato del lavoro dal

15 % al 31 % massimo
l) lavori occasionali in particolari condizioni di disagio per parziale immersione in melma o polvere, in vasche o fosse elevatori e per revisioni interne dei mulini cotto, crudo e carbone 15 %
m) trasporto clinker in uscita dai forni in galleria o locali chiusi in condizioni di elevata temperatura o notevolmente polverosi 10 %

Al personale trasferito in zone malariche, la corresponsione di una indennità è condizionata alle disposizioni di legge e la misura di essa, in quanto dovuta, verrà fissata con accordi locali.
Chiarimento a verbale.
Fermo restando il principio che, là dove esistano, permangono le condizioni di maggior favore, le percentuali di cui al presente articolo assorbono i compensi che a qualsiasi titolo vengano corrisposti per i suddetti lavori.

Art. 31. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni al presente contratto e alle altre norme saranno punite:
a) con una multa fino al massimo di 3 ore di paga;
b) con la sospensione fino a un massimo di tre giorni;
c) con il licenziamento in tronco ai sensi dell’art. 33.
[...]

Art. 32. - Multe e sospensioni.
Le multe saranno inflitte all’operaio che:
1) abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
2) non si presenti al lavoro o si presenti in ritardo senza giustificato motivo;
3) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la sospensione;
4) non esegua il lavoro secondo le istruzioni oppure lo esegua con negligenza;
5) arrechi danni per disattenzione al materiale di stabilimento o al materiale di lavorazione o occulti scarti di lavorazione;
6) sia trovato addormentato;
7) introduca bevande alcooliche senza regolare permesso nello stabilimento;
8) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
9) danneggi volontariamente o metta fuori opera dispositivi antinfortunistici;
10) in qualsiasi modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro o ai regolamenti interni o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, alla igiene o al normale andamento del lavoro.
Nei casi di maggiore gravità o recidiva, la Direzione potrà infliggere la sospensione.

Art. 33. - Licenziamento per mancanze.
L’azienda potrà procedere al licenziamento senza preavviso, né indennità, nei seguenti casi:
1) insubordinazione verso i superiori e gravi offese verso i compagni di lavoro;
[...]
3) rissa nell’interno dello stabilimento, furto, frodi e danneggiamenti volontari o con colpa grave di materiali di stabilimento o di materiali di lavorazione;
4) recidiva di una qualunque mancanza che abbia dato luogo a più sospensioni nell’anno precedente;
5) atti colposi che possono compromettere la stabilità delle opere anche provvisionali, la sicurezza dello stabilimento e la incolumità del personale o del pubblico;
[...]
7) lavorazione e costruzione nell’interno dello stabilimento, senza l’autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi;
8) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode dello stabilimento.
Indipendentemente dai provvedimenti di cui sopra, in caso di danneggiamenti volontari o per colpa grave o di furto, l’operaio sarà tenuto al risarcimento dei danni.

Art. 41. - Igiene sul lavoro e prevenzione infortuni.
Per l’igiene sul lavoro, e la prevenzione infortuni si fa riferimento al regolamento generale e ai regolamenti speciali che contemplano tale materia, le cui norme devono essere strettamente osservate.
In particolare, per quanto concerne l’approvvigionamento di acqua potabile, l’istituzione di bagni e docce, l’installazione di spogliatoi e la fornitura di mezzi previsti per la protezione fisica dell’operaio, si fa riferimento agli articoli 19, 25, 28, 38 del regolamento generale per l’igiene del lavoro, il testo dei quali viene riportato in appendice al presente contratto.

Art. 42. - Pronto soccorso.
Le parti si richiamano alle disposizioni di legge e di regolamento in materia, che dovranno essere rigorosamente osservate.
In caso di infortunio sul lavoro, anche quando l’infortunio consenta la continuazione dell’attività lavorativa, l’operaio dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto, il quale provvederà a che vengano prestate le cure di pronto soccorso.
Quando l’infortunio sul lavoro accade all’operaio comandato fuori stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, producendo le dovute testimonianze.
Il materiale sanitario in dotazione agli stabilimenti sarà dato in consegna ad un elemento scelto fra quelli aventi maggiori attitudini, che, all’occorrenza, sarà incaricato di prestare il pronto soccorso. Al medesimo sarà fornito il testo delle istruzioni per l’uso del materiale sanitario.

Art. 45. - Gravidanza e puerperio.
In caso di gravidanza dell’operaia, l’azienda dovrà adottare, nei riguardi dell’operaia stessa, un trattamento conforme agli accordi già raggiunti in materia dalle due Confederazioni ed alle successive disposizioni di carattere generale.
[...]
In attesa della disciplina di carattere generale di cui al primo comma, l’operaia conserverà il diritto di assentarsi dal lavoro dopo il parto per un periodo di sei mesi, durante il quale le sarà conservato il posto a tutti gli effetti dell’anzianità senza diritto a retribuzione, salvo quanto previsto dall’accordo provvisorio interconfederale intervenuto in materia.

Art. 50. - Commissioni interne.
Per le Commissioni interne, si fa riferimento alle disposizioni dell’accordo interconfederale ed a quelle che potranno essere definite tra le due Confederazioni in materia.

Art. 52. - Accordi interconfederali.
Gli accordi stipulati tra la Confederazione Generale dell’industria Italiana e la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, anche se non esplicitamente richiamati si considerano parte integrante del presente contratto.

Art. 53. - Reclami e controversie.
Qualora nell’interpretazione e nell’applicazione del presente contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà essere sottoposta, per sperimentare il tentativo di conciliazione, alle locali competenti Associazioni sindacali degli industriali e dei lavoratori e, in caso di mancato accordo, prima di adire l’Autorità giudiziaria, alle competenti Associazioni sindacali centrali.