Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 9 giugno 1949
Validità: 01.06.1949 - 31.05.1951
Parti: Associazione Nazionale fra i Produttori di Fibre Tessili Artificiali ed Affini - Confindustria e Filc-Cgil, Federchimici.lavoratori-Lcgil
Settori: Tessili, Lavorazioni fibre artificiali, Industria

Sommario:

Parte prima - Regolamentazione per gli appartenenti alla categoria operaia
Art. 1. - Assunzione.
Art. 12. - Sospensione ed interruzione del lavoro.
Art. 16. - Lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 17. - Giorni festivi.
Art. 18. - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni - Maggiorazioni.
Art. 22. - Trattamento economico in caso di festività infrasettimanali e nazionali.
Art. 24. - Premi di anzianità.
Art. 29. - Congedo matrimoniale.
Art. 32. - Trasferimento.
Art. 36. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Parte seconda - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica speciale
Art. 11. - Giorni festivi.
Art. 12. - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni - Maggiorazioni.
Parte terza - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica impiegatizia
Art. 11. - Giorni festivi.
Art. 12. - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni - Maggiorazioni.
Parte quarta - Parte comune alle tre regolamentazioni
Art. 5-bis.
Art. 8. - Commissioni interne.
Art. 9. - Permessi per cariche sindacali.
Art. 12-bis. - Piccole aziende.
Art. 13. - Decorrenza e durata.
Norma transitoria.
Tabella dei minimi di paga giornaliera per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia in vigore dal 1° giugno 1949
Modifiche all’accordo del 12 agosto 1948 sul premio di produzione, 8 settembre 1951.
Misura del premio di produzione per produzioni effettive
Accordo per il conglobamento delle retribuzioni per gli addetti all’industria delle fibre tessili artificiali ed affini, 29 luglio 1954.

Accordo di rinnovo con modifiche del contratto collettivo nazionale di lavoro 6 settembre 1947, 9 giugno 1949.

Tra l’Associazione Nazionale fra i Produttori di Fibre Tessili Artificiali ed Affini [...] e con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...] e la Federazione Italiana, Lavoratori Chimici (Filc) [...], con la partecipazione di una Delegazione di lavoratori assistita dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro [...] e l’Organizzazione Sindacale Libera fra Lavoratori Chimici ed Affini (Federchimici) [...], con la partecipazione di una delegazione di lavoratori [...], assistita dalla Libera Confederazione Generale Italiana dei Lavoratori [...], si è stipulato il presente accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle aziende aderenti alla anzidetta Associazione Nazionale degli Industriali con le seguenti modifiche.

Parte prima - Regolamentazione per gli appartenenti alla categoria operaia
Art. 1. - Assunzione.

[...]
Nell’assunzione delle donne e dei minori l’azienda deve osservare le disposizioni stabilite dalla relativa legge.

Art. 16. - Lavoro delle donne e dei fanciulli.
Per il lavoro delle donne e dei minori si fa rimando alle disposizioni della relativa legge.
In particolare si richiamano i seguenti divieti, per i quali la legge disciplina anche specificatamente le deroghe ed eccezioni:
1) è vietato adibire al lavoro i minori degli anni 14;
2) è vietato adibire i minori di 16 anni al sollevamento dei pesi su carriole o su carretti a braccia a due ruote, quando questi lavori si svolgano in condizioni di particolare disagio e pericolo;
3) è vietato adibire i minori degli anni 18 alla manovra e al traino di vagonetti;
4) è vietato adibire gli uomini minori di 18 anni e le donne di qualsiasi età a lavoro notturno, considerato, ai tini della disposizione in esame, quello relativo ad un periodo di almeno 11 ore consecutive comprendente l’intervallo dalle ore 22 alle ore 6;
5) è vietato adibire gli uomini minori di anni 15 e le donne minori di anni 21 a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri (che sono determinati da apposita tabella allegata alla sopracitata legge);
6) è vietato adibire le donne minorenni a lavori di pulizia, di manutenzione, di lubrificazione di motori e degli organi di trasmissione delle macchine in moto.
Sempre in particolare si richiamano le disposizioni per cui la azienda è tenuta ad esporre, nello stabilimento, una tabella indicante i limiti di trasporto e di sollevamento pesi a cui possono essere sottoposti i minori, nonché a concedere ai minori ed alle donne di qualsiasi età che devono osservare un orario di lavoro superiore a 6 ma non superiore alle 8 ore, un riposo intermedio di almeno mezz’ora e di un’ora quando l’orario di lavoro superi le 8 ore.

Art. 18. - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni - Maggiorazioni.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell’art. 10 ossia oltre le otto ore giornaliere o le 48 settimanali per i lavoratori a regime normale di orario, e oltre le ore 10 giornaliere o le 60 ore settimanali per i lavoratori compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali in vigore, fermo restando quanto disposto dall’articolo 13 sul recupero delle ore perdute e dall’articolo 14 sul recupero delle ore non compiute nel pomeriggio del sabato.
È considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le ore 6 antimeridiane.
[...]
Per i lavoratori soggetti alle deroghe ed eccezioni della legge sul riposo domenicale e settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale dovrà essere preavvertito non più tardi del 4° giorno antecedente a quello predeterminato per il riposo stesso; nel caso contrario il lavoro prestato in tale giorno darà luogo al trattamento stabilito per il lavoro festivo, o straordinario festivo.
Nessun lavoratore può esimersi dall’effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e festivo dovrà essere disposto ed autorizzato.
[...]
Alle donne ed ai minori che lavorano in squadre avvicendate dalle ore 6 alle ore 22, la mezz’ora di riposo prevista dalla legge n. 653 del 26 aprile 1934 (sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli) dovrà essere retribuita, ma in tale caso resta assorbita la maggiorazione prevista per i turni diurni dal punto 4° del presente articolo.

Art. 36. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l’azienda deve in tale evenienza:
1) conservare il posto alla lavoratrice per un periodo di mesi 6, di cui 3 mesi durante l’ultimo periodo di gravidanza ed il rimanente durante il puerperio;
2) protrarre la conservazione del posto a mesi 8 di cui tre mesi relativamente all’ultimo periodo di gravidanza per il rimanente relativamente al puerperio, alle lavoratrici adibite alle lavorazioni per le quali siano corrisposte le indennità previste dall’accordo per gli addetti alle lavorazioni nocive o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose;
3) corrispondere il 75% della intera retribuzione (indennità di contingenza compresa) per i primi tre mesi della sua assenza prima del parto e per le sei settimane successive calcolata in base alla retribuzione che avrebbe percepito se avesse lavorato.
All’atto della presentazione del certificato di gravidanza, al termine stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, l’azienda deve provvedere a spostare le lavoratrici di cui al punto 2) ad altre lavorazioni che non siano quelle previste dal predetto accordo, mantenendo peraltro alla lavoratrice, ma limitatamente al periodo antecedente al parto, l’indennità da essa percepita ai sensi dell’accordo stesso.
[...]

Parte seconda - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica speciale
Art. 12. - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni - Maggiorazioni.

È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell’art. 10 della collegata regolamentazione operai, ossia oltre le otto ore giornaliere o le 48 settimanali per i lavoratori a regime normale di orario, oltre le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali per i lavoratori compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali in vigore, fermo restando quanto disposto dall’art. 9 sul recupero delle ore non compiute nel pomeriggio del sabato.
È considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le ore 6 antimeridiane.
[...]
Per i lavoratori soggetti alle deroghe ed eccezioni alla legge sul riposo domenicale e settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale deve essere preavvertito non più tardi del 4° giorno antecedente a quello predeterminato per il riposo stesso; nel caso contrario il lavoro prestato in tale giorno darà luogo al trattamento stabilito per il lavoro festivo.
Nessun lavoratore può esimersi dall’effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati' motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e quello festivo devono essere disposti ed autorizzati.
[...]
Alle donne ed ai minori che lavorano in squadre avvicendate dalle ore 6 alle ore 22, la mezz’ora di riposo prevista dalla legge n. 653 del 26 aprile 1934 (sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli), mentre non può far luogo alla riduzione della retribuzione mensile, d’altra parte si deve intendere esclusa dal computo afferente alla maggiorazione prevista al punto n. 4° del presente articolo per i turni diurni.

Parte terza - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica impiegatizia
Art. 12. - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni - Maggiorazioni.

È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell’art. 9 o comunque oltre le ore 8 giornaliere o le 48 settimanali per gli impiegati a regime di orario normale, ed oltre le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali per gli impiegati compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali in vigore, fermo restando quanto disposto dall’art. 9 per gli impiegati la cui prestazione è connessa con il lavoro di stabilimento.
È considerato lavoro notturno quello effettuato in un periodo di 9 ore, da stabilirsi fra le ore 20 e le ore 8 del mattino.
[...]
Per gli impiegati compresi nelle deroghe ed eccezioni della legge sul riposo settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale deve essere preavvertito non oltre il quarto giorno precedente a quello predeterminato per il riposo stesso; nei caso contrario il lavoro prestato in tale giorno darà luogo al trattamento previsto per il lavoro festivo o straordinario festivo.
Nessun impiegato può esimersi dall’effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quelle festivo, salvo giustificati motivi individuali d’impedimento.
Il lavoro straordinario e quello festivo devono essere disposti o autorizzati.
[...]

Parte quarta - Parte comune alle tre regolamentazioni
Art. 8. - Commissioni interne.

Per i compiti delle Commissioni Interne si richiama la disciplina interconfederale in materia.
Norma transitoria.
Le parti si danno atto che la formula prevista dagli artt. 6, 7, 8 (Commissioni Interne) non modifica la situazione dell’accordo 7 agosto 1947 quale risulta dalla posizione assunta dalle rispettive Confederazioni.

Art. 12-bis. - Piccole aziende.
Per le piccole aziende industriali che occupano non più di otto lavoratori si conviene che attraverso accordi da stipularsi fra le competenti organizzazioni sindacali provinciali si potrà addivenire a temperamenti che valgono a limitare l’onere di qualche istituto contrattuale.

Art. 13. - Decorrenza e durata.
[...]
Per il periodo che intercorre fra il 1° gennaio 1949 e il 31 maggio 1949 le parti concordano di ritenere prorogato al 31 maggio 1949 il contratto 16 settembre 1947.

Norma transitoria.
Le parti perfezioneranno, mediante sottoscrizione definitiva, il presente contratto - che viene nel frattempo siglato - quando le Confederazioni avranno concordato le loro determinazioni in merito alla cosiddetta «non collaborazione».
Fin da ora peraltro le parti si impegnano a dare di fatto applicazione a tutte le norme del contratto stesso.