Cassazione Penale, Sez. 4, 16 febbraio 2012, n. 6379 - Lavori in quota su un solaio in corso di realizzazione: crollo improvviso a causa del getto di cemento e omissione di un corretto puntellamento del solaio con un numero appropriato di sostegni



Responsabilità del legale rappresentante di una srl e del capocantiere per infortunio a due lavoratori operanti in quota su un solaio in corso di realizzazione: erano state collocate alcune solette in cemento armato e su di esse era in corso il getto del calcestruzzo quando improvvisamente il solaio crollava sotto il peso del cemento, determinando la caduta dei lavoratori che riportavano lesioni personali. La causa del crollo veniva individuata nella mancanza di un corretto puntellamento del solaio con un numero appropriato di sostegni.

Condannati, ricorrono in Cassazione - Rigetto.

La sentenza impugnata espone che, alla luce delle indagini ispettive compiute nell'immediatezza, delle dichiarazioni del funzionario operante e del lavoratore (Omissis), nonchè dell'ispezione dei luoghi, emerge con chiarezza che l'infortunio fu determinato esclusivamente dal getto di cemento su una superficie che non poteva reggerne il peso.

Si aggiunge che ambedue gli imputati rivestivano posizione di garanzia che fonda la responsabilità colposa: il legale rappresentante non ha verificato e valutato i rischi specifici del lavoro affidato ai due infortunati, mentre il capo cantiere non ha previsto adeguato sostegno del solaio durante il getto del cemento.





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente

Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere

Dott. IZZO Fausto - Consigliere

Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere

Dott. BLAIOTTA Rocco Marc - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

 



sul ricorso proposto da:

1) (Omissis) N. IL (Omissis);

2) (Omissis) N. IL (Omissis);

avverso la sentenza n. 2458/2010 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 21/01/2011;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/12/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FODARONI Giuseppina che ha concluso per l'inammissibilità.

 

FattoDiritto



1. Il Tribunale di Mantova ha affermato la responsabilità degli imputati in epigrafe in ordine al reato di lesioni colpose commesso con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro in danno di (Omissis) e (Omissis) e li ha altresì condannati al risarcimento del danno nei confronti della parte civile. La pronunzia d'appello ha revocato le statuizione civili ed ha per il resto confermato la prima sentenza.

Secondo quanto ritenuto dei giudici di merito i due lavoratori vittime dell'infortunio stavano lavorando in quota su un solaio in corso di realizzazione: erano state collocate alcune solette in cemento armato e su di esse era in corso il getto del calcestruzzo quando improvvisamente il solaio crollava sotto il peso del cemento, determinando la caduta dei lavoratori che riportavano lesioni personali. La causa del crollo veniva individuata nella mancanza di un corretto puntellamento del solaio con un numero appropriato di sostegni.

è stato conseguentemente mosso addebito colposo nei confronti del legale rappresentante della S.r.l. (Omissis) (Omissis) e del capo cantiere (Omissis).

2. Ricorrono per cassazione gli imputati. Si assume che essi non hanno una veste che consenta l'addebito, non essendo soggetti addetti al controllo della sicurezza. Inoltre la (Omissis) s.r.l. è subappaltatore e non è quindi l'unico responsabile del sinistro. Si assume che, al contrario, la responsabilità va attribuita alla (Omissis) S.p.a. nella veste di committente ed alla (Omissis) nella veste di appaltatore, mentre il ruolo del subappaltatore è del tutto marginale.

Si deduce altresì che non è stato dimostrato il nesso causale tra la presunta e non provata inidoneità del mancato del solaio ed il cedimento dello stesso, che determino' la caduta dei lavoratori. Il giudizio della Corte al riguardo è sorretto solo dalle dichiarazioni della persona offesa che non sono sufficienti a fondare un giudizio di certezza.

3. Il ricorso è infondato. La sentenza impugnata espone che, alla luce delle indagini ispettive compiute nell'immediatezza, delle dichiarazioni del funzionario operante e del lavoratore (Omissis), nonchè dell'ispezione dei luoghi, emerge con chiarezza che l'infortunio fu determinato esclusivamente dal getto di cemento su una superficie che non poteva reggerne il peso. Alla luce delle univoche e concordanti acquisizioni probatorie conseguite risulta del tutto irrilevante la deposizione dell'altro infortunato reso irreperibile.

Si aggiunge che ambedue gli imputati rivestivano posizione di garanzia che fonda la responsabilità colposa: l' (Omissis) non ha verificato e valutato i rischi specifici del lavoro affidato ai due infortunati, mentre il capo cantiere non ha previsto adeguato sostegno del solaio durante il getto del cemento. Nè, al fine di escludere la responsabilità, è sufficiente richiamare i compiti spettanti all'appaltante o al coordinatore. Infatti, per costante giurisprudenza, la responsabilità di tali figure si aggiunge a quella istituzionale delle figure tradizionali del sistema prevenzionistico; cioè il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto. D'altra parte il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ha solo una autonoma funzione di alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non anche di puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative che è invece demandato in primo luogo al datore di lavoro dell'impresa esecutrice ed al preposto. Costoro, indipendentemente da quanto previsto dal piano di sicurezza, erano tenuti a vigilare e ad attuare le norme antinfortunistiche pertinenti ai favori cui davano esecuzione. D'altra parte, nel caso in esame manca qualunque prova che consenta di ritenere la attiva partecipazione del committente nella conduzione e realizzazione dell'opera specifica, con la conseguenza che gli imputati sono senz'altro responsabili dell'infortunio.

Tale ponderazione è basata su plurime e definite acquisizioni probatorie, conforme ai consolidati principi che governano la materia ed immune da vizi logici. Non vi è dubbio, infatti, che la responsabilità del datore di lavoro e del dirigente di cantiere è prioritaria; e l'eventuale presenza di altri responsabili non esclude per nulla quella degli indicati soggetti. E d'altra parte la connessione tra la caduta del solaio ed il difettoso puntellamento costituisce acquisizione fattuale conclamata quanto plausibile alla luce delle indicate acquisizioni probatorie.

Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.