Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 09 febbraio 2012, n. 1877 - Rendita da malattia professionale: mesotelioma pleurico conseguente ad esposizione ad amianto


 

 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE


SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico - Presidente

Dott. STILE Paolo - Consigliere

Dott. BANDINI Gianfranco - rel. Consigliere

Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere

Dott. MAISANO Giulio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

 

sul ricorso 459/2007 proposto da:

AN. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato PR. Gi. , che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato NO. MA. TE. , giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

XL. IN. CO. LT. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato PE. Fr. , che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PA. PA. , giusta delega in atti;

- controricorrente -

e contro

LO. IA. RO. , GR. CO. , LO. IA. MA. CR. ;

- intimati -

e contro

I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LA. PE. LU. e RA. RI. , che lo rappresentano e difendono giusta procura notarile in atti;

- resistente con procura -

avverso la sentenza n. 1150/2006 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 20/06/2006 r.g.n 73/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2011 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l'Avvocato NO. MA. TE. ;

udito l'Avvocato FR. PE. e PA. PA. ;

udito l'Avvocato EM. FA. per delega LA. PE. LU. ;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROMANO Giulio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

 


Gr. Co. , Lo. Ia. Ro. e Lo. Ia. Ma. Cr. , quali eredi di Lo. Ia. Vi. , convennero in giudizio, avanti al Tribunale di Torino, l'Inail e l' An. spa, alle cui dipendenze il de cuius aveva lavorato, per sentir costituire a loro favore rendita da malattia professionale (essendo il de cuius deceduto, in data (Omissis), per mesotelioma pleurico, conseguente ad esposizione ad amianto) e condannare il datore di lavoro al pagamento del danno biologico, jure proprio e jure hereditatis, del danno morale e del danno patrimoniale.

Radicatosi il contraddittorio ed avendo l' An. spa chiesto e ottenuto la chiamata in giudizio della propria compagnia assicuratrice, Wi. In. (ora XL. In. Co. It. ), onde esserne garantita, il Giudice adito, ravvisata la natura professionale della malattia e la responsabilità del datore di lavoro, condannò l'Inail a costituire la rendita ai superstiti e l' An. spa al risarcimento del danno, condannando al contempo la Società assicuratrice a tenere indenne il datore di lavoro sulla base della polizza in essere nel periodo in cui vi era stata la richiesta del danno biologico all' An. da parte degli eredi (15.5.2000) e di cui non era stato prodotto il testo, ma che presumibilmente eliminava già alcune esclusioni presenti in una precedente polizza, come si poteva leggere da una polizza successiva.

La Corte d'Appello di Torino, con sentenza del 15 - 20.6.2006, pronunciando sul gravame proposto dalla Compagnia assicuratrice e premesso che la causa riguardava ormai unicamente i rapporti tra l' An. e la XL. In. , respinse la domanda di garanzia, osservando a sostegno del decisum, per ciò che ancora qui rileva, quanto segue:

la polizza prodotta, in vigore dal 1.1.1998 al 31.12.1998, operava per le malattie manifestatesi durante il periodo di validità della polizza, con le esclusioni delle malattie professionali connesse alla lavorazione dell'amianto e per le richieste di risarcimento presentate oltre 5 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro;

nel caso di specie lo stesso de cuius, in pensione dal 1991, aveva presentato denuncia di malattia professionale all'Inail il 15.12.1998 (quindi oltre 5 anni dalla cessazione del rapporto); nel certificato risultava diagnosticato un sospetto mesotelioma pleurico (che lo avrebbe portato al decesso), tumore collegato alle attività lavorative a contatto dell'amianto;

secondo l'appellata An. , nella successiva polizza (non prodotta, ma con le stesse modifiche che compaiono in quella prodotta a valere dal 30.6.2000 al 30.6.2002, come riconosciuto dalla stessa XL. In. ), tali limitazioni (oltre i cinque anni dalla cessazione del rapporto ed attività connessa all'amianto) erano state soppresse, introducendo una franchigia di euro 10.000, ed inoltre si faceva riferimento alle malattie manifestatesi o denunciate dall'assicurato durante il periodo di validità della polizza e, nel caso di specie, gli eredi avevano segnalato la malattia del de cuius ormai deceduto in data (Omissis), il datore di lavoro lo aveva denunciato all'Inail il 29.9.1999 e gli eredi avevano chiesto i danni all' An. il 15.5.2000; il tutto, pertanto, nell'ambito di operatività della seconda polizza, come riconosciuto dai primo Giudice;

in tale seconda polizza, tuttavia, la clausola che prevede le malattie denunciate dall'assicurato durante il periodo di validità della polizza, prosegue con la dizione "purchè non rientranti nell'ambito di efficacia di altre polizze stipulate precedentemente per il medesimo rischio" e, nel caso all'esame, la malattia si era manifestata (ed era stata addirittura denunciata dal diretto interessato) sul finire del 1998, quando era ancora operativa la precedente polizza.

Avverso tale sentenza della Corte territoriale, l' An. spa, ora Ol. spa, ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi e illustrato con memoria.

La XL. In. Co. It. ha resistito con controricorso.

L'Inail ha depositato procura.

Gli intimati Gr. Co. , Lo. Ia. Ro. , Lo. Ia. Ma. Cr. non hanno svolto attività difensiva.

 

Diritto


1. Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione di norme di diritto (articolo 1888 c.c., comma 1, articoli 2697 e 2702 c.c.; nonchè articolo 116 c.p.c., comma 1), nonchè vizio di motivazione, deduce che, non recando il documento relativo alla polizza del 1998 alcuna sottoscrizione, la stipulazione di tale polizza non era stata provata; il Giudice non avrebbe potuto superare la violazione della forma scritta ad probationem ai sensi dell'articolo 421 c.p.c., nè ritenere che l'esistenza e il contenuto della polizza costituissero circostanze ammesse o comunque pacifiche, avendo essa ricorrente, nella memoria difensiva d'appello, precisato, in senso contrario, che le condizioni di assicurazione concordate tra le parti erano rimaste le stesse, senza previsione di esclusione per le malattie professionali determinate da esposizione all'amianto e denunciando l'assenza di sottoscrizione della polizza e la riferibilità a sè della medesima.

1.1 Osserva la Corte che la ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non riproduce nel ricorso stesso i termini e i modi con i quali, in prime cure, a fronte della produzione, ammessa dal Giudicante, della polizza in parola, ne avrebbe contestato il difetto di sottoscrizione, l'avvenuta stipulazione e il contenuto (ed anzi neppure deduce espressamente di averlo fatto); nè, sempre in violazione del principio di autosufficienza, riporta in ricorso i termini e i modi con cui tale eccezione sarebbe stata ritualmente sottoposta al Giudice del gravame.

Ne discende che l'avvenuta stipulazione e il contenuto della polizza di cui qui si controverte costituisce un fatto non contestato - e che, quindi, non richiede di essere provato - fin dal primo grado di giudizio; trova quindi applicazione il principio, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, laddove sia richiesta la forma scritta solo ad probationem, qualora siano pacifici tra le parti la stipulazione del negozio e il suo contenuto, il giudice deve tenerne conto ai fini della decisione, a nulla rilevando la mancata produzione di un atto sottoscritto dai contraenti idoneo a documentare la conclusione dell'accordo (cfr., con specifico riferimento alta transazione, ma con affermazione di principio che si attaglia anche al caso di specie, Cass., nn. 6825/1998; 3621/1999; 19052/2003; 22395/2006).

Il motivo all'esame non può pertanto trovare accoglimento.

2. Con il terzo motivo, logicamente prioritario rispetto agli altri non ancora esaminati, la ricorrente, deducendo violazione di norme di diritto (articolo 416 c.p.c., comma 3; articolo 420 c.p.c., commi 5 e 10; articolo 346 c.p.c.), nonchè vizio di motivazione, si duole della tardiva produzione in prime cure, tempestivamente denunciata, della polizza del 1998 e della sua inammissibilità quale mezzo di prova prodotto all'udienza, non rientrando fra quelli che la parte non avrebbe potuto produrre prima.

2.1 Anche in relazione a questo motivo va rilevata la violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non avendo la ricorrente ivi riprodotto gli esatti termini e modi attraverso i quali avrebbe tempestivamente eccepito la tardività della produzione in parola.

Inoltre, essendo evidente che il primo Giudice ha ammesso il documento facendo applicazione dei poteri officiosi ai sensi dell'articolo 421 c.p.c., la ricorrente non ha specificato se, e in che termini, tale (asseritamente irrituale) ammissione sarebbe stata oggetto di specifica eccezione avanti al Giudice del gravame, a tanto non valendo il mero rilievo che la controparte si era costituita all'udienza di discussione producendo una diversa polizza (ossia quella di cui qui si discute).

Anche il motivo all'esame va quindi disatteso.

3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'articolo 1341 c.c., comma 2, assumendo l'applicabilità di tale disposizione alla clausola limitativa della responsabilità, la quale avrebbe pertanto richiesto, sotto pena di inefficacia, la doppia sottoscrizione.

3.1 La clausola in parola, contrariamente all'avviso della ricorrente, non è limitativa della responsabilità dell'assicuratore, ma diretta soltanto alla specificazione del rischio garantito, posto che, nel contratto di assicurazione, sono da considerare clausole limitative della responsabilità, per gli effetti dell'articolo 1341 c.c. (con conseguente sottoposizione delle stesse alla necessaria e specifica approvazione preventiva per iscritto), quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto del contratto - e non sono, perciò, assoggettate al regime previsto dal secondo comma della suddetta norma - le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa (cfr, Cass., nn. 5158/2005; 12804/2006; 395/2007; 23741/2009). Donde l'infondatezza del motivo all'esame.

4. Con il quarto motivo, denunciando violazione delle norme di ermeneutica contrattuale, la ricorrente sostiene che una corretta interpretazione delle clausole delle polizze succedutesi nel tempo avrebbe dovuto condurre a rilevare che:

il sinistro de quo rientrava sotto il vigore sia della polizza 1998 (manifestazione della malattia), che della polizza 1999 (denuncia della malattia);

la polizza del 1998, in relazione alla malattia denunciata, non poteva dirsi stipulata per il medesimo rischio, proprio perchè non stipulata per tali malattie;

l'intento della polizza del 1999 era stato quello di ampliare le malattie professionali assicurate e, tenuto conto della previsione contrattuale ivi contenuta secondo cui "l'assicurazione vale, relativamente alla sez. A, per sinistri verificatisi (....) dopo il 1 gennaio 1987, purchè non siano noti all'assicurato al momento della stipula del presente contratto", doveva ritenersi che tale polizza operasse per i sinistri manifestatisi prima della stipulazione, purchè gli stessi non fossero stati noti all'assicurato.

4.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui all'articolo 1362 c.c., e segg., o di motivazione inadeguata ovverosia non idonea a consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione; con la conseguenza che, per far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; e con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi suH'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione, ma si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (cfr., ex pturimis, Cass., nn. 7500/2007; 22536/2007).

Il che si verifica nel caso di specie, poichè il motivo all'esame, pur enunciando i criteri ermeneutici di cui lamenta la violazione, non spiega in quale modo la Corte territoriale se ne sarebbe discostata, limitandosi a contrapporre a quella del Giudice del merito una propria diversa interpretazione delle clausole contrattuali. 5. In definitiva il ricorso va rigettato.

Le spese a favore della parte controricorrente, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; non è luogo a pronunciare al riguardo nei confronti degli altri intimati, che non hanno sostanzialmente svolto attività difensiva.

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere le spese alla controricorrente, che liquida in euro 50,00 oltre ad euro 3.000,00 (tremila) per onorari, spese generali, Iva e Cpa come per legge; nulla sulle spese quanto agli altri intimati.