Cassazione Civile, Sez. 6, Ordinanza 23 febbraio 2012, n. 2787 -  Nesso causale (o concausale) tra la malattia professionale e il decesso

 


 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno - Presidente

Dott. LA TERZA Maura - Consigliere

Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere

Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere

Dott. CURZIO Pietro - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA


sul ricorso 10563-2010 proposto da:

BE. GI. (Omissis), elettivamente domiciliata in (Omissis), presso AL. PA. , rappresentato e difeso dall'avvocato PA. PI. , giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO in persona del Dirigente con incarico di livello generale, Direttore della Direzione Centrale Prestazione, elettivamente domiciliato in (Omissis), rappresentato e difeso dagli LA. PE. LU. , FA. EM. , giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 655/2009 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA del 28.10.09, depositata il 23/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CURZIO.

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO FRESA.

FattoDiritto



Be.Gi. , vedova di Mi.Be. , chiese che venisse accertato il nesso causale (o concausale) tra la morte del marito e la malattia professionale per la quale egli già fruiva di una rendita INAIL del 72% (broncopneumopatia da inalazione S02). Ciò al fine di ottenere il riconoscimento della rendita di reversibilità ai sensi del Decreto Legislativo n. 1124 del 1965, articolo 85, nonchè l'indennizzo per le spese funerarie.

Il Tribunale di Enna, espletata una consulenza tecnica d'ufficio, riconobbe il rapporto di causalità e, di conseguenza il diritto della ricorrente.

L'INAIL propose appello.

La Corte d'appello di Caltanisetta, espletata una nuova consulenza tecnica d'ufficio, ha riformato la decisione di primo grado, negato il nesso di concausalità e respinto la domanda.

La Be. ricorre per cassazione denunziando un vizio di apparente, insufficiente e contraddittoria motivazione, nonchè violazione di legge.

Come si è detto, il Tribunale, sulla base di una consulenza tecnica d'ufficio medico legale, accertò e dichiarò che la grave malattia polmonare del Mi. aveva avuto un efficacia determinante nel processo eziologico del decesso.

La Corte d'appello ha ribaltato il giudizio, con una motivazione basata sulle diverse conclusioni e valutazioni del consulente tecnico di appello, per il quale la malattia neoplastica che ha portato al decesso è stata una "causa autonoma del decesso" sulla quale non ha influito la broncopatia da inalazione di SO2 di natura professionale, anche perchè "non risulta documentato il tipico impegno delle sezioni destre del cuore proprio delle patologie polmonari che provocano scompenso".

Tale motivazione, pur nella sua sinteticità, a giudizio del collegio, è idonea a fondare congruamente la decisione. Il denunziato vizio di motivazione e la connessa violazione di legge, quindi, a giudizio del collegio, non sussistono, perchè la motivazione è presente, non è meramente apparente e non presenta contraddizioni, e di conseguenza quella che viene prospettata come violazione di legge è una diversa valutazione del merito della decisione.



P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 30,00 euro, nonchè 1.000,00 euro per onorari, oltre accessori.