Tipologia: CCNL
Data firma: 8 luglio 1949
Validità: 01.12.1948 - 30.11.1950
Parti: Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro - Confindustria e Federazione Nazionale Vetrai, Ceramisti e Affini - Cgil e Federazione Italiana Liberi Lavoratori Vetro, Abrasivi e Ceramica - Lcgil
Settori: Chimici, Vetro (prime lavorazioni), Industria

Sommario:

Titolo Primo - Disposizioni comuni a tutte le categorie
Art. 1. - Sfera di applicabilità del contratto.
Art. 2. - Industria mosaici vetrosi per pavimenti e rivestimenti
Art. 3. - Commissioni interne.
Art. 4. - Mense aziendali.
Art. 5. - Aspettativa per cariche sindacali e pubbliche.
Art. 6. - Permessi per cariche sindacali.
Art. 7. - Acconti.
Art. 8. - Indennità zona malarica.
Art. 9. - Indumenti di lavoro e somministrazioni speciali.
Art. 10. - Restituzione documenti di lavoro.
Art. 11. - Trasferimento di proprietà, trasformazione, cessazione, fallimento di Azienda.
Art. 12. - Reclami e controversie.
Art. 13. - Normalizzazione dei rapporti sindacali.
Art. 14. - Decorrenza e durata del contratto.
Art. 15. - Articolo aggiuntivo sulla non collaborazione.
Titolo Secondo - Disposizioni relative agli operai
Art. 1. - Assunzione
Art. 2. - Documenti.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Apprendistato.
Art. 5. - Inizio e cessazione del lavoro.
Art. 6. - Passaggio di mansioni di categoria e cumulo di mansioni.
Art. 7. - Regolamento interno.
Art. 8. - Orario di lavoro.
Art. 9. - Lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia.
Art. 10. - Lavoro straordinario notturno e festivo.
Art. 11. - Festività.
Art. 12. - Riposo settimanale.
Art. 13. - Sospensioni di lavoro.
Art. 14. - Riduzione di lavoro e turni.
Art. 15. - Interruzioni di lavoro.
Art. 16. - Recuperi.
Art. 17. - Ferie.
Art. 18. - Congedo matrimoniale.
Art. 19. - Assenze.
Art. 20. - Conteggio paga.
Art. 21. - Trattamento personale femminile.
Art. 22. Norme di prestazione di lavoro, retribuzione.
Art. 23. - Premio di anzianità.
Art. 24. - Gratifica natalizia.
Art. 25. - Consegna e conservazione utensili e materiale.
Art. 26. - Trasferte.
Art. 27. - Trasferimenti.
Art. 28. - Servizio militare.
Art. 29. - Trattamento di malattia e infortunio.
Art. 30. - Prevenzione malattie professionali.
Art. 31. - Maternità.
Art. 32. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 33. - Licenziamento per punizione.
Art. 34. - Preavviso.
Art. 35. - Dimissioni.
Art. 36. - Indennità di licenziamento.
Art. 37. - Indennità in caso di morte.
Art. 38. - Calcolo indennità.
Art. 39. - Certificato di lavoro.
Art. 40. - Trattenute per risarcimento di danni.
Art. 41. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore.
Titolo terzo - Disposizioni relative alle categorie speciali (già equiparati)
Art. 1. - Campo di applicazione.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Passaggio dalla qualifica operaia alla categoria speciale.
Art. 5. - Mutamento di mansioni.
Art. 6. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 7. - Festività.
Art. 8. - Elementi della retribuzione.
Art. 9. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 10. - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione di lavoro.
Art. 11. - Gratifica natalizia.
Art. 12. - Ferie.
Art. 13. - Malattia e infortunio.
Art. 14. - Congedo matrimoniale.
Art. 15. - Gravidanza e puerperio.
Art. 16. - Servizio militare.
Art. 17. - Preavviso.
Art. 18. - Indennità di licenziamento.
Art. 19. - Indennità di dimissioni.
Art. 20. - Richiamo a disposizioni varie.
Titolo quarto - Disposizioni relative agli impiegati
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Contratto a termine.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Categorie.
Art. 5. - Passaggio temporaneo di mansioni.
Art. 6. - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato.
Art. 7. - Benemerenze nazionali.
Art. 8. - Orario di lavoro.
Art. 9. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 10. - Giorni festivi.
Art. 11. - Riposo settimanale.
Art. 12. - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione del lavoro.
Art. 13. - Ferie.
Art. 14. - Permessi.
Art. 15. - Assenze.
Art. 16. - Congedo matrimoniale.
Art. 17. - Retribuzioni.
Art. 18. - Elementi della retribuzione.
Art. 19. - Reclami sulla retribuzione.
Art. 20. - Tredicesima mensilità.
Art. 21. - Indennità speciale.
Art. 22. - Indennità di maneggio denaro e cauzione.
Art. 23. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 24. - Trasferte.
Art. 25. - Trasferimenti.
Art. 26. - Alloggio.
Art. 27. - Trattamento di malattia e infortunio.
Art. 28. - Tutela della maternità.
Art. 29. - Servizio militare
Art. 30. - Previdenza.
Art. 31. - Doveri dell’impiegato.
Art. 32. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 33. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 34. - Dimissioni.
Art. 35. - Indennità di licenziamento.
Art. 36. - Indennità in caso di morte e d’invalidità permanente.
Art. 37. - Certificato di lavoro.
Art. 38. - Norme speciali.
Art. 39. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Art. 40. - Condizioni di miglior favore.
Titolo Quinto - Norme speciali per il vetro verde
1) Norme integrative per i maestri vetrai fiascai e della bofferia toscana.
Art. 1. - Campo di applicazione, tariffe e numeri di produzione.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3. - Aiutanti maestri e pallinai.
Art. 4. - Criteri della retribuzione.
Art. 5. - Conteggio produzione.
Art. 6. - Scarti di produzione.
Art. 7. - Mezzi di ventilazione.
Art. 8. - Garanzia di cottimo.
Art. 9. - Lavoro in promiscuità con altre categorie operaie.
Art. 10. - Gratifica allo sturnatore e al capo operaio.
Art. 11. - Indennità alloggio.
Art. 12. - Indennità varie.
Art. 13. - Indennità fine campagna.
Art. 14. - Festività nazionali, ferie, gratifica natalizia, indennità di licenziamento.
Art. 15. - Corresponsione della gratifica natalizia e delle festività nazionali.
Art. 16. - Maggiorazione delle tariffe di cottimo nel periodo estivo.
Art. 17. - Sistema di calcolo della paga in relazione all’orario di lavoro.
Art. 18. - Assegnazione residui del carbone.
2) Norme integrative per i maestri damigianai e bottigliai alla prussiana.
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Maggiorazione tariffe di cottimo nel periodo estivo.
Art. 3. - Indennità varie.
Art. 4. - Festività nazionali, ferie, indennità di licenziamento.
Art. 5. - Indennità di fine campagna.
Art. 6. - Gratifica natalizia.
Art. 7. - Rilievo bottigliai.
Art. 8. - Scarto di produzione.
Art. 9. - Appuntellatore, apritore.
Art. 10. - Norme di impiego della maestranza.
Art. 11. - Conteggio della produzione.
Art. 12. - Sistema di calcolo della paga in relazione all’orario di lavoro.
Art. 13. - Lavorazione svolta con due soli maestri.
Art. 14. - Corresponsione delle ferie, della indennità di licenziamento e delle festività nazionali.
Art. 15. - Cassa liquidazione damigianai e bottigliai.
Art. 16. - Materiale per la disinfezione delle canne.
3) Norme integrative riguardanti: gli ausiliari che lavorano nelle vetrerie che fabbricano fiaschi e damigiane.
Art. 1. - Orario di lavoro.
Art. 2. - Fine campagna e periodo di forno morto.
Art. 3. - Indennità mancata mensa.
Art. 4. - Indennità vestiario.
Art. 5. - Indennità per la vuotatura delle tempere morte.
Art. 6. - Assegnazione dei residui del carbone.
Verbale d’accordo per l’industria del vetro artistico, 8 aprile 1949
Concordato nazionale salariale 30 maggio 1950 integrativo del contratto nazionale collettivo di lavoro 8 luglio 1949 da valere per le aziende che indipendentemente dai criteri produttivi adottati fabbricano articoli di vetro a soffio e a macchina ed ai lavoratori da esse dipendenti, 30 maggio 1950
Accordo per l’applicazione alle categorie speciali dipendenti dalle aziende vetrarie dell’accordo interconfederale di rivalutazione 8 dicembre 1950, 18 dicembre 1950
Accordo per l’applicazione agli impiegati dipendenti dalle aziende vetrarie dell’accordo interconfederale di rivalutazione 8 dicembre 1950, 18 dicembre 1950
Accordo per l’applicazione agli operai dipendenti dal settore delle prime lavorazioni del vetro dell’accordo interconfederale di rivalutazione 8 dicembre 1950, 12 febbraio 1951
Concordato per l’applicazione dell’accordo interconfederale 8 dicembre 1950 agli ausiliari del vetro verde, 19 febbraio 1951
Applicazione dell’accordo interconfederale 8 dicembre 1950 agli operai dei settori: vetro d’ottica e semi-ottica; vetro artistico, conterie; vetro neutro soffiato per uso chimico, scientifico, da laboratorio e industriale, 10 marzo 1951
Accordo per l’applicazione dell’accordo interconfederale 14 giugno 1952 per i dipendenti dalle aziende industriali del vetro, 25 giugno 1952

Contratto collettivo nazionale di lavoro per le aziende industriali che fabbricano articoli di vetro a soffio o a macchina e per i lavoratori da esse dipendenti, 8 luglio 1949

Tra l’Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro [...] assistita dalla Confederazione Generale dell’industria Italiana [...] e la Federazione Nazionale Vetrai, Ceramisti e Affini [...] assistita dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro [...], si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per tutte le aziende che, indipendentemente dai criteri produttivi adottati, fabbricano articoli di vetro a soffio e a macchina e per i lavoratori da esse dipendenti.
Tra l’Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro [...] assistita dalla Confederazione Generale dell’industria Italiana [...] e la Federazione Italiana Liberi Lavoratori Vetro, Abrasivi e Ceramica [...], assistita dalla Libera Confederazione Generale Italiana dei Lavoratori [...], si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per tutte le aziende che, indipendentemente dai criteri produttivi adottati, fabbricano articoli di vetro a soffio e a macchina e per i lavoratori da esse dipendenti.

Titolo Primo - Disposizioni comuni a tutte le categorie
Art. 1. - Sfera di applicabilità del contratto.

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si applica a tutte le aziende che indipendentemente dai criteri produttivi adottati fabbricano articoli di vetro a soffio e a macchina ed ai lavorator da esse dipendenti.
Dichiarazione a verbale all’art. 1 (Sfera di applicabilità del contratto).
In relazione all’art. 1 concernente la sfera di applicabilità, le parti convengono che il presente contratto collettivo di lavoro si applica ai settori delle lavorazioni del vetro temperato ed accoppiato

Art. 2. - Industria mosaici vetrosi per pavimenti e rivestimenti
Dall’osservanza del presente contratto sono escluse le ditte esercenti l’industria dei mosaici vetrosi che hanno un’apposita regolamentazione nazionale.

Art. 3. - Commissioni interne.
I compiti delle Commissioni interne sono quelli stabiliti dagli accordi interconfederali.

Art. 4. - Mense aziendali.
Tenendo conto della grande varietà di situazioni in atto, che rende difficile una regolamentazione generale, si conviene che saranno continuate le mense aziendali e interaziendali esistenti.
Resta peraltro la possibilità di accordi locali in materia.

Art. 8. - Indennità zona malarica.
Le Associazioni Sindacali territoriali dei lavoratori e degli industriali potranno stabilire una indennità per i lavoratori che da località non malarica vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Tale indennità verrà conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica e spetterà anche al lavoratore che, originariamente proveniente da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento, in zona non malarica.
Le località da considerarsi zona malarica e i periodi di infezione; malarica sono quelli riconosciuti dalle competenti autorità sanitarie a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 9. - Indumenti di lavoro e somministrazioni speciali.
Agli operai di ambo i sessi delle Aziende disciplinate dal presente contratto, che in virtù di quanto convenuto con gli accordi integrativi al contratto nazionale 13 ottobre 1946 sia nazionali che provinciali o aziendali, hanno diritto agli indumenti di lavoro, tale diritto sarà mantenuto.
Ove sussista l’impossibilità di fornire gratuitamente tali indumenti sarà corrisposta una indennità sostitutiva da contenersi nei seguenti limiti:
- uomini e donne sopra i 18 anni, per ogni ora di effettiva prestazione massimo L. 2,50, minimo L. 2;
- uomini e donne inferiori a 18 anni, per ogni ora di effettiva prestazione massimo L. 2, minimo L. 1,50.
Ove gli accordi integrativi di cui sopra non avessero trovato pratica applicazione, in sede aziendale sarà determinato l’incasellamento e la indennità sostitutiva nelle suindicate cifre.
Naturalmente non beneficiano della indennità sostituiva quei lavoratori che fruiscono di indumenti di lavoro forniti gratuitamente dalle aziende.
Per gli impiegati che svolgono la propria attività nei reparti di lavorazione qualora il lavoro cui essi sono addetti comporti una usura eccezionale del vestiario e la necessità di speciali indumenti di lavoro in rapporto al lavoro stesso, troveranno applicazione le norme di cui ai precedenti comma.
Resta comunque ferma l’obbligatorietà della fornitura gratuita degli indumenti di lavoro stabilita a norma di legge, nonché di quelli dei quali l’azienda prescriva l’uso.
Per le eventuali somministrazioni speciali si fa riferimento alle norme di legge, fermo restando le eventuali consuetudini in atto.

Art. 12. - Reclami e controversie.
Qualora nell’applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro, sorga controversia, questa sarà trattata, per la sua composizione fra la Direzione e la Commissione Interna. In caso di mancato accordo fra le parti, il reclamo o la controversia sarà sottoposto all’esame delle competenti Associazioni Sindacali territoriali, prima di essere deferito alle Organizzazioni Nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Art. 13. - Normalizzazione dei rapporti sindacali.
Le organizzazioni interessate alla definizione del presente contratto nazionale hanno concordemente convenuto che qualsiasi accordo in materia di disciplina collettiva dei rapporti di lavoro, sia per quanto riguarda gli elementi economici, sia per quanto attiene alle norme generali e regolamentari, deve essere concluso esclusivamente tra le organizzazioni sindacali centrali degli industriali e dei lavoratori.

Art. 15. - Articolo aggiuntivo sulla non collaborazione.
Il presente contratto collettivo s’intende stipulato con il presupposto che in esso si considerano riportate, a decorrere dalla data della loro effettiva definizione, le clausole e dichiarazioni che saranno convenute tra le rispettive Confederazioni per quanto riguarda gli effetti nei confronti del contratto stesso di un eventuale ricorso da parte dei lavoratori ai metodi di lotta definiti di «non collaborazione».
Nell’ipotesi che le Confederazioni debbano constatare l’impossibilità di raggiungere un definitivo accordo su tale questione, le parti convengono che la durata del presente contratto, in deroga a quanto previsto dall’art. 14, si intende fissata al 30 novembre 1949, senza necessità di disdetta, salvo contrario accordo tra le parti a quella data.
L’articolo sulla «non collaborazione» nei riguardi dei lavoratori aderenti alla Fillvac - Federazione Italiana Liberi Lavoratori Vetro Abrasivi e Ceramica - non è stato ancora concordato e verrà inserito in questo contratto non appena al riguardo saranno perfezionate le necessarie intese.

Titolo Secondo - Disposizioni relative agli operai
Art. 2. - Documenti.

[...]
È facoltà del datore di lavoro di sottoporre a visita medica Il personale che intende assumere.
[...]

Art. 4. - Apprendistato.
È considerato apprendista chiunque abbia superato il 14° anno di età e sia occupato nello stabilimento con lo scopo di acquistare la capacità necessaria per divenire lavoratore qualificato mediante addestramento pratico.
Il periodo di apprendistato viene fissato in un massimo di anni 3 (tre).
L’apprendista non potrà essere sottoposto a lavori superiori alle sue forze.
[...]
L’età massima per cui è ammessa l’assunzione in qualità di apprendista è fissata in 17 anni compiuti.
La retribuzione dell’apprendista non può assumere, per il primo anno, la forma di salario a cottimo.
[...]

Art. 6. - Passaggio di mansioni di categoria e cumulo di mansioni.
L’operaio, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non comporti una diminuzione della retribuzione globale.
[...]

Art. 7. Regolamento interno.
L’eventuale regolamento interno, da attuarsi con i modi previsti dai vigenti accordi interconfederali sulle Commissioni interne, deve essere esposto in luogo chiaramente visibile a tutti i lavoratori.

Art. 8. - Orario di lavoro.
La durata normale del lavoro è quella fissata dalla legge, o da eventuali accordi interconfederali.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia l’orario normale di lavoro è fissato in dieci ore giornaliere o 60 settimanali, salvo per i discontinui con alloggio negli stabilimenti o nelle immediate adiacenze per i quali vigono le norme degli accordi interconfederali Nord e Centro-Sud.
Per i settori dei bottigliai a mano, damigianai e fiascai, resta fermo l’orario attualmente praticato di 36 ore settimanali con un massimo di 6 ore giornaliere.
Per il settore delle lastre, resta l’applicazione già avvenuta dell’accordo nazionale del 6 aprile 1946 e degli accordi particolari già conclusi per la fabbricazione delle lastre greggie con i quali sono stati fissati orari di 6 ore giornaliere con un massimo di 36 ore settimanali per determinati posti di lavoro.
Per i settori del vetro bianco e colorato, vetro cavo meccanico, bulbi per lampade, valvole, thermos e vetri industriali in genere, nei riguardi dei soffiatori, pressatori, levatori, addetti alle semiautomatiche, nonché al personale addetto alla lavorazione diretta coi medesimi, macchinisti delle macchine automatiche, l’orario normale di lavoro è fissato in 42 ore settimanali con un massimo di 7 ore giornaliere di effettivo lavoro.
Tuttavia nei settori o aziende in cui l’applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma, risulti praticamente inapplicabile o pregiudizievole, l’orario di lavoro potrà essere protratto al massimo di un’ora da considerarsi straordinaria ai soli effetti della rimunerazione.
[...]

Art. 9. - Lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia.
Si considerano rientranti in questa categoria i lavoratori:
Autisti, cavallanti, stallieri, addetti alle cabine di produzione e trasformazione di energia elettrica che sono esterne allo stabilimento, addetti al servizio estinzione incendi, fattorini in genere, uscieri, inservienti, custodi, portinai, guardie diurne e notturne.

Art. 10. - Lavoro straordinario notturno e festivo.
Il lavoro straordinario è quello effettuato oltre l'orario normale giornaliero di cui all’art. 8 e deve avere carattere eccezionale.
È lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle 6.
[...]
Per quanto riguarda il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli si fa riferimento alle norme di legge.
Compatibilmente con le esigenze aziendali, sono esonerati dal lavoro straordinario festivo e notturno i lavoratori che frequentano scuole serali o festive.
[...]

Art. 12. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica e non potrà avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge, in quanto siano applicabili alle aziende od ai lavoratori regolati dal presente contratto.
Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla legge sul riposo domenicale, gli operai siano chiamati al lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo in altro giorno della settimana, che dovrà essere prefissato e si chiamerà riposo compensativo.
Nel caso di spostamento della normale giornata di riposo prefissata, al lavoratore non preavvertito almeno 48 ore prima sarà dovuta la maggiorazione per il lavoro festivo.

Art. 16. - Recuperi.
È ammesso il recupero a salario normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per interruzioni di lavoro concordate dalle parti, purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno e si effettui entro le due settimane immediatamente successive a quella in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 17. - Ferie.
[...]
Non è ammessa la rinuncia al godimento delle ferie.
Allorché per giustificate esigenze aziendali un operaio non possa fruire del periodo di riposo annuale, dovrà allo stesso corrispondersi la indennità sostitutiva per ferie non godute pari alla intera retribuzione di fatto.
[...]

Art. 21. - Trattamento personale femminile.
Alle operaie che fossero adibite a lavori compiuti tradizionalmente da personale maschile, sarà corrisposto il trattamento salariale previsto per il personale maschile a parità di lavoro ed a parità di capacità e di rendimento.

Art. 22. Norme di prestazione di lavoro, retribuzione.
La retribuzione dei lavoratori considerata nel presente contratto può essere stabilita ad economia o a cottimo (individuale o collettivo) secondo gli accordi intervenuti o che possono intervenire direttamente tra le parti.
Ove particolari caratteristiche di lavorazione lo consiglino potranno essere adottati premi di produzione, previo accordo fra le parti.
[...]
Agli operai ammessi alla lavorazione a cottimo dovranno essere comunicati per iscritto l’inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire e il compenso unitario corrispondente.
[...]
Nel caso in cui la valutazione del lavoro richiesta all’operaio sia il risultato della misurazione dei tempi di lavorazione, oppure in conseguenza dell’organizzazione del lavoro l’operaio sia vincolato all’osservanza di un determinato ritmo produttivo ed in entrambi i casi sia richiesta una resa di produzione superiore a quella normale ad economia, dovrà essere corrisposta una percentuale non inferiore a quella minima contrattuale di cottimo.
[...]

Art. 25. - Consegna e conservazione utensili e materiale.
L’operaio che riceva in consegna dal suo capo reparto gli utensili od il materiale occorrente al disimpegno delle sue mansioni, ne rilascerà regolare ricevuta.
L’uso degli attrezzi di proprietà dell’operaio dovrà essere preventivamente autorizzato dal datore di lavoro, e detti attrezzi verranno regolarmente elencati. [...]
Il datore di lavoro potrà, in qualunque momento, sostituire con attrezzi propri quelli di proprietà dell’operaio.
Il lavoratore che sia stato messo nelle condizioni di poterlo fare è tenuto a conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere quanto è affidato alla sua custodia. Esso risponderà in conseguenza mediante trattenuta sul salario delle perdite e dei danni eventuali, che non derivano da uso e logorio e sempre che siano, dopo regolare accertamento, a lui imputabili.
L’operaio non potrà apportare modifiche agli oggetti affidatigli senza l’autorizzazione del capo reparto. In caso di inosservanza la Direzione potrà rivalersi sul salario per i danni arrecati al materiale.

Art. 30. - Prevenzione malattie professionali.
Per le visite mediche obbligatorie e relativi accertamenti radiografici, aventi il compito di prevenire le malattie professionali, si fa riferimento alle norme di legge che disciplinano la materia.

Art. 31. - Maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l’azienda in tale evenienza conserverà il posto all’operaia per i tre mesi antecedenti e per i 6 mesi successivi al parto, corrispondendo il 75 % della retribuzione globale limitatamente ai tre mesi prima e alle sei settimane dopo il parto.
L’operaia che durante il periodo di gravidanza e puerperio presenti certificato medico attestante che le lavorazioni alle quali essa è addetta sono nocive o pericolose in relazione al particolare stato nel quale essa si trova, sarà adibita, compatibilmente con le esigenze aziendali, ad altre attività più adeguate al di lei particolare stato.
In tale caso il trattamento economico sarà quello vigente per le lavorazioni cui l’operaia viene ad essere destinata.
[...]

Art. 32. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni alle norme disciplinari del presente contratto o ai regolamenti interni potranno essere punite, a seconda della gravità delle mancanze, con i provvedimenti seguenti:
1) richiamo verbale;
2) multa fino ad un massimo di tre ore di retribuzione;
3) sospensione dal lavoro fino a tre giorni;
4) licenziamento in tronco ai sensi dell’art. 33.
Ricade sotto i provvedimenti disciplinari di cui ai punti 1 e 2 l'operaio che:
а) non si presenti al lavoro o che abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificati motivi;
b) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza regolare permesso e senza giustificati motivi;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
d) arrechi danni per disattenzione al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
e) sia trovato addormentato;
f) introduca abusivamente bevande alcooliche;
g) introduca persone estranee allo stabilimento e senza regolare permesso;
h) si presenti o si trovi al lavoro in istato di ubriachezza;
i) trasgredisca alle disposizioni del presente contratto ed ai regolamenti interni o commetta atti che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza dello stabilimento.
Nei casi di maggiore gravità o recidiva, la direzione potrà infliggere la sospensione prevista dal punto 3.
[...]

Art. 33. - Licenziamento per punizione.
Potranno essere licenziati, senza preavviso né indennità di licenziamento, gli operai colpevoli di:
а) furto o danneggiamento volontario o commesso con colpa grave al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
[...]
c) rissa grave nell’interno del reparto di lavorazione;
[...]
Nei casi previsti dalle lettere a), b), d), l’operaio è tenuto a risarcire il danno eventuale all’azienda.
Potranno essere licenziati senza preavviso, ma con la corresponsione dell’indennità di licenziamento, gli operai colpevoli di:
а) insubordinazione verso i superiori;
b) rissa nello stabilimento;
c) lavorazione o costruzione, nell’interno dello stabilimento senza la autorizzazione della direzione, di oggetti per proprio conto o per conto di terzi;
d) recidiva nelle medesime mancanze di cui all’art. 32 che abbiano dato luogo a tre sospensioni entro l’anno;
e) trasgressioni previste al punto i) dell’art. 32 relative alla morale ed alla sicurezza che comportino una gravità tale da non risultare adeguata, nel caso concreto, l’applicazione della sospensione.

Titolo terzo - Disposizioni relative alle categorie speciali (già equiparati)
Art. 1. - Campo di applicazione.

Ai lavoratori intermedi definiti e ripartiti in base alle norme dei concordati interconfederali - art. 31 e art. 32, I e II comma del concordato 23 maggio 1946 per l’Italia Centro-Meridionale e art. 33 del concordato 27 ottobre 1946 per l’estensione alle provincie dell’Italia Settentrionale dei criteri per la identificazione e classificazione degli appartenenti alle categorie intermedie - già chiamati equiparati - previsti dal citato accordo 23 maggio 1946 - si applicano le disposizioni della presente regolamentazione.
Tali disposizioni saranno mantenute sempreché non intervengano nuovi eventuali accordi di carattere generale al riguardo.

Art. 5. - Mutamento di mansioni.
Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali, può essere temporaneamente assegnato a mansioni diverse da quelle alle quali è normalmente adibito, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico e non sia incompatibile con la sua qualifica.
[...]

Art. 6. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell’orario normale giornaliero di cui all’art. 8 del Titolo II (disposizioni relative agli operai) del presente contratto.
È lavoro notturno quello effettuato dalle 22 alle 6.
[...]

Art. 12. - Ferie.
[...]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, da calcolare nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione.
[...]

Art. 15. - Gravidanza e puerperio.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l’impresa deve, in tale evenienza, conservare il posto alle lavoratrici per un periodo di nove mesi corrispondendo alle stesse l’intera retribuzione (comprensiva della contingenza e dell’eventuale terzo elemento), durante i primi quattro mesi e della metà di essa per i successivi due mesi, fatta deduzione di quanto le stesse abbiano a percepire per atti di previdenza compiuti dall’imprenditore.
[...]

Art. 20. - Richiamo a disposizioni varie.
Per gli istituti non previsti nella presente regolamentazione si intendono richiamate le norme contenute al Titolo II (disposizioni relative agli operai) del presente contratto, ad eccezione delle norme relative agli articoli: 4, 13, 14, 15, 16, 20 e 23.

Titolo quarto - Disposizioni relative agli impiegati
Art. 2. - Contratto a termine.

L’assunzione può essere fatta anche con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando l’aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed appaia invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.
[...]
Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezione fatta di quelle relative al preavviso ed alla indennità di licenziamento.
[...]

Art. 5. - Passaggio temporaneo di mansioni.
L’impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né un mutamento sostanziale della sua posizione.
[...]

Art. 8. - Orario di lavoro.
La durata normale del lavoro è quella stabilita dalla legge con le relative deroghe ed eccezioni.
[...]
Il lavoro cessa di massima alle ore 13 del sabato. Le ore in tal modo non lavorate nel pomeriggio di detto giorno possono essere recuperate a regime normale negli altri giorni della settimana purché non si superino le nove ore giornaliere e le 48 ore settimanali. Per gli orari settimanali inferiori alle 44 ore il recupero a regime normale delle ore del pomeriggio del sabato, negli altri giorni della settimana, non potrà avvenire oltre le otto ore giornaliere.
Per l’impiegato la cui prestazione è direttamente connessa con il lavoro degli operai si osserverà l’eventuale minore orario contrattuale proprio di tale ultima categoria.

Art. 9. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Il lavoro straordinario, è quello effettuato oltre l’orario normale giornaliero di cui all’art. 8.
L’impiegato eseguirà il lavoro straordinario, notturno e festivo, che deve essere disposto o autorizzato, entro i limiti stabiliti dalla legge, salvo giustificati motivi di impedimento.
[...]
È considerato lavoro notturno quello effettuato dalle ore 21 alle 6.
[...]

Art. 11. - Riposo settimanale.
L’impiegato ha diritto al riposo settimanale. Salvo le eccezioni previste dalla legge, il riposo settimanale dovrà coincidere con la domenica.
Gli impiegati ai quali, nei casi consentiti dalla legge 22 febbraio 1934 n. 370 e successive modifiche e integrazioni, sia richiesta la prestazione lavorativa di domenica, godranno del prescritto riposo settimanale a carattere compensativo in altro giorno della settimana, che dovrà essere prefissato, nonché del trattamento previsto all’art. 9 (lavoro straordinario, festivo e notturno). In caso di spostamento del giorno di riposo prestabilito l’impiegato, qualora non sia preavvertito entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, avrà diritto - per il giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo - ad una maggiorazione pari a quella fissata per il giorno festivo.

Art. 13. - Ferie.
[...]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva corrispondente alle retribuzioni dovute per le giornate di ferie non godute, retribuzione da calcolare nella misura in atto al momento della liquidazione.
[...]

Art. 28. - Tutela della maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle impiegate durante lo stato di gravidanza e puerperio, l’impresa deve, in tale evenienza, conservare il posto alle impiegate per un periodo di 9 mesi corrispondendo alle stesse l’intera retribuzione (comprensiva della contingenza e dell’eventuale terzo elemento) durante i primi 4 mesi e della metà di essa per i successivi 2 mesi, fatta deduzione di quanto le stesse abbiano percepito per atti di previdenza compiuti dall’imprenditore.
[...]

Art. 31. - Doveri dell’impiegato.
L’impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni affidategli, e, in particolare:
[...]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[...]
4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 32. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dell’impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità con:
а) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di tre ore di stipendio;
d) sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a cinque giorni;
e) licenziamento senza indennità e senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d), si può applicare a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).
Il licenziamento senza indennità e senza preavviso potrà essere adottato nei confronti dell’impiegato colpevole di mancanze relative a doveri, anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di impiego. Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.
[...]

Art. 38. - Norme speciali.
Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposi-zioni di legge vigenti in materia di impiego privato.
Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro, l’impiegato deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell’azienda, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti all’impiegato dal presente contratto e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme, in ogni caso, saranno portate a conoscenza dell’impiegato. Nelle aziende che abbiano più di 20 impiegati, copia dei regolamenti che contengono norme di carattere generale sarà consegnata, a cura dell’azienda, a ciascun impiegato.

Titolo Quinto - Norme speciali per il vetro verde
1) Norme integrative per i maestri vetrai fiascai e della bofferia toscana.
Art. 1. - Campo di applicazione, tariffe e numeri di produzione.

Le tariffe basi e i numeri di produzione di ciascun articolo sia per la lavorazione a mano che a macchina, di fiaschi e articoli di bofferia toscana, nonché la specificazione della capacità in grammi e del peso di ciascun articolo, come pure la indicazione delle specializzazioni di lavoro in relazione alla qualifica dei lavoratori, sono riportati in apposita tabella che costituisce parte integrante del presente contratto.
Resta inteso che le norme del presente articolo si riferiscono agli organizzati del Settore Nazionale Operai Fiascai e Bofferia toscana.

Art. 6. - Scarti di produzione.
[...]
È fatto obbligo all’operaio di denunciare immediatamente alla Direzione qualsiasi difetto che egli abbia a riscontrare negli utensili o negli impianti dello stabilimento.
[...]

Art. 7. - Mezzi di ventilazione.
L’azienda deve provvedere ad assicurare all’operaio sul luogo del lavoro, sufficienti mezzi di ventilazione.

Art. 9. - Lavoro in promiscuità con altre categorie operaie.
Alle cuffie cui sono addetti operai fiascai della bofferia toscana si eviterà in linea di massima di adibire lavoratori di altra categoria: quando la eventuale promiscuità non consenta all’operaio di raggiungere la propria media oraria di cottimo la Ditta integrerà la retribuzione fino al raggiungimento di tale media.

Art. 16. - Maggiorazione delle tariffe di cottimo nel periodo estivo.
Durante il periodo estivo e precisamente dal 1° luglio al 31 agosto di ciascun anno a tutti gli operai fiascai è dovuta una maggiorazione della tariffa di cottimo dell’8 %.

2) Norme integrative per i maestri damigianai e bottigliai alla prussiana.
Art. 2. - Maggiorazione tariffe di cottimo nel periodo estivo.

Agli operai bottigliai alla prussiana e damigianai sarà corrisposta una maggiorazione sulla tariffa di cottimo nella misura dell’8 % per il periodo di tempo intercorrente fra il 1° luglio ed il 31 agosto.

Art. 16. - Materiale per la disinfezione delle canne.
L’Azienda ha l’obbligo di fornire il materiale necessario per la disinfezione dei bocchini delle canne ad ogni cambio di brigata.

3) Norme integrative riguardanti: gli ausiliari che lavorano nelle vetrerie che fabbricano fiaschi e damigiane.
Art. 1. - Orario di lavoro.

I portantini a damigiane, gli arrangiatori a damigiane, i tiraportine-leva cordoni, i serra forma a damigiane e barili, i buca barili hanno un orario normale di 36 ore settimanali con un massimo di 6 ore giornaliere.
I gazometrai, i fonditori, i sotto gazometrai che fanno la griglia al forno, gli attizzatori e il terz’uomo continueranno a praticare un orario di 36 ore settimanali con un massimo di 6 ore giornaliere quale condizione di miglior favore.
Gli impilatori e i portantini addetti alle lavorazioni semi automatiche e alle presse nelle vetrerie che fabbricano fiaschi e damigiane hanno un orario di lavoro di 42 ore settimanali con un massimo di sette ore giornaliere.
Chiarimento a verbale all'art. 1 (Orario di lavoro).
Per i chiarimenti a verbale e le norme di applicazione vale quanto già detto nell’art. 8 del Titolo II (disposizioni relative agli operai) del presente Contratto.

Art. 4. - Indennità vestiario.
L’indennità vestiario è fissata in L. 2,50 orarie per gli uomini e le donne superiori ai 18 anni, ed in L. 2 orarie per gli uomini e donne al di sotto dei 18 anni.

Art. 5. - Indennità per la vuotatura delle tempere morte.
Qualora la vuotatura delle damigiane dalle tempere morte avvenga prima di 60 o 48 ore, dopo la chiusura delle tempere stesse, rispettivamente nei periodi dal 1° aprile al 30 settembre e dal 1° ottobre al 31 marzo, l’Azienda corrisponderà ai lavoratori addetti alla vuotatura un compenso del 100 % sulla paga base e contingenza.
Il periodo di tempo indennizzabile col compenso di cui al comma precedente non può essere inferiore a trenta minuti e superiore ai 45 minuti .

Verbale d’accordo per l’industria del vetro artistico, 8 aprile 1949

In Venezia, fra l’Associazione degli Industriali della Provincia di Venezia [...] e la Federazione Provinciale Vetro e Ceramica [...] e la Libera Federazione Provinciale Vetro e Ceramica [...], riunitisi per esaminare le richieste a suo tempo avanzate dalle due parti in merito all’applicabilità all’industria del Vetro Artistico del nuovo Contratto Nazionale Normativo tuttora in corso di stipulazione fra le Organizzazioni centrali di categoria, si è convenuto quanto segue:
L’orario normale di lavoro per tutte le categorie degli operai addetti alla produzione del vetro artistico (fatta eccezione per gli addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia), rimane confermato in otto ore giornaliere, come già stabilito nei contratti integrativi provinciali 7 novembre 1946 e 20 giugno 1947 e come sempre praticato.
Nessuna eccezione viene sollevata circa tutte le altre norme contrattuali in conseguenza di che, si dà atto che nessun ostacolo si frappone alla inclusione dell’industria del vetro artistico nella sfera di applicabilità del nuovo Contratto Nazionale Normativo di Lavoro per gli operai del vetro.