Tipologia: CCNL
Data firma: 9 febbraio 1947
Validità: 01.10.1946 - 30.11.1948
Parti: Associazione Mineraria Italiana, Associazione Miniere - Confindustria e Cave e Federazione Italiana Minatori e Cavatori - Cgil
Settori: Chimici, Miniere, Impiegati

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Contratto a termine.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Mutamento di mansioni.
Art. 5. - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato.
Art. 6. - Benemerenze nazionali.
Art. 7. - Orario di lavoro.
Art. 8. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 9. - Giorni festivi e riposo settimanale.
Art. 10. - Categorie e minimi di stipendio.
Art. 11. - Pagamento della retribuzione.
Art. 12. - Scatti biennali di anzianità.
Art. 13. - Indennità di sottosuolo.
Art. 14. - Indennità di Cassa.
Art. 15. - Indennità di zona malarica.
Art. 16. - Tredicesima mensilità.
Art. 17. - Provvidenze varie.
Art. 18. - Missioni temporanee e trasferte.
Art. 19. - Trasferimenti.
Art. 20. - Trattamento di malattia e di infortunio.
Art. 21. - Tutela della maternità.
Art. 22. - Servizio militare.
Art. 23. - Doveri dell’impiegato.
Art. 24. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 25. - Permessi e assenze.
Art. 26. - Ferie.
Art. 27. - Congedi e aspettativa.
Art. 28. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 29. - Indennità di licenziamento.
Art. 30. - Previdenza.
Art. 31. - Indennità in caso di morte.
Art. 32. - Dimissioni.
Art. 33. - Certificato di lavoro.
Art. 34. - Cessione e trasformazione di azienda.
Art. 35. - Disposizioni speciali e regolamento aziendale.
Art. 36. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Art. 37. - Sostituzione degli usi e condizioni di miglior favore.
Art. 38. - Commissioni interne.
Art. 39. - Reclami e controversie.
Art. 40. - Contratti integrativi.
Art. 41. - Accordi interconfederali.
Art. 42. - Decorrenza e durata.
Dichiarazioni a verbale
Accordo integrativo al contratto nazionale 3 dicembre 1946, 29 maggio 1947
Accordo per l’istituzione dei collegi tecnici territoriali e nazionali per le assegnazioni di categoria degli impiegati dell’industria mineraria, 7 agosto 1947

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati addetti all’industria mineraria, 9 febbraio 1947

Tra l’Associazione Mineraria Italiana [...], l’Associazione Miniere e Cave [...], con l’intervento della Commissione Sindacale [...] e la Federazione Italiana Minatori e Cavatori [...], con l’intervento della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...] e della Confederazione Generale Italiana del Lavoro [...] è stato stipulato il presente contratto nazionale di lavoro da valere per gli impiegati delle Aziende esercenti miniere, cave e saline - nonché stabilimenti di prima fusione dei metalli annessi alle miniere, i quali abbiano applicato, per gli operai, il contratto nazionale di lavoro 9 maggio 1937.
Il contratto non si applica agli impiegati delle Aziende esercenti miniere di petrolio o metano o cave di materiali da costruzione (marmi, graniti e altre pietre da taglio, pietre in rottami, pietrisco, ghiaia e sabbia).

Art. 1. - Assunzione.
[...]
L’impiegato di nuova assunzione potrà essere sottoposto a visita medica.

Art. 2. - Contratto a termine.
L’assunzione può essere fatta con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando l’aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.
[...]
L’assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da atto scritto.
Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche nei contratti a tempo determinato, eccezione fatta di quelle relative al preavviso ed all’indennità di licenziamento.
[...]

Art. 4. - Mutamento di mansioni.
L’impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né un mutamento sostanziale della sua posizione.
[...]

Art. 7. - Orario di lavoro.
La durata normale del lavoro è quella fissata dalla legge, con le deroghe ed eccezioni da essa previste, e da eventuali accordi interconfederali, ferme restando le più favorevoli situazioni aziendali, per gli orari inferiori eventualmente in atto.

Art. 8. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
L’impiegato eseguirà il lavoro straordinario, notturno c festivo entro i limiti consentiti dalla legge, salvo giustificati motivi di impedimento.
[...]
Il lavoro notturno compreso in turni avvicendati sarà compensato con la maggiorazione del 15 per cento sulla retribuzione oraria.
[...]
E' considerato lavoro notturno quello compreso fra le ore 21 e le ore 6 del mattino.
[...]

Art. 9. - Giorni festivi e riposo settimanale.
[...]
Il riposo settimanale cadrà di domenica, salvo le eccezioni di legge.
[...]

Art. 13. - Indennità di sottosuolo.
Agli impiegati addetti al sottosuolo sarà corrisposta una indennità mensile nella misura di:
L. 2.000 per gli impiegati di 1a categoria;
L. 1.700 per gli impiegati di 2a categoria;
L. 1.400 per gli impiegati di 3a categoria .
Qualora intervengano variazioni del minimo di stipendio, l’indennità di sottosuolo varierà nella stessa misura percentuale.

Art. 15. - Indennità di zona malarica.
Potrà essere stabilita, in accordi integrativi da stipularsi provincialmente, una indennità per gli impiegati che da località non malarica vengano destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Tale indennità verrà conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pur malarica e spetterà anche all’impiegato che, originariamente provenendo da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica.
Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti Associazioni, sentite le Autorità Sanitarie locali.

Art. 21. - Tutela della maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici, durante lo stato di gravidanza e puerperio, l’Azienda deve, in tale evenienza, conservare il posto alle impiegate per un periodo di 7 mesi, corrispondendo l’intera retribuzione (comprensiva della contingenza e dell’eventuale terzo elemento) durante i primi tre mesi, fatta deduzione di quanto esse percepiranno per atti di previdenza compiuti dall’imprenditore per tale evenienza.
[...]

Art. 23. - Doveri dell’impiegato.
L’impiegato deve tener contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[...]
2° dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[...]
4° avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 24. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dell’impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con;
а) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di una giornata di stipendio;
d) sospensione dal lavoro o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a cinque giorni;
e) licenziamento senza indennità e senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d), si può applicare a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano cosi gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).
Il licenziamento senza indennità e senza preavviso potrà essere adottato nei confronti dell’impiegato colpevole di mancanze, relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano cosi gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d’impiego.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.

Art. 35. - Disposizioni speciali e regolamento aziendale.
Oltre alle disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro gli impiegati dovranno osservare le disposizioni speciali stabilite dalla Azienda, sempreché non modifichino o non siano in contrasto con quelle del presente contratto.
Tali disposizioni, qualora abbiano carattere generale, dovranno essere affisse in luogo ben visibile e dove si effettua il pagamento della retribuzione.

Art. 38. - Commissioni interne.
Per le Commissioni interne si fa riferimento all’accordo Buozzi-Mazzini del 3 settembre 1943, nonché agli accordi che in materia interverranno tra le due Confederazioni in sede di rinnovazione dell’accordo stesso.

Art. 39. - Reclami e controversie.
Qualora nell’applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà, prima dell’azione giudiziaria, essere sottoposta all’esame delle competenti Associazioni sindacali degli imprenditori e dei lavoratori per sperimentare il tentativo di conciliazione delle parti.
Le controversie sull’interpretazione del presente contratto saranno risolte amichevolmente dalle competenti Associazioni territoriali ed in caso di mancato accordo da quelle nazionali.

Art. 40. - Contratti integrativi.
Entro un mese dalla stipulazione del presente contratto le organizzazioni provinciali delle provincie in cui esistono zone malariche Si incontreranno per stabilire l’indennità di cui all’articolo 15 del presente contratto.

Art. 41. - Accordi interconfederali.
Gli accordi stipulati tra la Confederazione Generale dell’industria Italiana e la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, anche se non esplicitamente richiamati nelle precedenti disposizioni, si considerano parte integrante del presente contratto.

Dichiarazioni a verbale
1. Presa in esame la richiesta della Federazione dei Minatori concernente le provvidenze da attuarsi in caso di infortunio, sono state formulate le seguenti proposte, in via di affermazione di principio in materia:
Da parte industriale: «In considerazione della particolare natura del lavoro in Miniera e del rischio ad esso inerente dovranno essere adottate dalle Aziende forme di previdenza contro gli infortuni, occorsi per causa di lavoro, che provochino la morte o l’invalidità permanente dell’impiegato.
«Le parti si riservano di completare tale disposizione entro il 31 marzo 1947».
Da parte dei lavoratori «Le organizzazioni stipulanti riconoscono la necessità di provvedere al coordinamento di norme delle previdenze da adottarsi in caso di infortunio. Il dettaglio relativo sarà concordato da una Commissione paritetica entro il 31 marzo 1947».
Constatata la complessità e la delicatezza della materia, le parti decidono di rinviare la discussione al 31 marzo p.v.
2. Le parti convengono che per gli impiegati addetti alle sedi delle Aziende esercenti attività plurime (esempio: mineraria e chimica, mineraria e siderurgica, mineraria e metallurgica) qualora sorgano contestazioni fra le Aziende e gli impiegati relativamente all’applicabilità o meno del contratto, essi si incontreranno per definire la controversia tenendo conto della posizione organizzativa in atto delle Aziende e degli impiegati, nonché di ogni altro elemento di valutazione.
Le parti convengono fin d’ora che al personale delle sedi di Milano e Roma della Società Montecatini non si applica il presente contratto.