Categoria: 1946
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Tipologia: CCNL
Data firma: 16 ottobre 1946
Validità: 01.10.1946 - 30.11.1948
Parti: Associazione Mineraria Italiana, Associazione Miniere e Cave - Confindustria e Federazione Italiana Minatori e Cavatori - Cgil
Settori: Chimici, Miniere, Operai

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Assunzione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 3. - Documenti per l’ammissione al lavoro, visita medica.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Passaggio di mansioni.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 7. - Lavoro a turno.
Art. 8. - Lavoro straordinario, lavoro notturno, lavoro festivo.
Art. 9. - Sospensioni ed interruzioni del lavoro.
Art. 10. - Riduzioni di lavoro.
Art. 11. - Riposo settimanale.
Art. 12. - Giorni festivi.
Art. 13. - Lavoro a cottimo.
Art. 14. - Lavori compiuti in condizioni di speciale disagio.
Art. 15. - Utensili.
Art. 16. - Esplosivi e carburo.
Art. 17. - Indumenti.
Art. 18. - Incasellamene delle miniere e cave - Minimi di paga e indennità di sottosuolo.
1) Incasellamento delle miniere e cave.
2) Minimi di paga.
3) Indennità di sottosuolo.
Art. 19. - Conteggio della paga.
Art. 20. - Igiene sul lavoro.
Art. 21. - Malattia, gravidanza e puerperio.
Art. 22. - Infortuni sul lavoro.
Art. 23. - Provvidenze varie: mense, indumenti, alloggi, trasporti, istruzione professionale.
a) Mense.
b) Indumenti.
c) Alloggi.
d) Trasporti.
e) Istruzione professionale.
Art. 24. - Trasferte.
Art. 25. - Trasferimenti.
Art. 26. - Permessi di entrata e di uscita.
Art. 27. - Movimenti irregolari di schede o di medaglie.
Art. 28. - Visite di inventario e visite personali.
Art. 29. - Assenze.
Art. 30. - Divieti.
Art. 31. - Punizioni.
Art. 32. - Multe e sospensioni.
Art. 33. - Licenziamento per mancanze.
Art. 34. - Permessi e brevi congedi.
Art. 35. - Ferie.
Art. 36. - Preavviso di licenziamento o di dimissioni.
Art. 37. - Premio ai fedeli alla miniera.
Art. 38. - Indennità di licenziamento e in caso di morte.
Art. 39. - Calcolo delle indennità di licenziamento.
Art. 40. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 41. - Trapasso, cessazione, fallimento dell’azienda.
Art. 42. - Disposizioni speciali e regolamento aziendale.
Art. 43. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore.
Art. 44. - Reclami e controversie.
Art. 45. - Accordi integrativi provinciali.
Art. 46. - Accordi interconfederali.
Art. 47. - Decorrenza e durata del contratto.
Dichiarazione a verbale.
Note al contratto
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 12. - Giorni festivi.
Art. 13. - Lavoro a cottimo.
Art. 18. - Incasellamento delle miniere e cave, minimi di paga e indennità di sottosuolo.
1° Incasellamento territoriale e merceologico.
2° Minimi di paga.
2°-bis Donne e minori - Apprendisti.
Art. 21. - Gravidanza e puerperio.
Artt. 22, 36 e 38. - Indennità in caso di morte.
Art. 35. - Ferie.
Art. 37. - Premio ai fedeli alla miniera.
Artt. 38 e 39. - Indennità di licenziamento.
Art. 40. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 41. - Trapasso e cessazione di Azienda.
Art. 46. - Accordi interconfederali.

Contratto nazionale di lavoro per gli operai addetti all’industria mineraria, 16 ottobre 1946

Tra l’Associazione Mineraria Italiana [...], l’Associazione Miniere e Cave [...], con l’intervento della Commissione sindacale [...] e la Federazione Italiana Minatori e Cavatori [...] con l'intervento della Confederazione Generale dell’industria Italiana e della Confederazione Generale Italiana del Lavoro; in sostituzione del contratto nazionale di lavoro per l’industria mineraria del 9 maggio 1937, è stato stipulato il presente contratto nazionale di lavoro da valere per gli operai addetti alle miniere, cave e saline - eccezion fatta per quelle della Regione siciliana, per le miniere di petrolio e metano e per le cave di materiali da costruzione (marmi, graniti e altre pietre da taglio, pietre di rottami, pietrisco, ghiaia e sabbia) - e da valere altresì per gli addetti agli stabilimenti di prima fusione dei metalli annessi alle miniere, ai quali sia stato applicato il predetto contratto nazionale di lavoro 9 maggio 1937.

Art. 1. - Assunzione.
Per l’assunzione dei lavoratori valgono le disposizioni della legge e del regolamento sulla disciplina nazionale della domanda e dell’offerta di lavoro, nonché degli accordi che siano stipulati dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro e dalla Confederazione Generale dell’industria Italiana.

Art. 2. - Assunzione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Per l’assunzione al lavoro e per il lavoro delle donne e dei fanciulli le parti si richiamano alle norme di legge per tali lavoratori.
La mano d’opera femminile sarà sostituita con quella maschile nelle seguenti lavorazioni:
а) trasporto a spalla e sollevamento di pesi che abbiano carattere continuativo;
b) spingitura di carrelli decauville;
c) spingitura di carrelli di teleferica;
d) trasporto a mezzo di carriole.

Art. 3. - Documenti per l’ammissione al lavoro, visita medica.
[...]
L’Azienda potrà, per mezzo del proprio medico di fiducia, far sottoporre l’operaio a visita medica per accertare la costituzione fisica e l’idoneità specifica per il lavoro al quale l’operaio viene assegnato.
[...]

Art. 5. - Passaggio di mansioni.
L’operaio che viene destinato in via temporanea a compiere mansioni che rientrano in una categoria superiore alla sua ha diritto a un compenso di importo non inferiore alla differenza fra la sua retribuzione e quella minima della categoria superiore.
[...]

Art. 6. - Orario di lavoro.
La durata massima normale di lavoro è quella fissata per legge, con un massimo di otto ore giornaliere, salvo le eccezioni pure di legge e che qui si intendono richiamate.
Nelle miniere e cave la durata del lavoro si computa dall’entrata all’uscita dal pozzo o discenderia.
È ammesso il recupero a regime normale delle ore perdute per cause di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate fra la Direzione e gli operai o fra le associazioni sindacali degli imprenditori e dei lavoratori, entro il limite massimo di un’ora al giorno, da effettuarsi entro le due settimane successive all’avvenuta interruzione.

Art. 7. - Lavoro a turno.
La Direzione potrà stabilire nelle 24 ore due o più turni di lavoro.
Gli operai dovranno prestare l’opera loro nel turno per ciascuno di essi stabilito.
Gli operai dovranno essere avvicendati nei turni ad evitare che gli stessi lavoratori siano addetti permanentemente ai turni di notte.
Ai soli addetti al turno di notte sarà corrisposto un compenso dell’8 per cento, sulla paga base per gli operai retribuiti ad economia e sulla paga base aumentata della percentuale di cottimo per gli operai retribuiti a cottimo.

Art. 8. - Lavoro straordinario, lavoro notturno, lavoro festivo.
Nessun lavoratore può rifiutarsi di compiere, entro i limiti consentiti dalla legge, il lavoro straordinario, il lavoro notturno e il lavoro festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
È lavoro straordinario quello compiuto oltre l’orarlo massimo normale di 8 ore giornaliere, eventualmente prolungato ai sensi e nei limiti fissati dalle eccezioni di legge e dagli accordi interconfederali come previsto all’articolo 6.
Si considera lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6 del mattino successivo,
[...]

Art. 11. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica.
Per il lavoratore per il quale è ammesso a norma di legge il lavoro nel giorno di domenica, il riposo può essere fissato in altro giorno della settimana, cosi che la domenica viene considerata giorno lavorativo.

Art. 13. - Lavoro a cottimo.
Per il lavoro a cottimo si fa riferimento agli accordi interconfederali.
La retribuzione risultante dalla determinazione delle tariffe dovrà essere stabilita in modo che il lavoratore abbia la possibilità di conoscere con chiarezza e semplicità gli elementi della retribuzione stessa. A tal fine, le tariffe di cottimo devono essere comunicate, per iscritto o per affissione, all’operaio o agli operai interessati, in modo che attraverso le indicazioni del rispettivo lavoro da eseguire, del compenso corrispondente e delle qualità prodotte in un dato tempo, essi abbiano la possibilità di computare con facilità ed esattezza la propria retribuzione.
I capi servizio rilasceranno ai capi compagnia un biglietto contenente le indicazioni delle caratteristiche fisiche e tecniche del lavoro e dei prezzi unitari. Tali biglietti dovranno essere sottoscritti dal capo compagnia che ne riceverà copia e ne darà notizia agli operai.
[...]
È proibito all’operaio cottimista di avere alle proprie dipendenze altri operai direttamente da lui pagati, dovendosi intendere la dipendenza di un operaio da un altro unicamente agli effetti tecnici e disciplinari.

Art. 14. - Lavori compiuti in condizioni di speciale disagio.
Nei casi di lavori all’interno eseguiti in condizioni di particolare disagio, quali presenza di gas tossici, forte calore, soggezione d’acqua, ecc., saranno corrisposte progressive percentuali d’aumento sulla paga base o sulle tariffe di cottimo, da determinarsi negli accordi integrativi.

Art. 15. - Utensili.
Tutti gli utensili, compresa la lampada di sicurezza - esclusa la lampada comune, là dove esiste la consuetudine - nonché le relative manutenzioni e tutti i materiali e quant’altro occorra all’operaio nell’esecuzione delle proprie mansioni, saranno fomiti dall’Azienda a proprie spese.
L’operaio è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna; egli però dove essere posto in grado di bene conservare quanto gli è stato consegnato.
L’operaio è tenuto alla maggiore diligenza nell’uso degli utensili e del materiale, e risponderà dei danni, a lui imputabili, ai sensi degli artt. 32 e 33.

Art. 16. - Esplosivi e carburo.
Il carburo, gli esplosivi, le capsule e le miccie dovranno essere fornite a loro carico, dalle Aziende.

Art. 17. - Indumenti.
Agli operai, sia dell’interno che, dell’esterno, adibiti a lavori con soggezione d’acqua, l’Azienda fornirà gratuitamente adatti indumenti impermeabili.
L’operaio dovrà conservare con cura gli indumenti consegnatigli ti restituirli a fine giornata.

Art. 18. - Incasellamene delle miniere e cave, Minimi di paga e indennità di sottosuolo.
3) Indennità di sottosuolo.

Agli operai dell’interno deve essere corrisposta una indennità di sottosuolo nella misura di lire 40 o di lire 20:
a) sarà corrisposta l’indennità di lire 40 dalle miniere di combustibili solidi, di minerali metalliferi, di pirite e di zolfo, salvo quanto appresso;
b) sarà corrisposta l’indennità di lire 20 dalle altre miniere e dalle cave;
c) sarà pure corrisposta l’indennità di lire 20 dalle miniere di cui al punto a) che attualmente non corrispondono l’indennità o la corrispondono fino a lire 10.
Gli importi delle indennità di sottosuolo attualmente corrisposti saranno assorbiti fino a concorrenza di lire 30 o di lire 15. Le eventuali eccedenze saranno conservate ad persona m.
Per quelle miniere nelle quali esiste il cosiddetto «terzo elemento» e l’indennità di sottosuolo non è attualmente corrisposta, è ammesso il prelevamento dal terzo elemento fino a un massimo di lire 15.
Per quelle miniere nelle quali esiste il terzo elemento e l’indennità di sottosuolo è attualmente corrisposta in misura inferiore a quella stabilita ai comma precedenti, è ammesso il prelevamento dal terzo elemento della differenza fino a raggiungere le lire 30 o le lire 15.
Tuttavia gli operai del sottosuolo dovranno percepire, in pili degli operai dell’esterno, l’importo dell’indennità di sottosuolo di lire 40 o di lire 20.
Qualora intervengano variazioni dei minimi di paga, le indennità di sottosuolo varieranno nella stessa misura percentuale.

Art. 20. - Igiene sul lavoro.
Per l’igiene sul lavoro si fa riferimento al regolamento e ai regolamenti speciali che regolano tale materia, le cui norme devono essere strettamente osservate.

Art. 21. - Malattia, gravidanza e puerperio.
[...]
Il trattamento dell’operaia in caso di puerperio è quello fissato dalla legge e dagli accordi stipulati tra la Confederazione Generale dell’industria Italiana e la Confederazione Generale Italiana del Lavoro.

Art. 22. - Infortuni sul lavoro.
In caso di infortunio sul lavoro, anche leggero, l’operaio dovrà immediatamente avvertire il proprio capo, il quale lo invierà alla infermeria della miniera per stendere la denuncia a termine di legge.
Gli operai infortunati avranno diritto alla corresponsione della paga per l’intera giornata in corso.
Quando l’infortunio accada all’operaio sul lavoro comandato fuori miniera, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
Dovranno, naturalmente, essere osservate le norme della legge per gli infortuni e relativo regolamento.
In caso di infortunio mortale l’Azienda elargirà alla famiglia dell’infortunato, secondo le disposizioni dell’art. 2122 del Codice civile, un sussidio corrispondente a cinquanta giorni della retribuzione complessiva della categoria nella quale era classificato l’operaio.

Art. 23. - Provvidenze varie: mense, indumenti, alloggi, trasporti, istruzione professionale.
Le Associazioni stipulanti si sono trovate pienamente d’accordo sulla opportunità che le Imprese minerarie, così come già praticato da non poche di esse, curino in tutti i modi l’istituzione di provvidenze che valgano a rendere meno gravoso il lavoro in miniera.

a) Mense.
Le Associazioni stipulanti concordano che, fino a quanto perdurino le attuali difficoltà alimentari, almeno presso quelle miniere o gruppi di miniere viciniori che occupano più di 300 operai e sono site in zone lontane dai centri abitati, si proceda alla istituzione di una mensa aziendale per la somministrazione di una minestra, col concorso degli operai alla spesa sempre che da parte degli organi preposti all’alimentazione vengano fatte le necessarie assegnazioni.

b) Indumenti.
Le Associazioni invitano le Imprese a voler esaminare la possibilità di assegnare annualmente agli operai addetti al sottosuolo, nonché allo scarico dei calcaroni, un paio di scarpe e di pantaloni da lavoro.
L’importo degli indumenti suddetti, i quali verranno somministrati agli operai dopo un anno di servizio, sarà trattenuto ratealmente dalle Imprese sul salario degli operai interessati e restituito ai medesimi dopo sei mesi dalla consegna degli indumenti agli operai in servizio. Nel caso che l’operaio, prima del termine suddetto, lasci per qualsiasi motivo la miniera, l’impresa potrà trattenere il suo residuo credito sull’importo delle somme delle quali l’operalo sia, a qualsiasi titolo, creditore. Laddove è corrisposta una indennità di vestiario, l’indennità stessa si intende, naturalmente, sostituita dalla predetta concessione.

c) Alloggi.
Le Associazioni invitano le Imprese maggiori a voler esaminare la possibilità di riprendere la costruzione di dormitori e di alloggi. Nell’assegnare gli ambienti ai lavoratori, le Aziende terranno conto del numero delle persone a carico di questi ultimi e delle disponibilità degli alloggi esistenti. I locali dovranno rispondere, naturalmente, alle norme di igiene previste dalla legge.
La concessione dell’alloggio avrà termine di diritto all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro. Tuttavia all’operaio saranno concessi due mesi di tempo per il rilascio dei locali.

d) Trasporti.
Le Associazioni ritengono che, nelle miniere o gruppi di miniere viciniori che occupano più di 300 operai, in favore di quei gruppi di lavoratori che non possono essere ricoverati nelle adiacenze delle miniere e risiedono a distanze tali da richiedere un eccessivo dispendio di forze fisiche per i percorsi quotidiani a piedi, dovrebbe, non appena possibile, essere curata l’istituzione di servizi di trasporto, col concorso dell’operaio alla spesa, sempre che, naturalmente, non sussistano pubblici servizi di trasporto e le condizioni della viabilità locale lo consentano o non rendano eccessivamente oneroso tale servizio a cura delle Imprese.

e) Istruzione professionale.
Le Associazioni riconoscono la necessità di dare impulso alla istruzione professionale come mezzo essenziale per affinare le capacità tecniche dei lavoratori e per migliorare ed aumentare la loro produttività. Iniziative interaziendali atte a istituire scuole professionali dovranno avere il massimo appoggio.

Art. 26. - Permessi di entrata e di uscita.
Durante il lavoro nessun operaio può allontanarsi dal proprio posto di lavoro senza giustificato motivo, e non può lasciare la miniera se non debitamente autorizzato.
Gli operai licenziati o sospesi non potranno entrare in miniera.
Salvo speciale permesso del proprio capo, non è consentito all’operaio sia di entrare, sia di trattenersi in miniera in ore fuori del suo turno.
Il permesso di uscita deve essere chiesto dall’operaio al suo capo immediato nella prima ora di lavoro, salvo casi eccezionali.

Art. 30. - Divieti.
È proibito fumare ed introdurre nei cantieri cibi e bevande alcooliche senza il permesso della Direzione.
È proibito all’operaio di prestare la propria opera in miniere od officine diverse da quella in cui è occupato, salvo nei casi di sospensione del lavoro.

Art. 31. - Punizioni.
Qualsiasi infrazione al presente contratto collettivo di lavoro potrà essere punita a seconda della gravità della mancanza.
Le punizioni, da applicarsi a giudizio della Direzione, possono essere le seguenti:
1) multa, fino al massimo di 3 ore di paga base;
2) sospensione dal lavoro, fino al massimo di 3 giorni;
3) licenziamento ai sensi dell’art. 33.
[...]

Art. 32. - Multe e sospensioni.
Nei casi qui sotto specificati la Direzione potrà infliggere la multa all’operaio:
а) che abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che non eseguisca il proprio lavoro secondo le istruzioni ricevute;
c) che, anche per disattenzione, rechi guasti al materiale o non avverta subito il suo capo diretto degli evidenti guasti agli apparecchi o di evidenti irregolarità nel funzionamento degli apparecchi stessi;
d) che fumi o introduca bevande alcooliche senza il permesso della Direzione;
e) che si presenti al lavoro in istato di ubriachezza;
f) che sia trovato addormentato;
[...]
h) che ritardi nell’inizio del lavoro, o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
i) che in qualunque altro modo trasgredisca l’osservanza del presente contratto collettivo, o che commetta mancanze che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene, alla sicurezza della miniera o dello stabilimento.
In caso di maggiore gravità o di recidiva, la Direzione potrà infliggere la sospensione.

Art. 33. - Licenziamento per mancanze.
Saranno licenziati dalla Direzione, con immediata cessazione del lavoro e della paga e senza indennità, gli operai colpevoli di:
а) insubordinazione ai superiori;
b) furto, danneggiamento volontario al materiale della miniera o al materiale di lavorazione;
c) rissa nella miniera;
d) trafugamento di schizzi o di disegni di macchine, di utensili o di altri oggetti dalla miniera;
e) costruzione entro la miniera di oggetti per proprio uso o per conto di terzi. Per questo motivo, se del caso, l’operaio dovrà risarcire la ditta del danno arrecato;
f) omissione, negligenza o trasgressione implicante colpa grave nel disbrigo delle proprie mansioni lavorative;
g) trasgressione al divieto di fumare dove comunque vi possano essere gas o polveri infiammabili oppure nelle immediate vicinanze di polveriere o riservette;
h) recidiva di qualunque delle colpe contemplate nell’art. 32, ivi compresa l’assenza non giustificata, quando sia già intervenuta la sospensione nei dodici mesi precedenti e sempre quando da tale recidiva derivi grave nocumento alla disciplina, all’igiene, alla morale o alla sicurezza della miniera o degli stabilimenti.

Art. 35. - Ferie.
[...]
Per il compenso, in sostituzione delle ferie, nei riguardi degli operai assunti per lavorazioni minerarie stagionali, nelle località ove queste ultime sussistono in fatto, l’esame è demandato alle competenti Associazioni territoriali.
Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dal periodo feriale per il 1946.
Oltre alle disposizioni suddette, valgono in materia quelle degli accordi interconfederali.

Art. 42. - Disposizioni speciali e regolamento aziendale.
Oltre alle disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro, gli operai dovranno osservare le disposizioni speciali stabilite dalla Direzione, sempreché non modifichino o non siano in contrasto con quelle del presente contratto.
Tali disposizioni, qualora abbiano carattere generale, dovranno essere affisse, in luogo ben visibile e dove si effettua la paga.

Art. 44. - Reclami e controversie.
Qualora nell’applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà, prima dell’azione giudiziaria, essere sottoposta all’esame delle competenti Associazioni sindacali degli imprenditori e dei lavoratori per sperimentare il tentativo di conciliazione delle parti.
Le controversie sull’interpretazione del presente contratto saranno risolte amichevolmente dalle competenti Associazioni territoriali e in caso di mancato accordo da quelle nazionali.

Art. 45. - Accordi integrativi provinciali.
Le competenti Associazioni territoriali degli industriali e dei lavoratori, entro il 31 dicembre 1946 provvederanno ad integrare il presente contratto nazionale con le disposizioni demandate alla loro competenza e precisamente quelle relative:
а) all’eventuale sostituzione di qualche giorno festivo (art. 12);
b) alla determinazione del compenso per i lavori all’interno eseguiti in condizioni di particolare disagio (art. 14);
c) alla determinazione del compenso in sostituzione delle ferie, nei riguardi degli operai assunti per lavorazioni minerarie stagionali (art. 35).

Art. 46. - Accordi interconfederali.
Gli accordi stipulati tra la Confederazione Generale dell’Industria Italiana e la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, anche se non esplicitamente richiamati nelle precedenti disposizioni, si considerano parte integrante del presente contratto.

Dichiarazione a verbale.
I rappresentanti dell’Associazione Mineraria Italiana e dell’Associazione Miniere e Cave informano che le sottoelencate Imprese, con riferimento alla raccomandazione di cui all’articolo 23 dello stipulando contratto nazionale di lavoro per gli addetti all’industria mineraria, hanno comunicato che nel corso del 1947 provvederanno a somministrare gratuitamente agli operai del sottosuolo un paio di calzature e di pantaloni da lavoro.
Società Mineraria Carbonifera Sarda; Società di Manteponi; Società Montevecchio; Società Anonima Nazionale Cogne; Azienda Minerali Metallici Italiani; Società Mineraria e Metallurgica di Pertusola; Società Miniere Cave del Predil (Raibl).

Note al contratto
Art. 6. - Orario di lavoro.

L’articolo 7 del concordato interconfederale 23 maggio 1946: dispone:
«L’orario normale di lavoro per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia non può superare le ore 10 giornaliere. Le prime 8 ore di lavoro sono compensate con una paga ragguagliata a quella degli operai di produzione aventi eguale base salariale; la nona e la decima ora saranno retribuite con la paga oraria ridotta del 37 per cento. Il lavoro prestato oltre la decima ora sarà compensato in base alla paga oraria maggiorata della percentuale di straordinario ».
Le norme suddette non modificano le consuetudini in atto per i portieri ed i guardiani con alloggio nello stabilimento o nelle immediate vicinanze.
Opportune norme di adattamento potranno essere concordate tra le Associazioni territoriali competenti per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, che prestano la loro opera anche nei periodi di viva stagione per le lavorazioni a carattere stagionale. Per tali lavoratori, in via di massima, vale il principio che i maggiori orari effettuati durante la viva stagione compensano i minimi orari effettuati durante il periodo della morta stagione e ciò secondo le consuetudini in vigore.

Art. 13. - Lavoro a cottimo.
L’articolo 8 dei concordati interconfederali 6 dicembre 1945 e 23 maggio 1946 dispone:
«Allo scopo di conseguire l’incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche e gli accordi intervenuti o che possono intervenire tra le parti direttamente interessate.
[...]

Art. 18. - Incasellamento delle miniere e cave, minimi di paga e indennità di sottosuolo.
2°-bis Donne e minori - Apprendisti.

[...]
Qualora le donne vengano destinate a compiere lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, a parità di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sarà corrisposta la paga contrattuale prevista per l’uomo.
[...]
Qualora l’apprendista sia adibito a lavorazioni a cottimo si applicano le disposizioni previste per le altre categorie di cottimisti.

Art. 35. - Ferie.
L’articolo 12 del concordato interconfederale 27 ottobre 1946 dispone:
Allo scopo di non incidere sulla produttività delle Aziende in questo delicato momento dell’economia nazionale, resta convenuta, perdurando tali condizioni, la possibilità di suddividere in due periodi all’anno il godimento dei dodici giorni di ferie; ovvero di sostituirne il godimento fino a sei giorni corrispondendo una giornata di retribuzione globale di fatto per ogni giorno di ferie non goduto.
E l’articolo 15:
Le festività infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie danno luogo al relativo trattamento economico, in quanto dovuto, senza prolungamento del periodo feriale.
L’articolo 14 stabilisce inoltre che in caso di cessazione del lavoro nel corso dell’anno saranno corrisposti tanti dodicesimi dell’indennità sostitutiva del mancato godimento delle ferie computata sulla retribuzione globale di fatto per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’Azienda.

Art. 46. - Accordi interconfederali.
Gli accordi interconfederali, anche se non espressamente richiamati dalle singole disposizioni del contratto collettivo, per il disposto dell’articolo 46 sono applicabili alle Imprese minerarie e ai loro dipendenti.
[...]