Cassazione Penale, Sez. 3, 01 marzo 2012, n. 8015 - Botola non adeguatamente protetta e caduta al piano seminterrato




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNINO Saverio - Presidente

Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere

Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere

Dott. FIALE Aldo - Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro Mari - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

 



sul ricorso proposto da:

Fa. Pi. An. ;

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano in data 1.02.2011 che, giudicando in sede di rinvio, ha confermato, riducendo la pena, la sentenza di condanna del Tribunale di Pavia 29.05.2008 per il reato di cui all'articolo 589 cod. pen.;

Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;

Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;

Sentito il P.M. nella persona del PG dott. VOLPE Giuseppe, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Fatto



Con sentenza 29.05.2008 il Tribunale di Pavia dichiarava Fa. Pi. An. colpevole, quale amministratore della No. Do. Ri. s.n.c., del delitto di omicidio colposo commesso, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 4 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956, articolo 68) in danno di Pe. Gi. , titolare di un'impresa individuale omonima, incaricato di visionare infissi danneggiati e da riparare.

A Fa. , nella qualità, veniva imputata, oltre che una condotta genericamente connotata da negligenza, imperizia e imprudenza, l'inosservanza delle suddette norme, per avere lasciato, all'interno di un appartamento in costruzione, un'apertura nel pavimento del piano terra priva di protezione idonea a prevenire i rischi di caduta al piano seminterrato, apertura attraverso la quale era precipitato Pe. che, piombato nel piano inferiore da un'altezza di metri 2.75, aveva riportato lesioni rivelatesi mortali.

Era stato ritenuto, in fatto, che Pe. , accompagnato da Fa. , aveva visitato l'appartamento per visionare infissi danneggiati da riparare, esaminati i quali i due erano usciti, accomiatandosi.

Mentre l'imputato si era allontanato, Pe. era rimasto sul posto e subito dopo era stato rinvenuto, agonizzante, nel seminterrato sottostante il locale visitato.

Secondo il Tribunale Fa. non aveva attuato un'adeguata protezione dell'apertura affinchè la stessa non costituisse pericolo per chi si trovasse nell'appartamento.

Nè il fatto che le protezioni fisse fossero state realizzate e fossero state da poco rimosse per consentire l'intervento, previsto per quella stessa giornata, del fabbro incaricato della realizzazione della scala sminuiva, secondo il tribunale, la responsabilità dell'imputato tenuto a garantire la sicurezza del cantiere e, quindi ad assicurare un'adeguata protezione dell'apertura e, comunque, ad accertarsi che la porta dell'abitazione fosse chiusa a chiave e che Pe. si fosse definitivamente allontanato.

Sull'appello dell'imputato, la Corte d'appello di Milano, con sentenza 26.06.2009, in riforma della decisione impugnata, assolveva l'imputato perchè il fatto non sussiste ritenendo che nessun addebito potesse rivolgersi al Fa. che, dopo aver accompagnato Pe. fuori dall'appartamento e dopo averne chiuso a chiave il portone d'ingresso, aveva la ragionevole convinzione che lo stesso si sarebbe allontanato donde l'imprevedibilità della decisione di Pe. di rientrare nell'immobile.

Su ricorso del PG, questa Corte, con sentenza in data 7.07.2010, annullava con rinvio la suddetta sentenza per vizio di motivazione rilevando che la sentenza d'appello non era supportata da un'analisi completa e organica delle emergenze processuali, nè da una critica adeguata ai diversi giudizi espressi nella sentenza di primo grado.

Con sentenza 1.02.2011 la Corte d'Appello di Milano, giudicando in sede di rinvio, confermava la sentenza di primo grado rilevando che l'inadeguatezza, ritenuta dal tribunale, della protezione provvisoriamente apposta sulla botola dopo la rimozione della precedente e idonea protezione era supportata da deposizioni testimoniali e che Fa. , che l'aveva predisposta, non aveva operato in modo tale da evitare a chiunque di accedere al locale fino alla messa in sicurezza dell'apertura stante che non era stato accertato con assoluta certezza la chiusura a chiave della porta e che, comunque, la chiave era stata riposta, come di consueto, in un punto del cantiere, vicino a Pe. , noto alle maestranze del cantiere, sicchè si trattava di modalità non finalizzata a impedire a chiunque l'accesso ai luoghi, ma solo a chi fosse estraneo alle attività di lavoro in corso.

Aggiungeva il giudice di rinvio, quanto alla sussistenza del nesso di causalità e alla prevedibilità della condotta tenuta la vittima, che il sopralluogo eseguito da Pe. e da Fa. era stato rapido dato che Fa. aveva interrotto le attività che stava svolgendo in cantiere per accompagnare Pe. che era giunto inaspettatamente in anticipo sull'appuntamento e poi, appena uscito, era ridisceso nel seminterrato per riprendere il lavoro prima che giungesse il fabbro.

La vittima, invece, si era attardata per completare la raccolta degli appunti, circostanza denotante che la stessa non avesse del tutto concluso la sua attività, sicchè la permanenza di Pe. davanti all'appartamento in cui vi era la botola non adeguatamente protetta non permetteva di ritenere imprevedibile e abnorme la sua condotta che l'aveva portato a rientrare nel locale per completare la sua attività.

Proponeva ricorso per cassazione l'imputato denunciando violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione sulla conferma dell'affermazione di responsabilità.

La succinta motivazione non aveva tenuto conto:

- del fatto che l'imputato aveva posto, ben visibili, 3 assiti, una tavola da armatura e altra tavola d'armatura che coprivano parte del buco;

- del tenore della contestazione secondo cui l'appartamento era "chiuso a chiave", sicchè la corte d'appello aveva introdotto nel giudizio un fatto nuovo contrario al decreto che disponeva il giudizio che era nullo per non avere esposto il fatto in modo chiaro e preciso;

- della condotta del Pe. , artigiano non dipendente del Fa. che era arrivato nel cantiere prima dell'orario concordato e che senza il consenso del Fa. "aveva aperto l appartamento ove doveva effettuare dei rilievi" ... "si era recato in loco a un orario differente da quello concordato con l'imputato, aveva sottratto le relative chiavi e aveva aperto l'immobile dunque l'accesso allo stesso non era legittimo" quale causa sopravvenuta che escludeva il rapporto di causalità essendo stata da sola sufficiente a cagionare l'evento; articolo 41 cod. pen., comma 2;

- del fatto che egli, sebbene "coamministratore" della società, non era direttore dei lavori nè responsabile della sicurezza del cantiere.

Chiedeva l'annullamento della sentenza.

Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte "l'obbligo del giudice del rinvio di attenersi olle direttive impartite dalla Corte di cassazione riguarda esclusivamente il principio di diritto specificamente enunciato, con la conseguenza che quando la Corte, in caso di annullamento per vizio di motivazione, non enunci alcun principio, gli è vietato semplicemente di ripetere i vizi già censurati e di non fondare la decisione sulle argomentazioni già ritenute incomplete o illogiche Sezione 4 n. 48352/2009 RV. 245775.

Pertanto, in caso di giudizio di rinvio susseguente ad annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio è vincolato soltanto dal divieto di basare la nuova decisione sulle medesime argomentazioni ritenute non logiche o insufficienti dalla Suprema Corte, ma entro questo limite rimane perfettamente libero di giungere - in base ad analisi valutative diverse da quelle cassate ovvero integrando e perfezionando quelle già svolte (segnatamente se valutate insufficienti dalla Cassazione) - allo stesso esito decisorio della pronuncia annullata cfr. Sezione 4 n. 43720/2003, RV. 226418; Sezione 3 n. 26380/2004 RV. 228929; Sezione 4 n. 30422/2005 RV. 232019.

Nella specie, la sentenza di condanna è stata annullata per difetto di motivazione;

- sulla ritenuta necessità della rimozione della protezione fissa della botola perchè nel primo pomeriggio era atteso il fabbro;

- circa la ritenuta efficacia della segnalazione della botola con assi mobili;

- sulla sussistenza di buoni e ragionevoli motivi per ritenere che il Pe. dopo essersi segnato sul blocco i dati che gli servivano ... se ne sarebbe andato.

Il giudice di rinvio, che ha fatto proprie le esaustive motivazioni della sentenza di primo grado, ha ritenuto, con motivazione irreprensibile, che non era idonea a prevenire incidenti la sommaria copertura provvisoria della botola e che, comunque, l'apposizione della chiave di accesso all'appartamento in un punto visibile e accessibile agli addetti ai lavori era diretta a impedire l'accesso ai luoghi solo a chi fosse estraneo alle attività lavorative in corso tant'è che in ricorso è stato espressamente riconosciuto che Pe. senza il consenso del Fa. "aveva aperto l'appartamento ove doveva effettuare dei rilievi'..." si era recato in loco a un orario differente da quello concordato con l'imputato, aveva sottratto le relative chiavi ..." circostanza questa confermativa dell'agevole possibilità d'accesso ai locali, anche dopo la chiusura della porta, come in effetti, era avvenuto nel caso in esame.

Pure pertinente è il rilievo sulla sussistenza del nesso di causalità e sulla prevedibilità della condotta tenuta la vittima, che Fa., interessato a proseguire i lavori in altra zona del cantiere, aveva lasciato sola dopo l'uscita dall'appartamento senza rappresentarsi la ragionevole evenienza che la stessa potesse rientrarvi con la chiave che aveva usato per entrare al momento del suo anticipato arrivo.

L'avere lasciato Pe. fuori dall'abitazione in cui vi era la botola non adeguatamente protetta non permetteva di ritenere imprevedibile e abnorme la sua condotta.

Il ricorso ripropone le argomentazioni della sentenza annullata ritenute da questa Corte immotivate e manifestamente illogiche aggiungendo rilievi del tutto inconcludenti quale l'immutazione della contestazione sebbene il giudice di rinvio abbia valutato la condotta dell'imputato tenendo conto dell'intervenuta chiusura a chiave dell'appartamento, dopo l'accesso congiunto, e quale l'arrivo anticipato della vittima, circostanza assolutamente inidonea a interrompere il ritenuto nesso di causalità come la legittima riapertura del locale da parte di Pe. per l'acquisizione di dati utili per eseguire lavori commessigli dall'imputato.

Incongrua è la censura proposta con l'ultimo motivo essendo irrilevante che Pe. non fosse dipendente dell'imputato stante che costui gli ha richiesto prestazioni lavorative consentendo che egli accedesse in un locale ove si trovava la botola sprovvista di adeguata di protezione idonea a impedire i rischi di caduta.

P.Q.M.



La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1000 in favore della cassa delle ammende.