Tipologia: CCNL
Data firma: 8 maggio 1953
Validità: 01.03.1953 - 31.12.1954
Parti: Associazione Mineraria Italiana - Confindustria e Federazione Italiana Lavoratori Industrie Estrattive - Cgil, Libera Federazione Italiana Lavoratori Industrie Estrattive - Cisl, Unione Italiana Lavoratori Miniere e Cave - Uil
Settori: Chimici, Miniere, Impiegati

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Contratto a termine.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Cumulo di mansioni.
Art. 5. - Mutamento di mansioni.
Art. 6. - Passaggio dalla qualifica di operaio o di intermedio a quella di impiegato.
Art. 7. - Benemerenze nazionali.
Art. 8. - Orario di lavoro.
Art. 9. - Lavoro straordinario, lavoro notturno e lavoro festivo.
Art. 10. - Giorni festivi.
Art. 11. - Riposo settimanale.
Art. 12. - Categorie e minimi di stipendio.
Art. 13. - Pagamento della retribuzione.
Art. 14. - Scatti biennali di anzianità.
Art. 15. - Indennità di sottosuolo.
Art. 16. - Indennità di cassa.
Art. 17. - Indennità di zona malarica.
Art. 18. - Tredicesima mensilità.
Art. 19. - Provvidenze varie.
• Alloggio.

• Mense.
• Trasporti.
• Indumenti.
• Istruzione ai figli.
Art. 20. - Missioni temporanee e trasferte.
Art. 21. - Trasferimenti.
Art. 22. - Trattamento di malattia e di infortunio.
Art. 23. - Tutela della maternità.
Art. 24. - Servizio militare.
Art. 25. - Doveri dell’impiegato.
Art. 26. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 27. - Assenze, permessi di breve congedo e aspettativa per motivi privati.
Art. 28. - Ferie.
Art. 29. - Permessi e aspettativa per cariche pubbliche e sindacali.
Art. 30. - Congedo matrimoniale.
Art. 31. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 32. - Indennità di licenziamento.
Art. 33. - Indennità in caso di morte.
Art. 34. - Dimissioni.
Art. 35. - Certificato di lavoro.
Art. 36. - Cessione, trasformazione e fallimento dell’Azienda.
Art. 37. - Disposizioni speciali e regolamenti aziendali.
Art. 38. - Inscindibilità delle disposizioni del contralto.
Art. 39. - Sostituzione degli usi e condizioni di miglior favore.
Art. 40. - Commissioni interne.
Art. 41. - Reclami e controversie.
Art. 42. - Contratti integrativi.
Art. 43. - Accordi interconfederali.
Art. 44. - Estensione di contratti stipulati con altre Associazioni.
Art. 45. - Non collaborazione.
Art. 46. - Decorrenza e durata.
Dichiarazione a verbale
Accordo per il conglobamento e riassetto zonale delle retribuzioni per gli addetti all’industria mineraria, 2 ottobre 1954
Verbale di accordo per indennità di sottosuolo, 17 dicembre 1954

Contratto nazionale di lavoro per gli impiegati addetti all’industria mineraria, 8 maggio 1953

L’Associazione Mineraria Italiana [...], con l’intervento di una Delegazione di Industriali [...], la Federazione Italiana Lavoratori Industrie Estrattive [...], con l’intervento della rappresentanza dei Sindacati Provinciali [...], la Libera Federazione Italiana Lavoratori Industrie Estrattive [...], con l’intervento di una rappresentanza dei Sindacati Provinciali [...], la Unione Italiana Lavoratori Miniere e Cave [...], con l’intervento di una rappresentanza dei Sindacati Provinciali [...], con l’assistenza, rispettivamente: della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...], della Confederazione Generale Italiana del Lavoro [...], della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori [...], dell’Unione Italiana del Lavoro [...], hanno stipulato il presente contratto nazionale di lavoro da valere per gli impiegati addetti alle miniere, cave e saline, agli stabilimenti di macinazione dei minerali e agli stabilimenti, annessi alle miniere per la produzione dei metalli e metalloidi (piombo, zinco, mercurio, antimonio, zolfo, ecc.) di tutto il territorio nazionale.
La presente regolamentazione non concerne gli impiegati delle Aziende esercenti miniere di metano e petrolio, e cave di materiali da costruzione (marmi, graniti e altre pietre da taglio, pietre in rottami, pietrisco, ghiaia e sabbia).

Art. 1. - Assunzione.
[...]
L’impiegato di nuova assunzione potrà essere sottoposto a visita medica.

Art. 2. - Contratto a termine.
L’assunzione può essere fatta con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando l’aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.
[...]
L’assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da atto scritto.
Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche nei contratti a tempo determinato, eccezione fatta di quelle relative al preavviso ed all’indennità di licenziamento.
[...]

Art. 5. - Mutamento di mansioni.
L’impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né un mutamento sostanziale della sua posizione.
[...]

Art. 8. - Orario di lavoro.
La durata normale del lavoro è quella fissata dalla legge, con le deroghe ed eccezioni da essa previste, e da eventuali accordi interconfederali, ferme restando le più favorevoli situazioni aziendali per gli orari inferiori eventualmente in atto. 

Art. 9. - Lavoro straordinario, lavoro notturno e lavoro festivo.
L’impiegato eseguirà il lavoro straordinario, notturno e festivo entro i limiti consentiti dalla legge, salvo giustificati motivi di impedimento
[...]
È considerato lavoro notturno quello compreso fra le ore 21 e le ore 6 del mattino.

Art. 11. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica. Per l’impiegato per il quale è ammesso a norma di legge il lavoro nel giorno di domenica, il riposo può essere fissato in altro giorno della settimana, così che la domenica viene considerata giorno lavorativo.
Il riposo settimanale compensativo deve essere prefissato.
D’eventuale spostamento del giorno destinato al riposo compensativo dovrà essere comunicato almeno 24 ore prima, in difetto di che - salvo che lo spostamento non sia dovuto a causa di forza maggiore - l’impiegato avrà diritto alla maggiorazione stabilita per il lavoro festivo.

Art. 15. - Indennità di sottosuolo.
Agli impiegati addetti al sottosuolo sarà corrisposta una indennità mensile di:
L. 7.000 per gli impiegati di la categoria;
L. 6.000 per gli impiegati di 2a categoria;
L. 5.350 per gli impiegati di 3a categoria.
Le suddette indennità subiranno variazioni proporzionali alle va-riazioni delle retribuzioni medie delle singole categorie impiegatizie (costituite, agli effetti del presente istituto, dai minimi dì stipendio aumentati delle indennità di contingenza) vigenti nelle province di Agrigento, Aosta, Cagliari, Grosseto e Pesaro, sempreché la percentuale in aumento raggiunga, anche in tempi diversi, il 5 per cento e quella in diminuzione raggiunga, anche con scatti successivi, l’8 per cento.
Si chiarisce che il calcolo delle variazioni va fatto per la 1a e 2a categoria, in base alla retribuzione, come sopra specificato, delle singole categorie, mentre per la 3a categoria va effettuato limitata- mente alla retribuzione media della 3a categoria B.

Art. 17. - Indennità di zona malarica.
Potrà essere stabilita, in accordi integrativi da stipularsi provincialmente, una indennità per gli impiegati che da località non malarica vengano destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Tale indennità verrà conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pur malarica e spetterà anche all’impiegato che, originariamente provenendo da zona malarica, abbia avuta la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica.
Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti Associazioni, sentite le Autorità sanitarie locali.

Art. 19. - Provvidenze varie.
Alloggio.

Qualora l’impiegato debba risiedere o risieda in miniera sarà messo a sua disposizione un alloggio in relazione al suo indispensabile fabbisogno e sarà fissato un modesto canone sia per l'affitto, sia per la normale fornitura dei servizi accessori di riscaldamento, illuminazione ed acqua, salvo le migliori facilitazioni eventualmente in atto presso le singole Aziende.
La somministrazione della legna o di altro combustibile per il riscaldamento sarà estesa agli impiegati residenti nella zona della miniera - intendendosi per tale, oltre l’ambito della concessione mineraria, anche le immediate vicinanze - secondo le modalità e i quantitativi in atto.
[...]

Mense.
Per le mense si fa riferimento alle situazioni in atto. L’indennità sostitutiva, ove attualmente corrisposta, rimane fissata in lire 20 giornaliere, ferme restando le eventuali maggiori misure in atto.

Trasporti.
Qualora nella località dove l’impiegato svolge normalmente la sua attività, non esistano possibilità di alloggiò né adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati e il perimetro del più vicino centro abitato disti oltre 4 km., l’Azienda che non provveda in modo idoneo al trasporto corrisponderà un adeguato indennizzo.

Indumenti.
Agli impiegati tecnici sia dell’interno che dell’esterno saranno annualmente somministrati gratuitamente un paio di scarpe e un paio di pantaloni da lavoro.
Gli impiegati di cui sopra sono tenuti a presentarsi al lavoro provvisti di calzature e di pantaloni da lavoro.
È data facoltà di sostituire la somministrazione degli indumenti di cui trattasi con un compenso equivalente.
Le Imprese che già somministrano i suddetti indumenti o che già corrispondono una indennità equivalente (seppure assommata ad altre indennità) s’intende, per quanto ovvio, che assolvono alle prescrizioni del presente articolo.
Il diritto alla somministrazione degli indumenti o al compenso equivalente si matura dopo sei mesi di servizio.
Nel caso che l’impiegato lasci il servizio per qualsiasi motivo prima che sia trascorso un anno dalla consegna degli indumenti o dalla corresponsione del compenso di cui sopra, l’impresa tratterrà dalle di lui competenze tanti dodicesimi dell’importo corrispondente a quello degli indumenti o dal compenso equivalente per quanti sono i mesi mancanti al compimento dell’anno.
Agli impiegati in servizio alla data di stipulazione del presente contratto, che si trovino nelle condizioni previste per aver titolo alle concessioni suddette, e che vengano a beneficiarne per la prima volta, la somministrazione e la corresponsione del compenso equivalente avranno luogo gradualmente entro sei mesi dalla data di stipulazione del presente contratto.

Art. 23. - Tutela della maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l’Azienda deve in tale evenienza conservare il posto all’impiegata per un periodo di 8 mesi corrispondendole l’intera retribuzione globale per i primi quattro mesi e metà della retribuzione globale per il quinto e sesto mese, fatta deduzione di quanto esse percepiscano per atti di previdenza compiuti dall’imprenditore per tale evenienza.
[...]

Art. 25. - Doveri dell’impiegato.
L’impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[...]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[...]
4) avere cura dei locali, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 26. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dell’impiegato potranno essere punite, a seconda del-la loro gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di una giornata di stipendio;
d) sospensione dal lavoro o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a cinque giorni;
e) licenziamento senza indennità e senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d), si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).
Il licenziamento senza indennità e senza preavviso potrà essere adottato nei confronti dell’impiegato colpevole di mancanze relative ai doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d’impiego.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.

Art. 28. - Ferie.
[...] è consentito che si faccia luogo ad un corrispondente prolungamento delle ferie stesse
o al pagamento di un indennizzo corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute da calcolare nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione.
[...]

Art. 37. - Disposizioni speciali e regolamenti aziendali.
Oltre alle disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro gli impiegati dovranno osservare le disposizioni speciali stabilite dall’Azienda, sempreché non modifichino o non siano in contrasto con quelle del presente contratto.
Tali disposizioni, qualora abbiano carattere generale, dovranno essere affisse in luogo ben visibile e dove si effettua il pagamento della retribuzione.

Art. 40. - Commissioni interne.
Per le Commissioni interne si fa riferimento agli accordi che in materia interverranno tra le Confederazioni degli industriali e dei lavoratori dell’industria.

Art. 41. - Reclami e controversie.
Qualora nell’applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorgesse controversia, questa dovrà, prima dell’azione giudiziaria, essere sottoposta all’esame delle competenti Associazioni sindacali degli imprenditori e dei lavoratori per sperimentare il tentativo di conciliazione delle parti.
Le controversie sull’interpretazione del presente contratto saranno risolte amichevolmente dalle competenti Associazioni territoriali ed in caso di mancato accordo da quelle nazionali.

Art. 42. - Contratti integrativi.
Entro un mese dalla stipulazione del presente contratto le Organizzazioni provinciali delle province in cui esistono zone malariche si incontreranno per stabilire l’indennità di cui all’art. 17 del presente contratto.

Art. 43. - Accordi interconfederali.
Gli accordi stipulati fra la Confederazione Generale dell’industria Italiana e le Confederazioni dei lavoratori, anche se non esplicitamente richiamati nelle precedenti disposizioni, si considerano parte integrale del presente contratto.

Art. 45. - Non collaborazione.
Le parti si richiamano alle dichiarazioni ed eventuali accordi tra le rispettive Confederazioni in materia di «non collaborazione», riservandosi di uniformarsi all’atteggiamento delle rispettive Confederazioni.

Dichiarazione a verbale
Le parti convengono che per gli impiegati addetti alle sedi delle Aziende esercenti attività plurime (es. mineraria e chimica, mineraria e siderurgica, mineraria e metallurgica), qualora sorgano conte- stazioni fra le Aziende e gli impiegati relativamente all’applicabilità o meno del presente contratto, esse si incontreranno per definire la controversia tenendo conto della posizione organizzativa in atto delle Aziende e degli impiegati, nonché di ogni altro elemento di valutazione.
Le parti convengono fin d’ora che al personale delle sedi di Milano e Roma della Società Montecatini non si applica il presente contratto.

Verbale di accordo per indennità di sottosuolo, 17 dicembre 1954
Con verbale in data 17 dicembre 1954 l’Associazione Mineraria Italiana e le Federazioni Nazionali dei Lavoratori delle Industrie Estrattive constatavano che con decorrenza dal 1° ottobre 1954 l’indennità di sottosuolo per gli addetti all’industria mineraria doveva essere aggiornata, in applicazione di quanto disposto dai rispettivi contratti nazionali di lavoro.
A seguito dell’aggiornamento effettuato col suddetto verbale e delle intese intercorse in materia con i rappresentanti dei lavoratori in occasione del rinnovo dei contratti nazionali di lavoro, l’indennità di sottosuolo risulta fissata nelle seguenti misure:
per gli operai: L. 99,50 giornaliere
per gli intermedi: L. 5.550 mensili
per gli impiegati di 3a categoria: L. 5.850 mensili
per gli impiegati di 2a categoria: L. 6.450 mensili
per gli impiegati di 1a categoria: L. 7.500 mensili