Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, 16 marzo 2012, n. 4256 - Rapina in un ufficio postale e "disturbo post-traumatico da stress"



 


Fatto




Il Tribunale del lavoro di Messina accoglieva la domanda proposta da Z.E. nei confronti dell'INAIL e delle Poste di riconoscimento del diritto a rendita da infortunio nella misura del 50/% invece del 12% attribuito in sede amministrativa. Veniva dichiarato il difetto di legittimazione passiva delle Poste.

La Z., dipendente delle Poste, era vittima di una rapina mentre lavorava in un ufficio postale di Palermo.

Sull'appello dell'INAIL il CTU nominato in appello rilevava che la Z. era affetta da "disturbo post-traumatico da stress" e che non erano emersi elementi che denotassero un disturbo cronico ossessivo. Pertanto valutava solo nel 15% l'inabilità subita dalla Z., posto che nell'etiopatogenesi dei disturbi mentali da eventi psicotraumatizzanti si ammette che una sola causa non possa essere responsabile delle turbe psichiche e che occorre una predisposizione costituzionale; la Corte di appello di Messina con sentenza del 3.7.2008, alla luce della nuova CTU, riconosceva il diritto alla rendita dell'appellata in tale misura più ridotta.

Ricorre la Z. con due motivi; resistono l'INAIL e le Poste con controricorso, la Z. e l'INAIL hanno depositato memorie difensive.

Diritto



Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del principio dell'equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., nonché la carenza motivazionale della sentenza impugnata. La riduzione avrebbe dovuto essere riconosciuta interamente in relazione all'eziologia multifattoriale dell'infermità sopravvenuta ad un infortunio sul lavoro.

La doglianza appare infondata in quanto dalla sentenza impugnata emerge chiaramente che il CTU, la cui diagnosi è stata ritenuta dai Giudici di appello convincente e frutto di rigorosi accertamenti di ordine medico- legale, non ha parlato di una precedente patologia dell'assicurata (pag.2 della sentenza impugnata), ma ha fatto riferimento ad una " predisposizione costituzionale" della ricorrente e pertanto il ragionamento sviluppato nel motivo parte da un presupposto fattuale errato.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.74,78 e 79 DPR n. 1124/65.

Doveva essere applicata la formula Gabrielli perché la riduzione andava rapportata, in caso di preesistenze di carattere extraprofessionale, non all'attitudine al lavoro normale, ma a quella ridotta.

Anche tale motivo è infondato in radice per la ragione prima ricordata: non è stato accertato dal CTU nominato in appello uno stato invalidante preesistente.

Il ricorso va dunque rigettato. Quanto alle spese del presente giudizio; esse vanno compensate tra le Poste e la ricorrente in considerazione del diverso esito dei precedenti giudizi di merito, mentre per quelle nei confronti dell'INAIL la ricorrente resta esonerata dal pagamento ai sensi dell'art. 152 disp. att. del c.p.c., nel testo anteriore a quello di cui al d.l. 30.9.2003 n. 269, art. 42 c. 11, convertito nella legge 24. 11.2003 n. 326, modifica qui non applicabile ratione temporis.


P.Q.M.


Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese nei confronti dell'INAIL e compensa le spese tra la ricorrente e le Poste.