Categoria: 1962
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Tipologia: CCNL
Data firma: 25 giugno 1962
Validità: 01.06.1962 - 31.12.1964
Parti: Aia, Unia e Filda, Federgas-acqua, Unione italiana lavoratori servizi pubblici e Federazione nazionale lavoratori dell’acqua, gas, elettricità - Cisnal e Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori - Cisal
Settori: Servizi, Acquedotti privati

Sommario:

Art. 1. - Applicabilità del contratto.
Art. 2. - Assunzione - Documenti - Visita medica.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Assunzione a termine.
Art. 5. - Scelta del personale.
Art. 6. - Passaggio da operaio ad impiegato.
Art. 7. - Mutamento di mansioni - Passaggio di categoria.
Art. 8. - Orario di lavoro.
Art. 9. - Giorni festivi - Riposo settimanale.
Art. 10. - Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno.
Art. 11. - Assenze e permessi.
Art. 12. - Ferie.
Art. 13. - Aspettativa.
Art. 14. - Servizio militare e benemerenze combattentistiche.
Art. 15. - Tutela della maternità.
Art. 16. - Malattia ed infortuni sul lavoro.
Art. 17. - Assicurazione infortuni.
Art. 18. - Assistenza di malattia.
Art. 19. - Traslochi e trasferimenti.
Art. 20. - Trasferte.
Art. 21. - Categorie di assegnazione del personale.
Art. 22. - Divisione delle aziende in gruppi.
Art. 23. - Minimi di stipendio o paga base (Retribuzione minima conglobata) - Stipendio o paga base (Retribuzione conglobata individuale) - Retribuzione complessiva (globale) - Indennità di contingenza - Assegni temporanei.
Art. 24. - Indennità speciale annua.
Art. 25. - Determinazione delle retribuzioni oraria e giornaliera.
Art. 26. - Tredicesima mensilità.
Art. 27.- Aumenti di anzianità.
Art. 28. - Contributi, rimborsi spese, indennità varie.
A) Contributo istruzione figli.
B) Rimborso spese bicicletta e motomezzi.
C) Rimborso spese testimoni.
D) Indennità per maneggio denaro.
E) Indennità di zona malarica.
F) Indennità impiegati il cui lavoro è normalmente connesso con quello delle maestranze.
G) Mense aziendali.
Art. 29. - Alloggio.
Art. 30. - Vestiario, acqua potabile.
Art. 31. - Preavviso.
Art. 32. - Dimissioni.
Art. 33. - Indennità di licenziamento.
Art. 34. - Indennità in caso di morte.
Art. 35. - Previdenza.
Art. 36. - Doveri del lavoratore.
Art. 37. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 38. - Certificato di lavoro.
Art. 39. - Cessione e trasformazione di azienda.
Art. 40. - Norme aziendali.
Art. 41. - Domande di compensi.
Art. 42. - Commissioni Interne.
Art. 43. - Commissione interpretativa.
Art. 44. - Inscindibilità del contratto.
Art. 45. - Decorrenza e durata.
1a Norma transitoria.
2a Norma transitoria.
1a Dichiarazione a verbale.
2a Dichiarazione a verbale.
Allegati
Allegato n. 1 - Regolamento per il trattamento di previdenza
Allegato n. 2 - Norme particolari per il personale della società acque potabili di Torino
Allegato n. 3 - Norme particolari per il personale dipendente dalla società italiana acquedotto per il Monferrato
Allegato n. 4 - Norme particolari per il personale dell’acquedotto di Salerno della società italiana per condotte d’acqua
Allegato n. 5 - Norme particolari per il personale dell’acquedotto vesuviano di Resina
Allegato n. 6 - Norme particolari per il personale dell’acquedotto di Venezia della compagnia generale delle acque
Allegato n. 7 - Norme particolari per il personale degli acquedotti De Ferrari Galliera-Nicolay-Genovese
Allegato n. 8 - Norme particolari per il personale dipendente dalla società Acqua Pia Antica Marcia
Appendice
Previdenza impiegati

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati dell’industria, 5 agosto 1937
Contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell’industria, 31 luglio 1938.
Contratto collettivo nazionale contenente provvidenze a carattere demografico a favore dei lavoratori dell’industria, 31 maggio 1941
Tabella - Assegni familiari per i lavoratori dell’industria
Tabelle delle indennità di contingenza

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle aziende acquedottistiche private, 25 giugno 1962

Addì 25 giugno 1962, in Roma, tra la Associazione industriali acquedotti (Aia) [...], l’Unione nazionale industriali acquedotti (Unia) [...], con l’assistenza della Confederazione generale dell’industria italiana [...] e la Federazione italiana lavoratori degli acquedotti (Filda) [...], la Federazione italiana lavoratori gas e acquedotti (Federgas- acqua) [...], la Unione italiana lavoratori servizi pubblici [...], si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i dipendenti dalle aziende acquedottistiche private rappresentate dalle organizzazioni industriali anzidette ed i lavoratori dipendenti dalle aziende stesse, rappresentati dalle organizzazioni dei lavoratori come sopra costituite.
Addì 25 giugno 1962, in Roma, tra la Associazione industriali acquedotti (Aia) [...], la Unione nazionale industriali acquedotti (Unia) [...] con l’assistenza della Confederazione generale dell’industria italiana [...] e la Federazione nazionale lavoratori dell’acqua, gas, elettricità (Cisnal) [...], si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i dipendenti dalle aziende acquedottistiche private rap-presentate dalle organizzazioni industriali anzidette ed i lavoratori dipendenti dalle aziende stesse, rappresentati dalle organizzazioni dei lavoratori come sopra costituite.
Addì 25 giugno 1962, in Roma, tra l’Associazione industriali acquedotti (Aia) [...], la Unione nazionale industriali acquedotti (Unia) [...], con l’assistenza della Confederazione generale dell’industria italiana [...] e la Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (Cisal) [...], si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i dipendenti dalle aziende acquedottistiche private rap-presentate dalle organizzazioni industriali anzidette ed i lavoratori dipendenti dalle aziende stesse, rappresentati dalle organizzazioni dei lavoratori come sopra costituite.

Art. 1. - Applicabilità del contratto.
Il presente contratto collettivo disciplina il rapporto di lavoro tra le aziende che esercitano impianti di captazione, estrazione, trasporto e distribuzione di acqua potabile ed i dipendenti lavoratori, di ambo i sessi, non aventi diritto alla qualifica di dirigente.
Il presente contratto trova pure applicazione nei confronti di quei lavoratori, dipendenti dalle aziende di cui al primo comma del presente articolo, che esercitino anche attività diverse da quelle previste nel comma stesso purché dette attività non costituiscano unità produttive individuali o settori ben definiti e di importanza pari alle aziende cui è riferito il presente contratto.
I lavoratori disciplinati dal presente contratto possono essere de-stinati a prestare la loro opera, in via complementare o temporanea, per lavori che l’azienda compia per altra industria o azienda, ferma loro restando l’applicazione del trattamento complessivo spettante ai lavoratori dell’azienda cui loro stessi appartengono.
Il presente contratto non si applica:
а) ai lavoratori espressamente assunti con contratto a termine per necessità straordinarie di carattere temporaneo, come previsto nel successivo articolo 4;
b) alle persone alle quali (specialmente nelle reti e nei centri di secondaria importanza, zone rurali, ecc.) sono affidati incarichi che non richiedono esclusività e continuità di prestazione a favore della azienda stessa, così che sia eventualmente possibile alle persone stesse esplicare, per proprio o per altrui conto, altra attività estranea alla azienda.

Art. 2. - Assunzione - Documenti - Visita medica.
[...]
L’azienda potrà, per mezzo di medico di propria fiducia, far sottoporre il lavoratore a visita medica per l’accertamento della sua costituzione fisica e dell’idoneità specifica al lavoro al quale viene assegnato.
[...]

Art. 4. - Assunzione a termine.
Per far fronte a necessità straordinarie di carattere temporaneo, le aziende possono procedere ad assunzioni di personale con contratto a termine.
In tali casi, saranno applicate a detto personale le norme previste nei contratti di lavoro di categoria nella cui sfera di applicazione i lavoratori anzidetti rientrano per la natura del lavoro che sono chiamati a svolgere.
[...]
Nel caso che sorga controversia circa i presupposti indicati nei comma precedenti ed in particolare quando possa ritenersi che l’assunzione a termine sia fatta per eludere le disposizioni del presente contratto, le organizzazioni sindacali competenti si incontreranno per risolvere la controversia.

Art. 7. - Mutamento di mansioni - Passaggio di categoria.
Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni inerenti ad altra categoria, purché ciò non comporti né peggioramento economico, né mutamento sostanziale della sua posizione nell'azienda.
[...]

Art. 8. - Orario di lavoro.
La durata normale della prestazione di lavoro è fissata in:
42 ore settimanali per gli impiegati;
46 ore settimanali per gli operai e per gli impiegati il cui lavoro è connesso con quello delle maestranze.
Per i lavoratori addetti a mansioni che richiedono lavoro discontinuo o di semplice attesa e custodia, la durata normale della prestazione è fissata come appresso:
а) 48 ore settimanali per gli uscieri e fattorini;
b) 54 ore settimanali per i guardiani delle opere di presa, dei serbatoi, dei canali e per gli autisti di vettura;
c) 58 ore settimanali per i custodi, portieri, guardiani notturni e diurni ed in genere per il restante personale le cui mansioni siano considerate dalle vigenti disposizioni di legge fra quelle a carattere discontinuo, di semplice attesa e custodia.
I lavoratori normalmente addetti a servizi che richiedono prestazioni discontinue non predeterminabili, ma dipendenti dalle variabili necessità dei servizi stessi non hanno orario determinato e devono dare la loro prestazione in relazione a tutte le esigenze e le necessità del compito. Ove ne derivi per il lavoratore un maggior onere gli viene concessa una adeguata indennità.
[...]
Dichiarazione a verbale
Per l’attuazione della riduzione dell’orario di lavoro di cui al punto I dell’accordo 19 maggio 1962, le aziende possono procedere come segue:
1) ridurre effettivamente l’orario settimanale di lavoro, portandolo ai limiti previsti dall’art. 8 del presente contratto;
2) continuare a fare osservare l’orario di lavoro in atto precedentemente alla stipulazione del presente contratto, accantonando due ore per ogni gruppo di effettive:
а) 48 ore settimanali per gli operai e gli impiegati il cui orario di lavoro è previsto in 46 ore settimanali:
b) 50 ore settimanali per gli uscieri e fattorini il cui orario di lavoro è previsto in 48 ore settimanali;
c) 56 ore settimanali per i guardiani alle opere di presa e per gli autisti di vettura il cui orario di lavoro è previsto in 54 ore settimanali;
d) 60 ore settimanali per i custodi, portieri, guardiani e per il restante personale il cui orario di lavoro è previsto in 58 ore settimanali;
e concedendo giorni di riposo aggiuntivo (riposo di conguaglio), con decorrenza della normale retribuzione, in ragione di;
uno ogni quattro gruppi di 48 ore di effettiva prestazione, per i lavoratori sub a);
sei ogni venticinque gruppi di 50 ore di effettiva prestazione, per i lavoratori sub b);
sei ogni ventotto gruppi (3 ogni 14 gruppi) di 56 ore di effettiva prestazione, per i lavoratori sub c);
sei per ogni trenta gruppi (1 ogni 5 gruppi di 60 ore di effettiva prestazione per i lavoratori sub d).
Per stabilire le ore di effettiva prestazione non si tiene conto delle ore straordinarie e si conteggiano invece le giornate di ferie godute, di festività godute e di riposo di conguaglio.

Art. 9. - Giorni festivi - Riposo settimanale.
[...]
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica per tutti i lavoratori non addetti a servizi continuativi in turni avvicendati.
Per i lavoratori adibiti a servizi continuativi è ammesso il riposo in altro giorno della settimana.
Qualora, per esigenza di servizio, fosse richiesto ai lavoratori stessi di prestare la loro opera nel giorno destinato a riposo, l’azienda darà loro un preavviso di due giorni, fissando nel contempo un nuovo giorno di riposo, senza corrispondere per tale caso alcuna maggiorazione. Comunque lo spostamento del giorno di riposo non potrà coincidere con un giorno festivo.
In difetto del preavviso di cui sopra sarà corrisposta ai lavoratori la sola maggiorazione del 43 per cento dello stipendio o paga base e della eventuale indennità di contingenza, fermo restando il diritto al riposo settimanale compensativo.
[...]

Art. 10. - Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno.
Si considera lavoro straordinario quello compiuto dal lavoratore oltre le varie durate di lavoro di cui all’art. 8 del presente contratto; esso non può essere sostituito da altrettante ore di riposo, salvo i casi di cui alla dichiarazione a verbale allo stesso art. 8 e deve essere compensato [...]
3) Si considera lavoro straordinario notturno quello compiuto dal lavoratore, oltre i limiti della durata giornaliera normale della sua prestazione di lavoro, tra le ore 20 e le 6.
[...]
Non è riconosciuto né compensato il lavoro straordinario, festivo, notturno, che non sia ordinato dall’azienda.
Nessun lavoratore può rifiutarsi di compiere, entro i limiti consentiti dalla legge, il lavoro straordinario, festivo, notturno, senza giustificati motivi di impedimento.

Art. 11. - Assenze e permessi.
Il lavoratore non può abbandonare il proprio lavoro se non debitamente autorizzato dai propri superiori.
[...]

Art. 12. - Ferie.
[...]
Non è ammessa la rinuncia espressa o tacita alle ferie, né la sostituzione di esse con compenso alcuno. Il lavoratore, che nonostante; l’assegnazione delle ferie non ne usufruisce, non ha diritto ad alcun compenso.
[...]

Art. 15. - Tutela della maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante Io stato di gravidanza e di puerperio, l’azienda, in tale evenienza, conserverà il posto alla lavoratrice per un periodo di sei mesi corrispondendole la retribuzione complessiva durante i primi quattro mesi.
[...]

Art. 16. - Malattia ed infortuni sul lavoro.
[...]
È anche in facoltà dell’azienda di far constatare la capacità lavorativa del dipendente all’atto in cui egli si presenta al lavoro dopo il periodo di infortunio o malattia.
[...]
Dichiarazione a verbale.
Nel caso in cui, a seguito di malattia contratta a causa del servizio o infortunio sul lavoro, sia residuata al lavoratore una capacità lavorativa non inferiore al 50 per cento l’azienda cercherà di mantenere in servizio il lavoratore stesso, assegnandolo ad altre mansioni.
[...]

Art. 17. - Assicurazione infortuni.
Ferma l’osservanza delle norme legislative sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, ai lavoratori non soggetti a tali norme, che subiscono infortuni risarcibili ai sensi ed in conformità delle stesse, l’azienda corrisponderà un trattamento equivalente a quello previsto dalla legge suddetta.
[...]
Le obbligazioni - previste dal presente articolo in aggiunta a quelle di legge - possono essere adempiute dalle aziende mediante la stipula di apposite polizze di assicurazione individuali o collettive con premi a loro totale carico.

Art. 28. - Contributi, rimborsi spese, indennità varie.
E) Indennità di zona malarica.

Viene corrisposta un’indennità da calcolarsi, al lavoratore che presta la sua opera in località malariche e precisamente nelle zone determinate dalle competenti autorità provinciali in relazione al l’elenco ufficiale pubblicato dal Ministero degli Interni, od altrimenti comprovate dai certificati delle autorità sanitarie locali.
Nella determinazione di tali indennità viene tenuto conto del numero dei familiari conviventi ed a carico del lavoratore.
Vengono somministrati, a cura e spese dell’azienda, i medicinali necessari alla profilassi e cura antimalarica per il lavoratore e per i suoi familiari residenti nella zona malarica.
L’indennità e i medicinali non sono più corrisposti quando il lavoratore ed i suoi familiari vengono spostati in zona non malarica a meno che non si tratti di lavoratori colpiti da malaria e che continuino ad esserne affetti.
Al lavoratore che si reca in trasferta in zona malarica vengono somministrati dall’azienda i necessari medicinali profilattici.

Art. 30. - Vestiario, acqua potabile.
Gli indumenti (impermeabili, soprascarpe, stivaloni di gomma, tute, vestiti di lavoro, ecc.) vengono forniti ai lavoratori secondo le norme in atto nelle singole aziende.
In ogni caso vengono assicurate le seguenti forniture: impermeabili per tutti i lavoratori che svolgono la loro normale attività all’aperto e sono costretti a lavorare anche sotto la pioggia (dotazione di azienda); la dotazione è personale per gli impiegati che svolgono il lavoro in analoghe condizioni;
soprascarpe o stivaloni di gomma per i lavoratori che debbono svolgere la loro attività in zone paludose o in presenza d’acqua;
tute o vestiti da lavoro a quei lavoratori le cui mansioni lo richiedano.
[...]

Art. 36. - Doveri del lavoratore.
Il lavoratore deve tenere contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni affidategli ed in particolare:
[...]
d) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzi e strumenti a lui affidati;
e) dedicare attività assidua e diligente nel disbrigo delle mansioni affidategli, osservando le disposizioni del presente contratto nonché le istruzioni impartite dai superiori, rispettando l’ordine gerarchico fissato dall’azienda.
[...]
Deve infine sottoporsi, a richiesta dell’azienda, a visita medici da parte di sanitari di fiducia dell’azienda stessa.

Art. 37. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dei lavoratori possono essere punite, a seconda della gravità, come segue:
1) rimprovero verbale;
2) multa non superiore all’importo di 4 ore di retribuzione complessiva;
3) rimprovero scritto;
4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione complessiva da uno a quindici giorni;
5) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione complessiva da uno a tre mesi a seconda della gravità della mancanza;
6) trasferimento per punizione;
7) licenziamento senza preavviso e con indennità;
8) licenziamento senza preavviso e senza indennità.
La punizione di cui al punto 6) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno provocate, non siano cosi gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguate sanzioni in quelle di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5).
Il provvedimento previsto dal punto 7) si applica nel confronti del personale colpevole di mancanze relative a doveri, anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano di tale entità da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.
Le sanzioni di cui al punto 8) si applicano soltanto nei casi gravi, senza attenuanti, come ad esempio: insubordinazione seguita da vie di fatto, furto qualificato, condanne per reati particolarmente gravi.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso il lavoratore.
[...]

Art. 40. - Norme aziendali.
Oltre al presente contratto collettivo di lavoro, il lavoratore deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno esse stabilite dalla direzione dell’azienda, purché non siano limitative dei diritti derivanti al dipendente dal presente contratto.
Tali norme in ogni caso devono essere portate a conoscenza del personale con ordine di servizio od altro mezzo.

Art. 42. - Commissioni Interne.
I compiti delle Commissioni Interne sono o saranno quelli nascenti dagli accordi che, in materia, sono stati o saranno stipulati per la generalità del settore industriale tra la Confederazione generale dell’industria italiana e le corrispondenti Organizzazioni dei lavoratori.

Art. 43. - Commissione interpretativa.
Le controversie sulla interpretazione del presente contratto saranno definite da una Commissione di sei membri, tre dei quali nominati dalle organizzazioni industriali stipulanti e gli altri tre dalle corrispondenti organizzazioni dei lavoratori.
La presidenza della Commissione sarà alternativamente tenuta in una sessione da uno dei membri nominati dalle organizzazioni industriali e, nella sessione successiva, da uno dei membri nominati dalle organizzazioni dei lavoratori.
In caso di parità di voti, sarà chiamato a far parte della Commissione, in qualità di presidente, un settimo membro scelto d'accordo tra le due delegazioni o, in difetto, designato, su richiesta delle stesse, dal Primo Presidente della Corte d’Appello di Roma fra magistrati particolarmente competenti in materia di controversie di lavoro.
La Commissione deciderà senza formalità di procedura ed inappellabilmente.
Le parti stipulanti si impegnano di riconoscere ed osservare, quale espressione della loro volontà contrattuale, quella che sarà dichiarata dalla suddetta Commissione.
I membri di detta Commissione, salvo quanto disposto per il caso di cui al terzo comma del presente articolo, dovranno essere tutti scelti fra coloro che hanno partecipato alle trattative per la stipulazione del presente contratto e qualora, per dimissioni a qualsiasi altra causa, uno del componenti di detta Commissione si trovasse nella impossibilità di assolvere il compito assegnatogli, le parti che lo hanno designato provvederanno alla sostituzione entro quindici giorni dalla dichiarata impossibilità restando inteso che anche il sostituto sia scelto, da ciascuna delle parti, tra coloro che hanno partecipato alle trattative.
La Commissione, che deciderà con la presenza minima di quattro, membri o di cinque nella ipotesi disciplinata dal terzo comma del presente articolo, sempre con rappresentanza paritaria delle organizzazioni stipulanti, stabilirà essa stessa le norme del suo funzionamento.

Allegati
Allegato n. 7 - Norme particolari per il personale degli acquedotti De Ferrari Galliera-Nicolay-Genovese

[...]
Art. 2. - Lavoro notturno e festivo.
In considerazione della situazione aziendale in atto, al lavoratore che, per necessità di servizio, abbia lavorato una intera notte oltre la giornata precedente, viene concessa una mezza giornata di riposo compensativo.
Le ore di lavoro straordinario effettivamente prestate in giorno festivo vengono maggiorate di due ore.
[...]

Appendice
Previdenza impiegati
Contratto collettivo nazionale contenente provvidenze a carattere demografico a favore dei lavoratori dell’industria, 31 maggio 1941

[...]
Art. 10. Trattamento lavoratrici in caso di matrimonio e maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, e senza pregiudizio delle disposizioni sul trattamento in caso di malattia, l’operaia ha diritto di assentarsi dal lavoro dopo il parto, per un periodo di sei mesi, durante il quale le sarà conservato il posto a tutti gli effetti dell’anzianità.
[...]