Categoria: 1962
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Tipologia: CCNL
Data firma: 21 febbraio 1962
Validità: 01.02.1962 - 31.101964
Parti: Unionplast, Assoplast e Filcep-Cgil, Federchimici-Cisl, Uilc-Uil
Settori: Chimici, Plastica, Industria

Sommario:

Parte prima - Regolamentazione operai
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Ammissione al lavoro delle donne e dei minori.
Art. 3. - Documenti - Residenza - Domicilio.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Classificazione dei lavoratori.
Art. 6. - Disciplina dell’apprendistato.
Art. 7. - Istruzione professionale.
Art. 8. - Lavoro a cottimo - Premi ad incentivo.
Art. 9. - Compenso sostitutivo.
Art. 10. - Premi di anzianità.
Art. 11. - Gratifica natalizia.
Art. 12. - Passaggio di mansioni.
Art. 13. - Mansioni promiscue.
Art. 14. - Trasferte.
Art. 15. - Trasferimenti.
Art. 16. - Donne adibite a mansioni maschili.
Art. 17. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 18. - Reclami sulla paga.
Art. 19. - Abiti da lavoro.
Art. 20. - Orario normale di lavoro.
Art. 21. - Sospensione ed interruzione del lavoro.
Art. 22. - Recuperi.
Art. 23. - Inizio e fine del lavoro.
Art. 24. - Riposo settimanale.
Art. 25. - Pomeriggio del sabato.
Art. 26. - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni.
Art. 27. - Disposizioni per gli addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia.
Art. 28. - Giorni festivi.
Art. 29. - Trattamento economico in caso di festività.
Art. 30. - Ferie.
Art. 31. - Chiamata alle armi.
Art. 32. - Richiamo alle armi.
Art. 33. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Art. 34. - Infortuni e malattie professionali.
Art. 35. - Lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 36. - Indennità per lavori eseguiti in località malarica.
Art. 37. - Matrimonio.
Art. 38. - Trattamento di malattia.
Art. 39. - Gravidanza e puerperio.
Art. 40. - Aspettativa per cariche pubbliche e sindacali.
Art. 41. - Disciplina aziendale.
Art. 42. - Assenze.
Art. 43. - Regolamento interno.
Art. 44. - Permessi di entrata e uscita.
Art. 45. - Consegna e conservazione utensili e materiali.
Art. 46. - Danni e trattenute per risarcimento.
Art. 47. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 48. - Multe e sospensioni.
Art. 49. - Licenziamento per mancanze.
Art. 50. - Reclami e controversie.
Art. 51. - Visita di inventario e di controllo.
Art. 52. - Commissioni interne.
Art. 53. - Preavviso.
Art. 54. - Indennità di anzianità.
Art. 55. - Indennità in caso di dimissioni.
Art. 56. - Indennità in caso di morte.
Art. 57. - Certificato di lavoro.
Art. 58. - Restituzione documenti di lavoro.
Art. 59. - Abrogazione di precedenti contratti. Mantenimento delle condizioni di miglior favore.
Art. 60. - Permessi per cariche sindacali.
Art. 61. - Trattamento salariale minimo.
Art. 62. - Decorrenza e durata.
Retribuzione minima contrattuale per gli operai addetti all’industria delle materie plastiche
Parte seconda - Regolamentazione qualifiche speciali
Art. 1. - Criteri di appartenenza.
Art. 2. - Criteri per l’assegnazione alle categorie.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Richiamo a disposizioni varie della regolamentazione degli operai.
Art. 5. - Passaggio dalla qualifica operaia a quella speciale.
Art. 6. - Passaggio di mansioni.
Art. 7. - Orario di lavoro.
Art. 8. - Lavoro delle donne e dei minori.
Art. 9. - Pomeriggio del sabato.
Art. 10. - Riposo settimanale.
Art. 11. - Giorni festivi.
Art. 12. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 13. - Compenso sostitutivo.
Art. 14. - Compenso speciale.
Art. 15. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 16. - Retribuzione oraria e giornaliera.
Art. 17. - Gratifica natalizia.
Art. 18. - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione di lavoro.
Art. 19. - Pagamento della retribuzione.
Art. 20. - Ferie.
Art. 21. - Permessi.
Art. 22. - Congedo matrimoniale.
Art. 23. - Servizio militare.
Art. 24. - Trasferta.
Art. 25. - Trasferimento.
Art. 26. - Trattamento in caso di malattia e di infortunio.
Art. 27. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 28. - Aspettativa per cariche pubbliche e sindacali.
Art. 29. - Visite di inventario e di controllo.
Art. 30. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 31. - Indennità di licenziamento.
Art. 32. - Indennità in caso di dimissioni.
Art. 33. - Trattamento economico minimo.
Art. 34. - Decorrenza e durata.
Parte terza - Regolamentazione impiegati
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Periodo di prova.
Art. 3. - Classificazione impiegati.
Art. 4. - Retribuzione oraria e giornaliera.
Art. 5. - Elementi della retribuzione.
Art. 6. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 7. - Tredicesima mensilità.
Art. 8. - Mutamento di mansioni.
Art. 9. - Passaggio dalla qualifica operaia o dalla qualifica speciale a quella di impiegato.
Art. 10. - Cumulo di mansioni.
Art. 11. - Orario di lavoro.
Art. 12. - Trasferimenti.
Art. 13. - Trasferte.
Art. 14. - Indennità per disagiata sede.
Art. 15. - Pagamento della retribuzione.
Art. 16. - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni.
Art. 17. - Giorni festivi e riposo settimanale.
Art. 18. - Ferie.
Art. 19. - Compenso sostitutivo.
Art. 20. - Indennità maneggio di denaro e cauzione.
Art. 21. - Servizio militare.
Art. 22. - Indennità di zona malarica.
Art. 23. - Congedo matrimoniale.
Art. 24. - Trattamento di malattia ed infortunio.
Art. 25. - Gravidanza e puerperio.
Art. 26. - Previdenza.
Art. 27. - Regolamento interno.
Art. 28. - Disciplina aziendale.
Art. 29. - Permessi e recuperi.
Art. 30. - Doveri dell’impiegato.
Art. 31. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 32. - Sospensioni.
Art. 33. - Licenziamento per mancanze.
Art. 34. - Commissioni interne.
Art. 35. - Preavviso di licenziamento e dimissioni.
Art. 36. - Dimissioni.
Art. 37. - Indennità di licenziamento.
Art. 38. - Indennità in caso di morte.
Art. 39. - Aspettativa,
Art. 40. - Aspettativa per cariche pubbliche e sindacali.
Art. 41. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto..
Art. 42. - Disposizioni generali e condizioni di miglior favore.
Art. 43. - Trattamento dei laureati e diplomati.
Art. 44. - Certificato di lavoro.
Art. 45. - Trattamento economico minimo.
Art. 46. - Decorrenza e durata.
Impiegati minimi di stipendio
Allegati
Allegato n. 1 - Norme per le lavorazioni nocive o svolgentisi in condizioni ambientali particolarmente gravose categoria: materie plastiche
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Allegato n. 2 - Verbale di accordo sulla parità salariale per gli operai
Allegato n. 3 - Verbale di accordo sulla parità per le «operaie specializzate»
Appendice
Previdenza impiegati

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati dell’industria, 5 agosto 1937
Contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell’industria, 31 luglio 1938
Contratto collettivo nazionale contenente provvidenze a carattere demografico a favore dei lavoratori dell’industria, 31 maggio 1941
Tabella assegni familiari per i lavoratori dell’industria

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all’industria delle materie plastiche, 21 febbraio 1962

In Milano, tra l’Unione Nazionale Industrie Materie Plastiche «Unionplast» [...], l’Associazione Italiana dell’industria delle Materie Plastiche e delle Resine Sintetiche (Assoplast) [...] e la Federazione Italiana Lavoratori Chimici e Petrolieri (Filcep) [...], con la partecipazione di una delegazione di lavoratori e con l’assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (Cgil) [...] e la Organizzazione Sindacale fra i Lavoratori Chimici ed Affini (Federchimici) [...], con la partecipazione di una delegazione di lavoratori e con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) [...]e l’Unione Italiana Lavoratori Chimici (Uilc) [...], con la partecipazione di una delegazione di lavoratori e con l’assistenza del Segretario Generale della Uilc [...] e dei Segretari Nazionali della Unione Italiana del Lavoro (Uil) [...] è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli operai, categorie speciali ed impiegati dipendenti dalle industrie delle materie plastiche (produzione, lavorazione, stampaggio di materiali termoplastici e termoindurenti, bakelite, urea, celluloide, galatite, ebanite, rhodoid, rhodialite, plexiglas, vipla ed affini).

Parte prima - Regolamentazione operai
Art. 2. - Ammissione al lavoro delle donne e dei minori.

Per l’ammissione al lavoro delle donne e dei minori, valgono le disposizioni di legge.
Comunque è fatto divieto di far lavorare di notte i giovani inferiori ai 18 anni e le donne di qualunque età, salvo le eccezioni e deroghe previste dalla legge.

Art. 6. - Disciplina dell’apprendistato.
Per quanto riguarda la disciplina dell’apprendistato, si fa riferimento alla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e relativo regolamento, riservandosi le parti di riesaminare la materia per quanto di loro competenza.

Art. 8. - Lavoro a cottimo - Premi ad incentivo.
Allo scopo di conseguire l’incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche e gli accordi intervenuti o che possono intervenire tra le parti direttamente interessate.
[...]
Nel caso in cui la valutazione del lavoro richiesto all’operaio sia il risultato della misurazione dei tempi di lavorazione e sia richiesta una resa di produzione superiore a quella normale ad economia, all’operaio dovrà essere corrisposta la percentuale minima di cottimo.
[...]
Sempre allo scopo di stimolare l’aumento della produzione nelle Aziende nelle quali le possibilità tecniche lo consentano è in facoltà delle Aziende di istituire premi incentivi individuali e collettivi o generali atti a stimolare la produzione stessa senza con ciò creare cumulo con la percentuale di cottimo.

Art. 12. - Passaggio di mansioni.
La qualifica attribuita all’operaio non lo esime dal prestare temporaneamente la propria opera in lavori diversi da quelli ai quali è normalmente adibito, e che gli venissero eventualmente comandati, tenuto possibilmente conto della di lui qualifica, capacità ed attitudine.
[...]

Art. 16. - Donne adibite a mansioni maschili.
Qualora le donne vengano destinate a compiere lavori che tradizionalmente sono svolti da maestranze maschili, a parità di condizione di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sarà corrisposta la paga contrattuale prevista per l’uomo.
Nella lavorazione a cottimo, la condizione sopraddetta si intenderà soddisfatta con l'applicazione di una eguale tariffa.

Art. 19. - Abiti da lavoro.
Per le lavorazioni per le quali, secondo le norme vigenti, sono richiesti degli speciali indumenti, le aziende forniranno gratuitamente ai lavoratori, detti indumenti.

Art. 20. - Orario normale di lavoro.
1) Premesso che la durata massima dell’orario normale di lavoro è disciplinata dalle norme di legge e che nulla viene innovato a tali disposizioni, si conviene che la durata media settimanale dell’orario normale per il singolo operaio venga ridotta di un’ora e mezza nel ciclo annuo e che, a fronte di tale minore prestazione, venga corrisposto un compenso pari a 1½quote orarie della retribuzione globale di fatto percepita in servizio.
In relazione alle esigenze tecniche la riduzione di cui sopra potrà essere attuata dalle Direzioni aziendali attraverso una riduzione dell’orario di lavoro settimanale da 48 a 46½ ore o mediante la concessione, durante l’anno, di corrispondenti ore di riposo come sopra retribuite (riposi di conguaglio) aventi ciascuno durata non inferiore a 4 ore.
Nel primo caso oltre a retribuire le ore lavorate sarà corrisposto il compenso sopra precisato ragguagliato a 15 minuti per ogni gruppo di 8 ore di effettiva prestazione (112½ secondi per ora). Nel secondo caso si accantoneranno le 1½ quote orarie sopra previste per ogni gruppo di 48 ore di effettiva prestazione corrispondendole in occasione del godimento del riposo di conguaglio.
[...]
Nel caso in cui tra la Direzione aziendale e la Commissione interna si riconoscesse concordemente la impossibilità tecnica della riduzione dell’orario di lavoro settimanale o della concessione dei corrispondenti riposi di conguaglio, agli operai che ne abbiano diritto saranno corrisposte, al termine dell’anno solare, in sostituzione, tante quote della retribuzione globale di fatto percepite in servizio quante sono le correlative ore già maturate.
2) L’orario giornaliero di lavoro è fissato dall’Azienda ed esposto in apposita tabella, da affiggersi secondo le norme di legge.
[...]
I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore, dall’effettuare turni avvicendati giornalieri o notturni e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito dall’Azienda.
Nei turni regolari periodici il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza prima aver avuto la sostituzione dal lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza delle maggiorazioni stabilite nell’art. 26 per il lavoro straordinario.
Dichiarazione a verbale.
Conformemente al disposto dell’art. 18 comma 2° della legge 26 aprile 1934 n. 653 sulla tutela delle donne e dei fanciulli, si conviene che il riposo intermedio del personale femminile e minorile potrà essere ridotto ad un’ora al giorno nei casi di prestazioni superiori alle 8 ore giornaliere e a mezz’ora nel caso di lavoro a turni con prestazione non superiore alle 8 ore giornaliere. Resta escluso il personale adibito alle lavorazioni indicate nella tabella A e B di cui al R.D. 7 agosto 1936 n. 1720.

Art. 22. - Recuperi.
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordato fra le organizzazioni sindacali (locali) interessate, purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno e si effettui entro 45 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 23. - Inizio e fine del lavoro.
[...]
La cessazione del lavoro verrà annunciata da un unico segnale.
Nessun operaio potrà cessare il lavoro prima di tale segnale.

Art. 24. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica, salvo le deroghe della legge, fermo restando che per il personale di attesa o per quello adibito ai lavori a turni avvicendati, il riposo settimanale potrà cadere in giornata non domenicale e si chiamerà «riposo compensativo».

Art. 25. - Pomeriggio del sabato.
Nei giorni del sabato il lavoro ha termine non oltre le ore 14, salvo le eccezioni più avanti indicate.
Le ore di lavoro non compiute nel pomeriggio del sabato potranno essere ricuperate in altri giorni lavorativi, senza far luogo a maggiorazioni di salario.
Rientrano nelle eccezioni sopra richiamate gli operai contemplati nelle esclusioni di cui ai successivi comma A), B) e C).
In tali casi saranno stabiliti per gli operai stessi turni che consentano la disponibilità di almeno 26 pomeriggi di sabato ogni anno solare, opportunamente ripartiti nelle diverse stagioni.
A) Esclusioni dipendenti dalla natura dell’industria.
Operai addetti ad attività per cui si applica il riposo settimanale per turno, perché a fuoco continuo o a processi tecnici continui o stagionali o rispondenti ai bisogni collettivi che si manifestano continuamente per tutti i giorni della settimana, e cioè:
a) attività di cui all’art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370 e tabella integrativa I, II e III, approvata con decreto ministeriale 22 giugno 1935;
b) opifici la cui forza motrice prevalente è prodotta direttamente dal vento o dall’acqua, ovvero è costituita da energia elettrica prodotta o trasportata direttamente dall’esercente dell’opificio, ed esclusivamente per l’uso di questo;
c) mansioni che pur non rientrando in quelle sopraindicate sono con queste ultime connesse in modo che la loro sospensione nel pomeriggio del sabato pregiudicherebbe il normale andamento del lavoro e cioè:
mansioni del personale addetto alle operazioni inerenti allo scarico, carico e spedizione, qualora la sospensione del lavoro del pomeriggio del sabato intralci il normale svolgimento dell’attività dell’azienda;
mansioni del personale addetto presso le sedi, filiali ed' agenzie delle aziende industriali, limitatamente alle operazioni di vendita al banco di prodotti di propria fabbricazione.
mansioni del personale addetto a prove di laboratorio, tanto chimiche che fisiche, qualora la sospensione pregiudichi le prove in corso.
B) Lavoratori addetti a lavorazioni diverse:
а) attività che soddisfino bisogni che si manifestano anche e specialmente il sabato e la domenica mattina, come manutenzione pulizia e riparazione dell’impianto in quanto dette operazioni non possono compiersi in altri giorni senza danno per l’esercizio o pericolo per il personale;
b) vigilanza dell’azienda e degli impianti;
c) attività rivolta alla raccolta o lavorazione di materie prime o prodotti soggetti a facile deterioramento;
d) attività che non possono essere sospese, per ragioni tecniche per più di un giorno alla settimana;
e) scarico, carico, trasporto e spedizione di merci nel pomeriggio del sabato, qualora la sospensione intralci il normale svolgimento dell’attività dell’azienda;
f) operazioni di vendita al banco, presso le sedi, filiali ed agenzie delle aziende industriali interessate dei prodotti fabbricati dalle stesse;
g) prove di laboratorio, tanto chimiche che fisiche, qualora la sospensione pregiudichi le prove in corso;
h) lavoratori addetti ad operazioni di ripristino, d’impianti, di macchinari e di attrezzature appartenenti all’azienda, danneggiati da cause belliche.
C) Esclusioni dipendenti dal sistema delle lavorazioni.
Industrie in cui si effettuano lavorazioni non continuative a più squadre; personale addetto a stabilimenti che per insufficienza di impianti o per mancanza di personale, lavorano a tre o a due squadre per tutti i sei giorni della settimana.
D) Esclusioni dipendenti da circostanze eccezionali.
ed in particolare con riferimento alle limitazioni stagionali di energia elettrica.
Chiarimento a verbale.
È ammesso il proseguimento del lavoro nel pomeriggio del sabato anche in casi non previsti dalle suddette deroghe ed eccezioni, sempreché si addivenga ad un accordo fra le parti tramite le locali organizzazioni sindacali di categoria.

Art. 26. - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell’art. 20, ossia oltre le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali per i lavoratori a regime normale di orario, e oltre le ore 10 giornaliere o le 60 ore settimanali per i lavoratori compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali in vigore, fermo restando quanto disposto dall’art. 22 sul recupero delle ore perdute e dell’art. 25 sul recupero delle ore non compiute nel pomeriggio del sabato.
È considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le 6 antimeridiane.
[...]
Per i lavoratori soggetti alle deroghe ed eccezioni della legge sul riposo settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale dovrà essere preavvertito non più tardi del quarto giorno antecedente a quello predeterminato per il riposo stesso; nel caso contrario il lavoro prestato in tale giorno darà luogo al trattamento stabilito per il lavoro festivo o straordinario festivo.
Nessun lavoratore può esimersi dall’effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e festivo dovrà essere disposto ed autorizzato.
[...]
Alle donne ed ai minori che lavorano in squadre avvicendate dalle ore 6 alle ore 22, la mezz’ora di riposo prevista dalla legge n. 653 del 26 aprile 1934 (sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli), se retribuita, assorbe la maggiorazione prevista per i turni diurni dal punto 7° del presente articolo.

Art. 27. - Disposizioni per gli addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia.
Per gli addetti ai lavori discontinui o alle mansioni di semplice attesa o custodia, l’orario normale di lavoro non può superare le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali, salvo le eccezioni previste dal vigente accordo interconfederale in materia.
Agli operai discontinui la riduzione della durata media settimanale dell’orario di lavoro, verrà applicata nella misura di 15 minuti per ogni giornata di effettiva prestazione e la retribuzione sarà calcolata secondo i criteri di cui ai successivi comma.
Resta fermo quanto previsto all’art. 20 circa la possibilità di sostituire la riduzione della durata media settimanale dell’orario di lavoro con l’attribuzione di riposi di conguaglio o con il pagamento delle correlative quote orarie.
Gli operai anzidetti sono classificati, in via esemplificativa, nei quattro gruppi seguenti:
Gruppo A. - Vi appartengono: gli autisti meccanici con la patente di 3° grado, con funzioni di completa messa a punto del motore nelle fasi di montaggio e smontaggio motoscafisti, ecc.
Gruppo B.
- Vi appartengono: gli autisti non meccanici, gli addetti permanentemente al servizio antincendi, ecc.
Gruppo C. - Vi appartengono: i portieri in genere, gli uscieri, i fattorini con mansioni di fiducia, ecc.
Gruppo D. - Vi appartengono: i cavallanti, i carrettieri, gli stallieri, gli inservienti, gli addetti ai servizi igienici e spogliatoi, a refettori, a depositi biciclette, ecc.
[...]

Art. 30. - Ferie.
[...]
Non è ammessa la rinuncia tacita od espressa alle ferie.
[...]
Chiarimento a verbale.
È consentita la sostituzione del godimento delle ferie, fino ad un massimo di 6 giorni, corrispondendo una giornata di retribuzione, calcolata nella misura prevista dall’art. 30, per ogni giorno di ferie non godute.

Art. 33. - Igiene e sicurezza del lavoro.
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge costituiscono un preciso dovere dell’azienda e dei lavoratori.
In particolare l’azienda:
1) sottoporrà in ogni caso l’operaio a visita medica al momento dell’assunzione al fine di accertarne preventivamente l’idoneità alla mansione che gli viene affidata ed anche successivamente quando
lo ritenga opportuno;
2) sottoporrà - in ottemperanza alle disposizioni di legge o quando lo ritenga opportuno o i singoli interessati lo richiedano -gli operai addetti alle lavorazioni considerate nocive, a periodiche visite mediche;
3) doterà gli operai dei mezzi di difesa necessari contro l’azione di agenti che per la loro specifica natura possono riuscire nocivi alla salute del lavoratore nell’esercizio delle sue mansioni secondo le vigenti disposizioni di legge.
Tali mezzi protettivi ma di uso personale, come zoccoli, maschere, guanti, occhiali, stivali di gomma, ecc. saranno assegnati in dotazione per tutta la durata del lavoro e ne sarà sempre accertata l’efficienza.
La fornitura di tali mezzi avverrà a cura ed a completo carico dell’azienda.
Da parte sua l’operaio è tenuto all’osservanza scrupolosa delle prescrizioni che gli verranno impartite dall’azienda, a norma di legge, per la tutela della, sua salute ed in particolare a servirsi dei mezzi di cui sopra, fornitigli dall’azienda, soltanto durante il lavoro, curando altresì la perfetta conservazione dei mezzi stessi.
Ove motivi d’igiene lo esigano le aziende! provvederanno alla istituzione di bagni a doccia onde gli operai possano usufruirne al termine del lavoro.

Art. 34. - Infortuni e malattie professionali.
Ogni infortunio sul lavoro, quando anche consenta la continuazione della normale attività lavorativa, dovrà essere denunciato immediatamente dall’operaio al proprio superiore diretto, il quale provvederà che vengano prestate le cure di pronto soccorso.
[...]
I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso in caso di infortunio, saranno retribuiti a paga normale per il tempo trascorso a tale fine nello stabilimento.

Art. 35. - Lavoro delle donne e dei fanciulli.
È vietato adibire, al lavoro i fanciulli di ambo i sessi, di età minore degli anni 15.
È inoltre vietato adibire:
a) i minori di 16 anni al sollevamento dei pesi, al trasporto di pesi su carriole o su carretti a braccia a due ruote, quando questi lavori si svolgano in condizioni di particolare disagio e pericolo;
b) le donne minorenni ai lavori di lubrificazione dei motori, alla loro pulizia, alla loro manutenzione quando sono in moto od agli organi di trasmissione;
c) i minori degli anni 18 nella manovra e nel traino di vagonetti;
d) i minori degli anni 15 se uomini e degli anni 21 se donne ai lavori pericolosi, faticosi od insalubri;
e) l’azienda ove lavorino anche occasionalmente i minori degli anni 17 e le donne, provvederà ad affiggere una tabella riportante limiti di trasporto e sollevamento pesi in riferimento all’età dei lavoratori.
Per quanto non previsto dal presente articolo, s’intendono qui richiamate le disposizioni del presente contratto e delle leggi vigenti o che saranno emanate in materia.

Art. 36. - Indennità per lavori eseguiti in località malarica.
Agli operai che per ragioni di lavoro debbono recarsi in località dichiarate malariche compete una indennità da fissarsi dalle Organizzazioni territoriali locali.
Le località da considerarsi malariche sono quelle riconosciute dalle competenti Autorità sanitarie a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 39. - Gravidanza e puerperio.
Il trattamento di gravidanza e puerperio è disciplinato dalla legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e successive disposizioni.

Art. 41. - Disciplina aziendale.
L’operaio deve svolgere le mansioni affidategli con la normale diligenza richiesta dalla natura del lavoro nell’interesse dell’azienda.
L’operaio deve osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro.
[...]

Art. 43. - Regolamento interno.
Presso lo stabilimento, sentita la Commissione interna, potrà essere redatto un regolamento interno, da collocare in luogo chiaramente visibile.

Art. 44. - Permessi di entrata e uscita.
Durante le ore di lavoro nessun operaio potrà lasciare lo stabilimento se non debitamente autorizzato.
Gli operai licenziati o sospesi non potranno entrare nello stabilimento senza permesso della Direzione.
Salvo speciale permesso non è consentito all’operaio sia di entrare, sia di trattenersi nello stabilimento in ore fuori del proprio orario di lavoro.
Il permesso di uscita deve essere chiesto dall’operaio al suo capo immediato nella prima mezz’ora di lavoro.
[...]

Art. 45. - Consegna e conservazione utensili e materiali.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni operaio deve farne richiesta al suo superiore diretto.
L’operaio è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna. Egli dovrà interessarsi di fare elencare per iscritto gli attrezzi ili sua proprietà, onde poterli asportare quando lo ritenga.
In caso di licenziamento o di dimissioni prima di lasciare il servizio, l’operaio dovrà restituire tutto quello che ha ricevuto in consegna.
Qualora non restituisca tutto o parte di quanto avuto in consegna gli potrà venire addebitato il relativo importo all’atto della liquidazione.
È preciso obbligo dell’operaio di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere tutto quanto è a lui affidato.
L’operaio dovrà essere messo in grado di conservare tutto ciò che gli è stato dato in consegna, in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità, sempreché però ne abbia tempestivamente informata la Direzione dell’azienda.
L’operaio risponderà delle perdite e degli eventuali danni a tali oggetti, che siano imputati a sua colpa e negligenza ed il loro ammontare verrà trattenuto sulla retribuzione con le norme di cui all'art. 46.
Nessuna modifica potrà essere apportata agli oggetti affidati ad ogni lavoratore senza l’autorizzazione del superiore diretto.
Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente darà diritto all'azienda di rivalersi sulla di lui competenze per i danni di tempo c di materiale subiti.

Art. 47. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni al presente contratto e alle altre eventuali norme speciali potranno essere punite, a seconda della gravità delle mancanze, con i provvedimenti seguenti:
1) richiamo verbale;
2) multa fino all’importo di 3 ore di paga e della eventuale contingenza;
3) ammonizione scritta;
4) sospensione dal lavoro fino a 3 giorni;
5) licenziamento.
Le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, competenti per territorio, su richiesta delle singole aziende, potranno stipulare accordi modificativi del presente articolo al fine di elevare il minimo di durata della sospensione prevista al punto 4).
[...]

Art. 48. - Multe e sospensioni.
Ricade sotto i provvedimenti della multa e della sospensione l’operaio:
а) che non si presenti al lavoro come previsto all’art. 42 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
c) che eseguisca con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che contravvenga al divieto di fumare espressamente stabilito con apposito cartello;
e) che per disattenzione procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell’azienda e di lavorazione o non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell’andamento del lavoro;
[...]
g) che in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente contratto di lavoro, ai regolamenti interni o che commetta mancanze che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale o all’igiene;
h) che si trovi in condizioni di evidente ubriachezza.
La multa verrà applicata per mancanza di minor rilievo, la sospensione nei casi di maggior rilievo.
[...]

Art. 49. - Licenziamento per mancanze.
il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro potrà essere inflitto:
1) Con la perdita dell’indennità di preavviso, ma non delle altre indennità.
Tale provvedimento si applica nei confronti dell’operaio che sia recidivo nelle infrazioni di cui all’articolo precedente o che commetta atti di infrazione alla disciplina di gravità superiore a quelli già previsti od alla diligenza nel lavoro, oppure che commetta infrazioni di cui agli esempi seguenti:
[...]
c) recidiva nella mancanza di cui al punto f) dell’articolo 48 sempreché non si riscontri nella mancanza della stessa il dolo;
d) danneggiamento gravemente colposo al materiale dell’azienda o di lavorazione;
e) diverbio litigioso seguito da vie di fatto, avvenuto nel recinto dello stabilimento.
2) Senza preavviso e senza indennità per anzianità.
Tale provvedimento si applica nei confronti del lavoratore che provochi all’azienda grave nocumento morale e materiale;
a) inosservanza del divieto di fumare, quando tale contravvenzione possa provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
[...]
d) costruzione entro le officine dell’azienda di oggetti per uso proprio o per conto terzi;
e) insubordinazione ai superiori che comporti grave nocumento morale e materiale all’azienda;
f) recidiva nelle mancanze di cui al punto g) dell’art. 48, qualora vi sia dolo.

Art. 50. - Reclami e controversie.
Per la composizione di tutti i reclami e controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme di stabilimento mediante trattative dirette fra le parti o fra i rispettivi rappresentanti.
In caso di mancato accordo fra le parti il reclamo o la controversia saranno sottoposti all’esame delle competenti Associazioni sindacali, per il tentativo di conciliazione.
Le controversie collettive per l’interpretazione o l’applicazione del presente contratto, saranno deferite, a seconda della loro natura, all’esame delle competenti organizzazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori, territoriali o nazionali, per la loro definizione.

Art. 52. - Commissioni interne.
I compiti delle Commissioni interne sono e saranno quelli previsti dagli accordi interconfederali in materia.

Parte seconda - Regolamentazione qualifiche speciali
Art. 1. - Criteri di appartenenza.

Quando la natura del lavoro sia tale che, pur non potendo dar luogo al riconoscimento della qualifica di impiegato, comporti tuttavia per il lavoratore l’esplicazione di mansioni di particolare rilievo rispetto a quelle attribuite agli operai a norma delle declaratorie e delle classificazioni operale, si applicherà il trattamento previsto dalla presente regolamentazione.
Sono da considerare, agli effetti del precedente comma: i lavoratori che esplichino mansioni di specifica e particolare importanza rispetto a quelle degli operai classificati nella categoria massima operaia oppure coloro che guidino e controllino il lavoro di un gruppo di operai con apporto di particolare competenza tecnico-pratica, sempreché non partecipino con ininterrotta continuità al lavoro manuale.
Restano pertanto escluse le mansioni di ordinaria vigilanza, assistenza, custodia e simili, già regolate dalle classificazioni operaie.

Art. 4. - Richiamo a disposizioni varie della regolamentazione degli operai.
Per gli istituti non previsti nella presente regolamentazione si intendono richiamate le norme contenute nella parte distinta della regolamentazione per gli operai, ad eccezione delle norme relative agli articoli 6, 8, 10.

Art. 6. - Passaggio di mansioni.
La particolare qualifica attribuita al lavoratore non lo esime dalla osservanza di eventuali disposizioni di prestare temporaneamente la propria opera in mansioni diverse da quelle alle quali è normalmente adibito; possibilmente la disposizione deve tener conto della di lui qualifica, capacità ed attitudine o comunque non deve recare menomazione e pregiudizio grave alla posizione inerente alla sua qualifica.
[...]

Art. 7. - Orario di lavoro.
Premesso che il regime legale consente di effettuare un orario normale di 8 ore giornaliere o 48 settimanali, salvo le deroghe previste dalle disposizioni in vigore, si conviene che la durata media del lavoro sia ridotta, nel ciclo annuo, di 48 ore.
La riduzione di cui sopra potrà essere attuata dalle Aziende con la riduzione dell’orario di lavoro, ovvero mediante la concessione durante l’anno, di periodi di riposo (riposi di conguaglio) aventi ciascuno durata non inferiore a 4 ore. Nel caso in cui tra la Direzione aziendale e la Commissione interna si riconoscesse concordemente la impossibilità tecnica della riduzione dell’orario di lavoro o della concessione dei corrispondenti riposi di conguaglio, agli appartenenti alle qualifiche speciali che ne abbiano diritto saranno corrisposto, ni termine dell’anno solare, in sostituzione, tante quote orarie di retribuzione, quante sono le correlative ore già maturate.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dei sopra previsti riposi di conguaglio o indennizzo sostitutivo per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l’azienda computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.

Art. 8. - Lavoro delle donne e dei minori.
Per il lavoro delle donne c dei minori si rimanda alle disposizioni della relativa legge, mentre in particolare si richiama il divieto di cui alla legge stessa di far lavorare di notte i giovani inferiori ai 18 anni e le donne di qualunque età, salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla legge.

Art. 9. - Pomeriggio del sabato.
Salve le eccezioni sotto indicate, nel pomeriggio del sabato il lavoro deve terminare non oltre le ore 14 ed è consentito che le ore per tal modo mancanti al compimento dell’orario settimanale di lavoro siano recuperate nei precedenti giorni della settimana, in aggiunta all’orario normale e senza dar luogo ad alcun compenso. Per le esclusioni e le deroghe si richiamano le disposizioni previste dall’art. 25 della regolamentazione operai.

Art. 10. - Riposo settimanale.
Come previsto dalla relativa legge, il riposo settimanale cade normalmente di domenica, potendosi far cadere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge stessa.
Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendolo, il riposo settimanale non sia concesso nel giorno stabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.

Art. 12. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell’art. 20 della regolamentazione operaia e comunque oltre le ore 8 giornaliere o le 48 settimanali per i lavoratori a regime normale di orario; oltre le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali per i lavoratori compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali in vigore, fermo restando quanto disposto dall’art. 9 sul recupero delle ore non compiute nel pomeriggio del sabato.
È considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le 6 antimeridiane.
[...]
Per i lavoratori soggetti alle deroghe ed eccezioni alla legge sul riposo domenicale e settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale deve essere preavvertito non più tardi del secondo giorno antecedente a quello predeterminato per il riposo stesso; nel caso contrario il lavoro prestato in tale giorno darà luogo al trattamento stabilito per il lavoro festivo.
Nessun lavoratore può esimersi dall’effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e quello festivo devono essere disposti ed autorizzati.
[...]
Alle donne ed ai minori che lavorano in squadre avvicendate dalle ore 6 alle ore 22, la mezz’ora di riposo (prevista dalla legge n. 653 del 26 aprile 1934 sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli), mentre non può dar luogo alla riduzione della retribuzione mensile, d’altra parte si deve intendere esclusa dal computo afferente alla maggiorazione prevista al punto 4° del presente articolo per i turni diurni.

Art. 20. - Ferie.
[...]
Non è ammessa la rinuncia tacita od espressa alle ferie.
[...]

Art. 27. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Per quanto riguarda il trattamento in caso di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alla legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e successive disposizioni legislative.
[...]

Parte terza - Regolamentazione impiegati
Art. 8. - Mutamento di mansioni.

L’impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere as-segnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico, né alcun mutamento sostanziale nella sua posizione morale nei riguardi dell’azienda.
[...]

Art. 11. - Orario di lavoro.
Per la durata dell’orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni.
L’orario di lavoro del sabato non può superare le quattro ore e deve cessare non oltre le ore 13, senza che ciò possa dar luogo a recupero delle ore effettuate in meno; in caso di protrazione di orario oltre i predetti limiti dovrà essere corrisposta la retribuzione oraria di cui all’art. 4 per le ore lavorate in più fino alle 48 settimanali.
Per l’impiegato la cui prestazione è connessa con il lavoro dello stabilimento, vale la distribuzione stabilita dal normale orario di fabbrica. Per le ore prestate in più, oltre le 8 ore giornaliere nei primi cinque giorni della settimana ed oltre le quattro ore del sabato, fino alla concorrenza delle 48 settimanali, l’impiegato ha diritto alla corresponsione della normale retribuzione oraria di cui al predetto articolo.
All’impiegato al quale è consentita, in deroga od eccezione alle norme di legge sulla limitazione dell’orario di lavoro, la protrazione dell’orario stesso oltre i normali limiti, il lavoro prestato in più fino alla concorrenza delle 10 ore giornaliere o 60 settimanali, è compensato nella misura indicata dal precedente comma.
Restano ferme le condizioni di miglior favore, non derivanti da circostanze contingenti o di natura transitoria.
Tuttavia, premesso che il regime legale consente di effettuare un orario normale di 8 ore giornaliere o 48 settimanali, salvo le deroghe previste dalle disposizioni in vigore, si conviene che la durata media del lavoro sia ridotta, nel ciclo annuo, di 48 ore.
La riduzione di cui sopra potrà essere effettuata dalle Aziende con la riduzione dell’orario di lavoro, ovvero mediante la concessione durante l’anno, di periodi di riposo (riposi di conguaglio), aventi ciascuno durata non inferiore a 4 ore. Nel caso in cui tra la Direzione aziendale e la Commissione interna si riconoscesse concordemente la impossibilità tecnica della riduzione dell’orario di lavoro o della concessione dei corrispondenti riposi di conguaglio, agli appartenenti alla qualifica impiegatizia che ne abbiano diritto saranno corrisposte, al termine dell’anno solare, in sostituzione, tante quote orarie di retribuzione quante sono le correlative ore già maturate.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dei sopra previsti riposi di conguaglio o dell’indennizzo sostitutivo per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l’azienda computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che, nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro e del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall’articolo del R.D.L. 15 marzo 1923 n. 695, il quale esclude dalla limitazione dell’orario impiegati con funzioni direttive svolgenti determinate mansioni.
A tale effetto ed ai sensi dell’art. 3 n. 2 del R.D. 10 settembre 1923 n. 955 (Regolamento per l’applicazione del R.D.L. su citato) si conferma che è da considerare personale direttivo escluso dalla limitazione dell’orario di lavoro «quello preposto alla Direzione tecnica ed amministrativa dell’Azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell’andamento dei servizi», personale quindi da non identificare necessariamente con quello avente generiche funzioni direttive e con la qualifica di 1a categoria.

Art. 16. - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell’art. 11 o comunque oltre le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali per gli impiegati a regime di orario normale, ed oltre le 10 giornaliere o le 60 settimanali per gli impiegati compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali in vigore fermo restando quanto disposto dall’art. 11 per gli Impiegati la cui prestazione è connessa con il lavoro di stabilimento.
È considerato lavoro notturno quello effettuato fra le ore 21 e le ore 6 del mattino.
[...]
Per gli impiegati compresi nelle deroghe ed eccezioni della legge sul riposo settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale dovrà essere preavvertito non più tardi del quarto giorno antecedente a quello predeterminato per il riposo stesso; nel caso contrario il lavoro disposto in tale giorno darà luogo al trattamento stabilito per il lavoro festivo o straordinario festivo.
Nessun impiegato può esimersi dall’effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e quello festivo devono essere disposti e autorizzati.
[...]

Art. 17. - Giorni festivi e riposo settimanale.
[...]
Il riposo settimanale cadrà normalmente in domenica.
Il lavoro nei giorni di domenica potrà essere svolto, nei casi consentiti con le avvertenze stabilite dalla legge sul riposo domenicale o settimanale, fermo rimanendo il trattamento economico previsto dall’art. 16 del presente contratto.

Art. 18. - Ferie.
[...]
Non è ammessa la rinuncia e la non concessione delle ferie; in caso di giustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta nel periodo di ferie.
[...]

Art. 22. - Indennità di zona malarica.
Agli impiegati che per ragioni di lavoro vengono destinati in zona riconosciuta malarica, compete una speciale indennità da fissarsi dalle organizzazioni territoriali locali.
Le località da considerarsi malariche, sono quelle riconosciute dalle competenti autorità sanitarie, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 25. - Gravidanza e puerperio.
In caso di gravidanza e puerperio si applica il trattamento previsto dalla legge 26 agosto 1960, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e successive disposizioni legislative.
Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali con quelle previste dal presente articolo e pertanto è in loro facoltà di assorbire fino alla concorrenza il trattamento aziendale con quello previsto dallo stesso presente articolo.
[...]

Art. 27. - Regolamento interno.
Presso ciascuna azienda può essere redatto dal datore di lavoro, sentita la commissione interna, un regolamento da collocare in luogo chiaramente visibile.

Art. 28. - Disciplina aziendale.
Gli impiegati, in tutte le manifestazioni del rapporto d’impiego, dipendono dai rispettivi superiori secondo l’organizzazione aziendale. Essi debbono conservare rapporti di subordinazione verso i superiori, obbedendo ai loro ordini, nonché di educazione tanto verso i superiori quanto verso i colleghi e i dipendenti.
In armonia con la dignità personale dell’impiegato, i superiori impronteranno i rapporti con i rispettivi dipendenti a sensi di collaborazione e di urbanità.
Le aziende avranno cura di mettere in grado gli impiegati di conoscere, oltre ai propri superiori diretti, quelli con i quali possono avere rapporti nella esplicazione delle proprie mansioni.

Art. 30. - Doveri dell’impiegato.
L’impiegato deve tenere un contegno rispondente al doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[...]
2) dedicare attività assidua e diligente nel disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le disposizioni impartite dai superiori;
[...]
4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 31. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni al presente contratto e alle norme speciali indicate nell’art. 30 potranno essere punite a seconda della gravità della mancanza, con i provvedimenti seguenti:
1) richiamo verbale;
2) ammonizione scritta;
3) sospensione dal lavoro fino a 5 giorni;
4) licenziamento.
Le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, competenti per territorio, su richiesta delle singole aziende, potranno stipulare accordi modificativi del presente articolo al fine di elevare il limite di durata della sospensione previsto dal punto 3.
[...]

Art. 32. - Sospensioni.
Ricade sotto il provvedimento della sospensione l’impiegato:
а) che non si presenti al lavoro come previsto all’art. 30. o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto e senza giustificato motivo;
c) che eseguisca con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con apposito cartello, laddove ragioni tecniche o di sicurezza consiglino tale divieto.

Art. 33. - Licenziamento per mancanze.
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro potrà essere inflitto:
1) con la perdita dell’indennità di preavviso, ma non delle altre indennità.
Tale provvedimento si applica nei confronti dell’impiegato che commetta gravi infrazioni alla disciplina ed alla diligenza nel lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento i seguenti casi:
[...]
b) recidiva al divieto di fumare di cui al punto d) dell'art. 32 sempreché la contravvenzione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti;
[...]
d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti, o comunque il compimento di azione che implichi gli stessi pregiudizi;
e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale della azienda e di lavorazione;
f) diverbio litigioso seguito da vie di fatto, avvenuto nel recinto dello stabilimento e che rechi perturbamento grave alla vita aziendale; 
j) trascuratezza nell’adempimento degli obblighi contrattuali e di regolamento interno, quando siano già stati comminati provvedimenti disciplinari di cui all’art. 32.
2) senza preavviso e senza indennità di anzianità.
Tale provvedimento si applica nei confronti dell’impiegato che provochi all’azienda grave nocumento morale e materiale, che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento i seguenti casi:
а) inosservanza al divieto dì fumare quando tale contravvenzione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
b) furto o danneggiamento volontario al materiale dell'azienda o di lavorazione;
[...]
4) insubordinazione verso i superiori che comporti nocumento morale o materiale all’azienda.

Art. 34. - Commissioni interne.
I compiti delle commissioni interne sono e saranno quelli previsti dagli accordi interconfederali in materia.

Art. 42. - Disposizioni generali e condizioni di miglior favore.
Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di impiego privato.
[...]

Allegati
Allegato n. 1 - Norme per le lavorazioni nocive o svolgentisi in condizioni ambientali particolarmente gravose categoria: materie plastiche
Art. 1
- Ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, mentre si conferma la necessità che nulla sia omesso, sia da parte delle Aziende sia da parte dei lavoratori, per eliminare o ridurre le cause che determinano condizioni di particolare nocività, si conviene che agli operai normalmente addetti a lavorazioni nocive o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose, in relazione alle tipiche condizioni di’ lavoro proprie della industria delle materie plastiche, e agli impiegati ed agli appartenenti alle qualifiche speciali che partecipino normalmente e sovraintendino direttamente con carattere di continuità alle lavorazioni stesse, venga corrisposta una speciale indennità proporzionata alla nocività e particolare gravosità ambientale di lavoro.

Art. 2 - Ai fini di cui sopra, i lavoratori interessati alle disposizioni del presente accordo vengono ripartiti nei seguenti gruppi:
1) lavoratori esposti all’azione di sostanze ad elevato grado di tossicità, allorché nonostante l’adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica prescritti dalla legge, possano ad essi derivarne gravi intossicazioni (acute, subacute e croniche);
2) lavoratori esposti all’azione di sostanze a tossicità di medio grado o di sostanze irritanti, allorché, nonostante l’adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica, prescritti dalla legge possano ad essi derivarne intossicazioni o persistenti lesioni della pelle e delle mucose;
3) lavoratori esposti all’azione di sostanze a tossicità di grado minore e di sostanze meno irritanti, allorché, nonostante l’adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica prescritti dalla legge, possano ad essi derivarne temporanee intossicazioni o lesioni irritative della pelle, degli occhi o delle mucose, nonché lavoratori operanti normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose.
Casi eccezionali di concorso di più elementi sfavorevoli di nocività possono essere esaminati al fine di spostare al grado superiore la misura della indennità.
Per gli impiegati e per gli appartenenti alle qualifiche speciali la assegnazione ai gruppi di cui sopra non coincide necessariamente con l'assegnazione effettuata agli stessi fini degli operai addetti alle medesime lavorazioni, bensì sarà determinata dalle specifiche modalità e circostanze delle prestazioni dei singoli lavoratori di cui trattasi.
Le misure della indennità da corrispondere ai lavoratori aventi diritto saranno ricavate prendendo a riferimento il minimo contrattuale e l’indennità di contingenza del manovale comune della provincia di Milano, computando su detto minimo e contingenza le seguenti percentuali:
1° gruppo: 14 %
2° gruppo: 8 %
3° gruppo: 6 %
In caso di variazione del minimo tabellare, si dovrà procedere al ricalcolo delle predette percentuali sul nuovo minimo a partire dalla data di decorrenza dello stesso; per quanto concerne invece le variazioni dell’indennità di contingenza, il ricalcolo si effettuerà al termine di ogni anno solare e la nuova indennità avrà applicazione dal 1° gennaio successivo.

Art. 3 - Per gli operai addetti a lavorazioni molto sporchevoli o per gli impiegati e gli appartenenti alle qualifiche speciali che nello svolgimento delle loro mansioni sono soggetti a notevole insudicia- mento le Aziende sono tenute a fornire mezzi detersivi idonei e sufficienti.

Art. 4 - Le indennità di cui all’art. 2 verranno corrisposte per le ore intere di effettiva prestazione del lavoratore nelle particolari condizioni sopra considerate ed opereranno agli effetti contrattuali nei soli limiti previsti dal successivo art. 9.
Le suddette indennità non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

Art. 5 - Qualora per sopravvenuto miglioramento degli impianti o per modifiche del processo produttivo non sussistessero più le condizioni per le quali l’indennità era stata concordata, si farà luogo, mediante accordo tra le parti, allo spostamento ad altro grado o alla soppressione della indennità.

Art. 6 - La indennità di cui al presente accordo deve essere corrisposta anche ai lavoratori ausiliari (meccanici, falegnami, muratori, elettricisti, ecc.) comandati a prestare la loro opera nei locali nei quali viene effettuata la lavorazione che da diritto alla indennità, purché questa si svolga durante la loro prestazione. Comunque, le indennità devono essere corrisposte solo per le ore di effettiva permanenza nel reparto.
Per i lavoratori in genere che, pur non essendo strettamente legati al processo produttivo, operano saltuariamente negli ambienti considerati, sarà determinata, di comune accordo, una durata media di presenza per il computo dell’indennità.

Art. 7 - Gli incasellamenti dei lavoratori nei gruppi sopra considerati saranno fatti mediante accordo tra le parti.
In caso di controversia sarà esperita la normale procedura per le vertenze sindacali, con la partecipazione di una speciale Commissione paritetica, composta di tecnici e sanitari, nominati dalle parti.
Per gli impiegati e per gli appartenenti alle qualifiche speciali, le Aziende hanno la facoltà di forfetizzare in misura giornaliera o mensile, d’intesa con gli interessati, le indennità ad essi spettanti a norma delle disposizioni sopracitate.

Art. 8 - Per i lavoratori delle Aziende presso le quali siano già stati riconosciuti trattamenti economici per le particolari condizioni di lavoro, oggetto del presente accordo, verrà concordato, tra le Aziende ed i rappresentanti dei lavoratori, l’adeguamento di detto trattamento con quello derivante per lo stesso titolo dalle disposizioni del presente accordo, effettuando, se del caso, il relativo conguaglio.
Restano salve le condizioni di miglior favore eventualmente in atto.

Art. 9 - In relazione al precedente art. 4, viene stabilito quanto segue:
a) Ferie - Per i lavoratori che al momento dell’invio in ferie siano stati addetti continuativamente da almeno 3 mesi alle lavorazioni di cui al presente allegato, la competente indennità sarà computata nella retribuzione da corrispondere per il periodo feriale.
b) Festività infrasettimanali e nazionali. - In tali ricorrenze la competente indennità sarà corrisposta allorché il lavoratore ne abbia goduto da almeno una settimana.
c) Gratifica natalizia o 13a mensilità. - Agli effetti di tali istituti l’indennità competente a norma del presente accordo sarà calcolata nella retribuzione, ragguagliandola però alla durata effettiva delle prestazioni che il lavoratore avrà dato nell’anno o nel minor periodo di servizio prestato, nelle lavorazioni di cui trattasi. Per quanto concerne gli operai, le Aziende hanno facoltà di liquidare la quota di gratifica afferente alla indennità in parola o per ciascun periodo di paga mediante addizionale dell’8 % sull’indennità corrisposta per il periodo stesso, o mensilmente, od a periodi più lunghi o a fine d’anno.
d) Indennità di licenziamento. - Per il lavoratore addetto normalmente alle lavorazioni di cui ai precedenti articoli, la relativa indennità sarà calcolata nell’indennità dì licenziamento ragguagliandola però alla durata effettiva delle prestazioni che il lavoratore avrà dato nelle lavorazioni di cui si tratta negli ultimi 12 mesi o nel minor periodo di servizio prestato.
e) Per i lavoratori fruenti da almeno tre mesi della indennità del primo gruppo di cui all’art. 2, i quali siano trasferiti a reparti di lavorazioni meno nocive o non nocive, l’indennità stessa sarà mantenuta nella misura prevista per il primo gruppo durante le prime quattro settimane di permanenza nella nuova destinazione.

Art. 10 - Per i lavoratori ausiliari di cui all’art. 6 (operanti saltuariamente negli ambienti nocivi) le indennità da computarsi per ogni giorno di ferie o di festività infrasettimanali e nazionali, si intendono ragguagliate alla durata media di presenza calcolata ai sensi del predetto articolo.

Art. 11 - Il presente allegato è parte integrante del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Appendice
Previdenza impiegati
Contratto collettivo nazionale contenente provvidenze a carattere demografico a favore dei lavoratori dell’industria, 31 maggio 1941

[...]
Art. 10. Trattamento lavoratrice in caso di matrimonio c maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, e senza pregiudizio delle disposizioni sul trattamento in caso di malattia, l’operaia ha diritto di assentarsi dal lavoro dopo il parto, per un periodo di sei mesi, durante il quale le sarà conservato il posto a tutti gli effetti dell’anzianità. 
[...]