Tipologia: CCNL
Data firma: 5 marzo 1941
Validità: 23.03.1941 - 22.03.1943
Parti: Federazione Nazionale Fascista degli Esercenti Industrie Varie, Federazione Nazionale Fascista degli Artigiani e Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori dell’industria Chimica
Settori: Chimici, Gomma, Operai, Industria
Fonte: G.U. 12 luglio 1941, n. 163

Sommario:

Parte prima - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Documenti e residenza.
Art. 3. - Periodo di prova.
Parte Seconda - Corresponsioni ordinarie e mansioni
Art. 4. - Classifiche.
Art. 5. - Disciplina dell’apprendistato.
Art. 6. - Istruzione professionale.
Art. 7. - Disciplina del lavoro a cottimo.
Art. 8. - Gratifica natalizia.
Art. 9. - Assegni per benemerenze fasciste.
Art. 10. - Abiti di lavoro ed indennità sostitutiva.
Art. 11. - Trasferimenti e trasferte.
Art. 12. - Passaggio di mansioni - Sostituzioni.
Art. 13. - Computo della corresponsione.
Art. 14. - Pagamento delle corresponsioni.
Parte terza - Durata dello svolgimento del lavoro maggiorazioni delle corresponsioni
Art. 15. - Orario di lavoro.
Art. 16. - Inizio e fine del lavoro.
Art. 17. - Interruzioni e sospensioni del lavoro - Riposi intermedi.
Art. 18. - Lavori in turni.
Art. 19. - Ricuperi.
Art. 20. - Riposo settimanale.
Art. 21. - Sabato fascista.
Art. 22. - Giorni festivi.
Art. 23. - Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno.
Art. 24. - Solennità nazionali retribuite.
Art. 25. - Ferie.
Art. 26. - Chiamata e arruolamento volontario nei corpi armati.
Parte quarta - Tutela ed assistenza sanitaria provvidenze di carattere demografico
Art. 27. - Igiene generale del lavoro. Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Art. 28. - Infortuni e malattie professionali.

Art. 29. - Lavori delle donne e dei minori.
Art. 30. - Indennità per i lavori eseguiti in località malarica.
Art. 31. - Cassa mutua e trattamento per malattia.
Art. 32. - Rilievi in materia di igiene del lavoro.
Art. 33. - Matrimonio, maternità e provvidenze demografiche.
Art. 34. - Trasferimenti della famiglia.
Art. 35. - Previdenza sociale.
Parte Quinta - Doveri - Punizioni - Contestazioni
Art. 36. - Gerarchie.
Art. 37. - Permessi di entrata ed uscita.
Art. 38. - Assenze.
Art. 39. - Divieti.
Art. 40. - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale.
Art. 41. - Visite di inventario e visite di controllo.
Art. 42. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 43. - Multe e sospensioni.
Art. 44. - Licenziamento per mancanze.
Art. 45. - Norme speciali.
Art. 46. - Reclami e controversie.
Parte sesta - Rescissione del rapporto di lavoro
Art. 47. - Preavviso.
Art. 48. - Indennità di licenziamento ed anzianità convenzionale.
Art. 49. - Liquidazione dei cottimi in caso di licenziamento o dimissioni.
Art. 50. - Trapasso, trasformazione, cessazione di azienda.
Parte settima - Disposizioni generali varie e norme transitorie
Art. 51. - Mantenimento delle migliori condizioni di legge, di contratto o di fatto.
Art. 52. - Contratti integrativi.
Art. 53. - Conoscenza del contratto di lavoro.
Art. 54. - Decorrenza e durata.


Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti all’industria della gomma, dei conduttori elettrici ed affini, 5 marzo 1941

Addì 5 marzo 1941-XIX, in Milano, tra la Federazione Nazionale Fascista degli Esercenti Industrie Varie, rappresentata, per delega del suo Presidente Cons. Naz. [...], dal Direttore [...], assistito dal [...] della Federazione stessa, dal [...] dell’Unione Fascista degli Industriali di Milano, dal [...] della Unione di Torino, dal [...] dell’Unione di Bologna, dal [...] per la Società Italiana Pirelli, dal [...] per la Soc. Michelin, dal [...] per la Incet, dal [...] per la Frigt, e dal [...] per la Sice; la Federazione Nazionale Fascista degli Artigiani [...], sentita la Federazione Nazionale Fascista delle Cooperative di Produzione e Lavoro; e la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori dell’industria Chimica, rappresentata dal suo Commissario [...], assistito dal [...] della Federazione stessa, dai camerati [...], Segretario dell’Unione Provinciale Fascista Lavoratori dell’industria di Livorno, [...] dell’Unione di Milano, [...] dell’Unione di Torino, [...] dell’Unione di Roma, [...] dell’Unione di Bologna, [...] dell’Unione di Bergamo, e dai lavoratori gommai camerati [...] della provincia di Milano, [...] della provincia di Torino, si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro, da valere in tutto il territorio del Regno, per gli operai inquadrati tra i lavoratori della Industria Chimica ed addetti ad aziende industriali, esercenti la fabbricazione e la lavorazione della gomma e dei conduttori elettrici.
Il presente contratto ha valore anche per le aziende cooperative esercenti l’industria della fabbricazione e della lavorazione della gomma, conduttori elettrici ed affini nonché per le aziende artigiane esercenti la vulcanizzazione della gomma e per gli operai dipendenti.

Parte prima - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 1. - Assunzione.

[...]
Per l’ammissione delle donne e dei minori valgono le disposizioni di legge.
[...]

Parte Seconda - Corresponsioni ordinarie e mansioni
Art. 5. - Disciplina dell’apprendistato.

Le Federazioni stipulanti si riservano di provvedere alla disciplina dell’apprendistato con successivo accordo.

Art. 7. - Disciplina del lavoro a cottimo.
A) Tutti i lavoratori dovranno essere retribuiti o ad economia o a cottimo intendendosi per cottimo i tipi tradizionali di tale sistema di lavoro, uniformati ai principi corporativi delle presenti disposizioni;
[...]
C) Agli operai interessati dovranno essere comunicate per iscritto, all'inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente.
[...]
G) Ogni qualvolta in conseguenza dell’organizzazione del lavoro nell’azienda, l’operaio sia vincolato ad un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione del lavoro a lui affidato sia il risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione, l'operaio stesso deve essere retribuito a cottimo.
[...]
H) È proibito alle aziende di servirsi di cottimisti i quali abbiano alle proprie dipendenze altri lavoratori da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il rapporto di lavoro sempre intercorrente fra il lavoratore e l’azienda e la dipendenza di un lavoratore da un altro unicamente possibile agli effetti tecnici e disciplinari.
I) Qualunque contestazione in materia di cottimi, riguardante la precisazione di elementi tecnici o accertamenti di fatto determinanti le tariffe di cottimo è rimessa all’esame di un Organo tecnico composto di un rappresentante di ognuna delle Organizzazioni sindacali interessate e presieduto da un Ispettore Corporativo.
Tale Organo ha facoltà di eseguire i sopraluoghi e gli accertamenti necessari ai fini dell’esame della controversia.
Le decisioni dell’Organo stesso saranno prese a maggioranza.
Contro le decisioni dell’Organo tecnico di cui sopra è ammesso appello al Ministero delle Corporazioni, soltanto da parte delle Confederazioni, entro il termine di quindici giorni dalla decisione.
Le decisioni non appellate e quelle adottate dal Ministero in sede di appello diventano obbligatorie per le parti.

Art. 10. - Abiti di lavoro ed indennità sostitutiva.
Ai lavoratori addetti a lavorazioni che arrechino facile deterioramento o che richiedono uno speciale vestiario, verranno dall’azienda forniti a suo carico gli indumenti di lavoro.
L’azienda avrà la facoltà di corrispondere ai lavoratori predetti, in sostituzione di tali indumenti, una indennità mensile la cui misura minima verrà fissata nei contratti integrativi, salvo i casi nei quali la fornitura degli indumenti di lavoro è obbligatoria a norma di legge.
[...]

Art. 12. - Passaggio di mansioni - Sostituzioni.
La qualifica attribuita al lavoratore non lo esonera dal prestare temporaneamente l’opera propria per altri lavori che gli venissero eventualmente comandati, tenuto conto della di lui qualifica, capacità ed attitudine.
[...]

Parte terza - Durata dello svolgimento del lavoro maggiorazioni delle corresponsioni
Art. 15. - Orario di lavoro.

L’orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali da ripartirsi in non più di otto ore giornaliere, salvo le deroghe ed eccezioni previste dal presente contratto per i ricuperi e quelle contemplate dal R.D.L. 29 maggio 1937, n. 1768, sulle 40 ore settimanali e ferme restando le disposizioni sul sabato fascista.
L’orario giornaliero di lavoro sarà fissato dall’Azienda ed esposto in apposita tabella da affiggersi secondo le norme di legge. [...]
I lavoratori non potranno rifiutarsi alla effettuazione di due o più turni giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito dall’azienda.
I lavori preparatori e complementari di cui all’art. 5 del R.D.L. 29 maggio 1937, n. 1768 e cioè i lavori necessari per la predisposizione e cessazione del funzionamento degli impianti di lavorazione e sussidiari e per la loro buona conservazione durante le interruzioni di lavoro, possono essere eseguiti oltre l’orario normale di lavoro e saranno retribuiti con salario normale fino ad un massimo di un’ora giornaliera.
Il lavoro compiuto dai lavoratori addetti ad occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, quando tali occupazioni siano connesse o attinenti strettamente alla esecuzione dei processi industriali, sarà compensato a salario normale fino ad un massimo di 60 ore settimanali nei 6 giorni lavorativi.
Per altri lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, tale limite viene stabilito nella misura di 12 ore per giorno.
Limitatamente al periodo della loro applicabilità restano ferme le disposizioni del Contratto collettivo Interconfederale 8 novembre 1939 e della legge 16 luglio 1940, n. 1109.

Art. 16. - Inizio e fine del lavoro.
L’inizio e la fine del lavoro vengono regolati come segue:
[...]
L’uscita è indicata da un unico segnale dato alla fine del turno di lavoro. Nessun lavoratore potrà cessare il lavoro prima di tale segnale.

Art. 17. - Interruzioni e sospensioni del lavoro - Riposi intermedi.
[...]
Per i riposi intermedi dei minori di anni 15 e delle donne si fa riferimento alle disposizioni di legge.
[...]

Art. 18. - Lavori in turni.
Il lavoro oltre che ad un solo turno, diviso in due riprese o ad orario continuato, potrà essere effettuato a due o più turni ad orario continuato svolgentisi nelle 24 ore.

Art. 19. - Ricuperi.
È ammesso il recupero a regime salariale normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore o per le interruzioni di lavoro concordate tra le Organizzazioni sindacali provinciali interessate, purché esso sia contenuto nel limite di un’ora al giorno e comunque si compia entro i 15 giorni immediatamente successivi all’avvenuta interruzione.

Art. 20. - Riposo settimanale.
Indipendentemente da quanto previsto dall’art. 21 per l’esonero del lavoro nel pomeriggio del sabato, al lavoratore è dovuto un riposo di 24 ore consecutive ogni settimana ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e salvo le eccezioni e le deroghe nelle stesse contenute.
Il riposo di 24 ore consecutive dovrà essere dato la domenica. Potrà cadere in giorno diverso dalla domenica e potrà essere attuato mediante turni per il personale addetto alle attività previste dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370 e dalle relative tabelle approvate con Decreto 22 giugno 1935 dal Ministero delle Corporazioni.

Art. 21. - Sabato fascista.
Per quanto riguarda la disciplina del sabato fascista valgono le norme di cui al R.D.L. 20 giugno 1935, n. 1010 ed al contratto collettivo stipulato in data 15 luglio 1935 fra la Confederazione Fascista degli Industriali e la Confederazione Fascista dei Lavoratori dell’industria, qui di seguito riportate.
Nei giorni di sabato il lavoro ha termine non oltre le ore 13, salvo le eccezioni più avanti indicate. Ai minori degli anni 21, però, dovrà essere lasciato libero il pomeriggio del sabato.
Le ore di lavoro non compiute nel pomeriggio del sabato potranno essere ricuperate in altri giorni lavorativi senza far luogo a maggiorazioni di salario.
Rientrano nelle eccezioni sopra richiamate i lavoratori contemplati nelle esclusioni di cui alle seguenti lettere A) B) C).
In tali casi saranno stabiliti per i lavoratori stessi turni che consentano la disponibilità di almeno 24 pomeriggi di sabato ogni anno solare, opportunamente ripartiti nelle diverse stagioni.
A) Esclusioni dipendenti dalla natura dell’industria
1) Lavoratori addetti ad attività per cui si applica il riposo settimanale per turno perché a fuoco continuo o a processi tecnici continui o stagionali o rispondenti ai bisogni collettivi che si manifestano continuativamente per tutti i giorni della settimana e cioè:
а) attività di cui all’art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370 e Tabella integrativa I, II e III approvata con D.M. 22 giugno 1935- XIII;
b) opifici la cui forza motrice prevalente è prodotta diretta- mente dal vento o dall’acqua, ovvero è costituita da energia elettrica prodotta o trasportata direttamente dall’esercente dell’opificio ed esclusivamente per l’uso di questo;
c) mansioni che pur non rientrando in quelle sopra indicate sono con queste ultime connesse in modo che la loro sospensione nel pomeriggio del sabato pregiudicherebbe il normale andamento del lavoro e cioè:
mansioni del personale addetto alle operazioni inerenti allo scarico, carico e spedizione, qualora la sospensione del lavoro nel pomeriggio del sabato intralci il normale svolgimento dell’attività dell’azienda;
mansioni del personale addetto presso le sedi, filiali ed agenzie delle aziende industriali, alle operazioni di vendita al banco di prodotti di propria fabbricazione;
mansioni del personale addetto a prove di laboratorio, tanto chimiche che fisiche, qualora la sospensione pregiudichi le prove in corso.
2) Lavoratori addetti a lavorazioni diverse e cioè:
а) attività che soddisfano bisogni che si manifestano anche e specialmente il sabato o la domenica mattina, come manutenzione, pulizia e riparazione degli impianti, in quanto dette operazioni non possono compiersi in altri giorni senza danni per l’esercizio o pericolo per il personale;
b) vigilanza dell’azienda e degli impianti;
c) attività rivolte alla raccolta o lavorazione di materie prime o prodotti soggetti a facile deterioramento;
d) attività che non possono essere sospese per ragioni tecniche per più di un giorno alla settimana;
e) scarico, carico, trasporto e spedizione del lavoro nel pomeriggio del sabato qualora la sospensione intralci il normale svolgimento dell’attività dell’azienda;
f) operazioni di vendita al banco, presso le sedi, filiali ed agenzie delle aziende industriali interessate, dei prodotti fabbricati dalle stesse;
g) prove di laboratorio, tanto chimiche che fisiche, qualora la sospensione pregiudichi le prove in corso.
B) Esclusioni dipendenti dal sistema delle lavorazioni
Industrie in cui si effettuino lavorazioni non continuative a più squadre:
personale che lavora a quattro squadre;
personale addetto a stabilimenti che per insufficienza di impianti o per mancanza di personale, anche attuando le 40 ore, lavorano a tre o a due squadre per tutti i sei giorni della settimana.
C) Esclusioni dipendenti da circostanze eccezionali
Per l’utilizzazione del pomeriggio del sabato per i lavori urgenti che non possono essere eseguiti negli altri giorni della settimana, le ditte chiederanno, tramite l’Unione Fascista degli Industriali o la Segreteria Provinciale dell’Artigianato, la relativa autorizzazione al Segretario Federale che deciderà sentite le Organizzazioni sindacali provinciali interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Nel caso in cui l’autorizzazione non possa essere tempestivamente richiesta, la ditta farà immediata segnalazione al Segretario Federale del lavoro effettuato.
Limitatamente al periodo della loro applicabilità valgono le disposizioni della legge 16 luglio 1940-XVIII, n. 1109.

Art. 23. - Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno.
Il lavoro effettuato oltre i limiti di orario di cui all’art. 15 è considerato straordinario.
Nessun lavoratore potrà esimersi dall’effettuare il lavoro straordinario o quello festivo o quello notturno salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
[...]
Il lavoro che venisse svolto dall’operaio nel giorno stabilito per il riposo compensativo sarà retribuito come lavoro festivo.
[...]
Limitatamente al periodo della loro applicabilità restano ferme le disposizioni del contratto collettivo interconfederale 8 novembre 1939 e della legge 16 luglio 1940, n. 1109.

Art. 25. - Ferie.
Ai lavoratori che abbiano un’anzianità ininterrotta di 12 mesi presso la ditta nella quale sono occupati, saranno concesse ogni anno 6 giornate (48 ore) di ferie retribuite.
[...]
Non è ammessa la rinuncia tacita od espressa alle ferie.
[...]

Parte quarta - Tutela ed assistenza sanitaria provvidenze di carattere demografico
Art. 27. - Igiene generale del lavoro. Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi competenti costituiscono un preciso dovere degli imprenditori e dei lavoratori.
In particolare l’azienda curerà, a proprio carico:
1) che in ogni caso il lavoratore sia sottoposto a visita medica al momento dell’assunzione, al fine di accertarne preventivamente l’idoneità alla mansione che gli viene affidata, ed anche successivamente quando l’azienda stessa lo ritenga opportuno;
2) che i lavoratori addetti a lavorazioni che possono produrre effetti nocivi alla salute dei lavoratori stessi, anche se non comprese tra quelle considerate nocive dalla legge (art. 6 R.D. 14 aprile 1927, n. 530, D.M. 20 marzo 1929), siano sottoposti a visita medica ad intervalli periodici, ove lo ritenga opportuno o quando i singoli lavoratori lo richiedano;
3) che il lavoratore sia dotato dei mezzi di difesa necessari contro l’azione di agenti che per la loro specifica natura possano riuscire nocivi alla salute del lavoratore nell’esercizio delle sue mansioni.
Tali mezzi protettivi, se di uso personale, come zoccoli, maschere, guanti, occhiali, stivali di gomma, ecc. saranno assegnati in dotazione a ciascun lavoratore per tutta la durata del lavoro, e saranno, come gli altri mezzi protettivi, riparati o sostituiti dall’azienda quando resi guasti e inservibili dall’uso;
1) che i lavoratori addetti a reparti ove si svolgono lavorazioni di sostanze nocive consumino i pasti fuori dei reparti stessi.
Da parte sua il lavoratore è tenuto all’osservanza scrupolosa delle prescrizioni che gli verranno impartite dall’azienda, a norma di legge, per la tutela della sua salute ed in particolare a servirsi dei mezzi di cui sopra fornitigli dall’azienda soltanto durante il lavoro, curando altresì la perfetta conservazione dei mezzi stessi.
Oltre quanto previsto dal presente articolo si intendono qui richiamate le disposizioni del R.D. 14 aprile 1927, n. 530-809, dei decreti ministeriali 20 marzo e 30 novembre 1929, del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 12,65 e delle altre leggi riguardanti l’igiene del lavoro.

Art. 28. - Infortuni e malattie professionali.
Ogni infortunio sul lavoro, quando anche consenta la continuazione della normale attività lavorativa, dovrà essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto, od a chi per esso, il quale provvederà perché all’infortunato siano prestate le cure di pronto soccorso a sensi del R.D.L. 17 agosto 1935-XIII, n. 1765 e relativo regolamento.
[...]
Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all’azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte o all’ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertirne il proprio superiore diretto il quale ne informerà la direzione per i provvedimenti del caso.
[...]
Ove gli operai siano trattenuti per prestare la loro opera di assistenza e soccorso, saranno retribuiti per tutto il tempo trascorso a tale fine nello stabilimento o cantiere.

Art. 29. - Lavori delle donne e dei minori.
È vietato adibire al lavoro i fanciulli di ambo i sessi, di età minore degli anni 14, salvo le deroghe relative ai fanciulli di età non inferiore ai 12 anni nelle particolari eccezionali condizioni previste dall’art. 7 della legge 26 aprile 1934-XII, n. 653. Le predette disposizioni non si applicano alle mogli, ai parenti, ed agli affini, non oltre il terzo grado, del datore di lavoro quando sono con lui conviventi.
È inoltre vietato adibire:
а) i minori di 16 anni nel sollevamento dei pesi, nel trasporto di pesi, su carriole e su carretti a braccia a due ruote, quando questi lavori si svolgono in condizioni di particolare disagio o pericolo;
b) le donne minori degli anni 21 nei lavori di pulizia, di manutenzione, di lubrificazione dei motori e degli organi di trasmissione delle macchine che sono in moto;
c) i minori degli anni 18 nella manovra e nel traino dei vagonetti;
b) i minori degli anni 15 se uomini, e degli anni 21 se donne ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri previsti dal R.D. 7 luglio 1935- XIV, n. 736, Tab. A.
L’occupazione degli uomini non minori degli anni 15 e delle donne minori degli anni 21 nelle lavorazioni indicate nella tabella «B» del R.D. 7 agosto 1936-XV, n. 1720, è subordinata alla condizione, da valutarsi dall’ispettorato Corporativo, che concorrano misure atte a garantire efficacemente la salute e l’integrità fisica dei lavoratori interessati, e tenuto presente quanto previsto dal R.D. stesso per le altre lavorazioni eventualmente effettuate nello stesso luogo di lavoro di quelle precisate da detta tabella «B».
L’azienda provvederà ad affiggere in ogni reparto ove lavorino, anche occasionalmente, i minori degli anni 17 e le donne, una tabella riportante i limiti di trasporto e sollevamento pesi in riferimento all’età del lavoratore, indicati dall’art. 11 della legge 26 aprile 1934, n. 653.
Per quanto non previsto dal presente articolo si intendono qui richiamate le altre disposizioni del presente contratto nonché della legge 26 aprile 1934, n. 653, dal R.D. 7 agosto 1936-XV, n. 1720 e dalle altre norme legislative vigenti le quali riguardano, in particolare od in generale, anche il lavoro delle donne e dei minori.

Art. 30. - Indennità per i lavori eseguiti in località malarica.
Nei contratti integrativi saranno determinate le località da considerarsi malariche, sentite le competenti autorità sanitarie provinciali.
Ai lavoratori che per ragioni di lavoro debbono recarsi nelle località malariche di cui sopra, per ogni giornata di lavoro ivi trascorsa sarà corrisposta una indennità da stabilire nei contratti integrativi stessi.
L’obbligo della corresponsione della predetta indennità avrà la stessa decorrenza dei contratti integrativi al presente contratto.

Art. 32. - Rilievi in materia di igiene del lavoro.
Gli eventuali rilievi dell’Organizzazione dei Lavoratori in materia di igiene del lavoro, prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali formeranno oggetto di preventivo esame da parte delle competenti Associazioni.
Gli accordi relativi quando riguardino materia rimessa alla competenza dell’ispettorato Corporativo saranno a questo comunicati.

Art. 33. - Matrimonio, maternità e provvidenze demografiche.
Per quanto riguarda il congedo speciale per matrimonio, la conservazione per sei mesi del posto durante il periodo dell’allattamento, l’indennità da corrispondere alla lavoratrice che si dimette per causa di matrimonio o di maternità e tutte le altre provvidenze demografiche, valgono le norme di legge e dei contratti stipulati in materia fra le associazioni sindacali competenti.
La lavoratrice in istato di gravidanza è tenuta a presentare al datore di lavoro, entro il sesto mese, un certificato medico attestante la data presunta del parto, a norma di legge.

Parte Quinta - Doveri - Punizioni - Contestazioni
Art. 36. - Gerarchie.

I lavoratori, tanto nei rapporti di lavoro quanto in ogni altra circostanza ad essi attinente, dipendono dai rispettivi capi, secondo l’ordine gerarchico.
Essi devono conservare rapporti di deferenza e di subordinazione verso i superiori, di urbanità e di cameratismo verso i colleghi e dipendenti.
I capi impronteranno a sensi di urbanità e di cameratismo i rapporti con i loro dipendenti.
Le aziende cureranno di mettere i lavoratori a conoscenza della gerarchia tecnica e disciplinare di fabbrica o di reparto, in modo da evitare ogni possibile equivoco circa le persone alle quali, oltre che al proprio capo diretto, il singolo lavoratore è tenuto ad obbedire ed a rivolgersi nei singoli casi.

Art. 37. - Permessi di entrata ed uscita.
Durante il lavoro nessun lavoratore potrà lasciare lo stabilimento se non debitamente autorizzato.
I lavoratori licenziati o sospesi non potranno entrare nello stabilimento, senza permesso della Direzione.
Salvo speciale permesso, non è consentito al lavoratore sia di entrare, sia di trattenersi nello stabilimento in ore fuori del proprio orario di lavoro.
Il permesso di uscita deve essere chiesto dal lavoratore al suo capo immediato nella prima ora di lavoro, salvo casi eccezionali.
[...]

Art. 39. - Divieti.
Al lavoratore è proibito:
[...]
b) fumare, o introdurre sostanze infiammabili nei reparti ove ciò sia espressamente vietato;
c) introdurre cibi o bevande alcooliche nei locali di lavoro senza il permesso della direzione;
[...]
e) adoperare senza ordine una macchina non assegnatagli;
[...]

Art. 40. - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale.
È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti ed in genere tutto quanto è a lui affidato. Il lavoratore sarà messo in grado di conservare tutto ciò che gli è stato dato in consegna.
Le aziende forniranno gratuitamente alle maestranze gli attrezzi di lavoro.
Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni a tali oggetti che siano a lui imputabili, ed il loro ammontare verrà trattenuto sulla retribuzione.
Nessuna modifica potrà essere apportata agli oggetti affidati ad ogni lavoratore, senza l’autorizzazione del capo. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente, darà diritto alla direzione di rivalersi sulle di lui competenze per i danni di tempo e di materiale subiti.
[...]

Art. 42. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni al presente contratto collettivo potranno essere punite, a seconda della gravità della mancanza, con i provvedimenti seguenti:
1) richiamo verbale;
2) ammonizione scritta;
3) multa fino all’importo di tre ore di paga;
4) sospensione dal lavoro fino a tre giorni;
5) licenziamento per mancanze.
[...]

Art. 43. - Multe e sospensioni.
La multa può essere inflitta al lavoratore:
а) che abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo;
e) che eseguisca con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che guasti, per disattenzione, il materiale di lavorazione o non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell’andamento del lavoro;
e) che in qualunque modo trasgredisca le norme del presente contratto di lavoro o commetta mancanze che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza dello stabilimento.
Nei casi di maggiore gravità o recidiva, la direzione ha facoltà di infliggere la sospensione.

Art. 44. - Licenziamento per mancanze.
Potranno essere licenziato dalla direzione, con immediata cessazione dal lavoro e dalla paga e senza indennità, i lavoratori colpevoli di:
а) insubordinazione ai superiori;
b) furto o danneggiamento volontario al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
c) rissa nello stabilimento;
[...]
e) costruzioni entro lo stabilimento di oggetti per proprio uso o per conto terzi. Per questo motivo, se del caso, il lavoratore dovrà risarcire la ditta del danno arrecato;
f) fumare nei luoghi ove l’Azienda per ragioni di sicurezza lo abbia espressamente vietato mediante appositi cartelli;
g) recidiva in qualunque delle colpe contemplate dall’art. 43 quando sia già intervenuta la sospensione nei dodici mesi precedenti e sempre quando da tale recidiva derivi grave nocumento alla disciplina, all’igiene, alla morale o alla sicurezza dello stabilimento;
h) mancanze di cui alla lettera e) dell’art. 43 quando rivestano carattere di particolare gravità;
[...]

Art. 45. - Norme speciali.
Oltre alle norme del presente contratto collettivo di lavoro, i lavoratori debbono uniformarsi anche a tutte le altre norme speciali che potranno essere stabilite dall’azienda, purché non contrastino in alcun modo con le disposizioni del presente contratto.
Tali norme speciali, ove abbiano carattere generale, dovranno essere affisse in apposita tabella all’ingresso o all’interno dello stabilimento o nel luogo ove si effettua la paga.

Art. 46. - Reclami e controversie.
Tutti i reclami di puro carattere individuale dovranno seguire le consuetudinarie norme disciplinari di stabilimento e saranno risolti con trattative dirette fra i lavoratori interessati ed i loro superiori.
Per il pagamento delle corresponsioni e le relative eventuali contestazioni vale quanto disposto dall’art. 14 del presente contratto.
Qualora nell’applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro, sorga controversia, questa dovrà, prima dell’azione giudiziaria, essere sottoposta all’esame delle competenti Associazioni Sindacali per sperimentare il tentativo di conciliazione delle parti.
A tal fine l’Associazione che riceverà la denuncia della controversia, a termini dell’art. 5 del R.D.L. 21 maggio 1934, n. 1073, dovrà darne immediata comunicazione all’altra Associazione contraente.
Nel caso che in tale sede non si raggiunga l’accordo entro 15 giorni dalla data di spedizione della denuncia, l’interessato avrà facoltà di adire l’Autorità giudiziaria.
Le controversie collettive per l’applicazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti Associazioni Sindacali e, in caso di mancato accordo, prima dell’azione giudiziaria dinanzi alla Magistratura del Lavoro, saranno sottoposte al Collegio di Conciliazione della competente Corporazione ai sensi dell’art. 13 della legge 5 febbraio 1934, n. 163.

Parte settima - Disposizioni generali varie e norme transitorie
Art. 52. - Contratti integrativi.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente contratto le Organizzazioni provinciali si incontreranno, onde concordare per i lavoratori regolati dal contratto stesso accordi integrativi che stabiliscono:
1) le esemplificazioni e le definizioni di cui all’art. 4;
2) i minimi di paga corrispondenti alle singole categorie;
3) i minimi di paga per i lavoratori ausiliari che non rientrano nelle categorie previste dall’art. 4 (es. autisti, carrettieri ecc.);
4) la percentuale di maggiorazione per il lavoro a cottimo ai sensi dell’art. 7;
5) la indennità sostitutiva della fornitura degli abiti di lavoro ai sensi dell’art. 10;
6) la indennità di trasferta ai sensi dell’art. 11;
7) le località malariche e le indennità relative ai sensi dell’art. 30.