PROTOCOLLO D'INTESA

L'Istituto Nazionale per le Assicurazioni infortuni sul lavoro (INAIL), Direzione Provinciale di Pisa nella persona del Direttore dott. M. Brignola

E

L'Ente Pisano Cassa Edile, l'Ente Pisano Scuola Edile e il Comitato Paritetico Territoriale per la provincia di Pisa, enti costituiti pariteticamente da ANCE PISA, Feneal - Uil, Filca - Cisl e Fillea - Cgil, nelle persone del Presidente dell'Ente Pisano Cassa Edile e dell'Ente Pisano Scuola Edile, sig. Massimo Rota, del Vicepresidente dell'Ente Pisano Cassa Edile sig. Gabriele Gerini, del Vicepresidente dell'Ente Pisano Scuola Edile sig. Pablo Cartone, del Presidente dell'Ente Paritetico Territoriale della Provincia di Pisa sig. Jacopo Danielli e del Vicepresidente del CPT sig. Ottavio De Luca

PREMESSO

Che con il protocollo d'intesa per la promozione di iniziative congiunte per la promozione della formazione sulla sicurezza nel settore edile stipulato tra gli altri dall'Inail Direzione Regionale per la Toscana, dal Coordinamento Regionale dei Comitati Paritetici Territoriali Toscani e dall'Ance Regionale in data 23/11/2011 si stabiliva che:
- Per la concreta attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 sia necessario attivare percorsi di informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al fine di elevare / livelli di conoscenza e percezione del rischio in ambiente lavorativo;
- L'obiettivo della riduzione dei fenomeno infortunistico si persegue anche attraverso la diffusione delle conoscenze e la condivisione di buone prassi;
- La sicurezza e salute nel settore edilizia si sviluppa anche attraverso la rete diffusa su tutto il territorio nazionale di organismi paritetici costituiti con i sindacati dei lavoratori sul fronte delle assistenze dei lavoratori stessi (Casse Edili) , della sicurezza del lavoro (Comitati Paritetici Territoriali), e della formazione provinciale (Enti Scuola);

Che l’Inail di Pisa, l'Ente Pisano Cassa Edile, l'Ente Pisano Scuoia Edile e il Comitato Paritetico Territoriale per la provincia di Pisa condividono l'interesse a porre in essere concrete azioni per la realizzazione dell'obiettivo primario di diffusione e sviluppo della sicurezza sul lavoro attraverso lo sviluppo della cultura della prevenzione.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti convengono quanto segue:

Art. 1 finalità e oggetto del protocollo

Le parti firmatarie intendono perseguire le seguenti finalità:
1- attuare una fattiva e qualificata collaborazione per promuovere, diffondere e sviluppare nell'ambito del settore edile la cultura della sicurezza e della salute; 
2 - promuovere, iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione degli operatori stranieri del settore edile per sviluppare una maggiore consapevolezza sui temi della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali tra coloro che provengono da culture diverse;
3 - promuovere iniziative formative per i soggetti previsti dall'accordo stato regioni 21/12/2011 - allegato A - premessa- primo comma;
4 - individuare i maggiori rischi in edilizia con specifico riguardo a: cadute dall'alto, uso di piattaforme in quota, "linee vita", lavori in ambienti confinati, verso i quali far convergere l'attenzione dei programmi formativi

Art. 2 ambiti dì collaborazione

a) L'individuazione dì una o più tematiche e di almeno un obiettivo annuale su cui orientare le attività per la promozione della salute e sicurezza sul lavoro;
b) La promozione di iniziative come convegni, seminari e eventi rivolti ai lavoratori e ai datori di lavoro ai professionisti e agli studenti prossimi ad entrare nel mondo del lavoro, per favorire la sensibilizzazione e l'acquisizione di corretti comportamenti;
c) La diffusione di prodotti per la prevenzione e la sicurezza e di "buone prassi".

Art. 3 modalità attuative del protocollo

Per realizzare le attività sopra descritte le parti si impegnano a rendere disponibili le relative risorse, secondo modalità che saranno concordate in fase di programmazione, in conformità ai criteri ed alle finalità di cui all’art. 11, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008, così come modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 106/2009. 
I soggetti firmatari del presente protocollo si impegnano a mettere a disposizione le proprie risorse professionali, nonché le proprie competenze di carattere progettuale, organizzativo e operativo per la realizzazione delle attività previste dal presente protocollo compatibilmente con la rispettiva realtà organizzativa e ogni anno sottoscrivere degli specifici accordi attuativi che definiscano le risorse economiche da impiegare, i corsi da realizzare e altre attività di seminari, di promozione ecc. da intraprendere.

Art. 4 durata

Il presente protocollo decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata triennale. Al termine di tale periodo sarà automaticamente rinnovato, entro tre mesi dalla scadenza.

Pisa, lì 07.03.2012