Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70  - Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001


 

 

Articolo 13
Regolamenti


1. Entro centoventi giorni dal suo insediamento il Consiglio di amministrazione, con appositi regolamenti, disciplina:

a) le modalità per la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile interna, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;

b) le modalità per l'acquisto di beni, servizi o forniture;

c) le modalità per la stipula di convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, organismi nazionali, esteri e internazionali;

d) le modalità di conferimento degli incarichi temporanei di collaborazione per l'attuazione dei programmi di ricerca;

e) le modalità di conferimento delle borse di studio;

f) la disciplina e le modalità della attività brevettuale;

g) l'istituzione di un sistema di controlli interni, coerente con i principi fissati dalla normativa vigente;

h) l'istituzione di un ufficio per le relazioni con il pubblico ai sensi dall'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;

i) l'istituzione di un ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

j) l'organizzazione dell'Istituto a livello di strutture e personale, ivi compresa la determinazione degli uffici dirigenziali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni che viene determinata nel numero massimo di quindici uffici di livello dirigenziale e due uffici di livello dirigenziale generale.


2. I regolamenti di contabilità sono soggetti all'approvazione del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; i regolamenti concernenti l'organizzazione e il personale sono soggetti all'approvazione del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica; tutti gli altri regolamenti sono soggetti alla sola approvazione del Ministro della sanità. Decorso il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, senza che sia intervenuta osservazione alcuna, i regolamenti si intendono approvati.


3. I regolamenti sono emanati dal Presidente dell'Istituto superiore di sanità.


Articolo 18
Disposizioni transitorie e finali


1. Il funzionamento degli organi preesistenti dell'Istituto è prorogato sino alla nomina di quelli di nuova istituzione.


2. La nomina del presidente dell'Istituto, dei componenti del Consiglio di amministrazione, del Comitato scientifico e del Collegio dei revisori deve intervenire entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.


3. I dirigenti dell'Istituto superiore di sanità, che rivestono funzioni dirigenziali ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno facoltà di entrare a domanda nei ruoli dell'ente.


4. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 13, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanità, ed in particolare il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754, nei limiti della loro compatibilità con le disposizioni del presente regolamento.