Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 19 marzo 2012, n. 10704 - Macchina batti - stoccafisso non conforme ai requisiti di sicurezza, infortunio sul lavoro e responsabilità del datore di lavoro di fatto


 

 

 

Responsabilità di un datore di lavoro di fatto (Co. Ri.) per il delitto di lesioni colpose in danno di un lavoratore: accadeva infatti che, poichè la macchina batti-stoccafisso, utilizzata dalla parte offesa, non era conforme ai requisiti di sicurezza e non era stata adeguatamente mantenuta, il braccio destro della vittima venisse risucchiato fino all'altezza della spalla dai rulli della macchina, provocando al lavoratore gravissime lesioni con esiti permanenti.

Condannato in primo e secondo grado, ricorre in Cassazione - Rigetto.

Innanzitutto si osserva che il Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 299 stabilisce che le posizioni di garanzia riguardanti il "titolare del rapporto di lavoro", il "dirigente" ed il "preposto" gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ora richiamati.

Le Sezioni Unite hanno, infatti, chiarito che l'individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sull'igiene del lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto, ossia alla sua funzione formale.

L'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, secondo le conformi valutazioni effettuate dai giudici di primo e secondo grado, si basa proprio sulle funzioni di datore di lavoro di fatto, in concreto esercitate da Co. Ri..

Nel censire i motivi di appello, la Corte distrettuale ha sviluppato un percorso argomentativo che risulta logicamente conferente e perciò immune da censure rilevabili in sede di legittimità. Il Collegio, dopo avere evidenziato che non veniva contestata la materialità dei fatti, ha sottolineato che la difesa sosteneva che il responsabile dell'accaduto fosse da individuare in Co.Ne., titolare della relativa ditta individuale, e non nella persona di Co.Ri., figlio del predetto titolare, mero dipendente, privo di poteri gestori.

Al riguardo la Corte di Appello ha rilevato che la parte offesa ed il teste Fe. avevano chiarito che l'imputato all'interno della azienda svolgeva poteri direttivi e gestionali uguali se non superiori a quelli del padre. In particolare, il Collegio ha considerato che i predetti testimoni avevano riferito: che entrambi erano stati assunti dall'imputato; che era lui che impartiva le disposizioni sul lavoro; che sempre lui aveva licenziato la vittima all'indomani dell'infortunio; e che era l'imputato che dava disposizioni per l'utilizzo e la manutenzione dei macchinari aziendali.

La Corte territoriale ha, inoltre, rilevato che il ruolo gestorio svolto da Ri. presso la piccola azienda, ancora formalmente intestata al padre, risultava dal fatto che il conto bancario aziendale fosse intestato anche al figlio Ri.; e che l'autonomo ed effettivo potere di spesa di cui godeva era dimostrato dalla circostanza che fosse stato l'odierno imputato ad assumere direttamente i due dipendenti.


 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIRENA Pietro A. Presidente

Dott. ROMIS Vincenzo Consigliere

Dott. FOTI Giacomo Consigliere

Dott. VITELLI CASELLA Luca Consigliere

Dott. MONTAGNI Andrea rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

 



sul ricorso proposto da:

1) CO. RI. N. IL (Omissis);

avverso la sentenza n. 77/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 27/09/2010;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/02/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. BAGLIONE Tindari che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito, per la parte civile, l'Avv. Ag. Fr. , in sostituzione dell'Avv. Ta. Ma. , che deposita conclusioni e nota spese;

Udito il difensore Avv. Ta. St. , che insite nell'accoglimento dei motivi di ricorso

 

Fatto



1. Il Tribunale di Livorno, con sentenza del 26.06.2009, dichiarava Co. Ri. responsabile del reato di lesioni colpose in danno del lavoratore Di. Ba. St. .

1.1 La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 27.09.2010, confermava la sentenziata pronunciata dal primo giudice.

La Corte territoriale rilevava che l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di lesioni colpose, nella sua qualità di datore di lavoro di fatto del dipendente Di. Ba. St. . Osservava che era risultato che la macchina batti-stoccafisso, utilizzata dalla parte offesa, non era conforme ai requisiti di sicurezza e non era stata adeguatamente mantenuta; e che, a causa di tali evenienze, il braccio destro del Di. Ba. era stato risucchiato fino all'altezza della spalla dai rulli della macchina, provocando al lavoratore gravissime lesioni con esiti permanenti.

2. Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione Co.Ri. , a mezzo del difensore.

Con il primo motivo la parte deduce l'erronea applicazione della legge penale.

La parte ritiene che la nozione di datore di lavoro di fatto, sulla quale si fonda la contestazione elevata all'imputato, sia frutto di una inammissibile analogia della norma incriminatrice di cui al Decreto Legislativo n. 626 del 1994; ed osserva che il legislatore, preso contezza di tale vuoto normativo, con il Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 299, ha espressamente previsto che la posizione di garanzia gravi anche su colui che, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti al datore di lavoro o ad altri garanti. E rileva che il fatto per cui si procede è avvenuto il (Omissis), di talchè la richiamata disposizione di cui all'articolo 299, cit., successivamente intervenuta, non risulta applicabile.

Con il secondo motivo la parte deduce l'inosservanza dell'articolo 522 c.p.p.; osserva che la Corte di Appello attribuisce a Co. Ri. la qualifica di preposto, di cui al Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, articolo 4, qualifica che non è stata mai riferita all'imputato, nè nel capo di imputazione nè nella sentenza di primo grado. Il ricorrente ritiene che in tal modo la Corte di Appello abbia modificato il capo di imputazione, introducendo un fatto nuovo non contestato, con grave lesione del diritto di difesa.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce il vizio motivazionale ed il travisamento delle risultanze processuali.

L'esponente ritiene che i giudici di merito abbiano errato nel procedere all'apprezzamento delle dichiarazioni rese dai testi Fe. e Di. Ba. ; e quindi nel qualificare l'imputato come datore di lavoro di fatto.

Osserva che le richiamate testimonianze consentono unicamente di affermare che Co.Ri. svolgeva mansioni superiori rispetto a quelle assegnate ai dipendenti Fe. e Di. Ba. ; e non già che l'imputato ricoprisse funzioni gestionali o di spesa. Osserva, al riguardo, che Ri. non teneva rapporti con il commercialista. Il ricorrente considera che la stessa Corte di Appello, consapevole della debolezza dell'argomento basato sulla attribuzione a Ri. della figura di datore di lavoro fatto, aveva pure richiamato la qualifica di preposto ricoperta dal prevenuto.

Ciò premesso, la parte si sofferma partitamente sul contenuto delle deposizioni rese dal Fe. e dal Di. Ba.  e ritiene che i dichiaranti, addetti a mansioni meramente esecutive, non abbiano offerto indicazioni in merito all'autonomia gestionale ed ai poteri di spesa dell'imputato. Il ricorrente rileva, quindi, che il rapporto di parentela corrente tra l'imputato ed il titolare dell'azienda e la formale cointestazione del conto aziendale, non offrono Indicazioni in ordine all'esistenza di un autonomo potere di spesa in capo a Co.Ri. .

L'esponente richiama le deposizioni rese dal commercialista dell'azienda e dai fornitori, evidenziando che dalle predette testimonianze emerge che gli atti di gestione venivano operati da Co.Ne. e non dal figlio Ri. . E rileva che gli interventi sul macchinario utilizzato dai dipendenti potevano essere effettuati solo da colui che aveva la complessiva gestione dell'azienda. Il ricorrente considera, infine, che neppure può ritenersi sussistente una delega di fatto, nell'ambito di una realtà aziendale di così modeste dimensioni.

3. La parte civile ha depositato memoria, rilevando l'infondatezza del primo e del secondo motivo di ricorso e la stessa inammissibilità del terzo motivo, che si risolve nella richiesta di riconsiderazione del merito della vicenda, mediante una nuova disamina delle prove testimoniali. Osserva che i rapporti gestori interni all'azienda erano appannaggio di Co.Ri. .

 

Diritto



4. Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito esposte.

4.1 Con il primo motivo di ricorso, la parte lamenta l'intervenuta applicazione retroattiva della norma di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81. articolo 299, recante Testo Unico in materia di tutela detta salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in relazione ai fatti di causa, commessi anteriormente rispetto alla entrata in vigore della novella del 2008.

Il rilievo non ha pregio.

Ai fini di interesse, si osserva che il Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 299 stabilisce che le posizioni di garanzia riguardanti il "titolare del rapporto di lavoro", il "dirigente" ed il "preposto" gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ora richiamati.

La disposizione in commento ha formalizzato la "clausola di equivalenza", che risultava da anni utilizzata in sede giurisprudenziale, nella individuazione dei soggetti in concreto destinatari della normativa antinfortunistica e quindi possibili responsabili delle relative violazioni. Con l'articolo 299, cit. il legislatore ha cioè codificato il principio di effettività, elaborato dalla giurisprudenza, al fine di individuare i titolari della posizione di garanzia, secondo un criterio di ordine sostanziale. Invero, il principio funzionalistico, in base al quale occorre fare riferimento alle mansioni disimpegnate in concreto e non alla qualificazione astratta del rapporto, è stato affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione sin dal 1992 e tale teorica è stata seguita in maniera costante dalla giurisprudenza successiva. Le Sezioni Unite hanno, infatti, chiarito che l'individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sull'igiene del lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto, ossia alla sua funzione formale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9874 in data 01/07/1992, dep. 14/10/1992, Rv. 191185).

Come pure rilevato da voci di dottrina, la codificazione del 2008 non ha pertanto comportato alcuna modificazione, rispetto ai criteri di imputazione della responsabilità penale, atteso che il panorama giurisprudenziale risultava già consolidato nel dare prevalenza alle funzioni in concreto esercitate, rispetto alla qualifica formale, ai fini della individuazione del soggetto responsabile, secondo la teorica del "datore di lavoro di fatto".

Chiarito che la norma di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 299, ove si prevede che la posizione di garanzia gravi anche su colui che, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti al datore di lavoro o ad altri garanti, ha natura meramente ricognitiva, rispetto ad un principio di diritto consolidato, non è chi non veda che il riferimento alla nozione di datore di lavoro di fatto, contenuto nella imputazione elevata al Di. Ba. , non determina alcuna applicazione retroattiva della disposizione di cui all'articolo 299, cit., rispetto a fatti commessi prima della entrata in vigore del testo unico del 2008, atteso che la nozione di datore di lavoro di fatto - funzionale alla selezione del soggetto titolare dell'obbligazione di sicurezza - risultava già acquisita al diritto vivente, come sopra evidenziato.

4.2 Il secondo motivo di ricorso è del pari infondato.

Come sopra si è rilevato, l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, secondo le conformi vantazioni effettuate dai giudici di primo e secondo grado, si basa sulle funzioni di datore di lavoro di fatto, in concreto esercitate da Co. Ri. . Tanto ritenuto, deve evidenziarsi che le considerazioni pure svolte dalla Corte di Appello, in ordine alla possibilità di qualificare Ri. come preposto, sulla base di quanto riferito dal commercialista dell'azienda e da alcuni fornitori, i quali avevano dichiarato che era il padre Ne. a tenere i rapporti con costoro, sì aggiungono ad un percorso argomentativo che ex se giustifica la decisione assunta dai giudici di merito. Tanto si afferma atteso che la Corte territoriale ha specificato che il ruolo di preposto non elideva la responsabilità dell'imputato, atteso che anche il preposto versa in posizione di garanzia rispetto al lavoratore dipendente. Come si vede, la Corte di Appello non ha altrimenti introdotto un fatto nuovo non contestato all'imputato, atteso che le considerazioni sul possibile ruolo di preposto svolto da Ri. si qualificano come mero passaggio incidentale, rispetto al contesto motivazionale posto a fondamento della decisione.

4.3 Con il terzo motivo di ricorso la parte deduce censure che si pongono ai limiti della inammissibilità, risolvendosi nella mera rilettura alternativa dell'intero compendio probatorio; e, come noto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure, che pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Cass. 23.03.1995, n. 1769, Rv. 201177; Cass. Sez. 6 sentenza n. 22445 in data 8.05.2009, dep. 28.05.2009, Rv. 244181).

Del resto, nel censire i motivi di appello, la Corte distrettuale ha sviluppato un percorso argomentativo che risulta logicamente conferente e perciò immune da censure rilevabili in sede di legittimità. Il Collegio, dopo avere evidenziato che non veniva contestata la materialità dei fatti, ha sottolineato che la difesa sosteneva che il responsabile dell'accaduto fosse da individuare in Co.Ne. , titolare della relativa ditta individuale, e non nella persona di Co.Ri. , figlio del predetto titolare, mero dipendente, privo di poteri gestori. Al riguardo la Corte di Appello ha rilevato che la parte offesa ed il teste Fe. avevano chiarito che Ri. all'interno della azienda svolgeva poteri direttivi e gestionali uguali se non superiori a quelli del padre. In particolare, il Collegio ha considerato che i predetti testimoni avevano riferito: che entrambi erano stati assunti da Ri. ; che era Ri. che impartiva le disposizioni sul lavoro; che Ri. aveva licenziato il Di. Ba. , all'indomani dell'infortunio; e che era Ri. che dava disposizioni per l'utilizzo e la manutenzione dei macchinari aziendali. La Corte territoriale ha, inoltre, rilevato che il ruolo gestorio svolto da Ri. presso la piccola azienda, ancora formalmente intestata al padre, risultava dal fatto che il conto bancario aziendale fosse intestato anche al figlio Ri. ; e che l'autonomo ed effettivo potere di spesa di cui godeva il predetto Ri. era dimostrato dalla circostanza che fosse stato l'odierno imputato ad assumere direttamente i due dipendenti.

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio della parte civile Lu. Ma. , liquidate come da dispositivo.



P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile, Lu. Ma. , liquidate in complessivi euro 3.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA.