Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 19 marzo 2012, n. 10720 - Caduta da un ponteggio privo di idonee protezioni



Responsabilità di un datore di lavoro per infortunio occorso ad un dipendente nel corso dei lavori di sistemazione del sottotetto di una palazzina. Era accaduto che la vittima, mentre portava al livello del solaio un pesante martello pneumatico, probabilmente perdendo l'equilibrio, cadeva dal ponteggio, privo di idonee protezioni e precipitava a terra riportando gravissime lesioni, dalle quali derivava, pochi giorni dopo, la morte.

Condannato in primo e secondo grado, ricorre in Cassazione - Inammissibile.

Il ricorrente deduce che il ponteggio dal quale si è verificata la caduta del proprio dipendente non era ancora stato ultimato e da tale circostanza vorrebbe far derivare la sua esenzione di responsabilità secondo una tesi che aveva già prospettato in primo e in secondo grado. Tale tesi è stata approfonditamente valutata dai giudici di merito ed è stata ritenuta non fondata sulla base della testimonianza resa dagli operai ed in particolare da tale P. V., compagno di lavoro dell'infortunato; costui, dipendente, nel corso di una deposizione che pure ha cercato di contenere la responsabilità del proprio datore di lavoro, ha però spiegato che lui stesso e la vittima si trovavano nella parte dell'abitazione dove era la mansarda per lavorare e che la vittima era scesa "sotto" per prendere il martello pneumatico che si era reso necessario; i lavori, destinati a collegare la mansarda con la parte sottostante della palazzina erano iniziati già da quattro o cinque giorni. Risulta dunque smentita in fatto la tesi del ricorrente, la cui prospettazione viene tuttavia ancora riproposta in questa sede, incorrendo però nella sanzione della inammissibilità.


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCO Carlo G. - Presidente

Dott. FOTI Giacomo - Consigliere

Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere

Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere

Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

BA. EN. N. IL (Omissis);

avverso la sentenza n. 15020/2008 CORTE APPELLO di TORINO, del 12/04/2011;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/02/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MAZZOTTA Gabriele che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;

Udito per la parte civile l'Avv. Bo. Gi. di (Omissis);

Udito il difensore Avv. Me. Pa. di (Omissis).

 

Fatto



1. Il tribunale di Alessandria con sentenza in data 11 febbraio 2008 dichiarava Ba. En. e Ra. Ce. colpevoli del reato di omicidio colposo in danno del lavoratore Du. Me. e, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti all'aggravante, li condannava alla pena di un anno e sei mesi di reclusione oltre al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili costituite. In fatto si è accertato che l'infortunio si era verificato nel corso dei lavori di sistemazione del sottotetto di una palazzina di proprietà di Pi. Gi. , che aveva affidato alla impresa del Ba. la ristrutturazione. L'infortunio si è verificato mentre il Du. stava portando al livello del solaio un pesante martello pneumatico; probabilmente perdendo l'equilibrio egli cadeva dal ponteggio, privo di idonee protezioni e precipitava a terra riportando gravissime lesioni, dalle quali derivava, pochi giorni dopo, la morte.

2.La corte d'appello di Torino confermava la ritenuta responsabilità nei confronti del Ba. , riducendo la pena inflitta; assolveva invece Ra. Ce. rilevando che non vi era prova sicura che il medesimo avesse assunto la direzione dei lavori di cui si trattava, cioè di completamento della mansarda e di collegamento allo stabile sottostante. Ra. aveva curato, per conto del committente Pi. i precedenti lavori sullo stabile; non vi era però prova sicura che egli fosse coordinatore anche per quelli di allestimento della mansarda nel corso dei quali si è verificato l'incidente di cui trattasi.

3. Avverso la sentenza della corte d'appello di Torino ha presentato ricorso per cassazione Ba. En. . Deduce mancanza e manifesta illogicità di motivazione per quanto riguarda la ritenuta responsabilità; la corte d'appello di Torino non aveva tenuto conto della circostanza, inequivocabilmente emersa durante il corso del procedimento, che il ponteggio dal quale l'operaio era caduto, non era ancora completamente allestito; secondo il ricorrente il ponteggio era in corso di completamento e gli operai avevano dato corso ai lavori di loro iniziativa, senza autorizzazione dell'attuale ricorrente che dunque non avrebbe dovuto essere ritenuto responsabile dell'infortunio avvenuto. Sotto altro profilo deduce la violazione dell'articolo 192 c.p.p. per la diversa soluzione che il procedimento ha avuto nei confronti del co-imputato, con una valutazione disomogenea delle rispettive posizioni e sfavorevole al Ba. atteso che, pur in presenza di una situazione probatoria incerta, per le ragioni di cui al punto precedente, quest'ultimo, a differenza del primo è stato ritenuto responsabile dell'infortunio. Con un terzo motivo deduce, sempre per le medesime ragioni, la erronea applicazione della legge penale.

 

Diritto



1. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente deduce che il ponteggio dal quale si è verificata la caduta del proprio dipendente non era ancora stato ultimato e da tale circostanza vorrebbe far derivare la sua esenzione di responsabilità secondo una tesi che aveva già prospettato in primo e in secondo grado. Tale tesi è stata approfonditamente valutata dai giudici di merito ed è stata ritenuta non fondata sulla base della testimonianza resa dagli operai ed in particolare da tale P. V. , compagno di lavoro dell'infortunato; costui, dipendente dell'impresa Ba. , nel corso di una deposizione che pure ha cercato di contenere la responsabilità del proprio datore di lavoro, ha però spiegato che lui stesso e il Du. si trovavano nella parte dell'abitazione dove era la mansarda per lavorare e che Du. era sceso "sotto" per prendere il martello pneumatico che si era reso necessario; i lavori, destinati a collegare la mansarda con la parte sottostante della palazzina erano iniziati già da quattro o cinque giorni. Risulta dunque smentita in fatto la tesi del ricorrente, la cui prospettazione viene tuttavia ancora riproposta in questa sede, incorrendo pero' nella sanzione della inammissibilità.

Il diverso esito del procedimento nei confronti del Ra. Ce. è conseguenza della diversa posizione del predetto e della sua ritenuta estraneità al fatto di cui si discute.

2. Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e da ciò deriva l'onere delle spese del procedimento nonchè del versamento di una somma in favore delle cassa delle ammende che, in considerazione dei motivi dedotti, stimasi equo fissare, anche dopo la sentenza della Corte Cost. n. 186 del 2000, in euro 1.000,00 (mille/00).

P.Q.M.



Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 1.000,00 euro in favore della cassa delle ammende oltre alla rifusione delle spese in favore delle parti civili che liquida in complessivi euro 3000,00 oltre accessori come per legge.