Cassazione Penale, Sez. 4, 20 marzo 2012, n. 10850 - Ristrutturazione e crollo di un solaio: responsabilità




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente

Dott. GALBIATI Ruggero - rel. Consigliere

Dott. FOTI Giacomo - Consigliere

Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

1. El. St. , n. il (Omissis);

avverso la sentenza n. 451/2009 della Corte di Appello di Firenze in data 17/5/2010;

udita la relazione svolta dal Consigliere Ruggero Galbiati;

udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Geraci Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito il difensore Ro. Al. .

Fatto

 



1. L'occorso riguardava un incidente mortale accaduto in (Omissis) nel corso dei lavori di ristrutturazione di un vetusto immobile sito in (Omissis); i lavori interessavano un locale a piano terreno ed un appartamento al primo piano, sovrastante il primo. Nel negozio sottostante stava lavorando l'imputato E. H., promissario acquirente dell'immobile, assieme al figlio; al piano superiore, di proprietà della Im. Le. S.R.L., società gestita da Ca. Gi. Ba. , si stavano effettuando opere di ristrutturazione dell'immobile per ottenerne due piccoli appartamenti ed un ufficio.

In data (Omissis), era improvvisamente crollato il solaio a volta dei due immobili, che aveva travolto le persone che si trovavano per un sopralluogo nel locale sottostante, il Ca. , l' Hu. , suo figlio, l'idraulico C.A. , il muratore Mi. An. che era stato incaricato di eseguire le opere di ristrutturazione nell'appartamento di Ca. . Quest'ultimo, a causa del crollo, era deceduto immediatamente, mentre avevano riportato lesioni il figlio di Hu. , lo stesso Mi. .

Venivano tratti a giudizio, Mi.An. , il quale patteggiava la pena; E. H. in quanto esecutore dei lavori nel proprio locale; El.St. quale geometra progettista e direttore dei lavori in corso nell'alloggio di Ca. .

2. Il GUP del Tribunale di Prato, con sentenza in data 10-4-2008, dichiarava Hu. ed El. colpevoli per il reato di omicidio colposo e lesioni colpose. Concesse le circostanze attenuanti generiche, condannava il primo alla pena di mesi dieci di reclusione e l'El. alla pena di anni uno di reclusione; li condannava in solido al risarcimento dei danni in favore delle parti civili da liquidarsi separatamente, riconoscendo una provvisionale immediatamente esecutiva.

Il Giudice teneva conto delle risultanze della consulenza svolta dal consulente del P.M. Questi aveva accertato che la volta crollata era a botte ribassata con mattoni a foglio; le dimensioni erano di metri 3,6 per metri 5,25; la parte crollata era di mq 4,5 e questa, salvo in un angolo, era del tutto priva di intonaco. Al piano di sopra erano state realizzate tracce profonde 10-12 cm sul pavimento per la posa in opera di impianti, che traversavano l'intero piano ed interessavano i rinfianchi i quali svolgevano la funzione di sostenere l'azione di spinta della volta. Inoltre, nell'appartamento al primo piano e nella parte investita dal crollo era stato rinforzato ed ispessito (da 10 a 18 cm, con posa in opera di forati in aggiunta alla muratura precedente) un tramezzo c.d. "in falso" e cioè senza un corrispondente al piano sottostante e quindi gravante interamente sulla volta.

Le cause del crollo, ad avviso del consulente, erano le seguenti:

a) l'esecuzione delle tracce sui rinfianchi, con conseguente indebolimento della volta.

b) il sovraccarico esistente nella zona centrale dell'appartamento di Ca. occupata, anche a ridosso del tramezzo in "falso", da materiali edilizi ammontanti a 1.589 kg., con collocazione al centro del vano di una betoniera che negli ultimi giorni era stata di continuo in funzione. Il consulente aveva calcolato la ricorrenza di un peso di 44Okg. per metro quadrato, mentre una volta nuova e costruita di recente ne poteva sostenere solo 200 kg. per mq.

c) l'uso appunto della betoniera che aveva comportato peso, scuotimento, risonanze e vibrazioni proprio ai centro della volta.

d) la demolizione dell'intonaco da parte di Hu. con riduzione dello spessore da 7 a 4 cm pari allo spessore dei mattoni; al riguardo, doveva tenersi conto che l'intonaco ed il suo spessore, anche se indeboliti dal tempo, hanno una funzione di collante alla struttura della volta e contribuiscono al suo equilibrio strutturale.

3. Il Giudice, in ordine alle singole posizioni di responsabilità, rilevava che E. H. , privo di preparazione tecnica, aveva proceduto alla demolizione dell'intonaco senza alcuna precauzione.

D'altro canto, El.St. era il progettista e direttore dei lavori in esecuzione al primo piano; aveva tenuto i contatti con Mi. e Ca. e si era recato in cantiere anche se non di frequente; egli era l'unica figura tecnica e professionale presente nell'ambito delle opere di ristrutturazione: in fatto si era posto come il referente dell'esecutore delle opere Mi.Na. .

4. Proposta impugnazione con appello, la Corte di Firenze, con sentenza in data 17-5-2010, confermava la decisione di primo grado.

Affermava che correttamente il primo Giudice aveva ritenuto che al cedimento della volta e successivo crollo avevano concorso sia i lavori in corso al primo piano e sia la demolizione dell'intonaco al pianterreno il che aveva accelerato e favorito l'evento.

Circa la colpevolezza attribuita a El. St. , osservava il Giudice di Appello che il progetto redatto dal tecnico, per la ristrutturazione dell'appartamento di Ca. , era inidoneo ed insufficiente, in quanto prendeva in considerazione solo gli aspetti architettonici senza preoccuparsi della parte strutturale ed in specie dei problemi di staticità del solaio a volta.

Inoltre, egli era incorso in ulteriori errori di esecuzione (v. il rafforzamento del tramezzo "in falso"; ed il consentire l'accumulo eccessivo di pesi sul solaio). Al predetto erano contestati profili di colpa generica, sia pure in riferimento alla sua qualità di progettista e direttore dei lavori, e tenendo conto che "comunque era il tecnico competente incaricato dalla proprietà". Tale veste in concreto attuata nell'esecuzione delle opere avrebbe dovuto imporre all'imputato l'adozione di iniziative idonee ad evitare la situazione di pericolo determinatasi e le condizioni per il verificarsi del grave evento lesivo.

5. El.St. proponeva ricorso per cassazione.

Sosteneva che i rilievi tecnici utilizzabili inducevano a ritenere che l'evento aveva avuto luogo esclusivamente a causa della demolizione dell'intonaco eseguita in modo imperito dai responsabili dei lavori nel sottostante negozio. Invero, ad avviso del ricorrente, il solaio, una volta eliminato l'intonaco, avrebbe ugualmente ceduto anche in presenza di pesi ordinariamente tollerabili. Al riguardo, ai fine di raggiungere un piu' preciso riscontro tecnico, avrebbe dovuto svolgersi una perizia tecnica.

Contestava che il ruolo da lui ricoperto nella vicenda potesse giustificare una posizione di garanzia a fini antinfortunistici a suo carico. Per contro, egli aveva rivestito solo le funzioni di direttore dei lavori, mentre le testimonianze assunte avevano attestato che era stato proprio Ca.Gi. Ba. a dirigere, coordinare e decidere le modalità di esecuzione delle opere.

Chiedeva l'annullamento della decisione.

 

Diritto



1. Il ricorso deve essere rigettato perchè infondato.

Si osserva che i giudici di merito hanno manifestato un logico, coerente ed adeguato apparato argomentativo con il quale sono stati in modo ampio evidenziati ed esaminati gli elementi di prova a disposizione, è stata fornita una corretta e ragionevole interpretazione di essi, sono state indicate le specifiche ragioni che hanno indotto a scegliere alcune conclusioni processuali e non altre, sono state date risposte esaustive alle obbiezioni dei difensori.

In particolare, gli accertamenti tecnici svolti hanno acclarato che l'evento aveva avuto luogo a causa di una serie di iniziative tecniche non corrette compiute nell'ambito dei lavori di ristrutturazione in corso sia al primo piano, dove era caduto il solaio, e sia nei locali sottostanti. Al riguardo, risulta correttamente applicato il principio, ai fini dell'individuazione del nesso eziologico, della pari equivalenza delle plurime cause che sono intervenute nella determinazione di un evento, salvo la ricorrenza di prova certa che una sola circostanza sia stata sufficiente da sola a provocare l'occorso. Il che non appare evidenziarsi nel caso di specie. D'altro canto, il giudizio sulla ricorrenza del nesso di causalità costituisce una valutazione di fatto riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente argomentata.

Inoltre, appaiono ben individuati i profili di colpa attribuiti al geom. El.St. , come delineati dai giudici di merito, i quali hanno sottolineato che egli era l'unico tecnico incaricato dalla proprietà circa l'esecuzione dei lavori. Questi, nel progetto redatto non aveva affatto preso in considerazione le problematiche strutturali e statiche dell'immobile in corso di ristrutturazione.

Ancora, l'El. , nell'intento poi in corso d'opera di rinforzare le volte del solaio, aveva commesso degli errori tecnici facendo montare una rete elettrosaldata in modo errato, aveva fatto eseguire tracce profonde di 10-12 cm sui rinfranchi, ulteriormente indebolendo così la tenuta del solaio; aveva consentito l'accumulo di materiale molto pesante proprio al centro del solaio; aveva fatto rinforzare ed aumentare di consistenza al primo piano un tramezzo, ritenendolo una spalla della volta e che invece era "in falso" (cioè privo di corrispondenza nel piano sottostante) e quindi in tal modo era stato aumentato il peso gravante sulla volta.

2. La reiezione del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.



P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.