Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 21 marzo 2012, n. 4473 - Malattia professionale "carcinoma polmonare" ed esclusione della genesi professionale


 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio - Presidente

Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere

Dott. BRONZINI Giuseppe - rel. Consigliere

Dott. BERRINO Umberto - Consigliere

Dott. ARIENZO Rosa - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso 19423-2010 proposto da:

(Omissis), elettivamente domiciliato in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), rappresentato e difeso dall'avvocato (Omissis), giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (Omissis), presso lo studio degli avvocati (Omissis), (Omissis), che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 839/2009 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 23/07/2009 R.G.N. 581/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/01/2012 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito l'Avvocato (Omissis);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto



Con sentenza del 28.3.2006 il Giudice del lavoro di Messina rigettava la domanda proposta da (Omissis) diretta ad ottenere il riconoscimento della rendita per l'inabilità parziale permanente conseguente a malattia professionale "carcinoma polmonare" contratta a suo dire in relazione all'attività svolta come operaio addetto alle grandi manutenzioni dell' (Omissis). Sull'appello del ricorrente la Corte di appello di Messina con sentenza del 11.7.20009 lo rigettava confermando la impugnata sentenza.

La Corte territoriale rilevava che le due consulenze effettuate avevano escluso la genesi professionale della malattia, che tra i cicli lavorativi in cui sono presenti carcinogeni professionali non rientrano quelli relativi al riempimento di bombole a gas; non si erano verificati contatti con gas cancerogeni perchè il propano, il metano ed il butano non lo erano. Il ricorrente era un discreto fumatore, come da lui stesso dichiarato; non era emersa alcuna esposizione a sostanze indicate nella classificazione IARC.

Ricorre il (Omissis) con un motivo; resiste l'INAIL con controricorso.

Diritto



Nel motivo si deduce l'omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e la palese devianza dalla comuni nozioni di scienza medica. Nelle consulenze tecniche si era affermato che i gas con i quali era entrato in contatto il ricorrente non erano gas cancerosi, mentre emergeva il contrario dalle classificazioni dello IARC (e dalle stesse tabelle INAIL del 2004) con una chiara devianza dalla comuni nozioni di scienza medica.

Il motivo non appare fondato. In primo luogo va osservato che il richiamo alla letteratura scientifica ed in particolare alla classificazione IARC ed ad altri documenti a questa collegati è assolutamente generico in quanto tali documenti non sono stati prodotti e non sono esattamente ricostruiti nei loro passaggi e nello loro conclusioni nel ricorso con conseguente violazione del principio di autosufficienza del ricorso in cassazione; peraltro sul punto vi è una precisa contestazione da parte dell'INAIL che ha osservato che lo IARC indica l'organo bersaglio e il tipo di tumore per il quale la sostanza è cancerogena su quel determinato organo, mentre una specificazione del genere difetta nel ricorso. In ogni caso queste generiche e non documentate doglianze non sono idonee a scalfire quanto emerge dalla sentenza impugnata che ha già esaminato la questione e che afferma, sulla base degli accertamenti tecnici effettuati, che non vi "è nessuna prova che l'appellante nell'esercizio della sua attività lavorativa sia stato esposto ad alcune delle sostanze indicate nella classificazione Iarc", vista anche l'attività in concreto svolta dal ricorrente di operaio addetto al riempimento e manutenzione bombole a gas. Si tratta di un accertamento di fatto, che appare coerente con quanto emerge dalle consulenze tecniche effettuate, insindacabile come tale in questa sede. La Corte territoriale peraltro ha evidenziato come la malattia sofferta dal ricorrente possa essere chiaramente ascritta all'essere questi un fumatore e che non emergono per contro, come già detto, elementi in base ai quali poter ascrivere al lavoro svolto l'insorgenza della stessa. La motivazione appare congrua e logicamente coerente; le censure appaiono o generiche o di merito.

Si deve quindi rigettare il proposto appello. Stante la natura della controversia e l'epoca di presentazione del ricorso introduttivo, nulla sulle spese.



P.Q.M.



La Corte:

rigetta il ricorso, nulla sulle spese.