Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. 6, 22 marzo 2012, n. 4649 - Rischio amianto


 



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno - Presidente

Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere

Dott. LA TERZA Maura - Consigliere

Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere

Dott. TRICOMI Irene - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA



sul ricorso 23842/2010 proposto da:

BA. NI. (Omissis), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SB. Et. giusta mandato alle liti a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (Omissis), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RI. Ma. , CL. PU. , AN. PA. , SE. PR. , giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1260/2010 della CORTE D'APPELLO di BARI dell'1/03/2010, depositata il 05/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/02/2012 dal Consigliere Relatore Dott. IRENE TRICOMI;

udito l'Avvocato Ri. Ma. difensore del controricorrente che aderisce alla relazione;

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che nulla osserva.

FattoDiritto



Ritenuto che è stata depositata relazione in cancelleria ex articolo 380 bis c.p.c., regolarmente comunicata al P. G. e notificata alle parti, avente il seguente contenuto:

"Il Consigliere relatore osserva quanto segue.

La Corte d'Appello di Bari con la sentenza n. 1260 del 2010, rigettava l'appello proposto da Ba. Ni. avverso la pronuncia del Tribunale di Bari che aveva respinto la domanda proposta dallo stesso per l'accertamento, nei confronti dell'INPS, della sussistenza del rischio amianto di cui alla Legge n. 257 del 1992, articolo 13, comma 8. Il Ba. aveva prospettato che, per oltre dieci anni, lavorando come magazziniere presso la ditta C.V.I. spa di Bari, era stato esposto all'azione nociva dell'amianto.

La Corte d'Appello affermava che il ricorrente aveva fondato la domanda sulla sussistenza del solo requisito temporale, senza alcun riferimento al superamento dei valori limite indicati dal legislatore.

Per la cassazione della suddetta sentenza ricorre il Ba. prospettando due motivi di ricorso.

Con il primo deduce vizio di motivazione in riferimento agli esiti della CTU., con riguardo, in particolare all'articolo 445 c.p.c. (articolo 360 c.p.c., n. 5).

Prospetta il ricorrente che erroneamente la Corte d'Appello rigettava ogni richieste istruttorie fondando la propria decisione su una CTU allegata al solo fine di far luce sul ciclo produttivo dell'azienda. L'esclusione di nuova CTU volta a chiarire la posizione lavorativa del Ba. costituiva vizio di motivazione. In ogni caso anche a voler ritenere una rinuncia dei poteri istruttori da parte del ricorrente, ai sensi dell'articolo 445 c.p.c., nelle controversie previdenziali in cui determinate circostanze possono essere evidenziate solo da esami tecnici è d'obbligo per il giudice procedere a CTU.

Con il secondo motivo di ricorso è dedotta nullità del procedimento di secondo grado per la mancata nomina del CTU (articolo 360 c.p.c., n. 4). Dalla mancata nomina della necessaria CTU discenderebbe la dedotta nullità.

L'intimato non ha svolto difese.

I suddetti motivi di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Occorre precisare che la Corte d'Appello rigettava il ricorso in quanto nè con la domanda, nè con le richieste istruttorie il ricorrente aveva inteso investire l'autorità giudiziaria del tema della esposizione qualificata all'amianto e che tale profili atteneva ai fatti costitutivi della domanda che era onere provare da parte del ricorrente.

Tanto precisato, va ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità (Cass. n. 4650 del 2009), il disposto della Legge n. 257 del 1992, articolo 13, comma 8, deve essere interpretato nel senso che il beneficio pensionistico ivi previsto spetta unicamente ai lavoratori che, in relazione alle lavorazioni cui sono stati addetti e alle condizioni dei relativi ambienti di lavoro, abbiano subito per più di dieci anni (periodo in cui vanno valutate anche le pause fisiologiche, quali riposi, ferie e festività) un'esposizione a polveri d'amianto superiore ai limiti previsti dalla Legge n. 277 del 1991, articoli 24 e 31 (tra le molte, Cass. n. 4913/2001, 8859/2001, 2926/2002, 7084/2002, 10185/2002, 997/2003, 16256/2003, 16118/2005, 16119/2005, 27451/2006, 12866/2007).

Tale linea interpretativa si collega all'esigenza di individuare una soglia di esposizione a rischio che valga a dare concretezza alla nozione di esposizione all'amianto presa in considerazione dalla Legge n. 257 del 1992, articolo 13, comma 8 (nel testo di cui al Decreto Legge n. 169 del 1993, articolo 1 convertito nella Legge n. 271 del 1993), nozione che non contiene, nella mera formulazione letterale della norma, quegli elementi di delimitazione del rischio quali invece sono rappresentati, nella previsione del comma 6, dal particolare tipo di lavorazione (svolgimento del lavoro nelle cave o nelle miniere di amianto) e, in quella del comma 7, dalla verificazione di una malattia professionale correlata all'esposizione stessa. L'opzione ermeneutica di questa Corte si correla con l'orientamento della Corte costituzionale, la quale con le sentenze n. 5 del 2000 (avente specificamente ad oggetto la questione della sufficiente determinazione della norma) e n. 434 del 2002, valutabili congiuntamente, ha rilevato che la norma in questione ha una portata delimitata dalla previsione del periodo temporale minimo di esposizione a rischio e dalla riferibilità a limiti quantitativi inerenti alle potenzialità morbigene dell'amianto contenuti nel Decreto Legislativo n. 277 del 1991 e successive modifiche.

è stato anche precisato che, del riferimento complessivo al Decreto Legislativo n. 277 del 1991, articoli 24 e 31 è rilevante in concreto il dato emergente dall'articolo 24, il quale indica al comma 3, o meglio indicava (visto che tutto il capo 3 del Decreto Legislativo n. 277 del 1991, comprendente sia l'articolo 24 che l'articolo 31, è stato abrogato dal Decreto Legislativo 25 luglio 2006, n. 257, articolo 5 che ha dato attuazione alla direttiva comunitaria 2003/18/CE del 27 marzo 2003, inserendo la novellata disciplina della protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione all'amianto nel Decreto Legislativo n. 626 del 1994) - il valore di 0,1 fibre di amianto per centimetro cubo, in rapporto ad un periodo di riferimento di otto ore, quale soglia il cui superamento implica, in sostanza, la valutazione della relativa posizione di lavoro come esposta ad un rischio qualificato, richiedente l'adozione di apposite misure di prevenzione e monitoraggio. L'articolo 31 indicava invece - nel testo comprensivo delle modifiche Legge n. 257 del 1992, ex articolo 3 - i valori medi limite di esposizione all'amianto nella misura di 0,2 fibre per centimetro cubo, salvo il superiore limite di 0,6 fibre per centimetro cubo in caso di esposizione a sole fibre di crisolito (Cass. n. 16256/2003 e 16119/2005, 400/2007 e numerose altre sentenze successive). Peraltro, il Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 59 decies introdotto dal Decreto Legislativo n. 257 del 2006, articolo 2 (in attuazione, come si è già ricordato, della direttiva comunitaria 2003/18/CE), ha ormai fissato nel valore di 0,1 fibre per centimetro cubo il limite massimo di esposizione all'amianto.

La stessa soglia è stata recepita, con utilizzazione di una diversa unità di misura, dal Decreto Legge n. 269 del 2003, articolo 47 (il cui testo è stato ampiamente modificato e integrato dalla Legge di Conversione n. 326 del 2003 e la cui portata è stata ulteriormente precisata dalla Legge n. 350 del 2003, articolo 3, comma 132) che, con norme non direttamente applicabili nella specie, oltre a modificare la misura e la portata del beneficio contributivo accordato (è stato ridotto il coefficiente di maggiorazione da 1,5 a 1,25 e limitata la sua incidenza alla determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche, con esclusione della sua rilevanza ai fini del diritto all'accesso alle prestazioni stesse), ha precisato la fattispecie costitutiva nel senso che è richiesta, per l'acquisizione del detto beneficio previdenziale, l'esposizione all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro, come valore medio su otto ore ai giorno, concentrazione che corrisponde a quella di 0,1 fibre per centimetro cubo espressa, con diversa unità di misura, dalla Legge n. 277 del 1991, articolo 24.

La Corte d'Appello di Bari, dunque, con motivazione congrua e logica, che si sottrae alle censure prospettate ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi e tenuto conto dell'impostazione della domanda del ricorrente fondata solo sull'elemento temporale, ha ritenuto non allegati i fatti costitutivi della domanda, circostanza necessaria anche per procedere a CTU, non incorrendo nelle dedotte violazioni".

L'INPS, che si costituiva con controricorso, chiedendo il rigetto dell'impugnazione, ha depositato memoria, con la quale ha dedotto di condividere la relazione depositata ex articolo 380 bis c.p.c..

Considerato che il Collegio condivide e fa proprie, con la suddetta precisazione, le considerazioni in fatto e in diritto esposte nella relazione che precede, il ricorso deve essere rigettato. Nulla spese, ai sensi dell'articolo 152 c.p.c., nel testo vigente anteriormente all'entrata in vigore del Decreto Legge n. 269 del 2003, applicabile ratione temporis alla presente controversia.



P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.