Tipologia: CCNL
Data firma: 3 dicembre 1938
Validità: 05.12.1938 - 30.11.1940
Parti: Federazione Nazionale fascista degli Industriali Cotonieri e Federazione Fascista Lavoratori delle Industrie Tessili
Settori: Tessili, Cotone, Operai
Fonte: G.U. 10 febbraio 1939, n. 34, p. II

Sommario:

Art. 1. - Assunzione del personale.
Art. 2. - Documenti.
Art. 3. - Lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Disciplina dell’apprendistato.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 7. - Lavoro straordinario e lavoro festivo.
Art. 8. - Lavoro notturno.
Art. 9. - Computo delle percentuali per il lavoro straordinario, festivo, notturno.
Art. 10. - Pulizia del macchinario.
Art. 11. - Recuperi.
Art. 12. - Sospensioni e discontinuità del lavoro.
Art. 13. - Lavoro a squadre.
Art. 14. - Turni a scacchi.
Art. 15. - Giorni festivi.
Art. 16. - Ferie.
Art. 17. - Trattamento di malattia.
Art. 18. - Matrimonio e maternità.
Art. 19. - Gratifica natalizia.
Art. 20. - Retribuzioni.
Art. 21. - Operai minorati.
Art. 22. - Pagamento delle mercedi e reclami sulla paga.
Art. 23. - Disciplina dei cottimi.
Art. 24. - Trasferta.
Art. 25. - Abito da lavoro.
Art. 26. - Passaggio di mansioni.
Art. 27. - Chiamata o richiamo alle armi o nella M.V.S.N.
Art. 28. - Trapasso di azienda.
Art. 29. - Benemerenze fasciste.
Art. 30. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 31. - Indennità di licenziamento ed in caso di morte.
Art. 32. - Casse Mutue malattie.
Art. 33. - Inizio e fine del lavoro.
Art. 34. - Permessi di entrata e di uscita.
Art. 35. - Assenze.
Art. 36. - Divieti.
Art. 37. - Visite di inventario e personali.
Art. 38. - Danni e trattenute per risarcimento.
Art. 39. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 40. - Multe e sospensioni.
Art. 41. - Licenziamento in tronco.
Art. 42. - Norme speciali.
Art. 43. - Reclami e controversie.
Art. 44. - Durata del contratto.
Allegato - Tabelle salariali

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai degli stabilimenti cotonieri, 3 dicembre 1938

Addì 3 dicembre 1938-XVII, in Roma, presso il Ministero delle Corporazioni [...], tra la Federazione Nazionale fascista degli Industriali Cotonieri [...], con l’intervento della Confederazione Fascista degli Industriali [...] e la Federazione Fascista Lavoratori delle Industrie Tessili [...], con l'intervento della Confederazione Fascista dei Lavoratori dell’industria [...], nonché di una Commissione di operai; si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro da valere per gli stabilimenti cotonieri e per gli operai dipendenti.

Art. 1. - Assunzione del personale.
Per l’assunzione al lavoro valgono le disposizioni della legge e del regolamento sulla disciplina del collocamento, con le preferenze ivi stabilite per gli iscritti al Pnf ed ai Sindacati fascisti, e per gli ex combattenti.
Restano ferme le disposizioni di cui all’accordo interfederale del 26 ottobre 1938-XVI relativo alla limitazione della facoltà di scelta.

Art. 3. - Lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti.
Per l’ammissione nelle aziende e per il lavoro delle donne e dei minori fino ai 18 anni valgono le norme di legge.

Art. 5. - Disciplina dell’apprendistato.
а) È considerato apprendista chiunque abbia superato il 14° anno di età e sia occupato nello stabilimento con lo scopo di acquistare la capacità necessaria per divenire lavoratore qualificato mediante un addestramento pratico anche accessorio.
b) L’età massima dei lavoratori, dei quali è ammessa l’assunzione in qualità di apprendisti, è fissata in anni 21, salvo il caso di cui al seguente punto e). Eventuali deroghe potranno essere concordate dalle Organizzazioni competenti.
[...]
d) La durata massima del lavoro degli apprendisti è quella stabilita dal presente contratto per il lavoro degli altri operai.
e) Il periodo di addestramento già iniziato in un’anzianità è computato presso una nuova azienda, ai fini del completamento del periodo prescritto di apprendistato, per intero se l’addestramento riguardi le stesse mansioni e sempre che non sia intercorsa una interruzione superiore a 18 mesi.
f) Durante il periodo di apprendistato l’apprendista dovrà lavorare a giornata; nel caso che fosse passato al lavoro a cottimo, egli perderà la qualifica di apprendista e sarà considerato operaio ancorché non siano trascorsi i termini di durata massima dell’apprendistato.
g) Le mansioni per le quali il presente contratto fissa la retribuzione per età, non comportano alcun periodo di apprendistato.
h) Nel caso in cui l’apprendista di filatura e lavorazioni complementari o di tessitura e lavorazioni complementari provenga da altre lavorazioni, rispettivamente di filatura o di tessitura anche complementari, che comportino un periodo di apprendistato già compiuto, Il nuovo periodo di apprendistato viene ridotto alla metà, considerando come ultimata la prima metà di tale periodo anche agli effetti della retribuzione.
Nel caso in cui si tratti di apprendista che non aveva ancora terminato il periodo di tirocinio nella categoria di origine, gli sarà riconosciuto il periodo compiuto come apprendista in tale categoria con un massimo pari alla metà del nuovo periodo di apprendistato.
[...]
i) il periodo massimo di apprendistato stabilito al punto l), sarà ridotto:
di due terzi per i licenziati dalle scuole tecniche industriali ad indirizzo tessile;
di metà per coloro che abbiano superato i corsi biennali per maestranze corrispondenti alla mansione esercitata e per i licenziati dalle scuole di avviamento professionale ad indirizzo tessile;
di un quarto per i licenziati dai corsi biennali ed annuali di avviamento professionale ad indirizzo tessile e per coloro che abbiano superato corsi per maestranze tessili di qualunque durata purché inferiore ai 2 anni, istituiti in base all’apposita legge.
[...]
l) il periodo massimo di apprendistato e la retribuzione degli apprendisti vengono determinati come segue:
1) tessitori e tessitrici Jacquard tipo Monza e Jacquard per velluti operati, mesi 18:
[...]
Nel caso che l’apprendista addetto ai telai Jacquard per gli articoli sopra indicati provenga dalla tessitura di altri articoli, il periodo di apprendistato viene ridotto a 3 mesi;
2) tessitori e tessitrici, orditrici, incorsatrici, addette ai banchi pettinatrici, aspiratrici, tagliatrici velluti, lucidatrici su macchine a filo, stampatrici a mano e rammendatrici, mesi 12:
[...]
3) addette ai rings, ritorcitrici, binatrici, garzatrici, tubettatura in genere di filati cucirini, bobinatrici, mesi 6;
[...]
4) spolatrici, rocchettiere, impaccatrici, incassatrici, pressatrici pacchi, pinzatrici, mesi 3:
[...]
m) Le altre mansioni non elencate nel precedente comma l) non sono soggette ad alcun periodo di apprendistato.

Art. 6. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le deroghe ed eccezioni previste dal presente contratto per i recuperi e quelle contemplate dal R.D.L. 29 maggio 1937, n. 1768, sulle 40 ore di lavoro settimanali e ferme restando le disposizioni sul sabato fascista.
I lavori preparatori e complementari che possono essere eseguiti oltre l’orario normale e di cui all’art. 5 del predetto R.D.L. sono: predisposizione e cessazione del funzionamento degli impianti termici, idraulici ed elettrici.
La distribuzione dell’orario giornaliero sarà stabilita dalla Direzione in apposite tabelle da affiggersi all’entrata dello stabilimento.
[...]

Art. 7. - Lavoro straordinario e lavoro festivo.
Le ore di lavoro eccedenti i limiti di orario di cui all’articolo precedente sono considerate straordinarie.
Il lavoro straordinario potrà essere effettuato solo nei casi, nei limiti e con la procedura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
Nessun operaio potrà esimersi dall’effettuare il lavoro straordinario e festivo entro i limiti stabiliti, salvo giustificato motivo di impedimento.
Il lavoro straordinario, prestato nei modi e termini previsti dalla legge, oltre le 48 ore settimanali o le 8 ore giornaliere ovvero oltre il maggior orario consentito dalle deroghe ed eccezioni previste dalla legge stessa, sarà compensato con una maggiorazione del 30 % se compiuto in ore diurne e del 50 % se compiuto in ore notturne.
Il lavoro prestato in giorni festivi, nei casi in cui è consentito dalla legge, è compensato con un aumento del 50 % sulla retribuzione.
Tale aumento non è dovuto agli operai che, lavorando a turno, prestano la loro opera in giorni festivi ed hanno il riposo in altro giorno della settimana, nei casi in cui ciò è consentito dalla legge.
[...]

Art. 8. - Lavoro notturno.
Per ore notturne s’intendono quelle comprese fra le 22 e le 6 antimeridiane.
Il lavoro notturno è compensato con un aumento del 25 %, salvo che sia compreso in turni avvicendati nel qual caso è compensato con un aumento del 20 %.
[...]

Art. 10. - Pulizia del macchinario.
Qualora la pulizia del macchinario venga effettuata oltre l’orario normale di lavoro, essa sarà considerata come prestazione straordinaria.

Art. 11. - Recuperi.
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per interruzioni di lavoro concordate fra le Organizzazioni Sindacali interessate, purché esso sia contenuto nel limite di un’ora al giorno (ivi compreso il recupero del sabato fascista) ai sensi dell’art. 7 del R.D.L. 29 maggio 1937, numero 1768, e si effettui entro le due quindicine immediatamente successive all’avvenuta interruzione.

Art. 13. - Lavoro a squadre.
Il lavoro a più squadre seguirà l’orario normale di 8 ore per turno, in esso compresa la mezz’ora di riposo da effettuarsi fuori del locale di lavoro ed in ogni caso a macchine ferme.
Il lavoro a squadre verrà remunerato con l’aumento del 5 % sulle paghe orarie e le tariffe di cottimo stabilite per il lavoro a turno unico. 
La predetta maggiorazione verrà corrisposta sia nel caso di squadre composte di soli uomini o di sole donne come nel caso di squadre promiscue di uomini e donne e non è dovuta nel caso di riduzione di orario di lavoro a non più di 11 ore complessive se si tratta di lavoro a 2 squadre (5 ore e 1/2 giornaliere per ciascuna squadra) e di 13 ore e 1/2 se si tratta di tre squadre (ore 4 e 1/2 giornaliere per ciascuna squadra).

Art. 14. - Turni a scacchi.
I turni a scacchi sono consentiti solo nelle aziende ove attualmente esistono.
In caso di turni a scacchi, ai lavoratori che vi sono adibiti sarà corrisposta sulle paghe orarie e sulle tariffe di cottimo la maggio- razione del 5 %.

Art. 16. - Ferie.
All’operaio che abbia un’anzianità di 12 mesi consecutivi presso la ditta nella quale è occupato, saranno concessi ogni anno, sei giorni (48 ore) di ferie retribuite che, compatibilmente con le esigenze dell’industria, saranno consecutive.
[...]
Non è ammessa la rinuncia né espressa né tacita alle ferie.

Art. 18. - Matrimonio e maternità.
Per quanto riguarda il congedo speciale per matrimonio, la conservazione per sei mesi del posto durante il periodo dell’allattamento e l’indennità da corrispondersi all’operaia che si dimetta per causa di matrimonio o di maternità, valgono le norme di cui all’accordo stipulato fra le due Confederazioni dell’industria in data 5 luglio 1938-XVI.
L’operaia in istato di gravidanza è tenuta a presentare al datore di lavoro, entro il sesto mese, un certificato medico attestante la data presunta del parto, a norma del R.D. 28 agosto 1930, n. 1358.

Art. 21. - Operai minorati.
In ciascuna filatura o tessitura potranno essere mantenuti al lavoro a cottimo operai che per minorata capacità fisica non siano in grado di conseguire i minimi fissati nelle tabelle salariali.
L’azienda è comunque tenuta a retribuire i predetti operai con almeno il 70 % del guadagno minimo contrattuale di cottimo.
Il numero degli operai di cui sopra non potrà superare il 5 % del totale degli operai cottimisti occupati in ciascuna filatura o tessitura.
Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente contratto gli industriali dovranno comunicare alle Unioni provinciali fasciste degli imprenditori e dei lavoratori dell’industria l’elenco nominativo degli operai predetti con la indicazione esatta della lavorazione cui ciascuno di essi è adibito ed il numero complessivo degli operai cottimisti occupati nella filatura o tessitura.
Tali comunicazioni dovranno essere rinnovate in relazione agli eventuali spostamenti fra lavorazione e lavorazione, ai licenziamenti e alle nuove assunzioni.

Art. 23. - Disciplina dei cottimi.
а) Tutti i lavoratori dovranno essere retribuiti o ad economia od a cottimo, intendendosi per cottimo i tipi tradizionali di tale sistema di lavoro, uniformati ai principi corporativi dalle presenti disposizioni.
[...]
c) Agli operai interessati dovranno essere comunicate, per iscritto all’inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente.
[...]
g) Ogni qualvolta, in conseguenza dell’organizzazione del lavoro nell’azienda, l’operaio sia vincolato ad un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione del lavoro a lui affidato sia il risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione, l’operaio stesso deve essere retribuito a cottimo.
[...]
h) È proibito all’azienda di servirsi di cottimisti i quali abbiano alle proprie dipendenze altri lavoratori da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il rapporto di lavoro sempre intercorrente fra il lavoratore e l’azienda, e la dipendenza di un lavoratore da un altro unicamente possibile agli effetti tecnici e disciplinari.
i) Qualunque contestazione in materia di cottimi, riguardante la precisazione di elementi tecnici o accertamenti di fatto determinanti le tariffe di cottimo, è rimessa, a norma del R.D.L. 7 marzo
1938-XVI, n. 406, all’esame di un Organo tecnico composto di un rappresentante di ognuna delle Organizzazioni sindacali interessate e presieduto da un Ispettore Corporativo.
Tale organo ha facoltà di eseguire i sopraluoghi e gli accertamenti necessari ai fini dell’esame della controversia.
Le decisioni dell’Organo stesso saranno prese a maggioranza.
Contro le decisioni dell’Organo tecnico di cui sopra è ammesso ricorso soltanto da parte delle Confederazioni, entro il termine di 15 giorni dalla decisione, al Collegio tecnico superiore presso il Ministero delle Corporazioni, ai sensi dell’art. 4 del predetto R.D.L. 7 marzo 1938-XVI.
Le decisioni non appellate a quelle adottate dal predetto Collegio tecnico superiore in sede di appello diventano obbligatorie per le parti.

Art. 33. - Inizio e fine del lavoro.
[...]
La cessazione del lavoro è indicata da un unico segnale dato alla fine dell’orario; nessun operaio può cessare il lavoro né comunque lasciare il proprio posto, prima di tale segnale.
I cancelli degli stabilimenti vengono aperti cinque minuti dopo il segnale di cessazione del lavoro.

Art. 34. - Permessi di entrata e di uscita.
Durante il lavoro l’operaio non può allontanarsi dal proprio posto di lavoro senza giustificato motivo; parimenti non può lasciare lo stabilimento, se non debitamente autorizzato dalla Direzione o da chi per essa.
Gli operai sospesi non possono entrare nello stabilimento.
Salvo speciale permesso, non è consentito all’operaio di entrare e di intrattenersi nello stabilimento nelle ore fuori del proprio turno.
Compatibilmente con le esigenze del lavoro possono essere concessi all'operaio permessi di assentarsi dallo stabilimento ove siano richiesti per giustificati motivi.

Art. 36. - Divieti.
È proibito fumare ed introdurre negli stabilimenti cibi o bevande alcooliche senza il permesso della Direzione. [...]

Art. 39. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni al presente contratto ed alle altre norme o regolamenti interni di cui all’art. 42 possono essere punite:
1) con la multa fino ad un massimo di tre ore di paga sulla base dei minimi previsti nell’art. 1 delle tabelle salariali;
2) con la sospensione dal lavoro fino al massimo di tre giorni;
3) con il licenziamento in tronco.

Art. 40. - Multe e sospensioni.
La multa può essere inflitta all’operaio:
а) che abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo;
c) che eseguisca con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che guasti, per disattenzione, il macchinario o il materiale in lavorazione, o non avverta subito i superiori diretti, di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell’andamento del lavoro;
e) che in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente contratto di lavoro o commetta mancanze che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza dello stabilimento.
Nei casi di maggiore gravità o recidiva, la Direzione ha facoltà di infliggere la sospensione.

Art. 41. - Licenziamento in tronco.
Il licenziamento con immediata cessazione dal lavoro e dalla paga senza indennità di sorta potrà essere applicato, oltre che nel caso previsto all’ultimo comma dell’art. 35, nei seguenti casi:
а) contravvenzione al divieto di fumare;
[...]
e) risse in fabbrica;
d) insubordinazione verso i superiori;
e) furti e danneggiamenti volontari, rivelazioni di procedimenti o sistemi di lavorazione;
[...]
g) negligenza od atti implicanti colpa grave;
h) mancanze di cui alla lettera e) del precedente articolo quando da esse derivi grave pregiudizio;
i) recidiva in qualunque delle colpe che abbiano dato luogo all’applicazione della sospensione nei sei mesi precedenti, oppure recidiva nell’identica mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni.

Art. 42. - Norme speciali.
Oltre che alle norme del presente contratto collettivo di lavoro, gli operai debbono uniformarsi anche a tutte le altre norme speciali che potranno essere stabilite dalla Direzione, purché non modifichino le disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme speciali, ove abbiano carattere generale, dovranno essere affisse in tabelle all’ingresso o nell’interno dello stabilimento o nel luogo ove si effettua la paga.

Art. 43. - Reclami e controversie.
Tutti i reclami di puro carattere individuale dovranno seguire le consuetudinarie norme disciplinari di stabilimento e saranno risolti con trattative dirette fra gli operai interessati ed i loro superiori.
Qualora, nell’applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro, sorga controversia, questa dovrà, prima dell’azione giudiziaria, essere sottoposta all’esame delle competenti Associazioni sindacali, per sperimentare il tentativo di conciliazione delle parti.
A tale fine l’Associazione che riceverà la denuncia della controversia, a termini dell’art. 5 del R.D.L. 21 maggio 1934, n. 1073, dovrà darne immediata comunicazione all’altra Associazione contraente.
Nel caso che in tale sede non si raggiunga l’accordo entro 15 giorni dalla data di spedizione della denuncia, l’interessato avrà la facoltà di adire l’Autorità giudiziaria.
Le controversie collettive per l’applicazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti Associazioni sindacali, e, in caso di mancato accordo, prima dell’azione giudiziaria dinanzi alla Magistratura del Lavoro, saranno sottoposte al Collegio di Conciliazione della Corporazione dei Prodotti Tessili ai sensi dell’art. 13 della legge 5 febbraio 1934, n. 163.