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Decreto Ministeriale 27 settembre 1965 - Determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.

Pubblicati in Gazzetta Ufficiale n. 278 del 8 novembre 1965

Vedi:
DM 16 febbraio 1982


 

 

Preambolo

Il Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio:
 

Visto l'art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966, sulla disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento;
Ritenuta la necessità di emanare il provvedimento ivi previsto;

Decreta:
 

Articolo 1
Articolo unico.

I depositi e le industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, nonchè la periodicità delle visite, sono determinati come dall'allegato elenco che, controfirmato dal Ministro per l'interno e dal Ministro per l'industria e commercio, forma parte integrante del presente decreto.


Allegato 1
Allegato unico.

Elenco dei depositi e Industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi (art. 4 della legge  26 luglio 1965, n. 966).
 

I. - Attività soggette a visite annuali.
 

1. Stabilimenti ed officine in cui si producono o si utilizzano gas infiammabili compressi, disciolti o liquefatti.

2. Centrali di decompressione o di compressione e di imbidonamento di gas infiammabili, stazioni di travaso, depositi di metano e di idrocarburi gasosi, impianti di utilizzazione industriale di idrocarburi gasosi.

3. Depositi, con o senza vendita al minuto, di gas infiammabili e combustibili (gas compressi, disciolti o liquefatti).

4. Stabilimenti e depositi degli olii minerali, miscele lubrificanti ed affini (distillazione, raffinazione e trattamento degli olii minerali, industria petrolchimica, distillazione di rocce asfaltiche, distillazione a bassa temperatura di combustibili fossili, lavorazione ulteriore di petroli, benzina, ecc., preparazione di carburanti speciali e miscele diverse da quelle ufficiali, produzione e lavorazione di paraffina, vaselina, ceresina, ecc., lavorazione di olii lubrificanti ed affini, produzione di emulsione bituminosa da petroli, rigenerazione di olii esausti o bruciati, altre eventuali lavorazioni affini).

5. Stabilimenti e depositi di acqua ragia vegetale.

6. Autorimesse con più di 9 automezzi.

7. Stabilimenti per la produzione di agglomerati combustibili di bitumi, di catrame, di leganti per uso stradale, di derivati vari: cartoni e feltri catramati, carboleum, vernici nere, ecc.; ed altre eventuali lavorazioni affini.

8. Stabilimenti per l'industria degli esplosivi (produzione di dinamite o gelatine esplosive - polveri senza fumo - miscugli esplosivi a base di clorati e perclorati alcalini - esplosivi con ossigeno liquido - sostanze innescanti plastidrati - miscele detonanti - micce - fuochi pirotecnici o razzi - altre eventuali lavorazioni affini).

9. Depositi di esplosivi (depositi di fabbrica o di cantiere di scaricamento - ripristino e caricamento proiettili - depositi di vendita - depositi di consumo permanenti e temporanei - depositi giornalieri - depositi per usi agricoli).

10. Stabilimenti per l'industria della gomma elastica e della guttaperga (fabbricazione: di fogli, tubi di gomma, di oggetti di gomma e guttaperga, di tessuti di gomma, di pneumatici, semipneumatici, di calzature di gomma e di tela gomma, di maschere antigas ed antipolvere, di mastici, di rigenerato di gomma, di ebanite, diamantite, vulcanite ed oggetti di ebanite, diamantite e vulcanite, di altri prodotti affini).

11. Stabilimenti e depositi di solventi infiammabili per uso industriale (acetato di amile, acetato di butile, acetato di etile, acetato di isoamitile, acetato di propile, acetato di vinile, acetone, acido acetico, alcool butilico, alcool etilico, alcool isoamilico, alcool isopropilico, alcool metilico, aldeide acetica, benzina, benzolo, butadiene, butatone, butilene, cicloesano, cloroformio, dimetibenzele, eptano, esano, etere etilico, etere isopropilico, etere metilico, etere vinicolo, etere metiletilico, etilbenze, formiato di etile, formiato di metile, furfurolo, metilcicloesano, metilbutilchetone, nafta, metiletilico, ossido di etilene, ossido di mesitile, ossisolfuro di carbonio, pridina, solfuro di carbonio, toluolo, trementina) nonchè di acido ossalico (nel caso particolare in cui venga ottenuto liberando l'acido formico dell'idrogeno, dagli acidi stearico, palmitico, oleico, con o senza distillazione di acidi grassi), di aldeide formica, di allumina per estrazione della bauxite, di ammoniaca per sintesi diretta e sotto pressione, di clorati alcalini, di cloro liquido, di ossido di etile, di liquidi alogeni per azione dell'alogeno su idrocarburi gassosi, di fosforo, di solfuro di carbonio, di carburo di calcio, di altri prodotti affini.

12. Industrie chimiche per la produzione di resine sintetiche, di coloranti organici ed intermedi e di prodotti farmaceutici con impiego di solventi e altri prodotti infiammabili (acrilnitrile, bromuro di etile, bromuro di metile, clorobenzene, cloruro di etile, diclorcetilene, dietilamina, diossano, etilamina, stirolo monomero).

13. Fabbriche e depositi all'ingrosso di fiammiferi e di torce.

14. Opifici per la fabbricazione della ceralacca.

15. Fabbriche di concimi chimici a base di nitrati.

16. Opifici per l'estrazione a fuoco del grasso animale o per la produzione di colle animali con impiego di solventi infiammabili.

17. Opifici per l'estrazione a caldo, distillazione, pirogenazione, idrogenazione dell'olio di pesce.

18. Opifici per la idrogenazione di oli; e di grassi (vegetali ed animali) per la lavorazione dei grassi e produzione di margarine.

19. Fabbriche e depositi di vernici con solventi volatili (all'alcool, a spirito, a lacca) e di vernici cellulosiche, nonchè i relativi diluenti e plastificanti.

20. Stabilimenti in cui viene eseguita l'iniezione di olii creosotati nel legno.

21. Opifici per la maturazione e la colorazione della frutta e dei legumi se ottenuta per riscaldamento a gas dei locali, o per la presenza di gas infiammabili.

22. Fabbriche di surrogati del caffè.

23. Stabilimenti di estrazione con solventi e raffinazione di olii vegetali.

24. Opifici per la fabbricazione degli inchiostri con solventi infiammabili e di quelli prodotti a caldo.

25. Stabilimenti di produzione o depositi di fosforo.

26. Depositi di alcool etilico a concentrazione superiore al 60 per cento.

27. Distillerie e depositi di alcool e acquavite.

28. Laboratori ed opifici per la produzione di preparati farmaceutici galenici, di specialità farmaceutiche, di prodotti chimici, di prodotti deodoranti, igienici, disinfettanti ed insetticidi vari.

29. Stabilimenti per la fusione dello zolfo e per la produzione di zolfo raffinato.

30. Opifici per la fabbricazione di giocattoli in celluloide, in plastica, in legno, in gomma, in stoffa ed altre simili sostanze.

31. Esercizi di minuta vendita (rivendita) di materie esplosive, cartucce da caccia, ecc.

32. Fabbriche o depositi, esclusi quelli di rivendita al minuto, di creme e lucidi per pavimenti, per metalli, per mobili, per calzature, ecc. ed altri prodotti affini.

33. Centrali ed impianti per la produzione di:
gas di distillazione (gas illuminante, gas d'olio o di craking);
gas di reazione (gas d'aria, gas d'acqua, gas misto);
gas di carburazione (aria carburata).

34. Stabilimenti di produzione di fibre tessili poliviniliche, del rajon e della cellophane e di prodotti affini ottenuti con l'impiego di solventi infiammabili.

35. Aziende per la produzione di polvere di carbone.

36. Distributori stradali fissi di metano e di gas di petrolio liquefatto (g.p.l.) per motori a combustione interna.

37. Impianti nucleari (art. 1, lettera b ), della legge 31 dicembre 1962, n. 1860.

38. Impiego di isotopi radioattivi (art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185); istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali vengono utilizzate sostanze radioattive naturali o artificiali, apparecchi contenenti dette sostanze e apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti.

39. Commercio di materie radioattive (capo VI del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185): esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive.

40. Trasporto di materie fissili speciali e materie radioattive: autorimesse delle ditte in possesso di autorizzazione permanente (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860).
 

II. - Attività soggette a visite biennali.
 

41. Molini per cereali od altre macinazioni con potenzialità superiore ai 200 quintali nelle 24 ore; Silos.

42. Opifici per la lavorazione del riso, e per la produzione di tapioca, con potenzialità superiore ai 100 quintali nelle 24 ore.

43. Officine per la verniciatura a fuoco dei metalli con più di 10 operai addetti.

44. Aziende per la lavorazione della foglia del tabacco comprendente processi di essiccazione.

45. Fabbriche di liquori - Fabbriche di profumi.

46. Stabilimenti per la costruzione di cavi e conduttori elettrici isolanti.

47. Laboratori di attrezzerie teatrali e di scenografia (separati dai teatri).

48. Stabilimenti per la produzione di carte fotografiche, di carte calcografiche, di carte eliografiche e cianografiche, di pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche di sicurezza.

49. Stabilimenti per l'industria della carta (fabbricazione delle paste meccaniche di legno, delle mezze paste di paglia, stracci, ecc., della carta, del cartone, carte paraffinate, cerate e simili, carte da parati ed altre di tipi affini, patinatura e verniciatura della carta e dei cartoni, confezioni della carta a pizzo, sfrangiata, globulata, ecc., confezione di globi e palloni di carta, carta filata e trucioli di carta, fabbricazione di registri e quaderni, di scatole di carta e cartone, di sacchi, sacchetti, buste, involucri per sigarette e per fiammiferi e di altri oggetti affini).

50. Fabbriche di mobili di legno, di biliardi, di arredamenti in legno, di serramenti di legno, di scale di legno, di giocattoli in legno ed altri prodotti affini.

51. Stabilimenti delle varie industrie di produzione dei tessili compresi quelli per la produzione di olii, bozzime, appretti e disappretti per l'industria tessile, quelli per la verniciatura dei tessuti e simili, fabbriche di tele cerate, di linoleum e di altri simili prodotti.

52. Opifici per la produzione di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini.

53. Stabilimenti per produzione di olii vegetali.

54. Opifici per la preparazione di crine vegetale, della treccia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, fabbricazione di scope, lavorazione del sughero, del cacao, produzione di farine di legno macinato ed altre fabbricazioni affini.

55. Opifici per la lavorazione delle setole, del crine animale, del pelo, di fibre vegetali, del capok, delle penne e delle piume per l'imbottitura, dell'ovatta e di altri prodotti affini.

56. Fabbriche per la produzione di lana d'acciaio. Opifici in cui si producono o si impiegano polveri metalliche od organiche; fabbriche di prodotti di magnesio, elektron o altre leghe di magnesio ad alto tenore.

57. Depositi di clorati entro l'abitato.

58. Depositi di prodotti di cui al n. 15.

59. Depositi all'ingrosso di prodotti di cui al n. 49 e depositi per la cernita di carta usata, di stracci e di cascami, di fibre tessili per le industrie della carta.

60. Depositi all'ingrosso di creme e lucidi per pavimenti, metalli, mobili, calzature, altri prodotti affini.

61. Impianti centralizzati di metano per uso civile.

62. Cabine di compressione o di decompressione di metano a servizio di reti di trasporto e di distribuzione.

63. Stabilimenti per la fabbricazione del vetro, con esclusione di quelli a carattere artigianale.

64. Officine per la verniciatura a spruzzo o a pennello con vernici infiammabili.
 

III. - Attività soggette a visite triennali.
 

65. Produzione o deposito di pellicole cinematografiche e fotografiche; agenzie di noleggio dei films con supporto in celluloide e locali per la revisionatura degli stessi.

66. Stabilimenti per la ripresa dei films (teatri di posa), per la sincronizzazione ed il doppiaggio dei films, per lo sviluppo e stampa dei films.

67. Stabilimenti per la costruzione e riparazione di automobili, carri e carrozze per ferrovie e tranvie.

68. Zuccherifici e raffinerie dello zucchero.

69. Tipografie.

70. Depositi di agglomerati combustibili, di bitumi, di catrame e di leganti per uso stradale, di derivati vari, di carboni e feltri catramati, di carboleum, di vernici nere, ecc., per quantità superiori ai 50 quintali.

71. Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale o minerale, di carbonella, di sughero, di sommacco e di altri prodotti affini, per quantità superiori ai 200 quintali.

72. Stabilimenti industriali siderurgici e stabilimenti per la produzione e la lavorazione di alluminio, zinco, piombo, mercurio, rame, antimonio e di altri metalli.

73. Forni alimentati da combustibile solido, liquido e gassoso, per panificazione, per cottura di biscotti, di panettone e pasticcerie diverse.

74. Depositi all'ingrosso di carte fotografiche, calcografiche, eliografiche, di pellicole cinematografiche e fotografiche di sicurezza, nonchè di prodotti della carta in genere.

75. Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili e motocicli.

76. Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli.

77. Officine per riparazione motori ed autoveicoli con oltre 5 addetti.

78. Impianti centralizzati di riscaldamento alimentati con combustibile liquido.

79. Drogherie e mesticherie.
 

IV. - Attività soggette a visite quinquennali.
 

80. Rivendite al minuto di olii minerali e loro derivati, con quantitativi di prodotti superiori ai limiti indicati nell'art. 14 del decreto ministeriale 31 luglio 1934.

81. Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma (riparazione di pneumatici, stivali e stivaloni di gomma, ecc.), con più di 5 operai addetti

82. Officine per la saldatura autogena e per taglio con fiamma ossidrica e con quella ossiacetilenica.

83. Lavanderia a secco e tintorie.

84. Fabbriche di maioliche, porcellane e simili.

85. Segherie, falegnamerie ed ebanisterie, depositi di prodotti di cui al n. 50.

86. Rivendite al minuto di vernici con solventi volatili (all'alcool, a spirito, a lacca), e di quelle cellulose con i relativi diluenti e plastificanti.

87. Pastifici con produzione giornaliera superiore ai 10 quintali.

88. Depositi all'ingrosso dei prodotti di cui al precedente n. 52.

89. Fornaci da laterizi, fornaci e molini da gesso, da calce e da cemento, con annesso deposito di combustibile.

90. Industrie per la confezione in serie di abiti, biancheria, indumenti di maglieria ed altri simili (nylon, terital, ecc.) con esclusione dei laboratori a carattere artigiano.

91. Stazioni e sottostazioni di trasformazione di energia elettrica, impianti elettrogeni azionati da motore a scoppio per produzione di energia elettrica sussidiaria.

92. Distributori fissi stradali di benzina e gasolio per motori a combustione interna e distributori fissi per miscela.

93. Stazioni di servizio per autoveicoli.

94. Edifici destinati a biblioteche, archivi, musei, gallerie, alberghi, scuole, ospedali, collegi e simili.

95. Fabbriche per la produzione di lampade elettriche, lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici, valvole elettriche, ecc.

96. Centrali termoelettriche di produzione.

97. Depositi e grandi magazzini di vendita di abiti, biancheria, maglieria ed altri simili indumenti; grandi empori per la vendita di oggetti di genere vario; supermercati.
 

V. - Attività soggette a visite "una tantum".
 

98. Oleodotti per il trasporto di liquidi infiammabili e gasdotti.

99. Cantieri navali per nuove costruzioni e riparazioni.

100. Centrali idroelettriche di produzione.