Categoria: 1940
Visite: 9659

Tipologia: CCNL
Data firma: 1 ottobre 1940
Validità: 02.09.1940 - 01.09.1941
Parti: Federazione Nazionale Fascista degli Esercenti Industrie Tessili Varie e del Cappello e Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori dell’industria Tessile
Settori: Tessili, Stracci
Fonte: G.U. 27 gennaio 1941, n. 21, p. II

Sommario:

Art. 1. - Assunzione del personale.
Art. 2. - Documenti.
Art. 2-bis. - Visita medica.
Art. 3. - Lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Lavoro straordinario e lavoro festivo.
Art. 7. - Lavoro notturno.
Art. 8. - Computo delle percentuali per il lavoro straordinario, festivo, notturno.
Art. 9. - Pulizia del macchinario.
Art. 10. - Recuperi.
Art. 11. - Sospensioni e discontinuità del lavoro.
Art. 12. - Lavoro a squadre.
Art. 13. - Turni a scacchi.
Art. 14. - Giorni festivi.
Art. 15. - Ferie.
Art. 16. - Trattamento di malattia.
Art. 17. - Matrimonio e maternità.
Art. 18. - Gratifica natalizia.
Art. 19. - Disciplina dell’apprendistato.
Art. 20. - Pagamento delle mercedi e reclami sulla paga.
Art. 21. - Disciplina dei cottimi.
Art. 22. - Trasferte.
Art. 23. - Abito da lavoro.
Art. 24. - Passaggio di mansioni.
Art. 25. - Chiamata o richiamo alle armi o nella M.V.S.N.
Art. 26. - Trapasso di azienda.
Art. 27. - Benemerenze fasciste.
Art. 28. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 29. - Indennità di licenziamento ed in caso di morte.
Art. 30. - Casse Mutue Malattia.
Art. 31. - Inizio e fine del lavoro.
Art. 32. - Permessi di entrata e di uscita.
Art. 33. - Assenze.
Art. 34. - Divieti.
Art. 35. - Visite d’inventario e personali.
Art. 36. - Danni e trattenute per risarcimento.
Art. 37. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 38. - Multe e sospensioni.
Art. 39. - Licenziamento in tronco.
Art. 40. - Norme speciali.
Art. 41. - Contratti integrativi.
Art. 42. - Reclami e controversie.
Art. 43. - Durata del contratto.
Art. 44. - Deposito.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per le maestranze addette alla classificazione e sfilacciatura degli stracci, 1 ottobre 1940

Addì 1° ottobre 1940-XVIII, in Milano, tra la Federazione Nazionale Fascista degli Esercenti Industrie Tessili Varie e del Cappello [...] e la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori dell’industria Tessile [...], si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per le maestranze addette alla classificazione e alla sfilacciatura degli stracci di qualsiasi fibra tessile.

Art. 2-bis. - Visita medica.
L’operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia del datore di lavoro.

Art. 3. - Lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti.
Per l'ammissione nelle aziende e per il lavoro delle donne e dei minori fino ai 18 anni, valgono le norme di legge.

Art. 5. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali, con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le deroghe ed eccezioni previste dal presente contratto per i recuperi e quelle contemplate dal R.D.L. 29 maggio 1937, n. 1768 sulle 40 ore di lavoro settimanali e ferme restando le disposizioni del sabato fascista.
I lavori preparatori e complementari che possono essere eseguiti oltre l’orario normale di cui all’art. 5 del predetto R.D.L. sono: predisposizione e cessazione del funzionamento degli impianti termici, idraulici, elettrici, di ventilazione, di inumidimento, di riscaldamento, messa a punto del macchinario di sfilacciatura.
La distribuzione dell’orario giornaliero sarà stabilita dalla Direzione in apposite tabelle da affiggersi all’entrata dello stabilimento.
Le ore di lavoro sono contate con l'orologio dello stabilimento.
Restano ferme le disposizioni di cui all’accordo interconfederale 8 novembre 1939-XVIII limitatamente al periodo della loro applicabilità. Per il periodo di validità della legge 16 luglio 1940-XVIII, n. 1109, varranno le norme previste dalla legge stessa.

Art. 6. - Lavoro straordinario e lavoro festivo.
È considerato lavoro straordinario quello compiuto oltre l’orario fissato in conformità dell’articolo precedente.
Il lavoro straordinario potrà essere effettuato solo nei casi e nei limiti e con la procedura prevista della vigenti disposizioni di impedimento.
Nessun operaio potrà esimersi dall’effettuare il lavoro straordinario e festivo entro i limiti stabiliti, salvo giustificato motivo di impedimento.
Le ore di lavoro straordinario che, sommate a quelle ordinarie, non portano la durata complessiva del lavoro ad eccedere le otto ore giornaliere oppure le 48 ore settimanali, saranno compensate con una maggiorazione del 10 % in conformità dei contratti collettivi interconfederali 10 novembre 1938 e 16 ottobre 1939-XVII.
Il lavoro straordinario, prestato nei modi e nei termini previsti dalla legge, oltre le 48 ore settimanali o le 8 ore giornaliere ovvero oltre il maggior orario consentito dalle deroghe ed eccezioni previste dalla legge stessa, sarà compensato con un aumento del 25 °fo per le ore diurne e del 40 % per le ore notturne.
Il lavoro prestato nei giorni festivi, nei casi in cui è consentito dalla legge, è compensato con un aumento del 50 % sulla retribuzione.
Tale aumento non è dovuto agli operai che, lavorando a turno, prestano la loro opera nei giorni festivi ed hanno il riposo in altro giorno della settimana nei casi in cui ciò è consentito dalla legge.
Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili nel senso che la maggiore assorbe la minore, e sostituiscono quelle contemplate dai contratti provinciali od aziendali attualmente in vigore.
Restano ferme le disposizioni di cui al contratto collettivo interconfederale 8 novembre 1939-XVIII, limitatamente al periodo della loro applicabilità. Per il periodo di validità della legge 16 luglio 1940-XVIII, n. 1109, varranno le norme previste dalla legge stessa.

Art. 7. - Lavoro notturno.
Per ore notturne si intendono quelle comprese fra le 22 e le 5 antimeridiane.
[...]
Qualora il turno di notte dovesse protrarsi fino alle 6 del mattino, l’ultima ora sarà considerata come notturna.
Restano ferme le disposizioni di cui al contratto collettivo interconfederale 8 novembre 1939-XVIII, limitatamente al periodo della loro applicabilità.

Art. 9. - Pulizia del macchinario.
Qualora la pulizia del macchinario venga effettuata oltre l’orario normale di lavoro, essa sarà considerata come prestazione straordinaria.

Art. 10. - Recuperi.
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perduto a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate fra le Organizzazioni sindacali interessate, purché esso sia contenuto nel limite di un’ora al giorno (ivi compreso) il recupero del sabato fascista ai sensi dell’art. 7 del R.D.L. 29 maggio 1937, n. 1768 e si effettui entro le 2 quindicine immediatamente successive alla avvenuta interruzione.

Art. 12. - Lavoro a squadre.
Il lavoro a più squadre seguirà l’orario normale di 8 ore per turno in esso compresa la mezz’ora di riposo da effettuarsi fuori del locale del lavoro ed in ogni caso a macchine ferme.
Il lavoro a squadre verrà remunerato con l’aumento del 7 % sulle paghe orarie e le tariffe di cottimo stabilite per il lavoro a turno unico.
La predetta maggiorazione verrà corrisposta sia nel caso di squadre composte di soli uomini o di sole donne come nel caso di squadre promiscue di donne e di uomini o non è dovuto nel caso di riduzione di orario di lavoro a meno di 11 ore complessive se si tratta di lavoro a due squadre (meno di 5 ore e mezza giornaliere per ciascuna squadra) e a meno di 13 ore e mezza se si tratta di 3 squadre (meno di ore 4 e mezza giornaliere per ciascuna squadra).

Art. 13. - Turni a scacchi.
I turni a scacchi sono consentiti solo nelle aziende dove attualmente esistono.
In caso di turni a scacchi, ai lavoratori che vi sono adibiti sarà corrisposta sulle paghe orarie e sulle tariffe di cottimo la maggiorazione del 7 %.

Art. 15. - Ferie.
All’operaio che abbia un’anzianità di 12 mesi consecutivi presso la ditta nella quale è occupato, saranno concessi, ogni anno, 6 giorni (48 ore) di ferie retribuite che, compatibilmente con le esigenze dell’industria, saranno consecutivi.
[...]
Non è ammessa la rinuncia né espressa né tacita delle ferie.

Art. 17. - Matrimonio e maternità.
Per il trattamento dell’operaia che contrae matrimonio o che trovasi in istato di gravidanza o di puerperio, nonché per le altre provvidenza di carattere demografico, valgono le norme stabilite dalle due Confederazioni.
L’operaia in istato di gravidanza è tenuta a presentare al datore di lavoro, entro il sesto mese, a norma del R.D. 28 agosto 1930, n. 1358 un certificato medico attestante la data presunta del parto. 

Art. 19. - Disciplina dell’apprendistato.
1) È considerato apprendista chiunque abbia superato il 14 anno di età e sia occupato nello stabilimento con lo scopo di acquistare la capacità necessaria per divenire lavoratore qualificato, mediante un addestramento pratico anche accessorio.
La età massima dei lavoratori dei quali è ammessa l’assunzione in qualità di apprendisti è fissata in anni 25.
La durata massima dell’apprendistato sarà determinata nei contratti integrativi provinciali.
[...]
3) La durata giornaliera del lavoro degli apprendisti è quella stabilita per il lavoro degli altri operai e in essa è compreso il tempo per gli insegnamenti che si svolgeranno nei corsi per la formazione professionale dei lavoratori.
4) Il periodo di addestramento già iniziato in una azienda è computato presso una nuova azienda, ai fini del completamento del periodo prescritto di apprendistato, per intero se l’addestramento riguarda le stesse mansioni e sempreché non sia intercorsa un’interruzione superiore ai 18 mesi.
5) Durante il periodo di apprendistato, l’apprendista dovrà lavorare a giornata: nel caso che fosse passato al lavoro a cottimo egli perderà la qualifica di apprendista e sarà considerato operaio ancorché non siano trascorsi i termini di durata massima dell’apprendistato.
6) Le mansioni per le quali le tabelle salariali fissano la retribuzione per età; non comportano periodo di apprendistato.
7) Nel caso in cui l’apprendista provenga da altre lavorazioni, che comportano un periodo di apprendistato già compiuto, il nuovo periodo di apprendistato viene ridotto a metà, considerando come ultimata la prima metà di tale periodo anche agli effetti della retribuzione.
Nel caso in cui si tratti di apprendista che non aveva ancora terminato il periodo di tirocinio nella categoria di origine, gli sarà riconosciuto il periodo compiuto come apprendista, in tale categoria con un massimo pari alla metà del nuovo periodo di apprendistato.
[...]

Art. 21. - Disciplina dei cottimi.
La disciplina del lavoro a cottimo è regolata dal contratto collettivo interconfederale 20 dicembre 1937-XVI, che qui di seguito si riporta:
а) Tutti i lavoratori dovranno essere retribuiti o ad economia od a cottimo, intendendosi per cottimo i tipi tradizionali di tale sistema di lavoro, uniformati ai principi corporativi delle presenti disposizioni.
[...]
c) Agli operai interessati dovranno essere comunicate per iscritto, all’inizio del lavoro, le condizioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente.
[...]
g) Ogni qualvolta in conseguenza dell’Organizzazione del lavoro nell’azienda, l’operaio sia vincolato ad un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione del lavoro a lui affidato sia il risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione, l’operaio stesso deve essere retribuito a cottimo,
[...]
h) È proibito alle aziende di servirsi di cottimisti i quali abbiano alle proprie dipendenze altri lavoratori da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il rapporto di lavoro sempre intercorrente fra il lavoratore e l’azienda e la dipendenza di una lavoratore da un altro unicamente possibile agli effetti tecnici o disciplinari.
i) Qualunque contestazione in materia di cottimi, riguardante la precisazione di elementi tecnici o accertamenti di fatto determinanti tariffe di cottimo, è rimessa - a norma del R.D.L. 7 marzo 1938-XVI, n. 406 - all’esame di un Organo tecnico composto di un rappresentante di ognuna delle Organizzazioni sindacali interessate e presieduto da un Ispettore Corporativo.
Tale Organo ha facoltà di eseguire i sopraluoghi e gli accertamenti necessari ai fini dell’esame della controversia.
Le decisioni dell’Organo stesso saranno prese a maggioranza.
Contro le decisioni dell’Organo tecnico di cui sopra è ammesso ricorso soltanto da parte delle Confederazioni, entro il termine di 15 giorni dalla decisione al Collegio tecnico superiore presso il Ministero delle Corporazioni, ai sensi dell’art. 4 del predetto R.D.L. 7 marzo 1938-XVI.
Le decisioni non appellate e quelle adottate dal predetto Collegio tecnico superiore in sede di appello diventano obbligatorie per le parti.

Art. 31. - Inizio e fine del lavoro.
[...]
La cessazione del lavoro è indicata da un unico segnale dato alla fine dell’orario; nessun operaio può cessare il lavoro né comunque lasciare il proprio posto, prima di tale segnale.
I cancelli degli stabilimenti vengono aperti cinque minuti dopo il segnale di cessazione del lavoro.

Art. 32. - Permessi di entrata e di uscita.
Durante il lavoro l’operaio non può allontanarsi dal proprio posto di lavoro senza giustificato motivo, parimenti non può lasciare lo stabilimento, se non debitamente autorizzato dalla Direzione o da chi per essa.
Gli operai sospesi non possono entrare nello stabilimento.
Salvo speciale permesso, non è consentito all’operaio di entrare e di intrattenersi nello stabilimento nelle ore fuori del proprio turno.
Compatibilmente con le esigenze del lavoro possono essere concessi all’operaio permessi di assentarsi dallo stabilimento ove siano richiesti per giustificati motivi.

Art. 34. - Divieti.
È proibito fumare ed introdurre negli stabilimenti cibi o bevande alcooliche senza il permesso della Direzione,
[...]

Art. 37. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni al presente contratto ed alle altre norme o regolamenti interni di cui all’art. 40, possono essere punite:
1) con la multa fino al massimo di 3 ore di paga oraria;
2) con la sospensione dal lavoro fino al massimo di 3 giorni;
3) con il licenziamento in tronco.

Art. 38. - Multe e sospensioni.
La multa può essere inflitta all’operaio:
а) che abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo;
c) che eseguisca con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che guasti, anche per disattenzione, il macchinario o il materiale in lavorazione, o non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell’andamento del lavoro;
c) che in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente contratto di lavoro o commetta mancanze che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene, ed alla sicurezza dello stabilimento.
Nel casi di maggiore gravità o recidiva, la Direzione ha facoltà di infliggere la sospensione.

Art. 39. - Licenziamento in tronco.
Il licenziamento con immediata cessazione del lavoro e dalla paga senza indennità di sorta potrà essere applicato, oltre che nel caso previsto all’ultimo comma dell’art. 33, nei seguenti casi:
а) contravvenzione al divieto di fumare;
[...]
e) risse in fabbrica;
d) insubordinazione verso i superiori;
e) furti e danneggiamenti volontari, rivelazioni di procedimenti o di sistemi di lavorazione;
[...]
g) negligenza od atti implicanti colpa grave;
h) mancanze di cui alla lettera e) del precedente articolo quando da esse derivi grave pregiudizio;
i) recidiva in qualunque delle colpe che abbiano dato luogo all’applicazione della sospensione nei sei mesi precedenti, oppure recidiva nell’identica mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni.

Art. 40. - Norme speciali.
Oltre che alle norme del presente contratto collettivo di lavoro, gli operai debbono uniformarsi anche a tutte le altre norme speciali che potranno essere stabilite dalla Direzione, purché non modifichino le disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme speciali, ove abbiano carattere generale, dovranno essere affisse in tabelle all’ingresso o nell’interno dello stabilimento o nel luogo ove si effettua la paga.

Art. 41. - Contratti integrativi.
I contratti integrativi salariali provinciali o aziendali dovranno contemplare quanto segue:
a) categorie e minimi di paga;
b) durata dell’apprendistato a termine dell’art. 19;
d) misura delle retribuzioni degli apprendisti a termini dell’articolo 19;
d) limiti di tempo per l’esecuzione dei lavori preparatori e complementari a termini dell’art. 5;
e) percentuali di maggiorazione per il lavoro a cottimo a termini dell’art. 21.
I contratti di lavoro attualmente vigenti per le maestranze dipendenti dalle aziende a cui si applica il presente contratto, saranno limitatamente alla parte regolamentare del presente contratto nazionale sostituiti di diritto da quest’ultimo alla data della sua entrata in vigore; la rimanente regolamentazione resterà in vigore a integrazione del presente contratto fino a quando i detti contratti non saranno sostituiti dai contratti integrativi provinciali che saranno stipulati a integrazione del presente contratto nazionale.

Art. 42. - Reclami e controversie.
Tutti i reclami di puro carattere individuale dovranno seguire le consuetudinarie norme disciplinari di stabilimento e saranno risolte con trattative dirette fra gli operai interessati ed i loro superiori.
Qualora nell’applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro, sorga controversia, questa dovrà, prima dell’azione giudiziaria, essere sottoposta all’esame delle competenti Associazioni sindacali, per sperimentare il tentativo di conciliazione delle parti.
A tale fine, la Federazione che riceverà la denuncia della controversia, a termine dell’art. 5 del R.D.L. 21 maggio 1934, n. 1073, dovrà darne immediata comunicazione all’altra Associazione contraente.
Nel caso che in tale sede non si raggiunga l’accordo entro 15 giorni dalla data di spedizione della denuncia, l’interessato avrà facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
Le controversie collettive per l’applicazione del presente contratto, saranno esaminate dalle competenti Associazioni sindacali e, in caso di mancato accordo, prima dell’azione giudiziaria dinanzi alla Magistratura del Lavoro, saranno sottoposte al Collegio di Conciliazione della Corporazione dei Prodotti Tessili ai sensi dell’art. 13 della legge 3 febbraio 1934, n. 163.