PROTOCOLLO D’INTESA

La Procura Generale presso la Corte di Appello di Firenze, le Procure della Repubblica della Toscana, le Aziende UUSSLL della Toscana, l’INAIL regionale e la Direzione Regionale del Lavoro condividono il seguente protocollo relativo alla gestione delle notizie di reato di infortuni sul lavoro e malattie professionali dai quali siano derivate lesioni gravi o gravissime o morte.

Firenze, 13 dicembre 2011

OBIETTIVI

L’accordo si propone di definire procedure omogenee su tutto il territorio regionale per gestire tutte le notizie di reato relative ad infortuni e malattie professionali dalle quali siano derivate lesioni gravi o gravissime o morte del lavoratore. In particolare il protocollo si propone di definire le priorità per formalizzare le modalità di conduzione delle indagini e per assicurare una copertura omogenea su tutto il territorio regionale. Le Direzioni del Lavoro garantiranno il coordinamento degli organi preposti alla vigilanza in materia di rapporti di lavoro ex art. 4 e 5 Dlgs 124/04.

FLUSSI INFORMATIVI

Obiettivo prioritario è quello di migliorare i flussi informativi sulle patologie da lavoro rendendoli più completi e tempestivi. Tale risultato sarà reso possibile da una serie di iniziative che i singoli Enti aderenti all’accordo si impegnano ad adottare.
1. I destinatari dei flussi informativi saranno esclusivamente le Unità Funzionali Prevenzione Igiene e Sicurezza Luoghi di Lavoro (UU.FF. PISLL) delle ASL a seguito di direttive in tal senso impartite dalle Procure della Repubblica
2. Le UU.FF. P.I.S.L.L. saranno informate da parte del Sistema 118 e dai Pronto soccorso di tutti i casi di intervento a seguito di infortuni sul lavoro che hanno determinato lesioni almeno gravi ed attiveranno interventi tempestivi anche utilizzando, ove necessario, la pronta disponibilità.
3. Le Procure della Repubblica daranno indicazioni a tutte le forze dell'ordine affinché informino le Asl territorialmente competenti non appena ricevono notizie relative ad infortuni o malattie professionali.
4. Tempestiva trasmissione da parte di INAIL verso le UU.FF. PISLL di tutte le informazioni relative agli infortuni ed alle malattie professionali la cui prognosi superi i 40 giorni (nel momento in cui Inail ne acquisisce notizia) o che determinano una invalidità permanente (nel momento in cui Inail ne acquisisce notizia). Tali informazioni saranno rese disponibili mediante un accesso diretto, da parte delle UF PISLL agli archivi INAIL (Allegato I ).
5. Trasmissione, in via informatica, da parte di INAIL del referto di malattia professionale al momento della insorgenza della presunta origine professionale della patologia in esame e non della definizione positiva del caso.
6. Tempestiva trasmissione in via informatica dell’avvenuta definizione della percentuale di invalidità derivante da infortuni (se superiore al 4%) o malattie professionali (se superiore al 6%) con indicazione dell'entità.
7. Le singole Procure della Repubblica inviteranno i Direttori generali delle ASL ad adottare ogni iniziativa finalizzata a rendere sistematicamente operativo l’obbligo di referto previsto dalla norma da parte del personale sanitario che opera per l’Azienda. 
8. Alla chiusura delle indagini preliminari l’esito degli accertamenti sarà trasmesso dalle Procure all’Inail.
9. Le Direzioni delle Asl richiameranno i medici che intervengano per constatare il decesso all’obbligo di redigere il referto in tutti i casi in cui la morte sia presumibilmente riconducibile a causa lavorativa, (anche se esiste già un precedente referto per lesioni colpose). In questi casi il referto deve essere inviato senza ritardo anche alla Procura della Repubblica per consentire al magistrato di condurre le indagini per l’omicidio colposo e, ove lo ritenga opportuno, di disporre l’effettuazione dell’autopsia
10. La UF. PISLL, quando venga a conoscenza del decesso di un lavoratore connesso con la causa lavorativa, su cui erano state già condotte indagini per il reato di lesioni colpose deve dame immediata informazione alla Procura della Repubblica.

NDAGINI INCHIESTA INFORTUNI

L’indagine delle Asl sarà condotta di iniziativa in tutti i casi in cui sia ipotizzabile un reato procedibile d’ufficio commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni di lavoro o relativo all’igiene del lavoro. Pertanto le indagini verranno condotte in tutti i casi di infortuni mortali e in quelli che hanno cagionato lesioni > a 40 gg o con postumi permanenti.
Le notizie di infortuni risalenti a molto tempo indietro e non rese note ( es. nascoste dall’infortunato) saranno oggetto di indagine previa comunicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale.
Le inchieste infortuni devono essere ultimate, in linea di massima, entro 60 gg da quando le UU.FF. PISLL vengono a conoscenza dell’esistenza di una lesione grave. L’esito delle indagini dovrà essere immediatamente trasmesse alla Procura della Repubblica.
1. non saranno invece oggetto di indagine gli infortuni occorsi ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi, salve le ipotesi in cui possa ravvisarsi una responsabilità di terzi (es. in edilizia, negli appalti, responsabilità del costruttore, ecc.);
2. non saranno oggetto di indagine gli infortuni in itinere e quelli stradali le cui indagini saranno affidate ad altri organi;
3. non saranno oggetto di indagine gli infortuni in ambito scolastico avvenuti durante l’attività di apprendimento in aula o in palestra ad eccezione di quelli avvenuti nei laboratori;
4. non saranno effettuate indagini nei casi in cui, anche a seguito del giudizio del medico dell’UU.FF. PISLL, non sia facilmente sostenibile in giudizio l’esistenza di una lesione grave per postumi o durata;
5. non saranno effettuate indagini in tutti i casi in cui le informazioni disponibili consentano di ritenere che l’infortunio sia avvenuto per cause accidentali (vedi allegato n. 4 con indicazioni esemplificative );
6. non saranno effettuate indagini sugli infortuni avvenuti in ambito domestico.

I. Infortuni con prognosi iniziale 30 gg.
1. In caso di infortuni in cui il primo certificato riporta la prognosi con lesioni 30 gg. le U.F. PISLL dovranno valutare se dalla diagnosi sia possibile ipotizzare una prognosi definitiva > a 40 gg e in caso positivo attivare l’indagine.

CONTENUTI DELL’INCHIESTA DA INVIAREALVAUTORITÀ GIUDIZIARIA

L'attività di indagine sarà svolta con le modalità che seguono.

ATTIVITÀ DI INDAGINE SU INFORTUNI

Durante le indagini per infortuni con prognosi superiore ai 40 gg si ricorda che dovranno essere compiute le seguenti attività:
□ Durante le ispezioni nel luogo di lavoro dovranno essere effettuati i necessari rilievi fotografici e. se del caso, i rilievi planimetrici; di ciascuno di essi si farà separato verbale:
□ Acquisizione di copia della documentazione a seconda del caso di specie:
- DVR, DSS (Documento di sicurezza e salute) PSC, POS, ecc;
- documentazione tecnica e d'uso dei macchinari, eventualmente interessati dall'infortunio;
- registro infortuni, dal quale evincere l’eventuale ripetizione di infortuni similari a quello di specie;
- caratteristiche tecniche di DPI forniti al lavoratore utilizzati al momento dell’infortunio
Assunzione di sommarie informazioni testimoniali (art. 351 comma 1 C.P.P.) dal lavoratore nonché da ogni altro soggetto presente al momento dell' infortunio e comunque a conoscenza dei fatti al fine di ricostruire la dinamica degli eventi, il tipo di lavoro effettivamente svolto, le modalità pratiche di esecuzione del lavoro stesso, le eventuali prassi aziendali in materia;
Verbale di identificazione (art. 349 C.P.P.)dei soggetti sottoposti ad indagine, acquisendo copia di:
• organigramma aziendale;
• eventuali deleghe;
• atto costitutivo in caso di società;
Dichiarazione od Elezione di Domicilio (art. 161 c.p.p.) dei soggetti sottoposti ad indagine;
□ Acquisizione di tutta la documentazione medica relativa all'infortunio al fine di consentire la determinazione della durata e la valutazione dei postumi;

SCHEMA DI PROCEDIMENTO PER LA CONDUZIONE DELL’ INCHIESTA INFORTUNIO E DELLE MODALITÀ DI CONCLUSIONE

L’inchiesta deve essere interpretata come percorso durante il quale può essere presa la decisione di interrompere l’inchiesta.
Di seguito riportiamo alcuni esempi:
1) dalla documentazione consultabile emerge che l’infortunato è lo stesso datore di lavoro o lavoratore autonomo; in questo caso si possono compiere accertamenti sempre su base documentale (una visura camerale, dal cui esame si può avere conferma o meno di quanto precedentemente rilevato). Nel caso di conferma non si avvia indagine, mentre nel caso si rilevi trattarsi di socio, oppure di operatore del settore edile possono essere necessari ulteriori accertamenti. 
2) in tutti i casi in cui si sia avviata l’apertura di inchiesta sulla base di dinamiche che lasciano supporre l’esistenza di violazioni essa potrà sempre fermarsi al momento in cui vi sia la prova che l’evento non è correlabile a violazioni. In pratica ciò potrebbe accadere quando: in seguito a sopralluogo sul luogo dell’infortunio per esaminare gli elementi connessi, non si rilevino violazioni in materia di sicurezza. In tale ipotesi si potrà evitare di procedere all’acquisizione di ulteriori sommarie informazioni e di documentazione aziendale specifica.
In tutti i casi in cui comunque risultano compiuti atti di polizia giudiziaria questi devono essere comunque trasmessi alla Procura della Repubblica con l’inchiesta per infortunio sul lavoro. Tale relazione potrà essere molto sintetica con esplicito riferimento all’assenza di elementi di responsabilità rilevabili dalla documentazione allegata.

ESEMPI DI CASI IN CUI CONDURRE L'INCHIESTA PER INFORTUNIO SUL LAVORO SULLA BASE DELLE DINAMICHE DI INFORTUNIO.

I Servizi orienteranno la propria azione in fase preliminare sulla scorta della documentazione pervenuta (referti, certificati INAIL, denunce di infortunio, comunicazione INAIL di raggiungimento della procedibilità d’ufficio comprensiva di documentazione allegata, ecc.;)
1. Casi nei quali generalmente non è obbligatoria l’apertura di inchiesta:
a) distorsioni ecc. determinate da piede in fallo durante il normale spostamento, e non conseguenti a situazione anomale delle superfici di transito;
b) lesioni di vario tipo riconducibili a “urtava contro”, “colpito da” spigoli, arredi, infissi, materiali ecc. escluso caduta di materiali dall’alto;
c) distorsione, lesioni muscolo tendinee ecc. conseguenti a movimento scoordinato in assenza di movimentazione di pesi;
d) ferite determinate da “si feriva”, “si colpiva” con utensili manuali in parti del corpo per le quali non è prevista dalla normativa vigente la protezione in relazione alla tipologia di lavoro.
2. Casi nei quali generalmente si ritiene dover aprire inchiesta:
a) “colpito da”, “ferito da”, “urtato da”, “schiacciato da”, “a contatto con” macchine, attrezzature;
b) caduta dall’alto;
c) caduta in profondità;
d) caduta in piano in presenza di ostacoli o materiali;
e) intossicazione per ingestione o inalazione ; 
f) folgorazioni;
g) investito o schiacciato da mezzi semoventi;
h) caduta di materiali;
i) lesioni conseguenti a esplosioni e incendi; j) contatto con agenti chimici e fisici;
k) lesioni da sforzo sollevando o spostando pesi.
Al termine dell’attività di indagine dovrà essere inviata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale la relazione conclusiva indicando:
A. I reati per i quali si procede (art. 589 e 590 c.p.) con le relative comunicazioni di notizie di reato;
B. La ricostruzione della dinamica dell’evento infortunistico;
C. Le eventuali violazioni alle norme di prevenzione riscontrate durante l’indagine, chiarendo quali di esse siano in relazione con l’evento infortunistico;
D. La ricostruzione dell’eventuale nesso causale;
E. L’individuazione delle responsabilità individuali e le ragioni della attribuzione a ciascun soggetto;
F. Le motivazioni dell’eventuale impossibilità ad individuare responsabilità penali connesse con l’evento (accidentalità, forza maggiore);
G. L’eventuale responsabilità amministrativa dell’azienda;
H. Gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria che procedono comunicheranno con separata notizia di reato le contravvenzioni riscontrate durante l’inchiesta (a norma del Dlgs 758/94).

SCHEMA PER L'EFFETTUAZIONE DELL’INCHIESTA DI MALATTIA PROFESSIONALE

L’Inchiesta di malattia professionale è diretta a verificare l’esistenza, l’insorgenza, la data dell’ultimo aggravamento della malattia professionale e l’esistenza di un nesso causale tra la malattia segnalata e l’esposizione (presente o passata) del lavoratore ad agente/i di rischio.
Con l’obiettivo di:
• Evidenziare l’esistenza di un nesso di causa tra malattia professionale e attività lavorativa
• □ Individuare eventuali responsabilità nella produzione della patologia per inosservanza delle norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro
• □ Individuare altri lavoratori affetti dalla medesima patologia nel medesimo contesto lavorativo
L’inchiesta per malattia professionale deve essere svolta da: 
Medico del Lavoro con qualifica di UPG: Referente
Che si potrà avvalere di altre figure professionali quali ad esempio
□ Tecnici della Prevenzione
□ Igienisti Industriali
□ Medici specialisti della patologia
□ Epidemiologi

Elementi di prova: punti da accertare nell’indagine
- Esistenza della MP
-Prognosi della malattia (art. 583 c.p.)
- Data di insorgenza e dell’ultimo aggravamento
- Individuazione degli agenti causali e delle eventuali concause della MP
- Evoluzione della situazione ambientale (soprattutto per esposizioni pregresse)
- Insufficiente formazione ed informazione dei lavoratori riguardo la patologia
- Mancata o carente valutazione del rischio e delle misure di prevenzione
- Violazione delle norme che si ritengono collegate all’insorgere della malattia professionale
- Individuazione dei responsabili ed enunciazione dei motivi per i quali si ritiene di attribuire a tali soggetti la responsabilità della MP.

1. ISTRUZIONE DELLA PRATICA
L’inchiesta di malattia professionale si svolge d’iniziativa del Servizio o per delega della Procura della Repubblica e prende le mosse dall’esame delle certificazioni che arrivano ai Servizi (referto, denuncia, primo certificato di malattia professionale), anche quando esse sono carenti di informazioni, in particolare relativamente all’anamnesi lavorativa e all’esposizione al rischio specifico. Il mancato riconoscimento INAIL non preclude la possibilità di attivare l’indagine perché i criteri di riconoscimento assicurativo possono essere diversi da quelli imposti dal diritto penale.
Le indagini saranno condotte da un medico upg diverso da quello che abbia eventualmente redatto il referto di malattia professionale, o che comunque abbia concorso alla diagnosi.
Di seguito si riportano in ordine i criteri di selezione per individuare la priorità di intervento del Servizio PISLL della Asl

1. Gravità delle lesioni
È obbligatorio effettuare le indagini:
Nei casi mortali
- Nei casi di malattia certamente o probabilmente insanabile con particolare riferimento ai tumori.
- Nei casi di indebolimento permanente di un senso o di un organo invalidità Inail superiore al 6%
- Nei casi di inabilità assoluta al lavoro di durata maggiore di 40 giorni, con esclusione dei casi nei quali potrebbe essere difficile sostenere in giudizio che la prognosi reale abbia veramente superato i 40 giorni. 

2. Valenza preventiva dell’intervento
All’interno del quadro precedente sarà data priorità a:
- Possibile persistenza dei fattori di rischio che hanno determinato la patologia in quel contesto produttivo o in altri similari
- Possibilità di avviare, a partire dall’inchiesta, interventi mirati di prevenzione
- Eventi sentinella (casi di MP in lavorazioni apparentemente non correlate) per patologie
attuali
- Luoghi di lavoro e lavorazioni ancora esistenti e verificabili
- Possibilità di emanare prescrizioni in relazione ai fattori di rischio evidenziati

3. Contesto Epidemiologico
All’interno della categoria precedente sarà data priorità a:
- Si ritiene importante effettuare indagini quando nella stessa azienda si sono verificati più casi di patologie analoghe.
- È opportuno effettuare le indagini anche quando diversi casi di patologie analoghe si manifestano in lavorazioni similari, anche se in aziende diverse.

Non saranno invece proseguite le indagini quando:
- L’elevato numero di imprese con rischi similari presso le quali il lavoratore è stato impiegato non consente di ricostruire il nesso causale;
- Nei casi in cui tutti i soggetti che possono avere responsabilità nella insorgenza della patologia sono deceduti.
In questi casi verrà inoltrata al P.M. breve relazione sul caso.

2. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
Durante l’inchiesta è opportuno esaminare la seguente documentazione:
• Sistema informativo Inail
• Cartella sanitaria e di rischio del lavoratore
• Libretto di lavoro e/estratto INPS e/o libretto di imbarco
• Altre notizie riguardanti cambi di mansione e richieste di visita medica per le patologie in questione
• Referti di visite specialistiche ed esami strumentali relativi alla patologia o di cartelle cliniche
• Eventuali dati epidemiologici di patologie analoghe e di casi sintomatici
• Documenti di valutazione del rischio
• Visure aziendali
• Dati storici aziendali
Tale relazione potrà essere molto sintetica con esplicito riferimento all’assenza di elementi di responsabilità rilevabili dalla documentazione allegata.
Nei casi invece in cui l’inchiesta concluda il percorso dovranno essere documentati i seguenti step:
- Ispezione del luogo di lavoro se ancora esistente, acquisizione di documentazione storica se reperibile
- Acquisizione della documentazione ritenuta utile (DVR, SDS, documenti storici, ecc.)
- Assunzione di S.I.T: lavoratore, colleghi, familiari ecc. a seconda delle situazioni
- Verbale di identificazione ed elezione di Domicilio dei soggetti. Acquisizione di tutta la documentazione medica ritenuta utile, in particolare quella relativa alla sorveglianza sanitaria effettuata da/dai Medico/i Competente/i (se possibile)
- Segnalazione dell’adempimento o meno dell’obbligo di formazione
Gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria che procedono comunicheranno con separata notizia di reato le contravvenzioni riscontrate durante l’inchiesta (a norma del Dlgs 758/94).

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

In tutti i casi di indagini per infortunio e per malattia professionale che evidenzino violazione della normativa relativa alla prevenzione e sicurezza del lavoro è necessario indagare anche in ordine alla esistenza di una responsabilità amministrativa dell’impresa ai sensi del decreto legislativo 231/2001, art. 6 con le modalità previste all’allegato 5.

COORDINAMENTO PROCURE DELLA REPUBBLICA - UU.FF. P.I.S.L.L

- Sui singoli procedimenti dovrà crearsi uno stabile rapporto di collaborazione tra Pubblici Ministeri ed UPG incaricati dai Responsabili delle Unità Funzionali (RUF) di condurre le indagini. Il RUF del PISLL garantisce il corretto espletamento e i risultati delle indagini curandone la tempestività ed il rapido invio alla Procura; gli operatori a cui è affidata la conduzione dell’inchiesta saranno naturalmente responsabili dei singoli atti di pg che compiono.
- I Pubblici Ministeri togati garantiranno la loro presenza in udienza nei casi più gravi di infortuni e malattie professionali.
- Le Procure della Repubblica si impegnano in accordo con i responsabili dei settori Pisll a convocare periodicamente riunioni con una rappresentanza degli UPG delle UU.FF. P.I.S.L.L. per garantire la puntuale applicazione dei criteri definiti nel presente protocollo.
- I Pubblici Ministeri saranno tempestivamente informati dai Servizi nei casi di infortuni e malattie professionali con esito mortale ed in quelli che determinano lesioni di particolare gravità.
- I Pubblici Ministeri si asterranno dal delegare indagini per situazioni diverse da quelle previste nel presente protocollo salvo che la persona offesa abbia presentato querela.
- Le Procure si impegnano a designare almeno due Pubblici Ministeri togati per occuparsi di infortuni e malattie professionali ai quali saranno comunque assegnati o riassegnati tutti gli affari riguardanti la materia relativa ad infortuni e malattie professionali .
- Alla fine delle indagini preliminari le Procure della Repubblica si impegnano a fornire a Inail e Pisll le informazioni relative allo stato di avanzamento delle indagini relative ad infortuni e malattie professionali trasmesse. 

ADEGUAMENTO DELL’ATTIVITÀ DELLE UU.FF. P.I.S.L.L.

- Al fine di poter adempiere al maggior carico di lavoro connesso con le inchieste infortuni e con quelle relative alle malattie professionali è necessario che tutti gli operatori che hanno competenze tecniche o mediche vengano nominati ufficiali di polizia giudiziaria, qualifica necessaria per espletare tutti gli atti utili alla conduzione delle indagini.
- Le Aziende UU.SS.LL, come già concordato con la Regione Toscana in occasione della firma di altro Protocollo, si impegnano a determinare un rafforzamento degli organici oggi presenti finalizzato a garantire, su tutto il territorio regionale, l’effettuazione delle indagini sui reati procedibili d’ufficio, secondo i criteri definiti nel presente protocollo.

INIZIATIVE DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

Al fine di una migliore attuazione del protocollo le Procure e i servizi di comune accordo organizzeranno per organizzare occasioni di formazione comune sulle attività oggetto del protocollo.
Le Ausl si attiveranno per effettuare un'opera di sensibilizzazione nei confronti di tutti i medici che sono chiamati a redigere referti (medici competenti, medici di famiglia, medici ospedalieri, medici specialisti) relativamente alla necessità di adempiere a tale obbligo, penalmente sanzionato, con tempestività ed in maniera esauriente e formulando prognosi oggettivamente congruenti con la patologia oggetto del referto.
Gli Istituti firmatari del protocollo si impegnano ad adottare iniziative finalizzate ad aumentare le capacità di diagnosi precoce delle malattie professionali e indurre la loro conseguente segnalazione (referto) da parte di medici competenti, medici di famiglia, reparti ospedalieri e medici specialisti (art. 334 c.p.p.).
La Procura si impegna a sollecitare l'organismo distrettuale di formazione decentrata del CSM per far intervenire gli UPG delle Ausl in occasione della formazione dedicata al tema degli infortuni e delle malattie professionali.
Le Aziende Sanitarie si impegnano, in occasione dei corsi per neoassunti per il rilascio della qualifica di UPG e in occasione delle altre iniziative destinate alla formazione degli UPG a far partecipare i magistrati specialisti in materia di infortuni e malattie professionali.

MONITORAGGIO APPLICAZIONE PROTOCOLLO

- Le UU.FF. PISLL si impegnano a trasmettere annualmente alla Procura della Repubblica e alla Procura Generale una relazione contenente i dati riassuntivi su referti pervenuti e accertamenti effettuati;
Presso la Procura generale a scadenza annuale sarà effettuata una verifica relativa al funzionamento complessivo dell’accordo evidenziando punti di debolezza ed eventuali azioni correttive necessarie; 

CRITERI DI INDVIDUAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE IMPRESE AD OPERA DEGLI UPG DELLE UU.FF. PISLL

Tutte le volte che vengono condotte indagini per accertare eventuali responsabilità penali in ordine ai reati di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale (indagini per infortuni sul lavoro o per malattie professionali) si rende necessario indagare se vi è una responsabilità amministrativa dell’impresa. L’indagine per la individuazione di eventuali responsabilità penali viene condotta con le modalità ordinarie ed al termine di tali indagini occorre verificare se vi sia responsabilità amministrativa dell’impresa
Perché la responsabilità amministrativa si concretizzi è necessario che si verifichino le seguenti condizioni
1) Il reato che ha determinato il danno alla persona deve essere commesso con violazioni della normativa relativa all’igiene e sicurezza del lavoro
2) L’ impresa rientra nell’ambito di quelle per le quali si applica la responsabilità amministrativa; in particolare sono escluse:
□ Aziende individuali
□ Aziende con titolare unico che non hanno assetto societario
□ Aziende familiari
□ Enti Pubblici non economici
□ Enti che svolgono funzioni di rilevanza costituzionale
□ Stato
□ Enti Pubblici territoriali Sono invece ricomprese:
□ Enti
□ Società di persone
□ Società di capitale
□ Associazioni (con o senza personalità giuridica)
3) Il fatto è stato commesso nell’interesse dell’Ente oppure l’impresa ha tratto vantaggio dal fatto che ha concorso a determinare l’infortunio o la malattia professionale. Se infatti è possibile escludere che vi sia stato interesse o vantaggio per l’impresa non vi è responsabilità amministrativa. (In genere ciò non accade in quanto la mancata adozione di misure di prevenzione determina risparmio economico, aumento della produzione, ecc.).
Interesse: Elemento soggettivo consistente nella intenzione dell’autore del reato di favorire l’Ente cui appartiene. Richiede una verifica ex ante.
Vantaggio: Elemento oggettivo riferito ai risultati effettivi favorevoli per l’Ente in seguito al reato. Richiede una verifica ex post.
4) Vi è stata una colpa organizzativa da parte dell’impresa nel rendere possibile la violazione che ha concorso al determinarsi dell’infortunio o della malattia professionale. (In genere anche questa è presente; vi è una qualche carenza nella organizzazione della prevenzione che ha reso possibile il concretizzarsi della violazione che ha poi concorso a determinare l’infortunio o la malattia professionale).
Se queste condizioni si verificano si segnala nell’inchiesta che viene trasmessa al magistrato che è ipotizzabile per l’impresa la responsabilità amministrativa prevista dall’art 300 del D.L.vo 81/2008. Sarà eventualmente compito dell’impresa dimostrare di aver adottato un sistema di gestione della sicurezza avente i requisiti di cui all’articolo 30 del D.L.vo 81.
Occorre anche verificare se il reato che ha concorso a determinare le lesioni di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, sia stato commesso da soggetto che occupa una posizione apicale nell’impresa o meno (soggetti sottoposti ad altrui direzione). Nel secondo caso il servizio deve anche dimostrare che vi è stata una omissione di vigilanza da parte dell’impresa relativamente al comportamento del soggetto che ha commesso il reato. La responsabilità amministrativa non si applica comunque se vi è stata fraudolenta elusione del SGSSL da parte dell’autore del reato.
Solo nel caso in cui l’impresa faccia presente di aver adottato un sistema di gestione della salute e sicurezza avente i requisiti di cui parla l’articolo 30 del D.L.vo 81/2008 il Servizio potrà verificare se lo stesso è effettivamente esistente e se è adeguato ed efficacemente adottato. Tali atti sono necessari per sostenere adeguatamente l’accusa in giudizio.

ALLEGATO 1 ... Inail


INAIL

Consulenza per l’innovazione Tecnologica Direzione Regionale per la Toscana

Firenze lì, 14.06.2011
Rev. 0.0.


ALLEGATO 1

Lo strumento operativo a supporto delle attività previste dal protocollo è rappresentato dal portale INAIL acceditele, tramite una connessione internet, da utenti registrati dei Servizi e delle Procure, da qualunque postazione di lavoro informatizzata. Si parla di utenti registrati per i quali si prevede una probazione come attori delle Procure e dei Servizi in modo da garantire, all'accesso, l'immediata visualizzazione degli strumenti operativi idonei.

PROFILAZIONI

INAIL provvede a fornire l'utenza madre al responsabile della struttura (Procura e/o Servizio PISLL), delegando a questi la creazione di appositi profili personali per i propri operatori. A fronte dell'identificazione dell'utente al portale INAIL l'utente ha accesso alle liste dei casi, di propria competenza, di infortuni e malattie professionali.

LISTA INFORTUNI

Popolata con i casi (in funzione del luogo di accadimento):
- che hanno visto il sopraggiungere della morte dell'infortunato;
- con prognosi superiore ai 40 giorni;
- con postumi superiori al 4%;
- non riferiti a lavoratori autonomi, datori di lavoro e coltivatori diretti.

LISTA MP GENERICA

Popolata con tutti i casi segnalati all'INAIL secondo la seguente convenzione: nel caso sia stata individuata con certezza l'azienda dove è avvenuta l'esposizione il parametro discriminante è rappresentato dal comune dove l'unità produttiva è localizzata; nel caso siano state individuate più aziende a cui è potenzialmente riconducibile l'esposizione il parametro discriminante è rappresentato dal comune dove è localizzata l'ultima unità produttiva nella quale è stata prestata l'opera del lavoratore; nel caso non sia stata individuata nessuna azienda il parametro discriminante è rappresentato dal comune di residenza del tecnopatico. A fronte del sopraggiungere della morte, il caso dovrà essere presentato nelle liste delle strutture, Servizi e Procure, competenti in funzione del comune in cui avviene il decesso.

LISTA MP CON VINCOLI

Popolata con i casi secondo la seguente convenzione: nel caso sia stata individuata con certezza l'azienda dove è avvenuta l'esposizione il parametro discriminante è rappresentato dal comune dove l'unità produttiva è localizzata; nel caso siano state individuate più aziende a cui è potenzialmente riconducibile l'esposizione il parametro discriminante è rappresentato dal comune dove è localizzata l'ultima unità produttiva nella quale è stata prestata l'opera del lavoratore; nel caso non sia stata individuata nessuna azienda il parametro discriminante è rappresentato dal comune di residenza del tecnopatico. A fronte del sopraggiungere della morte, il caso dovrà essere presentato nelle liste delle strutture, Servizi e Procure, competenti in funzione del comune in cui avviene il decesso:
- che hanno visto il sopraggiungere della morte dell'infortunato;
- con prognosi superiore ai 40 giorni o che riportano la dicitura sanitaria INAIL "indebolimento ..."; 
- con postumi superiori al 6%;
- non riferiti a lavoratori autonomi, datori di lavoro e coltivatori diretti.

USO DELLE LISTE

Le liste si presentano come un agile strumento per accedere al contenuto informativo della pratica relativo a:
- denuncia;
- certificati;
- visite;
- modalità evento;
- concause;
- diagnosi segnalata e diagnosi INAIL;
- aggravamenti;
- anamnesi lavorativa;
- data morte;
- dichiarazioni infortunato;
- dichiarazioni datore di lavoro;
- dichiarazioni testimoni;
- stato di avanzamento della trattazione.

IL CICLO OPERATIVO
ATTIVITÀ DEI SERVIZI PISLL

Quando il caso entra nella lista si trova in uno stato di segnalato. Solo all'atto della presa in carico da parte dell'operatore del Servizio PISLL transiterà nello stato di preso in carico. La presa in carico deve registrare i dati relativi all'utente che sta esaminando il caso e la data in cui tale attività viene effettuata.
In questa fase si definisce l'utente PISLL proprietario della trattazione. L'operatore PISLL, nel momento in cui termina l'istruttoria e inoltra la documentazione del caso alla Procura, provvede a segnalare tale evento nel portale INAIL. A questo punto si ha la transizione di stato verso istruttoria chiusa1. Ai dati sopra segnalati sono da aggiungersi quelli relativi all'utente che effettua la registrazione (si ricorda potrà essere solo l'utente proprietario) e la data in cui tale attività viene eseguita.
Nel caso in cui l'operatore PISSL, al termine dell'istruttoria, proponga l'archiviazione del caso, il sistema deve consentire tale registrazione prevedendo una transizione di stato verso proposta di archiviazione.
Nota: in aggiunta a quanto previsto sopra, valido integralmente per i casi di infortunio, si deve prevedere per le malattie professionali un flag capace di discriminare i casi per i quali esiste un'evidenza in Mal Prof2e la possibilità di registrare un documento già in formato digitale o come trasformazione di documento analogico.

diagramma

ATTIVITÀ DELLE PROCURE

L'utente della Procura si troverà nelle liste di propria competenza le pratiche in stato "istruttoria chiusa" e "proposta di archiviazione". Quanto presente in tale lista potrà vedere l'apertura del procedimento giudiziario (in questo caso l'utente della Procura provvederà ad annotare la data di effettivo avvio del procedimento e il sistema registrerà gli estremi dell'utente che effettua questa operazione corredata di data in cui la registrazione viene effettuata) o la sua archiviazione (in quest'altro caso l'utente della Procura provvederà ad annotare la data di effettiva archiviazione del procedimento e il sistema registrerà gli estremi dell'utente che effettua questa operazione corredata di data in cui la registrazione viene effettuata). Queste operazioni modificano lo stato del caso rispettivamente in procedimento aperto o in archiviato.
La conclusione del procedimento vedrà l'obbligo, per l'utente della Procura, della registrazione degli esiti dello stesso: annotando tipo di conclusione3, utente che effettua la registrazione, data della registrazione stessa e i riferimenti al/ai fascicolo/i della Procura, portando la pratica nel nuovo stato di concluso.

STRUMENTI A SUPPORTO

A corredo delle liste e del relativo flusso sono forniti alcuni strumenti.
- Liste ordinabili e/o filtrabili. Le liste sono ordinabili e filtrabili in funzione:
• dell'utente che ha in carico le pratiche;
• dello stato della pratica;
• dell'infortunato/tecnopatico;
• del datore di lavoro;
• delle date gestite dal sistema (evento, transizione di stato, ecc...)
- In caso di MP è data la possibilità di visionare lo "storico" delle tecnopatie associate allo stesso datore di lavoro.
- È previsto uno strumento per cambiare la competenza da un Servizio PISLL territoriale all'altro e/o da una Procura ad un'altra delle pratiche, al fine di garantire l'automatico passaggio del lavoro tra strutture afferenti a diverse zone geografiche. Operazione da compiersi manualmente e disponibile per il solo "proprietario" della trattazione con i vincoli che: una sola struttura può risultare proprietaria della trattazione mentre più strutture possono accedervi in visualizzazione; all’'interno della stessa struttura un solo operatore è proprietario e tutti gli altri possono accedervi contribuendo alla trattazione.
- Evidenza delle pratiche che, in carico ad un utente, si trovino con contenuto informativo modificato rispetto a quello rilevato nell'ultimo accesso, cercando dì evidenziare immediatamente quali informazioni sono effettivamente variate o sono andate ad integrare la pratica.


1 Istruttoria Chiusa o Proposta di Archiviazione congela completamente la trattazione che non potrà essere più variata, salvo una reiterazione della pratica.
2 MalProf rappresenta un applicativo a carattere nazionale dove i Servizi PISLL registrano informazioni relative ai casi di MP.
3 Apposita codifica delle conclusioni sarà fornita dai colleghi della procura


Fonte: SNOP