Tipologia: CCNL
Data firma: 11 luglio 1947
Validità: 01.05.1947 - 30.04.1949
Parti: Associazione Nazionale Industrie Elettrotecniche, gruppo Dielettrici e Federazione Italiana Lavoratori Chimici
Settori: Chimici-Elettrici, Dielettrici, Impiegati, Industria
Note:
- Con scambio di lettere del 25 febbraio 1949 il CCNL è stato rinnovato per altri 2 anni
- Con scambio di lettere del 6-7 marzo e 30 marzo 3 aprile 1951 il CCNL è stato ulteriormente rinnovato per 2 anni

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Periodo di prova.
Art. 3. - Retribuzione oraria e giornaliera.
Art. 4. - Elementi della retribuzione.
Art. 5. - Scatti biennali di anzianità.
Art. 6. - Tredicesima mensilità.
Art. 7. - Mutamenti e mansioni.
Art. 8. - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato.
Art. 9. - Cumulo di mansioni.
Art. 10. - Trasferimenti.
Art. 11. - Trasferte.
Art. 12. - Indennità per disagiata sede.
Art. 13. - Pagamento della retribuzione.
Art. 14. - Orario di lavoro.
Art. 15. - Lavoro straordinario notturno e festivo.
Art. 16. - Giorni festivi e riposo settimanale.
Art. 17. - Ferie.
Art. 18. - Indennità per maneggio di denaro e cauzione.
Art. 19. - Servizio militare.
Art. 20. - Trattamento di malattia ed infortunio.
Art. 21. - Gravidanza e puerperio.
Art. 22. - Previdenza.
Art. 23. - Regolamento interno.
Art. 24. - Disciplina aziendale.
Art. 25. - Permessi.
Art. 26. - Doveri dell’impiegato.
Art. 27. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 28. - Sospensioni.
Art. 29. - Licenziamento per mancanze.
Art. 30. - Commissioni interne.
Art. 31. - Preavviso di licenziamento e dimissioni.
Art. 32. - Dimissioni.
Art. 33. - Indennità di licenziamento.
Art. 34. - Indennità in caso di morte.
Art. 35. - Aspettativa.
Art. 36. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Art. 37. - Disposizioni generali e condizioni di miglior favore.
Art. 38. - Trattamento dei laureati e diplomati.
Art. 39. - Certificato di lavoro.
Art. 40. - Decorrenza e durata.
Accordo per le mense aziendali industria dei dielettrici, 11 luglio 1947

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati dell’industria dei dielettrici, 11 luglio 1947

In Milano, tra l’Associazione Nazionale Industrie Elettrotecniche, gruppo Dielettrici e la Federazione Italiana Lavoratori Chimici è stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli impiegati dell’industria dei Dielettrici.

Art. 7. - Mutamenti e mansioni.
L’impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico, né alcun mutamento sostanziale nella sua posizione morale nei riguardi dell’azienda.
[...]

Art. 14. - Orario di lavoro.
Per la durata normale dell’orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni.
L’orario di lavoro del sabato non potrà superare le quattro ore e dovrà cessare non oltre le ore tredici, senza che ciò possa dar luogo a ricupero delle ore effettuate in meno; in caso di protrazione di orario oltre i predetti limiti dovrà essere corrisposta la retribuzione oraria di cui all’articolo 3 per le ore lavorate in più fino alle 48 settimanali.
Per gli impiegati la cui prestazione è connessa con il lavoro di stabilimento, varrà la disposizione stabilita dal normale orario di fabbrica.
Per le ore prestate in più, oltre le otto ore giornaliere nei primi cinque giorni della settimana ed oltre le quattro ore del sabato, fino alla concorrenza delle 48 settimanali, l’impiegato avrà diritto alla corresponsione della normale retribuzione oraria di cui al predetto articolo 3.
Agli impiegati ai quali è consentita, in deroga od eccezione alle norme di legge sulla limitazione dell’orario di lavoro, la protrazione dell’orario stesso oltre i normali limiti, il lavoro prestato in più fino alla concorrenza delle ore dieci giornaliere o sessanta settimanali, sarà compensato nella misura indicata dal precedente comma.
Restano ferme le condizioni di miglior favore, non derivanti da circostanze contingenti o di natura transitoria.
Dichiarazione a verbale.
Le parti si danno atto che, nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro e del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall’articolo 1 della R.D.L. 15 marzo 1923, n. 695, il quale esclude dalla limitazione dell’orario impiegati con funzioni direttive svolgenti determinate mansioni.
A tale effetto ed a sensi dell’articolo 3, n. 2, del R.D. 10 settembre 1923, n. 955 (Regolamento per l’applicazione del R.D.L. sopracitato) si conferma che è da considerare personale direttivo - escluso dalla limitazione dell’orario di lavoro - «quello preposto alla Direzione tecnica od amministrativa dell’azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell’andamento dei servizi», personale quindi da non identificare necessariamente con quello avente generiche funzioni direttive e con la qualifica di prima categoria.

Art. 15. - Lavoro straordinario notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell’articolo 14 e comunque oltre le otto ore giornaliere o le 48 settimanali per gli impiegati a regime di orario normale, ed oltre le dieci ore giornaliere o le 60 settimanali per gli impiegati compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali in vigore.
È considerato lavoro notturno quello effettuato in un periodo di 9 ore da stabilirsi fra le ore 20 e le ore 8 del mattino.
[...]
Per gli impiegati compresi nelle deroghe ed eccezioni della legge sul riposo settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale dovrà essere preavvertito non oltre il quarto giorno precedente a quello predeterminato per il riposo stesso: nel caso contrario il lavoro prestato in tale giorno darà luogo al trattamento previsto per il lavoro festivo.
Nessun impiegato potrà esimersi dall’effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e festivo dovrà essere disposto e autorizzato.
[...]

Art. 16. - Giorni festivi e riposo settimanale.
[...]
Il riposo settimanale cadrà di domenica.
Il lavoro nei giorni di domenica potrà essere svolto, nei casi consentiti e con le avvertenze stabilite dalla legge sul riposo domenicale o settimanale, fermo rimanendo il trattamento economico previsto dall’art. 15 del presente contratto.
[...]

Art. 17. - Ferie.
[...]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie; in caso di ingiustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta nel periodo di ferie.
[...]

Art. 21. - Gravidanza e puerperio.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio l’azienda deve, in tale evenienza:
a) conservare il posto alle lavoratrici per un periodo di 8 mesi, di cui due prima del parto e 6 dopo;
b) corrispondere la retribuzione intera per i primi tre mesi della sua assenza ed il 50% di essa nei due mesi successivi.
[...]

Art. 23. - Regolamento interno.
Presso ciascuna azienda può essere redatto dal datore di lavoro, sentita la Commissione interna, un regolamento da collocare in luogo chiaramente visibile.

Art. 24. - Disciplina aziendale.
Gli impiegati, in tutte le manifestazioni del rapporto d’impiego dipendono dai rispettivi superiori secondo l’organizzazione aziendale.
Essi debbono conservare rapporti di subordinazione verso i superiori, obbedendo ai loro ordini, nonché di educazione tanto verso i superiori quanto verso i colleghi e dipendenti.
In armonia con la dignità personale dell’impiegato, i superiori impronteranno i rapporti con i rispettivi dipendenti a sensi di collaborazione e di urbanità.
Le aziende avranno cura di mettere in grado gli impiegati di conoscere oltre ai propri superiori diretti, quelli con i quali possono avere rapporti nella esplicazione delle proprie mansioni.

Art. 26. - Doveri dell’impiegato.
L’impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[...]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le disposizioni impartite dai superiori;
[...]
4) aver cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 27. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni al presente contratto ed alle norme speciali indicate nell’art. 36 potranno essere punite, a seconda della gravità della mancanza, con i provvedimenti seguenti:
1) richiamo verbale;
2) ammonizione scritta;
3) sospensione del lavoro fino a 5 giorni:
4) licenziamento.
Le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori competenti per territorio, sa richiesta delle singole aziende, potranno stipulare accordi modificativi del presente articolo al fine di elevare il limite di durata della sospensione previsto dal punto 3).
[...]

Art. 28. - Sospensioni.
Ricade sotto il provvedimento della sospensione l’impiegato:
а) che non si presenti al lavoro come previsto all’art. 26 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto e senza giustificato motivo;
c) che eseguisca con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con apposito cartello, laddove ragioni tecniche o di sicurezza consiglino tale divieto.

Art. 29. - Licenziamento per mancanze.
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro potrà essere inflitto:
1) con la perdita dell’indennità di preavviso, ma non delle altre indennità.
Tale provvedimento si applica nei confronti dell’impiegato che commetta gravi infrazioni alla disciplina ed alla diligenza nel lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento i seguenti casi;
[...]
b) recidiva al divieto di fumare di cui al punto d) dell’art. 28 sempreché la contravvenzione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti;
[...]
d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti, o comunque il compimento di aziono che implichi gli stessi pregiudizi;
e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell’azienda o di lavorazione;
f) diverbio litigioso seguito da vie di fatto, avvenuto nel recinto dello stabilimento e che rechi grave perturbamento alla vita aziendale;
g) trascuratezza dell’adempimento agli obblighi contrattuali e di regolamento interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all’articolo 27.
2) Senza preavviso e senza indennità per anzianità.
Tale provvedimento si applica nei confronti dell’impiegato che provochi alla azienda grave nocumento morale e materiale che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento i seguenti casi:
a) inosservanza al divieto di fumare quando tale contravvenzione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
b) furto o danneggiamento volontario al materiale dell’azienda o di lavorazione;
[...]
d) insubordinazione verso i superiori che provochi all’azienda grave nocumento morale e materiale.

Art. 30. - Commissioni interne.
I compiti delle Commissioni Interne sono e saranno quelli previsti dagli accordi interconfederali in materia.

Art. 37. - Disposizioni generali e condizioni di miglior favore.
Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di impiego privato.
Ferma la inscindibilità di cui all’art. 36 le parti col presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni individuali di miglior favore in atto nelle singole aziende nei riguardi degli impiegati in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto.