Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. 6, Ordinanza 05 aprile 2012, n. 5561 - Mancanza di prova che la patologia (ipertensione arteriosa), di eziologia multifattoriale, fosse riconducibile a condizioni lavorative particolarmente gravose



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno - rel. Presidente

Dott. LA TERZA Maura - Consigliere

Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere

Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere

Dott. TRIA Lucia - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA


sul ricorso 21876/2010 proposto da:

(Omissis) (Omissis), elettivamente domiciliato in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (Omissis) giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di TRAPANI (Omissis), in persona del suo legale rappresentante, il Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), rappresentata e difesa dall'avvocato (Omissis) giusta delibera autorizzatoria n. 4450 del 6 ottobre 2010 e giusta mandato speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1288/2009 della CORTE D'APPELLO di PALERMO del 25/06/09, depositata il 07/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/03/2012 dal Presidente Relatore Dott. BRUNO BATTIMIELLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

FattoDiritto



Considerato che è stata depositata relazione ex articolo 380 bis c.p.c., del seguente tenore:

"1. La Corte di Appello di Palermo con sentenza n. 1288 del 2009 ha respinto l'appello proposto da (Omissis) nei confronti della decisione di primo grado del Tribunale di Marsala, che aveva disatteso la domanda dello stesso, diretta ad ottenere il riconoscimento - da parte dell'AZIENDA SANITARIA LOCALE n. (Omissis) di TRAPANI - dell'equo indennizzo in relazione a malattia professionale asseritamente contratta alle dipendenze di tale Azienda.

La Corte ha condiviso la statuizione del primo giudice circa la tardività della domanda contestuale di riconoscimento della causa di servizio e di equo indennizzo, in quanto presentata oltre il prescritto termine di sei mesi dall'avvenuta conoscenza della patologia, di cui il ricorrente aveva piena contezza quanto meno dal marzo 2000.

La stessa Corte ha in ogni caso ritenuto, in punto di merito, che il ricorrente non avesse allegato nè provato che la patologia (ipertensione arteriosa), avente eziologia multifattoriale, fosse riconducibile a condizioni lavorative particolarmente gravose.

La stessa Corte non ha condiviso poi le censure del ricorrente sull'irrilevanza, ai fini della tempestività dell'azione, dell'infarto miocardico occorso al (Omissis) nel giugno 2002, trattandosi di manifestazione acuta della malattia da tempo insorta nella sua effettiva consistenza e gravità.

Contro la sentenza di appello il (Omissis) ricorre per cassazione con tre motivi. L'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani resiste con controricorso.

2. Con il primo motivo il (Omissis) denuncia vizio di motivazione circa un punto decisivo, ossia con riguardo alla valutazione della patologia dalla quale era affetto esso ricorrente prima del 2002 e della malattia insorta nel maggio 2002.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione del Decreto Legislativo n. 461 del 2001, articolo 2, per essersi il giudice di appello acquietato acriticamente alla motivazione del primo giudice circa la tardività della domanda in relazione alle richiamate patologie insorte nel 2002 ed assenti nel 1994.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione dell'articolo 116 c.p.c., e dei principi di dritto che regolano la prova, nonchè vizio di motivazione, sostenendo di avere ampiamente documentato il presupposto della dipendenza della eziologia multifattoriale dalla patologia denunciata.

Le doglianze così formulate sono infondate, in quanto il giudice di appello ha proceduto, richiamandosi agli accertamenti compiuti dal CTU, ad una attenta valutazione della patologia lamentata dal (Omissis), giungendo,come già detto, al convincimento sia della tardività della domanda sia della non riconducibilità della patologia stessa alle condizioni di lavoro.

Trattasi in ogni caso di valutazione di merito, che poggia su motivazione adeguata e coerente, non censurabile in sede di legittimità, contro cui il ricorrente si limita ad opporre un diverso apprezzamento degli elementi già verificati, come già detto dal CTU, in senso negativo ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo.

3. In conclusione il ricorso appare infondato e va trattato in camera di consiglio ex articolo 375 c.p.c.".

è seguita la rituale notifica della suddetta relazione, unitamente all'avviso della data della presente adunanza in camera di consiglio.

Il collegio condivide le conclusioni della relazione ed osserva ulteriormente, anche in replica alla memoria depositata dal ricorrente, che anche a voler ritenere che la consapevolezza della reale consistenza della patologia cardiologica insorse solo nel maggio 2002 allorchè venne diagnosticata una ischemia miocardica secondaria a compromissione del circolo coronarico, in precedenza assente, resta insuperabile l'accertamento di fatto compiuto dalla Corte di merito circa la mancata prova del nesso causale tra l'attività lavorativa e la malattia.

La Corte d'appello ha osservato che le condizioni in cui il (Omissis) aveva operato presso la ASL n. (Omissis) di Trapani (con inquadramento nel personale amministrativo) non erano state provate, ma solo enunciate; carenza tanto più significativa, in quanto si era in presenza di patologia ad eziologia multifattoriale. L'unica documentazione riguardava il lavoro straordinario, che nella sua punta massima aveva raggiunto nel 1995 le 38 ore, e la vantazione del dirigente amministrativo che, nell'inviare il rapporto informativo alla competente commissione, aveva espresso l'avviso che il lavoro "può avere comportato un notevole stato di tensione". Alla stregua di tali accertamenti, nulla conoscendosi sull'effettivo carico di lavoro, anche se svolto in esecuzione di mansioni differenti, non risulta illogico il giudizio della Corte d'appello. Il lavoro straordinario era stato inferiore ad un'ora alla settimana, mentre nessun valore poteva accordarsi all'apprezzamento espresso, peraltro in via meramente probabilistica, da un organo non tecnico (il responsabile amministrativo). Parimenti corretto va ritenuto il giudizio della Corte d'appello circa l'inattendibilità delle valutazioni espresse nella c.t.u., affermative del nesso causale, che, in assenza di ogni prova sulle concrete modalità di esercizio delle mansioni, sulla localizzazione geografica del posto di lavoro, sui turni di servizio e sull'ambiente in generale, si risolvevano nella enunciazione di mere ipotesi astratte.

Il ricorso va pertanto rigettato, con le conseguenze di legge in ordine alle spese, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, in euro 30,00 per esborsi e in euro 1000,00 per onorario, oltre a spese generali, IVA e CPA.