Cassazione Civile, Sez. Lav., 05 aprile 2012, n. 5481 - Amianto




 

 

REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico - Presidente

Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella - rel. Consigliere

Dott. MORCAVALLO Ulpiano - Consigliere

Dott. MANCINO Rossana - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso 25043/2009 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati (Omissis), (Omissis), (Omissis), giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

(Omissis), elettivamente domiciliato in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 264/2009 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 14/08/2009 R.G.N. 556/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/03/2012 dal Consigliere Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE;

udito l'Avvocato (Omissis) per delega (Omissis);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Fatto



Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Brescia, in riforma di decisione del Tribunale di Bergamo, ha accolto la domanda proposta da (Omissis) - titolare di una pensione di vecchiaia liquidata dall'INPS nella gestione autonoma commercianti ai sensi della Legge n. 233 del 1990, articolo 16 (con il cumulo, cioè, dei contributi di lavoro dipendente, questi ultimi maggiorati della rivalutazione dei periodi di esposizione all'amianto) - e ha condannato l'Istituto previdenziale al ripristino del trattamento, ritenendolo illegittimamente decurtato in applicazione del limite massimo di 2080 settimane pensionabili sul rilievo che il limite in parola opera nell'ambito di ciascuna delle gestioni presso le quali sono stati versati i contributi, ma non rispetto al cumulo delle quote calcolate per ogni gestione.

L'INPS ricorre per la cassazione di questa sentenza con un unico motivo. L'assicurato resiste con controricorso. L'INPS ha anche depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..

Diritto



1. Denunciando violazione della Legge n. 233 del 1990, articolo 16 e della Legge n. 257 del 1992, articolo 13, l'INPS sostiene che il limite dei 40 anni di contribuzione connota la liquidazione tanto dei trattamenti a carico del Fondo lavoratori dipendenti, quanto di quelli liquidati, in virtù di contribuzione cd. mista, in una gestione di lavoro autonomo; nè rileva, ai fini di una diversa interpretazione dell'articolo 16 citato, la circostanza che la contribuzione di lavoro dipendente risulti incrementata a seguito dell'applicazione del coefficiente moltiplicatore di cui alla Legge n. 257 del 1992, articolo 13, comma 8.

2. Il ricorso è fondato.

3. La questione oggetto di causa è stata decisa più volte da questa Corte nei sensi prospettati dall'Istituto ricorrente (e proprio con riferimento a fattispecie in cui il lavoratore aveva raggiunto i quarant'anni di contribuzione presso la gestione lavoratori dipendenti anche all'esito della rivalutazione dei periodi di esposizione all'amianto) con l'affermazione del principio secondo cui "Ove il lavoratore sia titolare di una posizione assicurativa presso varie gestioni dei lavoratori autonomi, ovvero presso una di queste e la gestione per i lavoratori dipendenti, il limite massimo di quaranta anni di contribuzione utilmente valutabile opera non solo nell'ambito di ciascuna delle gestioni presso cui sono versati i contributi ma anche rispetto al cumulo delle quote calcolate per ogni gestione. Tale conclusione, pur non espressamente affermata dalla normativa, risponde ad una interpretazione logico-sistematica atteso che la Legge 2 agosto 1990, n. 233, articolo 16, nel prevedere il cumulo dei periodi assicurativi versati nelle diverse gestioni, riconduce il sistema pensionistico ad una concezione unitaria, caratterizzata da regole uniformi che si traducono in un cumulo contributivo effettivo e non meramente virtuale, con la liquidazione di una pensione unica e non di pensioni diverse collegate funzionalmente; nè, per contro, puo' assumere valore ostativo la circostanza che, per uno dei trattamenti, la liquidazione sia effettuata con il sistema cosiddetto retributivo, la cui introduzione è avvenuta in contemporanea all'adozione, sia per il fondo lavoratori dipendenti che per i fondi speciali dei lavoratori autonomi, del limite massimo di anni di contribuzione, destinato ad operare, attraverso la tendenziale valorizzazione dei livelli di retribuzione degli anni più favorevoli, proprio quale limite ai benefici pensionistici conseguenti all'applicazione del sistema retributivo" (Cass. n. 18569/2008, n. 11193/2009, n. 17237/2010, n. 27677/2011).

4. Da questo principio il Collegio non ha ragione di discostarsi, costituendo lo stesso applicazione della regola più generale per cui nel regime dell'assicurazione obbligatoria, nonostante la sua articolazione in diverse gestioni, ogni assicurato puo' conseguire la liquidazione di una sola pensione, mediante la valorizzazione dei contributi versati nelle varie gestioni, anche se con modalità diverse.

5. Peraltro, una diversa interpretazione dell'articolo 16, qui denunciato, si tradurrebbe in una ingiustificata disparità di trattamento, poichè otterrebbe una più favorevole pensione il lavoratore che possa cumulare ai quarant'anni di contribuzione nel Fondo per i lavoratori dipendenti altri periodi di contribuzione presso un Fondo dei lavoratori autonomi, rispetto al lavoratore che invece possegga, analogamente, più di quarant'anni di contributi, ma tutti versati nel Fondo per i lavoratori dipendenti.

6. Nè è di ostacolo alla esposta ricostruzione la circostanza che i contributi di lavoro dipendente risultino incrementati per effetto della rivalutazione prevista dalla Legge n. 257 del 1992, articolo 13, comma 8, a favore dei lavoratori esposti per oltre un decennio all'amianto, dovendo al riguardo considerarsi che il beneficio connesso a tale pregressa esposizione assolve solo la funzione di agevolare il conseguimento della pensione ed è, quindi, ottenibile solo da coloro che non abbiano raggiunto il massimo di prestazione conseguibile, ossia le 2080 settimane (quarant'anni) di contribuzione (vedi, tra tante, Cass. n. 17528 del 2002).

7. In conclusione il ricorso va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa è decisa nel merito (articolo 384 c.p.c., comma 2) sulla base dei principi di diritto sopra enunciati, con il rigetto della domanda proposta dall'originario ricorrente.

8. Sussistono giusti motivi, desumibili dall'assenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale, anche di legittimità, all'epoca del giudizio di merito, in una con la complessità delle questioni trattate, per compensare integralmente tra le parti le spese dell'intero processo.



P.Q.M.


La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda; compensa tra le parti le spese dell'intero processo.