Tipologia: CCNL
Data firma: 26 marzo 1948
Validità: 01.06.1948 - 31.12.1948
Parti: Federazione delle Aziende Municipalizzate e Federazione Italiana Lavoratori degli Acquedotti
Settori: Servizi, Acquedotti municipalizzati

Sommario:

Art. 1. - Applicabilità del contratto.
Art. 2. - Assunzione - Documenti - Visita medica.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 3-bis. - Assunzione a termine.
Art. 4. - Scelta del personale.
Art. 5. - Mutamento di mansioni - Passaggio di categoria.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 7. - Giorni festivi - Riposo settimanale.
Art. 8. - Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno.
Art. 9. - Assenze e permessi.
Art. 10. - Ferie.
Art. 11. - Aspettativa.
Art. 12. - Servizio militare.
Art. 13. - Tutela della maternità.
Art. 14. - Malattie ed infortuni sul lavoro.
Art. 15. - Assicurazione infortuni.
Art. 16. - Assistenza di malattia.
Art. 17. - Traslochi e trasferimenti.
Art. 18. - Trasferte e rimborsi spese.
Art. 19. - Categorie di assegnazione del personale.
Art. 19-bis. - Divisione delle Aziende in categoria.
Art. 20. - Minimi di stipendio e salario - Indennità di contingenza - Assegni temporanei - Retribuzione.
Art. 21. - Determinazione dello stipendio e salario orari giornalieri.
Art. 22. - Gratifiche.
Art. 23. - Aumenti annuali.
Art. 24. - Contributi, rimborsi spese, indennità varie.
• Contributi istruzione figli.
• Rimborso spese di bicicletta.
• Rimborso spese testimoni.
• Indennità per maneggio di denaro.
• Indennità zona malarica.
• Indennità impiegati il cui lavoro è normalmente connesso con quello delle maestranze.
Art. 25. - Dichiarazione a Verbale.
Art. 26. - Alloggio.
Art. 27.
• Vestiario.

• Acqua.
Art. 28. - Cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 29. - Preavviso.
Art. 30. - Dimissioni.
Art. 31. - Indennità di licenziamento.
Art. 32. - Indennità in caso di morte.
Art. 33. - Pensione.
Art. 34. - Doveri del lavoratore.
Art. 35. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 36. - Certificato di lavoro.
Art. 37. - Cessione e trasformazione di aziende.
Art. 38. - Norme aziendali.
Art. 39. - Inscindibilità del contratto.
Art. 40. - Domande di compensi.
Art. 41. - Commissioni interne.
Art. 42. - Commissione paritetica interpretativa.
Art. 43. - Decorrenza e durata.
Rivalutazione salariale settore acquedotti, 24 giugno 1948

Contratto nazionale per i dipendenti dagli acquedotti municipalizzati, 26 marzo 1948

L’anno 1948 il giorno 26 marzo nei locali della Federazione delle Aziende Municipalizzate si sono riuniti il [...] Presidente e Segretario della Delegazione per la stipula del Contratto Nazionale con i dipendenti degli Acquedotti e [...] Segretario Generale e componenti del Comitato Centrale della Federazione Italiana Lavoratori degli Acquedotti.
Si è proceduto alla lettura dei 43 articoli che fanno parte del Contratto, articoli che in doppio originale risultano firmati da rappresentanti delle rispettive parti.
Nulla essendovi da osservare, i costituiti danno atto, con reciproca soddisfazione, della conclusione del Contratto Nazionale, decorrente dal 1° gennaio 1948 e resta stabilito che la sua pubblicazione sarà eseguita a cura della Federazione delle Aziende Municipalizzate attraverso l’organo competente.
Successivamente nei giorni 24 giugno e 9 luglio 1948 tra la Federazione Aziende Municipalizzate Gas, Acque e Varie [...] e la Federazione Italiana Lavoratori Dipendenti Acquedotti (Filda) [...] si è stipulato l’accordo di rivalutazione salariale.
Sulla base di tale accordo, contenente i nuovi minimi di retribuzione, le due Federazioni hanno proceduto, in data 21 settembre 1948 alla redazione dell’art. 20 il quale costituisce parte integrante del presente contratto.

Art. 1. - Applicabilità del contratto.
Il presente contratto collettivo disciplina il rapporto di lavoro tra le aziende che eserciscono, sia separatamente che congiuntamente, le attività di captazione, trasporto e distribuzione di acqua ed i loro dipendenti tutti di ambo i sessi (tecnici, amministrativi, operai ecc.), non aventi la qualifica di dirigenti.
A verbale.
Per quelle Aziende municipalizzate miste che hanno già disciplinato i rapporti di lavoro con contratti nazionali di altra categoria la richiesta per l’applicazione del presente contratto dovrà essere avanzata alla Commissione di cui all’art. 42 attraverso la Federazione di categoria.

Art. 2. - Assunzione - Documenti - Visita medica.
[...]
L’azienda potrà per mezzo di medico di propria fiducia, far sottoporre il lavoratore a visita medica per l’accertamento della sua costituzione fisica e dell’idoneità specifica al lavoro al quale viene assegnato.
[...]

Art. 3-bis. - Assunzione a termine.
Per far fronte a necessità straordinarie di carattere temporaneo, le Aziende possono procedere ad assunzioni di personale con contratto a termine.
In tali casi saranno applicate a detto personale le norme previste dai contratti di lavoro di categoria entro i quali i lavoratori di cui sopra possono essere legittimamente inquadrati per la natura del lavoro che sono chiamati a svolgere.
[...]
Nel caso che sorga controversia circa i presupposti indicati nei comma precedenti e in particolare quando possa ritenersi che l'assunzione a termine sia fatta per eludere le disposizioni del presente contratto, le Organizzazioni Sindacali competenti si incontreranno per risolvere la controversia.

Art. 5. - Mutamento di mansioni - Passaggio di categoria.
Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali può essere assegnato a mansioni inerenti ad altra categoria, purché ciò non comporti peggioramento economico e morale nella sua posizione.
[...]

Art. 6. - Orario di lavoro.
La durata normale della prestazione di lavoro è fissata in:
- 42 ore settimanali per gli impiegati;
- 48 ore settimanali per gli operai e per gli impiegati il cui lavoro è connesso con quello delle maestranze.
Per i lavoratori addetti a mansioni che richiedono lavoro discontinuo o di semplice attesa e custodia, la durata normale delle prestazioni è fissata come appresso:
а) 52 ore settimanali per gli uscieri e fattorini;
b) 56 ore settimanali per i guardiani delle opere di presa, dei serbatoi, dei canali, ecc. e per gli autisti di vettura;
c) 60 ore settimanali per i custodi, portieri, guardiani notturni e diurni.
I lavoratori normalmente addetti a servizi che richiedono prestazioni discontinue non predeterminabili, ma dipendenti dalle variabili necessità dei servizi stessi non hanno orario determinato e devono dare la loro prestazione In relazione a tutte le esigenze e le necessità del compito. Ove ne derivi per il lavoratore un maggior onere gli viene concessa un’adeguata indennità.
Per i lavoratori comandati a prestare servizio fuori della abituale località o posto di lavoro, l’orario decorre dall’ora di presentazione al posto di ritrovo.
Il tempo occorrente per il viaggio dal posto di ritrovo a quello di lavoro verrà a tutti gli effetti considerato come lavoro effettivo.

Art. 7. - Giorni festivi - Riposo settimanale.
[...]
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica per tutti i lavoratori non addetti a servizi continuativi in turni avvicendati.
Per I lavoratori adibiti a servizi continuativi è ammesso il riposo in altro giorno della settimana. Qualora, per esigenza di servizio, fosse richiesto ai lavoratori stessi di prestare la loro opera nel giorno destinalo al riposo, l’azienda darà loro un preavviso di due giorni, fissando nel contempo un nuovo giorno di riposo che non dovrà però coincidere con un giorno festivo, senza corrispondere per tale caso alcuna maggiorazione.
In difetto del preavviso di cui sopra sarà corrisposta ai lavoratori in parola la sola maggiorazione del 60 % sullo stipendio o salario, fermo restando il diritto al riposo settimanale compensativo.
Qualora il giorno destinato al riposo settimanale venga a coincidere con un giorno festivo infrasettimanale, verrà concesso un altro giorno integrativo di riposo.

Art. 8. - Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno.
Si considera lavoro straordinario quello compiuto dal lavoratore oltre le varie durate di lavoro di cui all’art. 6 del presente contratto; esso non può essere sostituito da altrettante ore di riposo [...]
3) Si considera lavoro straordinario notturno quello compiuto dal lavoratore, oltre i limiti della durata giornaliera normale della sua prestazione di lavoro, tra le ore 20 e le 6.
[...]
Non è riconosciuto né compensato il lavoro straordinario festivo, notturno, che non sia stato ordinato dall’azienda.
Nessun lavoratore può rifiutarsi di compiere, entro i limiti con-sentiti dalla legge, il lavoro straordinario, festivo, notturno senza giustificati motivi di impedimento.

Art. 9. - Assenze e permessi.
Il lavoratore non potrà abbandonare il proprio lavoro se non debitamente autorizzato dai propri superiori.
[...]

Art. 10. - Ferie.
[...]
Non è ammessa rinuncia espressa o tacita alle ferie, né la sostituzione di esse con compenso alcuno. Il lavoratore che nonostante l’assegnazione delle ferie non ne usufruisse, non ha diritto ad alcun compenso.
[...]

Art. 13. - Tutela della maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e di puerperio, l’azienda in tale evenienza, conserverà il posto alla lavoratrice per un periodo di sei mesi corrispondendo la retribuzione intera durante i primi quattro mesi.
[...]

Art. 14. - Malattie ed infortuni sul lavoro.
[...]
L’incapacità al lavoro deve essere provata con certificato medico e, in ogni caso, è in facoltà dell’azienda di far constatare in qualsiasi momento tale incapacità da un medico di propria fiducia. In caso di disaccordo tra il medico dell’azienda e quello del lavoratore le parti nomineranno di comune accordo un terzo medico. Nelle more della decisione il lavoratore non può riprendere servizio e il tempo necessario per la decisione stessa viene computato agli effetti del primo comma del presente articolo.
È anche in facoltà dell’azienda di far constatare la capacità lavorativa del dipendente all’atto in cui egli si presenta al lavoro dopo il periodo di infortunio o malattia.
[...]
A verbale.
Nel caso in cui, a seguito di malattia contratta a causa del servizio o infortunio sul lavoro, sia residuata al lavoratore una incapacità lavorativa non inferiore al 50 %, l’azienda cercherà di mantenere in servizio il lavoratore stesso, assegnandolo ad altre mansioni.
[...]

Art. 15. - Assicurazione infortuni.
Ferma l’osservanza delle norme legislative sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, ai lavoratori non soggetti a tali norme, che subiscono infortuni risarcibili ai sensi ed in conformità delle stesse, l’azienda corrisponderà un trattamento equivalente a quello previsto dalla legge suddetta.
[...]

Art. 24. - Contributi, rimborsi spese, indennità varie.
Indennità zona malarica.

Viene corrisposta un’indennità da concordarsi al lavoratore che presta la sua opera in località malariche e precisamente nelle zone determinate dalle competenti autorità provinciali in relazione all’elenco ufficiale pubblicato dal Ministero degli Interni, od altrimenti comprovate dai certificati delle autorità sanitarie locali.
Nella determinazione di tale indennità verrà tenuto conto del numero dei familiari conviventi ed a carico del lavoratore.
Verranno somministrati, a cura e spese dell’azienda, i medicinali necessari alla profilassi e cura antimalarica per il lavoratore e per i suoi familiari residenti nella zona malarica.
L’indennità ed i medicinali non sono più corrisposti quando il lavoratore ed i suoi familiari vengono spostati in zona non malarica, a meno che non si tratti di lavoratori colpiti da malaria e che continuino ad esserne affetti.
Al lavoratore che si reca in trasferta in zona malarica verranno somministrati dall’azienda i necessari medicinali profilattici.

Art. 25. - Dichiarazione a Verbale.
Mensa aziendale.
A richiesta della Rappresentanza dei lavoratori, la Rappresentanza degli Industriali dichiara che le Aziende manterranno, in analogia agli accordi in atto o che saranno presi tra le due Confederazioni interessate, la corresponsione di una indennità di mensa o di servizio mensa ove esso sia già in atto. 
Eventuali variazioni dell’indennità predetta saranno concordate tra le rispettive organizzazioni sindacali interessate, le quali tratteranno anche l’eventuale sostituzione del servizio mensa aziendale oggi in atto, con la corresponsione dell’indennità di cui sopra.

Art. 27.
Vestiario.

Gli indumenti (impermeabili, soprascarpe, stivaloni di gomma, tute, vestiti da lavoro, ecc. ecc.) verranno forniti ai lavoratori secondo le norme in atto nelle singole aziende.
In ogni caso verranno assicurate le seguenti forniture:
- impermeabili per tutti i lavoratori che svolgono la loro normale attività all’aperto e sono costretti a lavorare anche sotto la pioggia (dotazione di azienda); la dotazione sarà personale per gli impiegati che svolgono il lavoro in analoghe condizioni;
- soprascarpe o stivaloni di gomma per i lavoratori che debbono svolgere la loro attività in zone paludose o in presenza di acqua;
- tute o vestiti da lavoro a quei lavoratori le cui mansioni lo richiedano.
[...]

Art. 34. - Doveri del lavoratore.
Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni affidategli ed in particolare:
[...]
c) astenersi dallo svolgere, durante l’orario di lavoro, atti che possano procurargli lucro e che comunque possano sviare la sua attività che deve essere interamente acquisita dall’azienda;
d) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzi e strumenti a lui affidati;
e) dedicare attività assidua e diligente nel disbrigo delle mansioni affidategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori, rispettando l’ordine gerarchico fissato dall’azienda.
[...]
Deve infine sottoporsi, a richiesta dell’azienda, a visita medica da parte di sanitari di fiducia dell’azienda stessa.

Art. 35. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dei lavoratori, possono essere punite a seconda della gravità come segue:
1) rimprovero verbale;
2) multa non superiore all’importo di 4 ore di retribuzione;
3) rimprovero scritto;
4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo da oltre 5 fino a 15 giorni;
5) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni;
6) trasferimento per punizione;
7) licenziamento senza preavviso e con indennità;
8) licenziamento senza preavviso e senza indennità.
La punizione di cui al n. 6) si può applicare a quelle mancanze le quali anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno provocate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggior punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguate sanzioni in quelle di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5).
Il provvedimento previsto al punto 7) si applica nei confronti del personale colpevole di mancanze relative a doveri, anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano di tale entità da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.
Le sanzioni di cui al punto 8) si applicheranno soltanto nei casi gravi, senza attenuanti, come ad esempio: insubordinazione seguita da vie di fatto, furto qualificato, condanne per reati infamanti.
Il licenziamento non pregiudica le eventuali responsabilità nelle quali sia incorso il lavoratore.
[...]

Art. 38. - Norme aziendali.
Oltre al presente contratto collettivo di lavoro, il lavoratore deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla direzione dell’azienda, purché non siano limitative dei diritti derivanti al dipendente dal presente contratto.
Tali norme in ogni caso devono essere portate a conoscenza del personale con ordine di servizio od altro mezzo.

Art. 41. - Commissioni interne.
I compiti delle Commissioni interne sono o saranno quelli nascenti dagli accordi che, in materia, sono stati o saranno stipulati per la generalità del settore industriale tra la Confederazione Generale dell’industria Italiana e la Confederazione Generale Italiana del Lavoro.

Art. 42. - Commissione paritetica interpretativa.
Le divergenze eventualmente scaturenti dalla interpretazione e applicazione del presente contratto saranno definite da una Commissione paritetica di 4 membri, due dei quali nominati dalla Federazione Aziende Municipalizzate Gas Acqua e Varie e gli altri due dalla Federazione Italiana Lavoratori degli Acquedotti. Detta Commissione si sceglierà un Presidente o, in caso di disaccordo, lo farà designare dal Primo Presidente della Corte di Appello di Roma.
Tale Commissione deciderà senza formalità di procedura e inappellabilmente, salvo il ricorso in via giudiziaria.
La Commissione si riunirà di norma ogni qual volta una delle due parti lo richieda.