Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. 6, Ordinanza 11 aprile 2012, n. 5753 - Riduzione della misura di inabilità permanente




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno - rel. Presidente

Dott. LA TERZA Maura - Consigliere

Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere

Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere

Dott. TRIA Lucia - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA



sul ricorso 28226-2010 proposto da:

(Omissis) (Omissis), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati (Omissis), (Omissis), giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (Omissis), in persona del Dirigente con incarico di livello generale, Direttore Reggente della Direzione Centrale Prestazioni, elettivamente domiciliato in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (Omissis) giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 683/2010 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE del 7/05/2010, depositata il 21/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/03/2012 dal Presidente Relatore Dott. BRUNO BATTIMIELLO;

è presente i P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

FattoDiritto



Considerato che è stata depositata la seguente relazione, redatta ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c.:

"La Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 683 del 2010. in parziale accoglimento dell'appello proposto dall'INAIL contro la decisione del Tribunale di Lucca, ha limitato la condanna dell'ente previdenziale al pagamento della rendita ivi stabilita fino al 19.05.2004, con condanna dello stesso ente al pagamento a (Omissis) dell'indennizzo in conto capitale Decreto Legislativo n. 38 del 2000, ex articolo 13, commisurato all'inabilità permanente nella misura dell'11 %, oltre interessi legali dal 19.05.1994 (rectius: 19.05.2004).

La Corte territoriale ha ritenuto, sulla base delle risultanze peritali di primo grado, di ridurre la misura dell'inabilità permanente dal 28%, riconosciuta dal primo giudice, a quella dell'11 %. Il (Omissis) ricorre con unico articolato motivo, cui resiste l'INAIL con controricorso.

Il ricorrente contesta la decisione di appello in relazione ad omessa consulenza tecnica richiesta in appello e ad erroneo utilizzo delle risultanze peritali di primo grado.

Il ricorso così proposto non merita adesione, atteso che secondo costante orientamento giurisprudenziale rientra nel potere discrezionale del giudice di merito di valutare le risultanze peritali in primo grado e di disporne il rinnovo in sede di appello.

D'altro canto la parte ricorrente ha mosso critiche del tutto generiche al giudizio medico-legale contenuto nell'impugnata decisione, che si è richiamata agli accertamenti compiuti dal consulente tecnico di ufficio non contrastando tali accertamenti con precisi e puntuali elementi probatori in ordine a carenze o deficienze diagnostiche e limitandosi ad opporre un diverso apprezzamento del quadro patologico riscontrato a carico dell'assistito. L'impugnata sentenza ha pertanto fornito adeguata motivazione, richiamandosi all'anzidetta consulenza, da cui emergeva che il quadro patologico del (Omissis) era suscettibile di miglioramento.

Trattasi in ogni caso di valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, come più volte ribadito da questa Corte, la quale ha osservato che nel giudizio in materia di invalidità i lamentati errori e lacune della consulenza sono suscettibili di esame unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione dell'impugnata sentenza, quando siano riscontrabili carenze e deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate e non già quando si prospettino semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte (Cass. 11 gennaio 2000, n. 225; Cass. 8 agosto 1998, n. 7798; Cass. 9 gennaio 1992, 142).

In conclusione il ricorso appare infondato e ricorrono i presupposti per la trattazione del ricorso in camera di consiglio ex articolo 375 c.p.c.".

La Corte, letti gli atti, condivide le conclusioni cui è pervenuta la riportata relazione, e quindi rigetta il ricorso, con le conseguenze di legge in ordine alle spese.



P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, in euro 30,00 per esborsi e in euro 2000,00 per onorario, oltre a spese generali, IVA e CPA.