Tipologia: CCNL
Data firma: 22 luglio 1933
Validità: 03.11.1933 - 02.11.1935
Parti: Federazione Nazionale Fascista Pubblici Esercizi e Confederazione Nazionale Sindacati Fascisti del Commercio
Settori: Commercio, Pasticcerie
Fonte: G.U. 26 ottobre 1933, n. 250, p. II

Sommario:

Premessa
Art. 1. - Assunzione del personale.
Art. 2. - Classifica del personale.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Apprendistato.
Art. 5. - Trattamento economico.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Lavoro straordinario.
Art. 7.

Art. 8.
Art. 9.
Art. 10. - Riposo settimanale.
Art. 11. - Ferie annuali.
Art. 12. - Festa nazionale del lavoro.
Art. 13. - Malattie.
Art. 14. - Chiamata alle armi per obbligo di leva. Richiamo alle armi e nella M.V.S.N.
Art. 15. - Disciplina nelle aziende.
Art. 16. - Punizioni disciplinari.
Art. 17. - Multe e sospensioni.
Art. 18. - Licenziamenti. Preavviso. Indennità.
Art. 19. - Licenziamenti per punizioni.
Art. 20. - Certificato di servizio.
Art. 21. - Assicurazioni sociali.
Art. 22. - Trapasso d’azienda.
Controversie.
Art. 23.

Art. 24.
Art. 25. - Stipulazione degli accordi salariali.
Art. 26. - Durata del contratto.
Accordo per la estensione del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dei caffè bars ecc. al personale salariato dei negozi di pasticceria o confetteria o dei reparti di pasticceria o confetteria annessi ai pubblici esercizi, 29 gennaio 1935

Contratto nazionale di lavoro per gli addetti ai laboratori di pasticceria, 22 luglio 1933

L’anno 1933, XI E. F., il giorno 22 luglio, in Roma, tra la Federazione Nazionale Fascista Pubblici Esercizi [...] e la Confederazione Nazionale Sindacati Fascisti del Commercio [...], si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro per gli addetti ai laboratori di pasticceria, rappresentati rispettivamente dalla Confederazione Nazionale Fascista del commercio, e dalla Confederazione Nazionale Sindacati Fascisti del commercio, da valere in tutto il Regno d'Italia, ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Premessa
La regolamentazione contrattuale dei gelatieri occupati nei laboratori di pasticceria, rappresentati come sopra, è disciplinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale addetto a: caffè, bars, gelateria, ecc.

Art. 4. - Apprendistato.
Possono essere assunti presso i laboratori di pasticceria, ecc. degli apprendisti, sempreché il numero di questi non sia superiore ad uno ogni tre operai qualificati; a due, quando si raggiunge il numero di cinque; a tre, da sette in poi; e così in proporzione.
Il periodo di apprendistato si inizia dai 15 ai 22 anni e non può sorpassare i tre anni.
[...]
Per coloro che provengono dalle scuole professionali, muniti di certificato di abilitazione, la durata dell’apprendistato sarà ridotta ad un anno.

Art. 6. - Orario di lavoro.
L’orario di lavoro resta stabilito in ore 8 giornaliere o 48 settimanali, non conteggiando in esso il tempo per la pulizia ed il riordinamento del proprio reparto, non superiore ad un quarto d’ora al giorno e quello occorrente per le cure personali e per la refezione.
Il lavoro giornaliero potrà essere compiuto in uno o due periodi, a seconda delle esigenze dell’azienda.
Al personale di fatica ed apprendista, che per le sue ordinarie mansioni, esplichi nei laboratori un lavoro discontinuo o di semplice attesa, di cui al n. 5 della tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657, l’orario potrà essere prolungato fino a quello occorrente por la preparazione dei mezzi di lavoro all’apertura, e per la pulizia e la sistemazione generale del macchinario e dei locali, a lavoro compiuto, fino ad un massimo di 9 ore giornaliere o di 54 settimanali.

Lavoro straordinario.
Art. 7.

Il lavoro straordinario, consentito nella misura massima di ore due giornaliere e dodici settimanali [...]

Art. 8.
Il limite di 12 ore settimanali di lavoro straordinario può essere superato per un periodo non eccedente le nove settimane consecutive, sempre che la media di lavoro straordinario in detto periodo non sorpassi le 12 ore settimanali. [...]
Ore notturne, agli effetti del lavoro straordinario, si considerano quelle compiute dalle ore 20 alle 0 del mattino.

Art. 10. - Riposo settimanale.
Tutto il personale, compresi gli apprendisti godrà di un riposo settimanale di 24 ore consecutive, a norma di legge.
La sostituzione del personale assente per il riposo settimanale, quando occorra, deve essere fatta unicamente con personale assunto a norma del D.M. 31 gennaio 1930.

Art. 11. - Ferie annuali.
All’operaio che abbia compiuto un anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda, spetta un permesso annuale di 8 giorni retribuiti; per gli apprendisti tale periodo è ridotto alla metà.
Durante il turno delle ferie, il personale che resta nel laboratorio sostituirà in quanto possibile, il personale assente, senza diritto ad alcun compenso, fermo l’orario di lavoro.
Le ferie saranno corrisposte dal datore di lavoro nell’epoca di minor lavoro, regolandone eventualmente la concessione in non più di due periodi, individualmente o collettivamente, in modo da non intralciare il regolare andamento del lavoro, pur tenendo presente il desiderio del prestatore d’opera.
Dato lo scopo igienico-sociale delle ferie, non è ammessa la rinuncia di esse o la sostituzione del loro godimento con retribuzione.
[...]

Art. 15. - Disciplina nelle aziende.
Gli operai, tanto nei rapporti di lavoro, quanto in ogni altra circostanza ad essi attinente, dipendono dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci. Essi devono rispetto ed obbedienza e devono dare esempio di ordine e di puntualità nell’adempimento del proprio dovere, di correttezza nelle reciproche relazioni.
Essi hanno l’obbligo, in linea provvisoria, di supplirsi a vicenda.
Nell’interno del laboratorio non sono permessi gli schiamazzi, i giuochi, l’introduzione di bevande alcooliche, le collette, le raccolte di firme, le vendite di oggetti o di biglietti. È fatto, altresì, divieto al personale di fumare nel laboratorio o di ricevere visite.
Durante il lavoro tutti coloro che attendono alla produzione non potranno allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo; parimenti non potranno abbandonarlo durante le ore di lavoro se non debitamente autorizzati.
Gli operai licenziati o sospesi dal lavoro non potranno avere accesso nel laboratorio.
Salvo speciale permesso del proprietario, o di chi ne fa le veci, non è consentito all’operaio di entrare o di trattenersi nei laboratori in ore che non siano quelle del suo lavoro.
È fatto dovere all’operaio di osservare la più scrupolosa igiene e pulizia personale e di conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadi e in genere tutto quanto è a lui affidato per il lavoro. Egli risponderà delle perdite e dei danni eventualmente arrecati a tali oggetti e che siano a lui imputabili. [...]
Oltre alle norme del presente contratto collettivo, gli operai debbono uniformarsi anche a quelle speciali che fossero eventualmente stabilite da regolamenti interni, sempre che non modifichino il presente contratto collettivo e che, pertanto, rientrino nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali regolamenti debbono essere esposti nell’interno dei laboratori in luogo facilmente visibile.

Art. 16. - Punizioni disciplinari.
Qualsiasi infrazione al presente contratto collettivo di lavoro sarà punita a seconda della gravità della mancanza. Le punizioni possono essere le seguenti:
а) multa che non superi, al massimo, la metà della retribuzione giornaliera normale ;
b) la sospensione dal lavoro (al massimo 3 giorni);
c) licenziamento in tronco ai sensi dell’art. 19.
[...]

Art. 17. - Multe e sospensioni.
Il datore di lavoro potrà infliggere le multe all’operaio:
1) che abbandoni il proprio posto senza giustificato motivo;
2) che fumi od introduca bevande alcooliche nel laboratorio;
[...]
4) che senza giustificato motivo ritardi l’inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la sospensione;
5) che in qualunque altro modo trasgredisca all’osservanza del presente contratto collettivo o delle norme del regolamento interno.
Nei casi dì maggiore gravità - come l’ubriachezza e l’assenza ingiustificata - o di recidiva nelle mancanze suindicate, il datore dì lavoro potrà infliggere la sospensione di cui al comma b) dell’articolo precedente.

Art. 19. - Licenziamenti per punizioni.
Saranno licenziati in tronco con immediata cessazione del lavoro e della paga senza indennità, gli operai colpevoli di:
1) insubordinazione grave ai superiori;
2) furti, danneggiamenti volontari al macchinario, agli attrezzi di lavoro, al materiale ricevuto in consegna alla produzione;
3) risse nel laboratorio;
4) fabbricazione clandestina per conto di terzi o per uso proprio nel laboratorio;
5) recidiva abituale nella ubriachezza;
6) recidiva nelle colpe contemplate nell’art. 17 quando fosse già intervenuta la sospensione nel periodo di dodici mesi precedenti.

Art. 21. - Assicurazioni sociali.
Il datore di lavoro, dovrà, nei termini e nei modi indicati dalla legge, assicurare gli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione Involontaria, la invalidità, la vecchiaia e la tubercolosi.

Controversie.
Art. 23.

Tutti i reclami di puro carattere individuale dovranno seguire le consuetudinarie norme disciplinari degli esercizi e verranno risolti con trattative dirette tra datori e prestatori di lavoro.
Qualora la controversia riguardi l’applicazione del presente contratto, essa deve, prima dell’azione giudiziaria, venire denunciata alla Associazione che rappresenta legalmente il denunciante. L’Associazione che riceve la denuncia della controversia, a termini dell’art. 4 del R.D. 26 febbraio 1928, n. 471, deve darne immediata comunicazione all’altra Associazione competente, per l’esperimento del tentativo di conciliazione. Nel caso che entro 15 giorni dalla data di spedizione della denuncia non si raggiunga in tale sede l’accordo, l’interessato ha facoltà di adire l’autorità giudiziaria.
Le controversie collettive per l’applicazione del presente contratto verranno composte amichevolmente dalle competenti Associazioni professionali di 1° grado e, in mancanza di accordo, da quelle di grado superiore.

Art. 24.
Il presente contratto nazionale uniforma, sostituisce ed assorbe tutte le norme esistenti nelle varie provincie per effetto di contratti e consuetudini, in quanto da esso disciplinate.

Accordo per la estensione del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dei caffè bars ecc. al personale salariato dei negozi di pasticceria o confetteria o dei reparti di pasticceria o confetteria annessi ai pubblici esercizi, 29 gennaio 1935

L’anno 1935-XIII E.F., il giorno 29 gennaio, in Roma, tra la Federazione Nazionale Fascista Pubblici Esercizi [...] e la Federazione Nazionale Fascista Lavoratori del Turismo e dell’Ospitalità [...], con l’intervento della Federazione Nazionale Fascista delle Cooperative di Consumo [...], si è convenuto di estendere il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dei caffè, bars, birrerie, bottiglierie, gelaterie e di ogni altro esercizio similare (pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni 1 giugno 1933-XI, Fase. 89, All. n. 426) anche al personale salariato in servizio presso i negozi di pasticceria o confetteria od i reparti di pasticceria o confetteria annessi a pubblici esercizi.
[...]
Il presente accordo ha decorrenza dal 1° giugno 1933-XI e la medesima scadenza del contratto nazionale, di cui fa parte integrante.