Tipologia: CCNL
Data firma: 15 marzo 1937
Validità: 01.04.1937 - 31.03.1958
Parti: Federazione Nazionale Fascista Alberghi e Turismo e Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori del Turismo e dell’Ospitalità
Settori: Commercio, Turismo, Enfala
Fonte: G.U. 28 luglio 1937, n. 113, p. II

Sommario:

Personale esterno.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Personale di cucina.
Art. 5.
Art. 6.
Norme generali.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.

Contratto collettivo nazionale per il regolamento del rapporto di lavoro dei lavoratori ammessi ai corsi dell’ente nazionale fascista di addestramento per i lavoratori di albergo (Enfala), 15 marzo 1937

L'anno 1937-XV E.F. il giorno 15 marzo, in Roma, tra la Federazione Nazionale Fascista Alberghi e Turismo [...] e la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori del Turismo e dell’Ospitalità [...], si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale per i dipendenti degli alberghi, hotel, meublés e pensioni, rappresentati rispettivamente dalle Federazioni contraenti, per l’attuazione delle finalità dell’Ente Nazionale Fascista di Addestramento per i lavoratori d’albergo, riconosciuto con R.D. 17 dicembre 1936, n. 2297.

Personale esterno.
Art. 1.

Il personale esterno che frequenta i corsi di perfezionamento istituiti dall’Ente Nazionale Fascista di addestramento per i lavoratori d’albergo (Enfala) deve essere lasciato libero dal servizio nei giorni di lezione, dalle ore 15 alle ore 18. Il datore di lavoro, nel casi eccezionalissimi in cui sia costretto a trattenere in servizio nelle ore di lezione il lavoratore, gli rilascerà dichiarazione scritta da servire all’allievo quale giustificazione per l’assenza.

Art. 2.
Gli allievi che hanno ottenuto la dispensa dal lavoro indicato nell’art. 1 presteranno nell’azienda il servizio corrispondente, nei turni serali.

Art. 3.
Il personale esterno che alla fine del corso annuale dell’Enfala presti presso l’azienda alberghiera indicata dall’Enfala il mese di servizio di perfezionamento sarà dal datore di lavoro considerato in licenza straordinaria non retribuita, senza interruzione dell’anzianità di servizio.

Art. 4.
Durante il periodo di perfezionamento il lavoratore, cui l'Enfala corrisponde un assegno pari alla quota fissa della retribuzione prevista per la sua qualifica dal contratto collettivo di lavoro di categoria, percepirà dall’azienda presso cui egli presta servizio la corrispettiva percentuale di servizio da prelevarsi dalla globale.

Personale di cucina.
Art. 5.

Il personale di cucina ammesso a prestare servizio presso le aziende alberghiere designate dall'Enfala per i corsi di perfezionamento professionale della cucina, sarà considerato dal datore di lavoro, per tutta la durata del corso di perfezionamento, in licenza straordinario non retribuita con sospensione della anzianità di servizio.

Art. 6.
Durante il periodo di perfezionamento professionale della cucina, il lavoratore, cui l’Enfala corrisponde un assegno mensile, percepirà dall’azienda presso cui presta servizio, la sola percentuale di servizio prevista dal contratto collettivo di lavoro di categoria, da prelevarsi dalla globale.

Norme generali.
Art. 7.

Il periodo di licenza straordinaria di cui agli artt. 5 e 3 del presente contratto non sarà computato ai fini del calcolo dell’anzianità per la concessione delle ferie annuali.

Art. 8.
Il vitto e l’alloggio sono a carico delle aziende presso le quali i lavoratori prestano il servizio di perfezionamento.

Art. 9.
Le aziende presso le quali i lavoratori prestano il servizio di perfezionamento sono tenute ad effettuare i versamenti per assicurazioni sociali, malattie, assegni familiari in quanto l’Enfala si assumerà l’obbligo del rimborso.

Art. 10.
Il presente contratto decorre dal primo aprile 1937 ed avrà la durata di un anno.