Cassazione Penale, Sez. 3, 12 aprile 2012, n. 13964 - Rimozione di coibenti di lana minerale, materiale cancerogeno, senza l'uso di dispositivi di protezione individuale


 

 

Responsabilità per varie violazioni al Decreto Legislativo n. 626 del 1994, in tema di sicurezza sul lavoro: presso un ospedale milanese, ove erano in corso lavori di manutenzione, l'imputato (che agiva in subappalto) aiutato da tre persone che coordinava, è stato sorpreso mentre rimuoveva coibenti di lana minerale, che è materiale cancerogeno, senza l'uso di dispositivi di protezione individuale in area non confinata e senza alcun accorgimento per tutelare i lavoratori e le persone presenti nello ambiente.

Ricorso in Cassazione - Inammissibile

Il ricorrente sostiene che le persone che lavoravano nel cantiere non erano alle sue dipendenze; la circostanza (rilevata anche dal Giudice sulla base delle risultanze del libro matricola dell' (Omissis)) è ininfluente dal momento che gli stranieri, intenti a rimuovere il materiale pericoloso, hanno dichiarato di essere dipendenti dell'imputato (all'evidenza lavoranti "in nero").




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Ciro - Presidente

Dott. SQUASSONI Claudia - rel. Consigliere

Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere

Dott. MARINI Luigi - Consigliere

Dott. GAZZARA Santi - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

1) (Omissis) N. IL (Omissis);

avverso la sentenza n. 7597/2010 TRIBUNALE di MILANO, del 09/12/2010;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/03/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIA SQUASSONI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Volpe Giuseppe che ha concluso per l'inammissibilità;

Udito il difensore avv. (Omissis) di (Omissis) (sost. processuale).

Fatto



1. Con sentenza 9 dicembre 2010, il Giudice monocratico del Tribunale di Milano ha ritenuto (Omissis) responsabile di varie violazioni al Decreto Legislativo n. 626 del 1994, in tema di sicurezza sul lavoro, e lo ha condannato alla pena di giustizia.

Per giungere a tale conclusione, il Giudice ha reputato circostanze accertate-basandosi sugli esiti un sopralluogo e sulle testimonianze di vari soggetti che lo confermavano- quanto segue. Presso un ospedale milanese, ove erano in corso lavori di manutenzione, l'imputato (che agiva in subappalto) aiutato da tre persone che coordinava, è stato sorpreso mentre rimuoveva coibenti di lana minerale, che è materiale cancerogeno, senza l'uso di dispositivi di protezione individuale in area non confinata e senza alcun accorgimento per tutelare i lavoratori e le persone presenti nello ambiente.

Avendo come referente le menzionate emergenze fattuali, il Giudice ha tratto, in diritto, la conclusione sulla sussistenza del contestati illeciti.

Per l'annullamento della sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo travisamento dei fatti, in particolare, rilevando:

- che non è emersa alcuna prova circa il rapporto lavorativo con le tre persone che erano presenti nel cantiere: i suoi dipendenti erano altri come dimostrato dai documenti della difesa;

- che non è provato che fosse un subappaltatore: era solo il fornitore dei canali di lamiera e si trovava sul posto per consegnare il materiale.

Diritto



2. Il Giudice ha avuto cura di indicare le fonti probatorie documentali e testimoniali dalle quali ha tratto la conclusione sulla ricostruzione storica dei fatti per cui è processo e conseguente addebitabilità allo (Omissis) delle contestate contravvenzioni; la motivazione della impugnata sentenza è congrua, completa, corretta.

In tale contesto, il ricorrente sostiene che le persone che lavoravano nel cantiere non erano alle sue dipendenze; la circostanza (rilevata anche dal Giudice sulla base delle risultanze del libro matricola dell' (Omissis)) è ininfluente dal momento che gli stranieri, intenti a rimuovere il materiale pericoloso, hanno dichiarato di essere dipendenti dell'imputato (all'evidenza lavoranti "in nero").

Su questo tema, il ricorrente chiede una rinnovata ponderazione del coacervo probatorio - alternativa a quella correttamente effettuata dal Giudice di merito - ed introduce problematiche che esulano dai limiti cognitivi della Cassazione.

L'imputato, nell'atto ricorso, sostiene di non avere ottenuto il subappalto (con affermazione squalificata dalla documentazione che lo contraddice) e di non avere preso parte ai lavori (con generica prospettazione superata dalle concordi testimonianze di segno contrario); queste allegazioni difensive sono, all'evidenza, infondate.

Inoltre, le deduzioni del ricorrente sono prive della necessaria concretezza dal momento che non vengono segnatati elementi o argomenti a sostegno dell'assunto difensivo.

Il sostanza, il ricorrente formula censure in fatto, generiche e manifestamente infondate perchè in insanabile contrasto con le emergenze acquisite. Per le esposte considerazioni, la Corte dichiara inammissibile il ricorso con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma- che reputa congruo quantificare in euro mille- alla cassa delle ammende.



P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro mille alla cassa delle ammende.