Tipologia: CCNL
Data firma: 25 luglio 1939
Validità: 15.11.1939 - 14.11.1942
Parti: Federazione Nazionale Fasciata Alberghi e Turismo e Federazione Nazionale Fascista Lavoratori del Turismo e dell’Ospitalità
Settori: Commercio, Turismo, Alberghi diurni
Fonte: G.U. 11 novembre 1939, n. 262, p. II

Sommario:

Art. 1. - Classifica del personale.
Art. 2. - Assunzione.
Assunzione provvisoria.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5. - Periodo di prova.
Art. 6. - Vestiario.
Art. 7. - Orario di lavoro.
Art. 8. - Lavoro straordinario o notturno.
Art. 9. - Riposo settimanale.
Art. 10. - Sospensione di lavoro.
Art. 11. - Ferie.
Art. 12. - Congedi e permessi.
Art. 13. - Assenze.
Art. 14. - Malattia.
Art. 15. - Richiamo alle armi o in servizio nella M.V.S.N.
Art. 16. - Giorni festivi.
Art. 17. - Trattamento economico.
Art. 18. - Reclami sulla paga.
Art. 19. - Deposito di garanzia.
Art. 20. - Gerarchie e disciplina.
Art. 21. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 22. - Danni.
Art. 23. - Mancanze e punizioni.
Art. 24. - Licenziamento in tronco.
Art. 25. - Preavviso per licenziamento o dimissioni.
Indennità di licenziamento.
Art. 26.
Art. 27.
Art. 28.
Art. 29. - Dirigenti sindacali.
Art. 30. - Assegni speciali.
Art. 31. - Disposizioni transitorie.
Art. 32. - Reclami e controversie.
Art. 33. - Durata del contratto.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente dagli alberghi diurni, 25 luglio 1939

L’anno 1939-XVII, il 25 luglio, in Roma, tra la Federazione Nazionale Fasciata Alberghi e Turismo [...], sentita la Federazione Nazionale Fascista delle Cooperative di Consumo; e la Federazione Nazionale Fascista Lavoratori del Turismo e dell’Ospitalità [...], si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere in tutto il territorio del Regno ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del R.D. 1° luglio 1926, n. 1130, per i lavoratori rappresentati dalla Federazione Nazionale Fascista Lavoratori del Turismo e dell’Ospitalità, dipendenti dagli Alberghi Diurni, rappresentati dalla Federazione Nazionale Fascista Alberghi e Turismo.

Art. 1. - Classifica del personale.
Il presente contratto si applica a tutto il personale dipendente dagli alberghi diurni, e cioè:
1) agli impiegati con mansioni così dette direttive, escluso il personale con funzioni di effettiva direzione, contemplato nell’articolo 34 del R.D. 1° luglio 1926, n. 1130, ed inquadrato nella Federazione Nazionale Fascista Dirigenti Aziende Commerciali;
2) agli impiegati contabili e aiuto contabili, gerenti, dattilografe, bigliettaie, o bigliettai;
3) a tutto il personale operaio:
a) barbieri e parrucchieri per uomo;
b) parrucchieri acconciatori per signora;
c) manicure;
d) pedicure;
e) macchinisti o meccanici con patente;
f) addetti alle caldaie, senza patente;
g) fuochisti;
h) cappellaie-stiratrici e pulitrici a secco;
i) guardarobiere;
l) addette al deposito bagagli;
m) bagnini o bagnine;
n) gabinettaie;
o) lustrascarpe;
p) facchini;
q) lavandaie;
r) commissionari;
s) garzoni;
t) altro personale operaio non qualificato.

Art. 2. - Assunzione.
[...]
Per l’assunzione delle donne e dei fanciulli valgono le vigenti norme di legge.

Assunzione provvisoria.
Art. 4.

[...]
Il dipendente, all’atto dell’assunzione o in qualsiasi altro momento, potrà essere sottoposto a visita medica di un medico della Cassa Nazionale Malattie addetti al commercio o di fiducia del datore di lavoro ed a spese di questo ultimo.
[...]

Art. 7. - Orario di lavoro.
La durata normale di lavoro è di otto ore giornaliere e di quarantotto ore settimanali.
Al personale addetto al lavoro discontinuo o di semplice attesa di cui alla tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657, e successive modificazioni, potranno essere fatte prestare dieci ore giornaliere o sessanta settimanali.

Art. 8. - Lavoro straordinario o notturno.
Le ore straordinarie di lavoro, intendendosi per tali quelle prestate oltre l’orario normale fissato nel precedente articolo 7, dovranno essere compensate con un aumento del 30 % sulla retribuzione oraria normale.
Le ore di lavoro straordinario saranno consentite entro i limiti stabiliti dalla legge. Esse dovranno essere autorizzate dal datore di lavoro e saranno, a sua cura, cronologicamente annotate su apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria, e sul quale ciascun dipendente, che abbia compiuto lavoro straordinario, è tenuto ad apporre il proprio visto e ad annotare gli eventuali reclami.
Le ore di lavoro notturno, intendendosi per tali quelle compiute dalle ore 22 alle ore 6, non comprese in regolari turni di servizio, dovranno essere compensate con una maggiorazione [...]

Art. 9. - Riposo settimanale.
Al personale è dovuto ogni settimana un riposo di 24 ore consecutive, a norma di legge. I turni di riposo e l’orario di lavoro dì ciascun reparto dovranno essere fissati in tabelle esposte in luogo visibile.
Per i reparti di barbieri e acconciatori per signora si applica lo stesso regime di riposo stabilito nelle varie provincie per le aziende artigiane che esplichino la stessa attività.

Art. 10. - Sospensione di lavoro.
In caso di sospensione di lavoro per causa di forza maggiore il datore di lavoro avrà diritto di chiedere il ricupero delle ore perdute a regime normale a norma delle disposizioni di legge.
[...]

Art. 11. - Ferie.
Al personale che abbia conseguito almeno un anno di anzianità di servizio sarà concesso ogni anno un periodo di ferie con diritto alla retribuzione normalmente percepita, integrata, per il personale pagato anche a percentuale sui servizi da un compenso calcolato sull’ammontare medio delle percentuali di servizio percepite nel mese precedente.
Il periodo di ferie dovrà avere una durata non inferiore, per gli impiegati, a:
а) giorni 10, in caso di anzianità di servizio non superiore a 3 anni;
b) giorni 15, in caso di anzianità di servizio da 3 a 10 anni;
c) giorni 20, in caso di anzianità di servizio da 10 a 20 anni;
d) giorni 30, in caso di anzianità di servizio superiore ai 20 anni;
e) per gli operai, a 7 giorni.
[...]
Non è ammessa la rinuncia espressa o tacita alle ferie. Il mancato godimento comporterà per il datore di lavoro l’obbligo del pagamento al prestatore d’opera, di un compenso pari all’importo delle giornate che quest’ultimo avrebbe dovuto trascorrere in ferie.
[...]

Art. 14. - Malattia.
[...]
Per il personale femminile, in caso di gravidanza o di puerperio, le parti fanno riferimento alle vigenti norme di legge.
[...]

Art. 20. - Gerarchie e disciplina.
Il personale nei rapporti di lavoro dipende dai rispettivi superiori.
È proibito al personale: [...] di fumare od introdurre nei reparti bevande alcooliche, senza il permesso del datore di lavoro; di adoperare, senza ordine del rispettivo superiore, utensili e macchine non assegnatigli [...]

Art. 21. - Provvedimenti disciplinari.
Al personale potranno essere inflitte le seguenti punizioni:
а) ammonizione;
b) multa fino ad un quarto della paga giornaliera;
c) sospensione del lavoro fino a tre giornate;
d) licenziamento in tronco (senza preavviso né indennità).

Art. 23. - Mancanze e punizioni.
Previa contestazione della mancanza all’interessato, il datore di lavoro potrà infliggere l’ammonizione o la multa o la sospensione, a seconda della gravità, nei seguenti casi:
a) allontanamento arbitrario dal lavoro;
b) guasti colposi al materiale o ritardata comunicazione di eventuali guasti agli utensili e macchinari;
c) fumare o introdurre bevande alcooliche nel negozio senza permesso del datore di lavoro o di chi ne fa le veci;
d) ritardo nell’inizio, sospensione o anticipo nella cessazione del lavoro;
e) offese ai compagni di lavoro;
f) in genere ogni mancanza che rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza dell’azienda, nonché al regolare andamento del lavoro.

Art. 24. - Licenziamento in tronco.
Potranno essere licenziati senza preavviso né indennità i dipendenti colpevoli di:
a) insubordinazione verso il datore di lavoro, o chi per esso;
b) furti e danneggiamenti volontari al materiale;
[...]
e) ubriachezza durante il servizio;
f) recidiva in qualunque delle colpe che abbia dato luogo all’applicazione della sospensione nei 12 mesi precedenti, oppure quando si tratti di recidiva nell’identica mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni;
[...]
li) risse nell’azienda;
i) dimissioni o negligenze implicanti colpa grave;
l) [...] in genere per le mancanze cosi gravi da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.

Art. 32. - Reclami e controversie.
Tutti i reclami di puro carattere individuale dovranno seguire le consuetudinarie norme disciplinari delle aziende ed essere esaminati direttamente tra i prestatori d’opera interessati ed i loro datori di lavoro o chi per essi.
Per le controversie individuali di lavoro e per quelle collettive, saranno osservate le norme di legge vigenti.