Tipologia: CCNL
Data firma: 30 luglio 1958
Validità: 01.05.1958 - 30.09.1960
Parti: Eni e Federchimici-Cisl, Filc-Cgil, Uilchimici-Uil e Federazione Nazionale Lavoratori Chimici-Cisnal
Settori: Chimici, Gruppo Eni

Sommario:

Parte comune
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Rapporto di lavoro.
Art. 3. - Disciplina dell’apprendistato.
Art. 4. - Istruzione professionale.
Art. 5. - Indennità di contingenza.
Art. 6. - Indennità di zona malarica.
Art. 7. - Compenso speciale per particolari lavorazioni.
Art. 8. - Contestazioni sulla retribuzione.
Art. 9. - Riposo settimanale.
Art. 10. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Art. 11. - Lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 12. - Tutela delle lavoratrici madri.
Art. 13. - Trasferte.
Art. 14. - Cessione, trapasso o trasformazione dell’azienda.
Art. 15. - Certificato di lavoro.
Art. 16. - Regolamento Interno.
Art. 17. - Commissioni Interne.
Art. 18. - Aspettativa per cariche pubbliche o sindacali.
Art. 19. - Permessi per cariche sindacali.
Art. 20. - Disciplina dei licenziamenti.
Art. 21. - Disposizioni finali e condizioni di miglior favore.
Art. 22. - Decorrenza e durata.
Regolamentazione operai
Art. 1. - Periodo di prova.
Art. 2. - Classificazione degli operai.
Art. 3. - Cumulo di mansioni.
Art. 4. - Passaggio di mansioni.
Art. 5. - Abiti da lavoro.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 7. - Sospensione ed interruzione del lavoro.
Art. 8. - Recupero delle ore di lavoro perdute.
Art. 9. - Giorni festivi.
Art. 10. - Lavoro straordinario, notturno, festivo, e in turni - Maggiorazioni.
Art. 11. - Retribuzione.
Art. 12. - Minimi di paga.
Art. 13. - Lavoro a cottimo - Premi di produzione.
Art. 14. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 15. - Gratifica Natalizia.
Art. 16. - Gratifica di Pasqua.
Art. 17. - Ferie.
Art. 18. - Congedo matrimoniale.
Art. 19. - Servizio Militare.
Art. 20. - Trasferimento.
Art. 21. - Malattia o infortunio non professionale.
Art. 22. - Infortuni e malattie professionali.
Art. 23. - Trattamento economico per malattia e infortunio.
Art. 24. - Consegna e conservazione utensili e materiali.
Art. 25. - Visita di inventario e di controllo.
Art. 26. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 27. - Multe e sospensioni.
Art. 28. - Licenziamento per mancanze.
Art. 29. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 30. - Indennità di anzianità per licenziamento o dimissioni.
Tabelle salariali
Regolamentazione intermedi
Art. 1. - Criteri di appartenenza.
Art. 2. - Periodo di prova.
Art. 3. - Criteri per l’assegnazione ai gradi.
Art. 4. - Cumulo di mansioni.
Art. 5. - Passaggio di mansioni.
Art. 6. - Passaggio da operaio alla categoria degli intermedi.
Art. 7. - Abiti da lavoro.
Art. 8. - Orario di lavoro.
Art. 9. - Recupero delle ore di lavoro perdute.
Art. 10. - Sospensione e riduzione dell’orario di lavoro.
Art. 11. - Giorni festivi.
Art. 12. - Lavoro straordinario, notturno, festivo, ed in turni - Maggiorazioni.
Art. 13. - Retribuzione.
Art. 14. - Minimi tabellari di stipendio.
Art. 15. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 16. - Tredicesima mensilità.
Art. 17. - Gratifica di Pasqua.
Art. 18. - Ferie.
Art. 19. - Congedo matrimoniale.
Art. 20. - Servizio Militare.
Art. 21. - Trasferimento.
Art. 22. - Trattamento in caso di malattia o di infortunio non professionale.
Art. 23. - Infortuni e malattie professionali.
Art. 24. - Consegna e conservazione utensili e materiali.
Art. 25.- Visita di inventario e di controllo.
Art. 26. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 27. - Multe e sospensioni.
Art. 28. - Licenziamento per mancanze.
Art. 29. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 30. - Indennità di anzianità per licenziamento o dimissioni.
Minimi mensili contrattuali
Regolamentazione impiegati
Art. 1. - Periodo di prova.
Art. 2. - Classificazione degli impiegati.
Art. 3. - Cumulo di mansioni.
Art. 4. - Passaggio di mansioni.
Art. 5. - Passaggio da operaio ad impiegato.
Art. 6. - Passaggio dalla categoria intermedia ad impiegato.
Art. 7. - Abiti da lavoro.
Art. 8. - Orario di lavoro.
Art. 9. - Giorni festivi.
Art. 10. - Lavoro straordinario, notturno, festivo, e in turni - Maggiorazioni.
Art. 11. - Retribuzione.
Art. 12. - Minimi tabellari di stipendio.
Art. 13. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 14. - Tredicesima mensilità.
Art. 15. - Gratifica di Pasqua.
Art. 16. - Indennità per disagiata sede.
Art. 17. - Indennità per maneggio di denaro e cauzione.
Art. 18. - Ferie.
Art. 19. - Congedo matrimoniale.
Art. 20. - Servizio Militare.
Art. 21. - Aspettativa.
Art. 22. - Trasferimento.
Art. 23. - Trattamento in caso di malattia od infortunio.
Art. 24. - Disciplina aziendale.
Art. 25. - Doveri dell’impiegato.
Art. 26. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 27. - Sospensione.
Art. 28. - Licenziamento per mancanze.
Art. 29. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 30. - Indennità di anzianità per licenziamento o dimissioni.
Art. 31. - Previdenza.
Stipendi minimi mensili
Compenso speciale per particolari lavorazioni
Art. 1
Art. 2.
Art. 3
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Appendice
Previdenza impiegati

A - Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati dell’industria, 5 agosto 1937- Art. 25.
B - Contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell’industria, 11 luglio 1938
Tabelle dell’importo della contingenza da valere dal 1° maggio 1959

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all’industria chimica nelle aziende del gruppo Eni, 30 luglio 1958

Tra l’Ente Nazionale Idrocarburi (Eni) [...], in rappresentanza dell’Anic spa e dell’Idrobitume Zabban spa e la Federchimici [...], con la partecipazione di una delegazione di lavoratori [...] e con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) [...], la Federazione Italiana Lavoratori Chimici (Filc) [...], con la partecipazione di una delegazione di lavoratori [...] e con l’assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (Cgil) [...], l ’Unione Italiana Lavoratori Chimici [...], con la partecipazione di una delegazione di lavoratori [...] e con l’assistenza della Unione Italiana del Lavoro (Uil) [...]
Tra l’Ente Nazionale Idrocarburi (Eni) [...], in rappresentanza dell’Anic spa e dell’Idrobitume Zabban spa e la Federazione Nazionale Lavoratori Chimici [...], assistita dalla Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (Cisnal) [...]
è stato stipulato il presente Contratto Collettivo di Lavoro.
Il presente Contratto disciplina i rapporti di lavoro tra le predette Società ed i lavoratori da esse dipendenti addetti all’industria chimica.
Il presente Contratto si compone di una parte comune, una regolamentazione per gli operai, una regolamentazione per gli appartenenti alle categorie intermedie, ed una regolamentazione per gli impiegati.

Parte comune
Art. 1. - Assunzione.

[...]
L’assunzione è subordinata all’esito favorevole della visita medica.
[...]

Art. 2. - Rapporto di lavoro.
Il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato se il termine non risulti dalla specialità del rapporto o da atto scritto.
In quest’ultimo caso l’apposizione del termine è priva di effetto se è fatta per eludere le disposizioni che riguardano il contratto a tempo indeterminato. 
[...]
Le norme previste nel presente contratto si applicano fino alla scadenza del termine anche ai contratti a tempo determinato in quanto compatibili con la natura del rapporto, eccezion fatta per quelle relative al preavviso ed alla indennità di anzianità.
[...]

Art. 3. - Disciplina dell’apprendistato.
Le parti stipulanti il presente contratto si riservano di provvedere alla disciplina dell'apprendistato con successivo accordo.

Art. 4. - Istruzione professionale.
Le parti stipulanti il presente contratto riconoscono la necessità di dare impulso alla istruzione professionale quale mezzo essenziale per affinare le capacità tecniche dei lavoratori, onde migliorare ed alimentare il loro rendimento.
La regolamentazione e le facilitazioni per i lavoratori che frequentano i corsi professionali saranno determinate da apposito accordo integrativo, tenendo conto della organizzazione dei corsi professionali nelle aziende e della esistenza di scuole professionali locali.

Art. 6. - Indennità di zona malarica.
A coloro che, per ragioni di lavoro, vengono destinati in zona riconosciuta malarica compete una speciale indennità da concordare con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Le località da considerare malariche sono quelle riconosciute tali dalle competenti Autorità sanitarie, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 7. - Compenso speciale per particolari lavorazioni.
Agli addetti a lavorazioni nocive, o pericolose, o svolgentisi normalmente in condizione di ambiente particolarmente gravose, è dovuto il particolare trattamento indicato nell’allegato al presente contratto.

Art. 9. - Riposo settimanale.
Come stabilito dalla relativa legge, il riposo settimanale cade normalmente di domenica, potendosi far godere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge stessa.
Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendolo, il riposo settimanale non venga concesso nel giorno prestabilito, resta fermo che ai lavoratori compete il riposo compensativo.

Art. 10. - Igiene e sicurezza del lavoro.
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge costituiscono un preciso dovere dell’azienda e dei lavoratori.
In particolare l’azienda:
1) è tenuta a sottoporre i lavoratori a visita medica al momento della assunzione, al fine di accertare preventivamente la loro idoneità alla mansione che viene loro affidata, o successivamente quando lo ritenga opportuno;
2) è tenuta a sottoporre - ove lo ritenga opportuno o quando i singoli interessati lo richiedano - i lavoratori addetti alle lavorazioni considerate nocive (anche se non comprese tra quelle considerate strettamente tali dalla legge) a periodiche visite mediche;
3) è tenuta a dotare i lavoratori dei mezzi di difesa necessari contro l’azione di agenti che, per la loro specifica natura, possono riuscire nocivi alla salute dei medesimi lavoratori nell’esercizio delle loro mansioni; tali mezzi protettivi di uso personale, come: zoccoli, maschere, guanti, occhiali, stivali di gomma, ecc., sono forniti a cura e carico dell'azienda ed assegnati in dotazione per tutta la durata del lavoro, e devono essere mantenuti in stato di efficienza.
4) deve disporre che i lavoratori addetti a reparti ove si svolgono lavorazioni di sostanze nocive consumino i pasti fuori dei reparti stessi, in locale adatto.
Da parte loro i lavoratori sono tenuti all’osservanza scrupolosa delle prescrizioni che, nell’osservanza della legge, vengano impartite dall’azienda per la tutela della loro salute; in particolare sono tenuti a servirsi dei mezzi protettivi forniti dall’azienda soltanto durante il lavoro, curando altresì la perfetta conservazione dei. mezzi stessi.
L’azienda è tenuta a curare che gli indumenti dei lavoratori siano custoditi in appositi armadietti, da sottoporre a periodica disinfestazione.
Ove motivi d’igiene lo esigano, l’azienda è tenuta a provvedere alla istituzione di bagni a doccia, onde i lavoratori possano usufruirne al termine del lavoro.

Art. 11. - Lavoro delle donne e dei fanciulli.
Per la tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli, si fa rinvio alle relative norme di legge.

Art. 12. - Tutela delle lavoratrici madri.
Per il trattamento in caso di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alla legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, e successive disposizioni.
All’atto della presentazione del certificato di gravidanza nel termine stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, la azienda deve provvedere a spostare le lavoratrici addette a lavorazioni nocive,, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose, ad altre lavorazioni mantenendo peraltro alle medesime, ma limitatamente al periodo antecedente il parto, l’indennità da loro percepita a termini dell’allegato al presente contratto.
[...]

Art. 16. - Regolamento Interno.
Il Regolamento Interno predisposto dall’azienda, sentita la Commissione Interna, deve essere affisso nel posto di lavoro al quale si riferisce; esso non può contenere norme in contrasto col presente contratto.

Art. 17. - Commissioni Interne.
Per quanto riguarda le Commissioni Interne varranno le norme concordate tra le parti.

Regolamentazione operai
Art. 4. - Passaggio di mansioni.

L’operaio, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non comporti una diminuzione di salario né un mutamento sostanziale della sua posizione.
[...]

Art. 5. - Abiti da lavoro.
Per quanto riguarda gli abiti da lavoro, agli operai che non rientrino nei casi previsti nei capoversi successivi l'azienda è tenuta a fornire gratuitamente in uso una tuta da lavoro ogni 12 mesi.
Sono esclusi dalla concessione di cui sopra gli operai in prova e quelli assunti a tempo determinato per un periodo inferiore ai 6 mesi.
Allo scopo di assicurare la normale manutenzione (lavaggio, riparazioni, ecc.) l’azienda è tenuta a fornire anche «una tantum» una seconda tuta all’atto della conferma in servizio.
Ogni 12 mesi verrà rinnovata una tuta da lavoro; qualora la sostituzione debba essere effettuata prima di detto termine per cause, attribuibili all’operaio, quest’ultimo sarà tenuto a risarcire l'azienda del relativo danno.
Agli operai addetti a lavorazioni che arrechino facile deterioramento al vestiario o che ne comportino uno speciale deve essere forniti in uso l’abito da lavoro, tenendo presente la necessità di assicurare l’efficienza di detto abito agli effetti della sicurezza e dell’igiene del lavoro.
Agli operai che esplichino continuamente la loro attività in condizioni del tutto particolari o esposti alle intemperie debbono essere forniti quegli indumenti speciali che siano più appropriati alle specifiche condizioni di lavoro.
Agli operai addetti a lavori particolarmente imbrattanti l’azienda è tenuta ad assicurare la possibilità del ricambio dell’abito durante il lavoro.
Alla fornitura degli abiti da lavoro, di cui ai tre precedenti capoversi, può provvedersi mediante dotazione di reparto, facendo salve le opportune esigenze igieniche.
[...]
L’azienda deve inoltre dotare gli operai dei mezzi protettivi previsti dalle vigenti norme sull’igiene e la sicurezza del lavoro, e gli operai sono responsabili della buona conservazione di detti mezzi.
Le modalità concernenti la distribuzione, l’uso, il rinnovo ed il controllo degli abiti e degli indumenti speciali di lavoro formeranno oggetto di accordo in sede aziendale fra i rappresentanti delle parti interessate.

Art. 6. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro è di 44 ore settimanali, salvo le deroghe e le eccezioni previste dalle disposizioni di legge in vigore o dal presente contratto.
L’orario normale di lavoro per gli operai che prestano la loro opera in turni continui ed avvicendati e sono addetti a processi produttivi che debbono necessariamente svolgersi a ciclo continuo è di 42 ore medie settimanali nel ciclo normale dei turni.
L’orario normale di lavoro per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia non può eccedere le 56 ore settimanali. [...]
In caso di effettuazione di lavoro oltre i limiti sopra indicati e fino al raggiungimento del limite di legge di 48 ore settimanali (60 ore per gli addetti a lavori discontinui o di attesa o custodia), le ore lavorate vanno retribuite senza alcuna maggiorazione.
L’orario settimanale di lavoro sarà distribuito in cinque giornate lavorative, per tutto o parte del personale, nelle sedi di lavoro presso le quali le esigenze tecnico-produttive, valutate a giudizio dell’azienda, lo consentano restando inteso, in tal caso, che le ore lavorative della giornata del sabato verranno ripartite negli altri giorni della settimana. L’azienda si riserva comunque la facoltà di richiedere prestazioni per la giornata del sabato. Qualora tali prestazioni vengano richieste per la intera giornata del sabato o per la metà di essa, l’operaio non ha diritto ad alcun compenso purché venga esonerato dal prestare servizio nella intera giornata o nell’intera mattinata del lunedì successivo.
L’orario di lavoro deve essere esposto in apposita tabella da affiggere a norma di legge.

Art. 8. - Recupero delle ore di lavoro perdute.
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute per causa di forza maggiore o per interruzione del lavoro concordata con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, purché esso sia contenuto nel limite di un’ora al giorno e venga effettuato entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta la interruzione.

Art. 10. - Lavoro straordinario, notturno, festivo, e in turni - Maggiorazioni.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di legge di 48 ore settimanali (60 ore per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia).
È considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le 6 antimeridiane.
È considerato lavoro festivo quello prestato nelle giornate destinate al riposo settimanale, a meno che non venga concesso a termini di legge il riposo compensativo in altro giorno della settimana, ed inoltre il lavoro effettuato nei giorni di festività di cui alle lettere b) , c) e d) dell’art. 9. Per gli operai soggetti alle deroghe ed eccezioni della legge sul riposo settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale deve essere preavvisato non più tardi del quarto giorno antecedente quello predeterminato per il riposo stesso; in caso contrario, il lavoro prestato in tale giorno dà titolo al trattamento stabilito per il lavoro festivo o straordinario festivo.
Nessun operaio può esimersi dall’effettuare, nei limiti consentiti dalla legge, il lavoro straordinario, festivo, notturno, ed in turni, a meno che non sussistano giuste ragioni individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e quello festivo devono essere espressamente disposti ed autorizzati.
[...]
Ai guardiani notturni, in considerazione della particolare caratteristica del loro lavoro che viene svolto esclusivamente di notte, viene corrisposta una speciale indennità di ammontare fisso pari a L. 100 giornaliere.

Art. 13. - Lavoro a cottimo - Premi di produzione.
Allo scopo di conseguire l’incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche e gli accordi intervenuti o che possono intervenire tra le parti direttamente interessate.
[...]
Nel caso in cui la valutazione del lavoro richiesto all’operaio sia il risultato della misurazione dei tempi di lavorazione è sia richiesta una resa di produzione superiore a quella normale ad economia, all’operaio deve essere corrisposta la percentuale minima di cottimo.
[...]
Sempre allo scopo di stimolare l'aumento della produzione, nelle aziende nelle quali le possibilità tecniche lo consentano, possono essere istituiti premi di produzione o altre forme di retribuzione ad incentivo, secondo gli accordi che possono intervenire fra le parti direttamente interessate.

Art. 17. - Ferie.
L'operaio che ha compiuto 12 mesi di servizio presso la azienda ha diritto ad un periodo annuale di ferie, con decorrenza della normale retribuzione, pari a:
- 12 giorni lavorativi da 1 a 5 anni compiuti di servizio;
- 14 giorni lavorativi, da 5 a 10 anni compiuti di servizio;
- 16 giorni lavorativi, da 10 a 15 anni compiuti di servizio;
- 18 giorni lavorativi, oltre i 15 anni compiuti di servizio.
[...]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie. In caso di giustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie va compensato con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute.
[...]

Art. 22. - Infortuni e malattie professionali.
In materia si richiamano le disposizioni di legge, sia per quanto concerne gli obblighi dell’assistenza e soccorso che per quanto concerne gli obblighi assicurativi.
L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dall'operaio al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuare le denunce di legge.
Qualora durante il lavoro l’operaio avverta disturbi che ritenga attribuibili all’azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte .nell’ambiente di lavoro, deve immediatamente avvertire il proprio superiore diretto perché questi ne informi la Direzione per i provvedimenti del caso.
[...]
I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro oliera di assistenza o soccorso nel caso di infortunio di altri devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tal fine nello stabilimento.

Art. 24. - Consegna e conservazione utensili e materiali.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, l’operaio deve fare richiesta al suo superiore diretto.
Egli è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna [...]
È preciso obbligo dell’operaio di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni, ed in genere tutto quanto è a lui affidato.
D’altra parte l’operaio deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli: in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone però tempestivamente la Direzione dell’azienda.
L’operaio risponde delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua negligenza; il relativo ammontare va trattenuto sulla retribuzione, in misura rateizzata non superiore al 10 % della stessa.
L’operaio non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza l’autorizzazione del superiore diretto. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto all’azienda di rivalersi per i danni di tempo e di materiale subiti.
[...]

Art. 26. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni disciplinari alle norme della presente regolamentazione possono essere punite, a seconda della gravità dei fatti, con i provvedimenti appresso elencati:
1) richiamo verbale;
2) multe fino all’importo di tre ore di paga e della contingenza;
3) ammonizione scritta;
4) sospensione dal lavoro fino a tre giorni;
5) licenziamento.
I provvedimenti disciplinari adottati contro l’operaio devono essere portati a conoscenza dell’interessato.

Art. 27. - Multe e sospensioni.
Incorre nei provvedimenti della multa o della sospensione l’operaio:
a) che, senza giustificazione, non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro;
b) che ritardi l’inizio del lavoro, o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione, senza preavvertire il superiore diretto o senza giusto motivo;
c) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con apposito cartello, laddove ragioni tecniche o di sicurezza consiglino tale divieto;
e) che costruisca entro le officine dell’azienda oggetti per proprio uso, con lieve danno dell’azienda stessa;
f) che per disattenzione procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell’azienda: che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell’andamento del lavoro;
[...]
h) che in qualunque modo trasgredisca alle norme della presente regolamentazione, dei Regolamenti Interni, o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all’igiene.
La multa va applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo.
[...]

Art. 28. - Licenziamento per mancanze.
Il licenziamento con immediata risoluzione del contratto di lavoro può essere inflitto:
1) Con la perdita dell’indennità di preavviso, ma non delle altre indennità.
In tale provvedimento incorre l'operaio che commetta gravi infrazioni alla disciplina od alla diligenza nel lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
[...]
b) recidiva nella mancanza di cui al punto d) dell’art. 27, sempre che l’infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti;
c) condanna ad una pena detentiva comminata all’operario, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro;
d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti, o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell’azienda;
f) diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, avvenuto nel recinto dello stabilimento e che rechi grave perturbamento alla vita aziendale;
g) recidiva nella mancanza di cui al punto f) dell’art. 27, sempre che non si riscontri nella mancanza stessa il dolo;
h) costruzione entro le officine dell’azienda di oggetti per uso proprio con danno dell’azienda stessa;
i) trascuratezza nell’adempimento degli obblighi contrattuali e di Regolamento Interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all’art. 27.
2) Senza preavviso e senza indennità di anzianità.
In tale provvedimento incorre l’operaio che provochi alla azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
b) furto o danneggiamento volontario al materiale dell’azienda;
[...]
d) costruzione entro le officine dell’azienda di oggetti per uso proprio o per conto di terzi, con grave danno della azienda stessa;
e) insubordinazione. verso i superiori accompagnata con atti delittuosi;
f) recidiva nella colpa di cui al punto f) dell’art. 27 qualora vi sia dolo.

Regolamentazione intermedi
Art. 1. - Criteri di appartenenza.

Quando la natura del lavoro sia tale che, pur non potendo dar luogo al riconoscimento della qualifica di impiegato, comporti tuttavia per il lavoratore l’esplicazione di mansioni di particolare rilievo rispetto a quelle attribuite agli operai a norma delle declaratorie delle classificazioni operaie, si applica il trattamento previsto dalla presente regolamentazione.
Sono da considerare agli effetti del capoverso precedente.
а) le mansioni di guida e controllo nel coordinamento ed indirizzo di un gruppo di operai, anche se esplicanti compiti di manovalanza, sempre che in questo caso dette mansioni rivestano carattere di particolare rilievo;
b) le mansioni che, non essendo di guida e controllo, rivestono un carattere di specifica e particolare importanza rispetto a quella insita nelle mansioni attribuite agli operai a norma delle declaratorie delle relative classificazioni; oppure le mansioni che comportano fiducia e responsabilità tali da farle ritenere, per analogia, equivalenti. a quelle della prima parte del presente punto b).
Restano pertanto escluse le mansioni di ordinaria vigilanza e custodia, regolate dalle classificazioni operaie.

Art. 5. - Passaggio di mansioni.
Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti al suo grado, purché ciò non comporti una diminuzione di retribuzione né un mutamento sostanziale della sua posizione.
[...]

Art. 7. - Abiti da lavoro.
Per quanto riguarda gli abiti da lavoro, ai lavoratori che non rientrino nei casi previsti nei capoversi successivi l’azienda è tenuta a fornire gratuitamente in uso una tuta da lavoro ogni 12 mesi.
Sono esclusi dalla concessione di cui sopra i lavoratori in prova e quelli assunti a tempo determinato per un periodo inferiore ai 6 mesi.
Allo scopo di assicurare la normale manutenzione (lavaggio, riparazione, ecc.) l’azienda è tenuta a fornire anche «una tantum» una seconda tuta all’atto della conferma in servizio.
Ogni 12 mesi verrà rinnovata una tuta da lavoro; qualora la sostituzione dovesse essere effettuata prima di detto termine per cause attribuibili al lavoratore, quest’ultimo sarà tenuto a risarcire l’azienda del relativo danno.
Ai lavoratori addetti a lavorazioni che arrechino facile deterioramento al vestiario o che ne comportino uno speciale, deve essere fornito in uso l’abito da lavoro, tenendo presente la necessità di assicurare l’efficienza di detto abito agli effetti della sicurezza e dell’igiene del lavoro.
Ai lavoratori che esplichino continuamente la loro attività in condizioni del tutto particolari o esposti alle intemperie debbono essere forniti quegli indumenti speciali che siano più appropriati alle specifiche condizioni di lavoro.
Ai lavoratori addetti a lavori particolarmente imbrattanti l’azienda è tenuta ad assicurare la possibilità del ricambio dell'abito durante il lavoro.
Alla fornitura degli abiti da lavoro, di cui ai tre precedenti capoversi, può essere provveduto mediante dotazione di reparto, facendo salve le opportune esigenze igieniche.
[...]
L’azienda deve inoltre dotare i lavoratori del mezzi protettivi previsti dalle vigenti norme sull’igiene e la sicurezza del lavoro ed il lavoratore è responsabile della buona conservazione di detti mezzi.
Le modalità concernenti la distribuzione, l’uso, il rinnovo ed il controllo degli abiti e degli indumenti speciali di lavoro formeranno oggetto di accordo in sede aziendale fra i rappresentanti delle parti interessate.

Art. 8. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro è di 44 ore settimanali, salvo le deroghe e le eccezioni previste dalle disposizioni di legge in vigore o dal presente contratto.
L’orario normale di lavoro per i lavoratori che prestano la loro opera in turni continui ed avvicendati e sono addetti a processi produttivi che debbono necessariamente svolgersi a ciclo continuo è di 42 ore medie settimanali nel ciclo normale dei turni.
L’orario normale di lavoro per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia non può eccedere le 56 ore settimanali.
In caso di effettuazione di lavoro oltre, i limiti sopra indicati e fino al raggiungimento del limite di legge di 48 ore settimanali (60 ore per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia) le ore lavorate vanno retribuite senza alcuna maggiorazione.
L’orario settimanale di lavoro sarà distribuito in cinque giornate lavorative, per tutto o parte del personale, nelle sedi di lavoro presso le quali le esigenze tecnico-produttive, valutate a giudizio dell'azienda, lo consentano, restando inteso, in tal caso, che le ore lavorative della giornata del sabato verranno ripartite negli altri giorni della settimana. L’azienda si riserva comunque la facoltà di richiedere prestazioni per la giornata del sabato. Qualora tali prestazioni vengano richieste per la intera giornata del sabato o per la metà di essa il lavoratore non ha diritto ad alcun compenso purché venga esonerato dal prestar servizio nella intera giornata o nella intera mattinata del lunedì successivo.
L'orario di lavoro deve essere esposto in apposita tabella da affiggere a norma di legge.

Art. 9. - Recupero delle ore di lavoro perdute.
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute per causa di forza maggiore o per interruzione del lavoro concordata con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, purché esso sia contenuto nel limite di un’ora al giorno e venga effettuato entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 12. - Lavoro straordinario, notturno, festivo, ed in turni - Maggiorazioni.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di legge di 48 ore settimanali (60 ore settimanali per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia).
È considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le 6 antimeridiane.
È considerato lavoro festivo quello prestato nelle giornate destinate al riposo settimanale, a meno che non venga concesso a termini di legge il riposo compensativo in altro giorno della settimana, ed inoltre il lavoro effettuato nei giorni di festività di cui alle lettere b), c) e d) dell’art. 11. Per i lavoratori soggetti alle deroghe ed eccezioni della legge sul riposo settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale deve essere preavvisato non più tardi del quarto giorno antecedente quello predeterminato per il riposo stesso; in caso contrario, il lavoro prestato in tale giorno dà titolo al trattamento stabilito per il lavoro festivo, o straordinario festivo.
Nessun lavoratore può esimersi dall’effettuare, nei limiti consentiti dalla legge, il lavoro straordinario, festivo, notturno, e in turni, a meno che non sussistano giuste ragioni individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e quello festivo devono essere espressamente disposti ed autorizzati.
[...]

Art. 18. - Ferie.
Il lavoratore che ha compiuto dodici mesi di servizio presso l’azienda ha diritto ad un periodo annuale di ferie, con decorrenza della normale retribuzione, pari a:
- 15 giorni lavorativi, da 1 a 5 anni compiuti di servizio;
- 20 giorni lavorativi, da 5 a 10 anni compiuti di servizio;
- 25 giorni lavorativi, da 10 a 20 anni compiuti di servizio;
- 30 giorni lavorativi, oltre i 20 anni compiuti di servizio.
[...]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie. In caso di giustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie va compensato con un’indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute.
[...]

Art. 23. - Infortuni e malattie professionali.
In materia si richiamano le disposizioni di legge, sia per quanto concerne gli obblighi dell’assistenza e soccorso che per quanto concerne gli obblighi assicurativi.
Ogni infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Se durante il lavoro il lavoratore ha disturbi che ritenga attribuibili all’azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell’ambiente di lavoro, deve immediatamente avvertirne il proprio superiore diretto perché questi ne informi la Direzione per i provvedimenti del caso.
[...]
I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso nel caso di infortunio di altri devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tal fine nello stabilimento.

Art. 24. - Consegna e conservazione utensili e materiali.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, il lavoratore deve far richiesta al suo superiore diretto.
Egli è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna [...]
È preciso obbligo del lavoratore conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere tutto quanto è a lui affidato.
D’altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli: in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone però tempestivamente la Direzione dell’azienda.
Il lavoratore risponde delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua negligenza; il relativo ammontare va trattenuto sulla retribuzione, in misura rateizzata non superiore al 10 % della stessa.
Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza, l’autorizzazione del superiore diretto. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto all’azienda di rivalersi per i danni di tempo o di materiale subiti.
[...]

Art. 26. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni disciplinari alle norme della presente regolamentazione possono essere punite, a seconda della gravità dei fatti, con i provvedimenti appresso elencati:
1) richiamo verbale;
2) multe fino all’importo di tre ore di paga e della contingenza;
3) ammonizione scritta;
4) sospensione dal lavoro fino a tre giorni;
5) licenziamento.
[...]

Art. 27. - Multe e sospensioni.
Incorre nei provvedimenti della milita o della sospensione il lavoratore:
a) che, senza giustificazione, non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro;
b) che ritardi l’inizio del lavoro, o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione, senza preavvertire il superiore diretto o senza giusto motivo;
c) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con apposito cartello, laddove ragioni tecniche o di sicurezza consigliano tale divieto;
e) che costruisca entro le officine dell’azienda oggetti per proprio uso, con lieve danno dell’azienda stessa;
f) che per disattenzione procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell’azienda; che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell’andamento del lavoro;
[...]
h) che in qualunque modo trasgredisca alle norme della presente regolamentazione, dei Regolamenti Interni, o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all’igiene.
La multa va applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo.
[...]

Art. 28. - Licenziamento per mancanze.
Il licenziamento con immediata risoluzione del contratto di lavoro può essere inflitto: 
1) Con la perdita dell'indennità di preavviso, ma non delle altre indennità.
In tale provvedimento incorre il lavoratore che commette gravi Infrazioni alla disciplina od alla diligenza nel lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
[...]
b) recidiva nella mancanza di cui al punto d) dell’art. 27, sempre che l’infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti;
[...]
d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti; o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell’azienda;
f) diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, avvenuto nel recinto dello stabilimento e che rechi grave perturbamento alla vita aziendale;
g) recidiva nella mancanza di cui al punto f) dell’art. 27, sempre che non si riscontri nella mancanza stessa il dolo;
h) costruzione entro le officine dell’azienda di oggetti per uso proprio con danno dell’azienda stessa;
i) trascuratezza nell’adempimento degli obblighi contrattuali e di Regolamento Interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all’art. 27.
2) Senza preavviso e senza indennità di anzianità.
In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
а) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
b) furto o danneggiamento volontario al materiale della azienda;
[...]
d) costruzione entro l’officina dell’azienda di oggetti per uso proprio o per conto di terzi, con grave danno dell’azienda stessa;
e) insubordinazione verso i superiori accompagnata con atti delittuosi;
f) recidiva nella colpa di cui al punto f) dell’art. 27 qualora vi sia dolo.

Regolamentazione impiegati
Art. 4. - Passaggio di mansioni.

L’impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né alcun mutamento sostanziale della sua posizione.
[...]

Art. 7. - Abiti da lavoro.
Agli impiegati tecnici di stabilimento o laboratorio deve essere fornito gratuitamente ogni anno un abito da lavoro (tuta o vestaglia o camice ecc.).

Art. 8. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro per gli impiegati è di 42 ore settimanali, fermo restando le deroghe ed eccezioni di legge e salvo quanto stabilito nel presente contratto.
L’orario normale di lavoro per gli impiegati che prestano la loro opera in turni continui ed avvicendati e sono addetti a processi produttivi che debbono necessariamente svolgersi a ciclo continuo è di 42 ore medie settimanali nel ciclo normale dei turni.
L’orario normale di lavoro per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia non può eccedere le 53 ore settimanali.
In caso di effettuazione di lavoro oltre le 42 ore settimanali deve essere corrisposta la retribuzione senza alcuna maggiorazione per le ore lavorate in più fino alle 44 settimanali.
Per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, la norma del capoverso precedente si applica per le ore tra le 53 e le 55 settimanali.
L’orario settimanale di lavoro sarà distribuito in cinque giornate lavorative, per tutto o parte del personale, nelle sedi di lavoro presso le quali le esigenze tecnico-produttive, valutate a giudizio dell’azienda, lo consentano, restando inteso, in tal caso, che le ore lavorative della giornata del sabato verranno ripartite negli altri giorni della settimana. L’azienda si riserva comunque la facoltà di richiedere prestazioni per la giornata del sabato. Qualora tali prestazioni vengano richieste per l’intera giornata del sabato o per la metà di essa, l’impiegato non ha diritto ad alcun compenso purché venga esonerato dal prestare servizio nella intera giornata o nella intera mattinata del lunedì successivo.
Dichiarazione a verbale
Per gli impiegati, nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro e del lavoro straordinario, non si è inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall’art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 695, il quale esclude dalla limitazione dell’orario gli impiegati con funzioni direttive svolgenti determinate mansioni.
A tale effetto ed ai sensi dell’art. 2 n. 2 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955 (Regolamento per l’applicazione del R.D.L. sopra citato), si conferma che è da considerare personale direttivo - escluso dalla limitazione dell’orario di lavoro - «quello preposto alla direzione tecnica od amministrativa dell’azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell’andamento dei servizi», personale quindi da non identificare necessariamente con quello avente generiche funzioni direttive e con la qualifica di prima categoria.

Art. 10. - Lavoro straordinario, notturno, festivo, e in turni - Maggiorazioni.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre le 44 ore settimanali (55 ore settimanali per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia), eccezion fatta per gli impiegati soggetti a deroghe o eccezioni di legge e salvo quanto previsto dalla presente regolamentazione.
È considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 21 e le 6 antimeridiane.
È considerato lavoro festivo quello prestato nelle giornate destinate al riposo settimanale, a meno che non venga concesso, a termini di legge, il riposo compensativo in altro giorno della settimana, ed inoltre quello effettuato nei giorni di cui alle lettere b) , c) e d) dell’art. 9 della presente regolamentazione. Per gli impiegati soggetti alle deroghe ed eccezioni della legge sul riposo settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale deve essere preavvisato non più tardi del quarto giorno antecedente quello predeterminato per il riposo stesso; in caso contrario, il lavoro prestato in tale giorno dà titolo al trattamento stabilito per il lavoro festivo o straordinario festivo.
Nessun impiegato può esimersi dall’effettuare, nei limiti consentiti dalla legge, il lavoro straordinario, festivo, notturno, ed in turni, a meno che non sussistano giuste ragioni individuali di impedimento,
Il lavoro straordinario e quello festivo devono essere espressamente disposti ed autorizzati.
[...]

Art. 18. - Ferie.
L’impiegato che ha compiuto 12 mesi di servizio presso l’azienda ha diritto ad periodo annuale di ferie, con decorrenza della normale retribuzione, pari a:
- 15 giorni lavorativi per il primo ed il secondo anno compiuti di servizio;
- 20 giorni lavorativi, da 2 a 10 anni compiuti di servizio;
- 25 giorni lavorativi, da 10 a 18 anni compiuti di servizio;
- 30 giorni lavorativi, oltre i 18 anni compiuti di servizio;
[...]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie. In caso di giustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie va compensato con un’indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute.
[...]

Art. 24. - Disciplina aziendale.
Nelle manifestazioni del rapporto di lavoro l’impiegato dipende dai. rispettivi superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale.
Egli deve conservare i rapporti di educazione verso i colleghi ed i dipendenti, di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad osservare.
In armonia con la dignità personale dell’impiegato, i superiori sono tenuti ad improntare i rapporti con i rispettivi dipendenti a sensi di collaborazione e di urbanità.
L’azienda deve cercare di mettere in grado gli impiegati di conoscere, oltre ai propri superiori diretti, quelli con i quali possono avere rapporti nella esplicazione delle proprie mansioni.

Art. 25. - Doveri dell’impiegato.
L’impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli, e in particolare:
[...]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni della presente regolamentazione nonché le disposizioni impartite dai superiori;
[...]
4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 26. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni disciplinari alle norme della presente regolamentazione e alle altre contenute nella Parte Comune possono essere punite, a seconda della gravità della mancanza, con i provvedimenti seguenti:
1) richiamo verbale;
2) ammonizione scritta;
3) sospensione dal lavoro fino a cinque giorni;
4) licenziamento.
[...]

Art. 27. - Sospensione.
Incorre nel provvedimento della sospensione l’impiegato:
a) che non si presenti al lavoro come previsto dall’art. 25 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
c) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che contravvenga al divieto di fumare espressamente avvertito con apposito cartello laddove ragioni tecniche o di sicurezza consiglino tale divieto.

Art. 28. - Licenziamento per mancanze.
Il licenziamento con immediata risoluzione del contratto di lavoro può essere inflitto:
1) Con la perdita dell'indennità di preavviso, ma non delle altre indennità.
In tale provvedimento incorre l’impiegato che commetta gravi infrazioni alla disciplina ed alla diligenza nel lavoro. In via esemplificativa cadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
[...]
b ) recidiva nella mancanza di cui, al punto d) dell’art. 27, sempre che l’infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi dì incidenti;
[...]
d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti; o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
e) gravi guasti per negligenza al materiale dell’azienda;
f) diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, avvenuto nel recinto dello stabilimento e che rechi grave perturbamento alla vita aziendale;
g) recidiva nella mancanza di cui al punto c) dell’art. 27, sempre che non si riscontri nella mancanza stessa il dolo;
h) trascuratezza nell’adempimento agli obblighi contrattuali o di Regolamento Interno, quando sia stato già comminato il provvedimento disciplinare di cui all’art. 27.
2) Senza preavviso e senza indennità di anzianità.
In tale provvedimento incorre l’impiegato che provochi alla azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro. In via esemplificativa cadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
а) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
b) furto o danneggiamento volontario al materiale dell’azienda;
[...]
d) insubordinazione verso i superiori accompagnata con atti delittuosi;
e) recidiva nella colpa di cui al punto c) dell’articolo precedente qualora vi sia dolo.

Compenso speciale per particolari lavorazioni
Art. 1
. - Ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e, per gli aventi diritto, le disposizioni ministeriali per la somministrazione del latte, mentre si riconferma la necessità che nulla sia omesso, sia da parte della azienda sia da parte dei lavoratori, per eliminare o ridurre le cause che determinano condizioni di particolare pericolo o nocività, si conviene che agli operai normalmente addetti a lavorazioni nocive, pericolose o svolgentesi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose in relazione alle tipiche condizioni di lavoro proprie dell’industria chimica, ed agli impiegati ed agli appartenenti alla categoria intermedia che partecipino normalmente e sovraintendano direttamente con carattere di continuità alle lavorazioni stesse, venga corrisposta una speciale indennità proporzionata alla nocività, pericolosità e particolare gravosità ambientale di lavoro.

Art. 2. - Ai fini di cui sopra i lavoratori interessati alle disposizioni del presente accordo vengono ripartiti nei seguenti gruppi:
1) lavoratori esposti all’azione di sostanze ad elevato grado di tossicità, allorché, nonostante l’adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica prescritti dalla legge, possano ad essi derivarne gravi intossicazioni (acute, subacute e croniche);
2) lavoratori esposti all’azione di sostanze a tossicità di medio grado o di sostanze irritanti, allorché, nonostante l’adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica prescritti dalla legge, possano ad essi derivarne intossicazioni o persistenti lesioni della pelle o delle mucose;
3) lavoratori esposti all’azione di sostanze a tossicità di grado minore o di sostanze meno irritanti, allorché, nonostante l’adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica prescritti dalla legge, possano ad essi derivarne temporanee intossicazioni o lesioni irritative della pelle, degli occhi, o delle mucose, nonché lavoratori operanti normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose.
Casi eccezionali di concorso di più elementi sfavorevoli, sia di nocività sia di pericolosità, possano essere esaminati al fine di spostare al grado superiore la misura della indennità.
Per gli impiegati e per gli appartenenti alla categoria intermedia, l’assegnazione ai gruppi di cui sopra non coincide necessariamente con l’assegnazione, effettuata agli stessi fini, degli operai addetti alle medesime lavorazioni, bensì sarà determinata dalle specifiche modalità e circostanze delle prestazioni dei singoli lavoratori di cui trattasi.
Le indennità da corrispondersi ai lavoratori aventi diritto sono le seguenti:

1° gruppo (lire orarie) 2° gruppo (lire orarie) 3° gruppo (lire orarie)
dal 1° maggio 1958 22,70 13,25 9,45
dal 1° luglio 1958 24,10 14,05 10,05

Art. 3. - Per gli operai addetti a lavorazioni molto sporchevoli, e per gli impiegati e gli appartenenti alla categoria intermedia che nello svolgimento delle loro mansioni sono soggetti a notevole insudiciamento, ferme restando le disposizioni concordate per la fornitura degli abiti da lavoro, le aziende sono tenute a fornire mezzi detersivi idonei e sufficienti.

Art. 4. - Gli operai addetti alle lavorazioni in cui si producono o si manipolano esplosivi e gli impiegati e gli appartenenti alla categoria intermedia che partecipano normalmente o sovraintendono direttamente con carattere di continuità alle lavorazioni di cui trattasi, vengono suddivisi nei seguenti gruppi:
1) addetti a lavorazioni esplosive di massima e constatata pericolosità. A tale gruppo sono da assegnare, ad esempio, le seguenti lavorazioni: produzione e manipolazione dì miscele innescanti, nitrazione e stabilizzazione nitroglicerina, produzione fulminato di mercurio, impasto o petrinaggio dinamite;
2) addetti a lavorazioni esplosive di media pericolosità. A tale gruppo sono da assegnare, ad esempio, le seguenti lavorazioni: nitrazione e stabilizzazione tritolo, pentrite, T.4, produzione polveri nere, produzione gallette e successiva laminazione e trafila di polveri senza fumo; lavorazione dinamite successiva al petrinaggio, fabbricazione cariche compresse alla presa idraulica;
3) addetti a lavorazioni esplosive che presentano un basso grado di pericolosità, sia per la qualità che per la quantità dei prodotti trattati. A tale gruppo sono da assegnare, ad esempio, le seguenti lavorazioni: caricamento cartucce e proiettili da guerra, nitrazione cotone e cellulosa, imballo polveri finite, manipolazione esplosivi in quantitativi modesti e suddivisi.
Per gli impiegati e per gli appartenenti alla categoria intermedia l’assegnazione ai gruppi dì cui sopra non coincide necessariamente con l’assegnazione, effettuata agli stessi fini, degli operai addetti alle medesime lavorazioni; bensì sarà, determinata dalle specifiche modalità e circostanze delle prestazioni dei singoli lavoratori di cui trattasi.
Le indennità da corrispondere ai lavoratori aventi diritto sono le seguenti:

1° gruppo (lire orarie) 2° gruppo (lire orarie) 3° gruppo (lire orarie)
dal 1° maggio 1958 22,70 13,25 9,45
dal 1° luglio 1958 24,10 14,05 10,05

Art. 5. - Le indennità di cui agli artt. 2 e 4 verranno corrisposte per le ore intere di effettiva prestazione del lavoratore nelle particolari condizioni sopra considerate ed opereranno agli effetti contrattuali nei soli limiti previsti dal successivo articolo 9.
Le suddette indennità non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore. Esse saranno aggiornate di sei mesi in sei mesi, ai 1° gennaio ed al 1° luglio, nella misura percentuale in cui sarà variato, nel semestre precedente, il minimo per il manovale comune, aumentato dell’indennità di contingenza, da calcolarsi sulla media delle variazioni intervenute nello stesso periodo per le città di Torino, Milano, Terni e Foggia.

Art. 6. - Qualora per sopravvenuto miglioramento degli impianti o per modifiche del processo produttivo non sussistessero più le condizioni per le quali l’indennità è stata concordata, si farà luogo, mediante accordo fra le parti, allo spostamento ad altro grado o alla soppressione della indennità.

Art. 7. - L’indennità di cui agli articoli 2 e 4 deve essere corrisposta anche ai lavoratori ausiliari (meccanici, falegnami, muratori, elettricisti, ecc.) comandati a prestare la loro opera nei locali nei quali viene effettuata la lavorazione che dà diritto alla indennità, purché questa si svolga durante la loro prestazione. Comunque la indennità deve essere corrisposta solo per le ore di effettiva permanenza nel reparto.
Per i lavoratori in genere che, pur non essendo strettamente legati al processo produttivo, operano saltuariamente negli ambienti considerati, sarà determinata, di comune accordo, una durata media di presenza per il computo dell’indennità.

Art. 8. - L’incasellamento dei lavoratori nei gruppi sopra considerati sarà fatto mediante accordo diretto fra le parti.
In caso di controversia sarà esperita la normale procedura per le vertenze sindacali, con la partecipazione di una speciale Commissione paritetica, composta di tecnici e sanitari, nominati dalle parti.
Per gli impiegati e per gli appartenenti alla categoria intermedia, l’azienda ha la facoltà di forfetizzare in misura giornaliera o mensile, d’intesa con gli interessati, le indennità a loro spettanti a norma delle disposizioni sopra citate.

Art. 9. - In relazione al precedente art. 5 è stabilito quanto segue:
а) Ferie - Per i lavoratori che al momento dell’invio in ferie siano stati addetti continuamente da almeno tre mesi alle lavorazioni di cui al presente allegato la competente indennità sarà computata nella retribuzione da corrispondere per il periodo feriale.
b) Festività infrasettimanali è nazionali - In tali ricorrenze la competente indennità sarà corrisposta allorché il lavoratore ne abbia goduto da almeno una settimana.
c) Gratifica natalizia o tredicesima mensilità, e gratifica di Pasqua - Agli effetti di tali istituti l’indennità competente a norma, del presente allegato sarà calcolata nella retribuzione ragguagliandola però alla durata effettiva delle prestazioni che il lavoratore avrà dato nell’anno o nel minor periodo di servizio prestato nelle lavorazioni di cui trattasi.
Per quanto concerne gli operai, l’azienda ha facoltà di liquidare la quota di gratifica afferente all’indennità in parola, o per ciascun periodo di paga mediante addizionale dell’8 % sulla indennità corrisposta per il periodo stesso, o mensilmente, od a periodi più lunghi, o a fine d’anno.
d) Per i lavoratori fruenti da almeno tre mesi dell’indennità del primo gruppo di cui all’art. 2, i quali siano trasferiti a reparti di lavorazioni meno nocive o non nocive, l’indennità stessa sarà mantenuta nella misura prevista per il primo gruppo durante le prime quattro settimane di permanenza nella nuova destinazione.

Art. 10. - Per i lavoratori ausiliari di cui all’art. 7 (operanti saltuariamente negli ambienti nocivi) le indennità da computarsi per ogni giorno di ferie e di festività infrasettimanale e nazionale, si intendono ragguagliate alla durata media di presenza calcolata ai sensi del predetto articolo.

Art. 11. - Il presente allegato fa parte integrante del contratto collettivo di lavoro.