Tipologia: CCNL
Data firma: 10 marzo 1963
Validità: 01.03.1963 - 31.101.1965
Parti: Federazione Sindacale Italiana Industriali Minerari, Intersind e Federazione Italiana Lavoratori Industrie Estrattive-Cgil, Federestrattive-Cisl, Unione Italiana Lavoratori Miniere e Cave-Uil
Settori: Chimici, Miniere

Sommario:

Premessa.
Campo di applicazione.
Parte Prima Operai
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Documenti per l’assunzione al lavoro - Visita medica - Residenza dell’operaio.
Art. 3. - Inquadramento.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Cumulo di mansioni.
Art. 6. - Mutamento di mansioni.
Art. 7. - Orario di lavoro.
Art. 8. - Lavoro a turno.
Art. 9. - Lavoro straordinario - Lavoro notturno - Lavoro festivo.
Art. 10. - Sospensioni ed interruzioni del lavoro.
Art. 11. - Riduzioni di lavoro.
Art. 12. - Giorni festivi.
Art. 13. - Ferie.
Art. 14. - Minimi di paga oraria.
Art. 15. - Indennità di sottosuolo.
Art. 16. - Aumenti periodici per anzianità.
Art. 17. - Regolamentazione del lavoro a cottimo.
• Protocollo di chiarimento all'art. 17 punto 5.
Art. 18. - Personale addetto ai lavori discontinui.
Art. 19. - Conteggio della paga.
Art. 20. - Gratifica natalizia.
Art. 21. - Utensili.
Art. 22. - Esplosivi e carburo.
Art. 23. - Mezzi protettivi.
Art. 24. - Malattia.
Art. 25. - Tutela delle lavoratrici madri.
Art. 26. - Infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Art. 27. - Congedo matrimoniale.
Art. 28. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 29. - Provvidenze varie.
a) Mense.
b) Indumenti.
c) Trasporti.
Art. 30. - Istruzione professionale.
Art. 31. - Trasferte.
Art. 32. - Trasferimenti.
Art. 33. - Permessi di entrata e di uscita.
Art. 34. - Permessi e brevi congedi.
Art. 35. - Assenze.
Art. 36. - Divieti.
Art. 37. - Movimenti irregolari di schede o di medaglie.
Art. 38. - Visite di inventario e visite personali.
Art. 39. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 40. - Multe e sospensioni.
Art. 41. - Licenziamento per mancanze.
Art. 42. - Preavviso di licenziamento o di dimissioni.
Art. 43. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento e in caso di morte.
Art. 44. - Indennità in caso di dimissioni.
Art. 45. - Calcolo delle indennità di preavviso e di anzianità.
Parte Seconda Intermedi
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Documenti per l’assunzione al lavoro, visita medica, residenza dell’intermedio.
Art. 3. - Criteri di appartenenza.
Art. 4. - Criteri per l’assegnazione del grado nella categoria.
Art. 5. - Periodo di prova.
Art. 6. - Passaggio dalla categoria operaia a quella degli intermedi.
Art. 7. - Mutamento temporaneo di mansioni.
Art. 8. - Orario di lavoro.
Art. 9. - Lavoro a turno.
Art. 10. - Lavoro straordinario, lavoro notturno, lavoro festivo.
Art. 11. - Sospensione o riduzione di lavoro.
Art. 12. - Giorni festivi.
Art. 13. - Ferie.
Art. 14. - Minimi di paga mensile.
Art. 15. - Indennità di sottosuolo.
Art. 16. - Scatti biennali di anzianità.
Art. 17. - Indennità di zona malarica.
Art. 18. - Retribuzione oraria e giornaliera.
Art. 19. - Pagamento della retribuzione.
Art. 20. - Tredicesima mensilità.
Art. 21. - Mezzi protettivi.
Art. 22. - Trattamento in caso di malattia, di infortunio, di malattia professionale.
Art. 23. - Tutela delle lavoratrici madri.
Art. 24. - Congedo matrimoniale.
Art. 25. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 26. - Provvidenze varie.
a) Mense.
b) Indumenti.
c) Trasporti.
d) Combustibile.
Art. 27. - Trasferte.
Art. 28. - Trasferimenti.
Art. 29. - Permessi e brevi congedi.
Art. 30. - Doveri del lavoratore.
Art. 31. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 32. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 33. - Indennità di licenziamento.
Art. 34. - Indennità in caso di morte.
Art. 35. - Indennità in caso di dimissioni.
Parte Terza Impiegati
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Documenti per l’assunzione al lavoro, visita medica, residenza dell’impiegato.
Art. 3. - Inquadramento.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Passaggio dalla categoria operaia o intermedia a quella impiegatizia.
Art. 6. - Cumulo di mansioni.
Art. 7. - Mutamento di mansioni.
Art. 8. - Orario di lavoro.
Art. 9. - Lavoro a turno.
Art. 10. - Lavoro straordinario, lavoro notturno e lavoro festivo.
Art. 11. - Giorni festivi.
Art. 12. - Ferie.
Art. 13. - Minimi di stipendio.
Art. 14. - Indennità di sottosuolo.
Art. 15. - Scatti biennali di anzianità.
Art. 16. - Indennità di cassa.
Art. 17. - Indennità di zona malarica.
Art. 18. - Retribuzione oraria e giornaliera.
Art. 19. - Pagamento della retribuzione.
Art. 20. - Tredicesima mensilità.
Art. 21. - Trattamento di malattia, di infortunio e di malattia professionale.
Art. 22. - Tutela delle lavoratrici madri.
Art. 23. - Congedo matrimoniale.
Art. 24. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 25. - Provvidenze varie.
• Alloggio.
• Mense.
• Trasporti.
• Indumenti.
• Istruzione ai figli.
Art. 26. - Missioni temporanee e trasferte.
Art. 27. - Trasferimenti.
Art. 28. - Assenze, permessi di breve congedo e aspettativa per motivi privati.
Art. 29. - Doveri dell’impiegato.
Art. 30. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 31. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 32. - Indennità di licenziamento.
Art. 33. - Indennità in caso di morte.
Art. 34. - Indennità in caso di dimissioni.
Art. 35. - Benemerenze nazionali.
Art. 36. - Certificato di lavoro.
Parte Quarta Comune
Art. 1. - Contratto a termine.
Art. 2. - Coefficienti retributivi.
Art. 3. - Premio di produzione.
• Disposizioni di attuazione di coordinamento e transitorie sul premio di produzione
Art. 4. - Lavori compiuti in condizioni di particolare disagio.
Art. 5. - Premio Fedeli alla miniera.
Art. 6. - Riposo settimanale.
Art. 7. - Igiene sul lavoro.
Art. 8. - Non collaborazione.
Art. 9. - Trapasso, cessazione, fallimento dell’azienda.
Art. 10. - Disposizioni speciali e regolamento aziendale.
Art. 11. - Reclami e controversie.
Art. 12. - Accordi integrativi provinciali.
Art. 13. - Accordi interconfederali.
Art. 14. - Estensione di contratti stipulati con altre associazioni.
Art. 15. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore.
Art. 16. - Decorrenza e durata.
Art. 17. - Relazioni sindacali.
Relazioni sindacali
1) Affissioni
2) Versamento di contributi sindacali
3) Permessi e aspettativa per cariche pubbliche o sindacali
4)
1) Affissioni
2) Contributi sindacali
3) Permessi e aspettative per cariche pubbliche o sindacali
4)
Allegati
Allegato n. 1 - Tabelle dei minimi di paga e di stipendio
Allegato n. 2 - Mansionario delle qualifiche operaie
Allegato n. 3 - Testo unico dei contratti riguardanti il premio fedeli alla miniera
Premio fedeli per i lavoratori che svolgono le loro mansioni fuori del perimetro della concessione mineraria (Verbale integrativo 22 aprile 1960)
Allegato n. 4 - Convenzione per l’assicurazione degli impiegati tecnici delle miniere contro gli infortuni
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Legge 23 ottobre 1962 n. 1544 - Riduzione dell’orario di lavoro per i lavoratori delle miniere
Valore di uno scatto biennale per anzianità maturata prima del 14 giugno 1952
Legge 3 gennaio 1960 n. 5 - Riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere 
Legge 3 febbraio 1963, n. 50 - Modifica dell’articolo 10 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, concernente riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere. 
Verbale per l’aggiornamento della indennità di sottosuolo agli addetti all’industria mineraria. 10 ottobre 1962
Appendice
Previdenza impiegati

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati dell’industria, 5 agosto 1937 - Art. 25
Contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell’industria, 31 luglio 1938
Contratto collettivo nazionale contenente provvidenze a carattere demografico a favore dei lavoratori dell’industria, 31 maggio 1941
Tabella assegni familiari per i lavoratori dell’industria
Tabelle delle indennità di contingenza

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all’industria mineraria, 10 marzo 1963

Addì 10 marzo 1963 in Roma, la Federazione Sindacale Italiana Industriali Minerari [...], con l’intervento di una Delegazione delle Imprese Minerarie [...], l’Associazione Sindacale Intersind [...], con la partecipazione di una delegazione [...], la Federazione Italiana Lavoratori Industrie Estrattive [...], con l’intervento di una rappresentanza del Sindacato Nazionale Minatori e dei Sindacati Provinciali aderenti [...], con l’assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro [...], la Federestrattive-Cisl [...], con l’intervento di una rappresentanza del Sindacati Provinciali [...], con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori [...], l’Unione Italiana Lavoratori Miniere e Cave [...] e con l’intervento di una delegazione dei Sindacati Provinciali [...], con l’assistenza dell’Unione Italiana del Lavoro [...], hanno stipulato quanto segue;

Premessa.
1. Il presente Contratto, fissando l’ambito di contrattazione al livello aziendale, consente una maggiore aderenza della disciplina contrattuale a talune caratteristiche aziendali. Esso, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, riconosce l’esigenza per le imprese di poter programmare le attività produttive sulla base di elementi predeterminati per la durata del presente contratto e degli accordi stipulati in attuazione delle sue norme.
2. La contrattazione al livello aziendale verrà pertanto svolta solo per le materie per le quali nel presente contratto è prevista tale possibilità di regolamentazione nei limiti e secondo le procedure specificatamente indicate. Competenti per questo livello di contrattazione in rappresentanza, rispettivamente dei lavoratori e delle aziende, saranno da un lato i sindacati provinciali di categoria dei lavoratori e dall’all'altro l’organizzazione sindacale territoriale industriale, salve le ipotesi previste per l’intervento delle organizzazioni nazionali.
3. Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l’impegno delle parti di rispettare e far rispettare al propri iscritti per il periodo di loro validità sia il Contratto generale che le norme aziendali da questo previste. A tal fine le associazioni industriali sono impegnate ad adoperarsi per l’osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere, e ad intervenire perché siano evitate, azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai livelli ipotizzati.
4. Nel quadro di quanto sopra convenuto si è stipulato il presente contratto di lavoro da valere in tutto il territorio nazionale per le aziende sotto individuate e per i lavoratori dalle stesse dipendenti.

Campo di applicazione.
Il presente Contratto collettivo si applica ai lavoratori addetti alle miniere, cave e saline, agli stabilimenti di macinazione dei minerali ed agli stabilimenti annessi alle miniere per la produzione dei metalli e dei metalloidi (piombo, zinco, mercurio, antimonio, zolfo, etc.) di tutto il territorio nazionale.
La presente regolamentazione non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende esercenti miniere di metano e petrolio e alle cave di materiale da costruzione (marmi, graniti e altre pietre da taglio, pietre in rottami, pietrisco, ghiaia e sabbia).

Parte Prima Operai
Art. 1. - Assunzione.

Per l’assunzione degli operai valgono le disposizioni di legge in vigore sulla disciplina nazionale della domanda e dell’offerta di lavoro. In particolare per l’assunzione delle donne e del fanciulli le parti si richiamano alle norme di legge per tali lavoratori.
[...]

Art. 2. - Documenti per l’assunzione al lavoro - Visita medica - Residenza dell’operaio.
[...]
L’Azienda potrà, per mezzo del proprio medico di fiducia, far sottoporre l’operaio a visita medica per accertarne la costituzione fisica e l’idoneità specifica per il lavoro al quale l’operaio viene assegnato.
[...]

Art. 6. - Mutamento di mansioni.
L’operaio che viene destinato in via temporanea a compiere mansioni che rientrano in una categoria superiore alla sua, ha diritto a un compenso di importo non inferiore alla differenza fra la sua retribuzione e quella minima della categoria superiore.
[...]

Art. 7. - Orario di lavoro.
La durata massima normale di lavoro è quella fissata dalle norme di legge, con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le deroghe ed eccezioni previste dalle norme di legge medesime o dalle disposizioni che seguono.
Nelle miniere e cave la durata di lavoro si computa dall’entrata all’uscita dal pozzo o discenderia.
a) Per i lavoratori cui si applica la legge 23 ottobre 1962, n. 1544, l’orario di lavoro di 40 ore settimanali è ripartito dal 1° gennaio 1964, su cinque giorni, 1 giorno di riposo coinciderà, di norma, con il sabato. Qualora le aziende ritengano dì dover adottare per esigenze tecnico-produttive turni di riposo avvicendati, l’adozione di questo regime dovrà essere concordato aziendalmente.
b) Per i lavoratori cui non si applica la legge 23 ottobre 1962, 1544, l’orario medio di lavoro, dal 1° gennaio 1964, è di 44 ore settimanali, da attuare attraverso la concessione di un giorno di riposo ogni due settimane, coincidente, di norma, con il sabato.
In caso di concentrazione di detto orario su cinque giorni alla settimana, le ore prestate oltre le 8 giornaliere, per effetto della distribuzione dell’orario stesso saranno retribuite a regime normale.
Qualora le aziende ritengano di dover adottare, per esigenze tecnico-produttive, turni di riposo avvicendati, l’adozione di questo regime dovrà essere concordata aziendalmente.
Resta assorbita la riduzione dell’orario di lavoro di cui all’accordo sindacale 12 gennaio 1960.
È ammesso il recupero a regime normale delle ore perdute per causa di forza maggiore e per le interruzioni concordate fra la Direzione e gli operai, o fra le Associazioni sindacali territoriali degli imprenditori e dei lavoratori entro il limite massimo di 1 ora al giorno, da effettuarsi entro le due settimane successive all’avvenuta interruzione.
Ai fini contrattuali le ore non lavorate per ricorrenze festive cadenti nel corso della settimana saranno computate per il raggiungimento dell’orario di lavoro di cui ai punti a) e b) precedenti, fatta eccezione per le ricorrenze festive che coincidano con il giorno di riposo per riduzione di orario.
Per i lavoratori cui non si applica la legge 23 ottobre 1962, n. 1544, nel caso in cui esigenze richiedano comunque prestazioni di lavoro dalle 44 alle 48 ore settimanali (non dipendenti dalla distribuzione dell’orario di 44 ore su ciclo bisettimanale di cui al precedente punto b), dette prestazioni saranno compensate con la maggiorazione del 25 % sulla retribuzione oraria.
Analoga maggiorazione sulla retribuzione oraria sarà corrisposta ai lavoratori cui si applica la legge 23 ottobre 1962, n. 1544, nel caso in cui esigenze particolari richiedano prestazioni di lavoro dalle 41 alle 48 ore settimanali, nelle settimane in cui cadano ricorrenze festive, come indicato al terz’ultimo comma del presente articolo.
Norma transitoria.
а) Per i lavoratori cui si applica la legge 23 ottobre 1962, n. 1544, fino al 31 dicembre 1963 la riduzione dell’orario prevista dalla legge stessa potrà avvenire mediante la concessione, ogni due settimane, di un giorno di riposo cadente possibilmente il sabato, ovvero mediante una riduzione giornaliera o plurisettimanale dell’orario di lavoro.
b) Per i lavoratori cui non si applica la legge 23 ottobre 1962, n. 1544, fino al 31 dicembre 1963 l’orario medio di lavoro è di 45 ½ ore settimanali, da attuare possibilmente attraverso la concessione di un giorno di riposo ogni due o più settimane, coincidente di norma con il sabato.
Le ore eventualmente prestate oltre le 8 giornaliere per effetto della distribuzione dell’orario di lavoro su ciclo settimanale o plurisettimanale saranno retribuite a regime normale.
Resta assorbita la riduzione dell’orario di lavoro di cui all’accordo sindacale 12 gennaio 1960.
Agli effetti retributivi, la riduzione dell’orario di lavoro di cui ai precedenti punti a) e b) verrà valorizzata per ogni ora di lavoro normale effettivamente prestato (considerando tali anche le ore non lavorate per ricorrenze festive infrasettimanali godute) seguendo 1 criteri in appresso indicati:
- per orari di 44 ore: 1 h. = 1 h., 5’ 27”
- per orari di 45 ½ ore: 1 h. - 1 h., 3’ 17”

Art. 8. - Lavoro a turno.
La Direzione potrà stabilire nelle 24 ore due o più turni di lavoro. Gli operai dovranno essere avvicendati nei turni, secondo le consuetudini aziendali, ad evitare che gli stessi lavoratori siano addetti permanentemente ai turni di notte.

Art. 9. - Lavoro straordinario - Lavoro notturno - Lavoro festivo.
Il lavoratore, salvo giustificati motivi individuali d’impedimento è tenuto a compiere il lavoro straordinario - diurno, notturno e festivo - entro i limiti stabiliti dalla legge e purché, a giudizio della Direzione dell’Azienda, esigenze particolari richiedano eccezionali o temporanee prestazioni di lavoro straordinario.
È lavoro straordinario, quello compiuto oltre l’orario massimo normale di 8 ore giornaliere, eventualmente prolungato ai sensi e nei limiti fissati dalle eccezioni di legge e dagli accordi interconfederali come previsto dall’art. 7.
Si considera lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6 del mattino successivo.
[...]

Art. 13. - Ferie.
L’operaio per l’anzianità ininterrotta presso la stessa Azienda ha diritto, nel corso di ogni anno feriale, ad un periodo di riposo annuale retribuito nella seguente misura:
- giorni 12, pari a 96 ore, se avente anzianità di servizio fino a 7 anni.
- giorni 14, pari a 112 ore, se avente anzianità di servizio oltre i 7 anni e fino a 15 anni,
- giorni 16, pari a 128 ore, se avente anzianità di servizio oltre i 15 anni e fino a 20 anni,
- giorni 18, pari a 144 ore, se avente anzianità di servizio oltre i 20 anni.
Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e il relativo pagamento dovrà essere fatto in via anticipata, a chi ne farà richiesta.
[...]
Non è ammessa la rinuncia alle ferie, in caso di giustificato impedimento il godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva, corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolata nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione.
[...]

Art. 15. - Indennità di sottosuolo.
Agli operai dell’interno è corrisposto un particolare compenso giornaliero denominato «indennità di sottosuolo». [...]

Art. 17. - Regolamentazione del lavoro a cottimo.
1) Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale, fermo rimanendo quanto stabilito all’art. 23 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 in materia di polizia mineraria.
Nei casi in cui la valutazione della prestazione richiesta all’operaio o ad una squadra di operai sia fatta in base al risultato della misurazione dei tempi di lavorazione, e sia richiesta all’operaio una prestazione più intensa di quella del normale lavoro ad economia o la realizzazione di un risultato produttivo predeterminato superiore a quello conseguibile attraverso il lavoro ad economia, l’operaio o la squadra di operai dovranno essere retribuiti a cottimo o con altre forme di retribuzione a rendimento soggette alla disciplina del lavoro a cottimo.
[...]
5) L’azienda, tramite la propria associazione sindacale, comunicherà ai sindacati provinciali dei lavoratori i criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore.
Tali criteri si riferiscono ai metodi di rivelazione dei tempi, ai coefficienti di maggiorazione (causali e valori minimo e massimo), ai metodi di calcolo dell’utile di cottimo.
Tali comunicazioni avranno finalità informativa, essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo alle condizioni e secondo la procedura di cui al punto 23 (v. chiarimento in calce all’articolo).
6) In caso di introduzione di nuovi sistemi di cottimo, alla comunicazione di cui al punto 5 potrà seguire, a richiesta, un esame congiunto tra l’organizzazione sindacale che rappresenta l’azienda ed i sindacati provinciali dei lavoratori.
La modifica di taluno dei criteri che hanno formato oggetto della comunicazione informativa di cui al primo comma del punto 5, purché non alteri il sistema in atto, non costituisce variazione del sistema stesso ai sensi del comma precedente, fermo restando' l’obbligo della comunicazione informativa.
7) Resta in facoltà del Sindacato dei Lavoratori di instaurare controversia collettiva quando sorga contestazione circa la rispondenza del sistema in atto alle norme di cui al presente articolo.
8) Gli operai lavoranti a cottimo dovranno essere messi a conoscenza, all’inizio, del lavoro, per iscritto - o per affissione nei reparti in cui lavorano quando si tratta di cottimi di squadra a collettivi - del lavoro da eseguire o della corrispondente tariffa di cottimo (a tempo od a prezzo) nonché di ogni elemento necessario per il computo dell’utile di cottimo stesso.
[...]
23) I reclami riguardanti l’applicazione delle norme del presente articolo saranno presentati secondo la seguente procedura:
а) il lavoratore interessato si rivolge, tramite il suo capo squadra o sorvegliante, al suo capo servizio, il quale gli fornisce tutti i chiarimenti del caso, ricontrolla le tariffe, esegue ispezioni al cantiere o reparto, rettifica, se riconosce fondato il reclamo, la liquidazione di cottimo contestata;
b) qualora il lavoratore interessato non rimanga soddisfatto potrà inoltrare reclamo alla Commissione Interna, la quale esaminerà la controversia con la Direzione aziendale, anche sulla base degli elementi di computo del guadagno di cottimo che la Direzione stessa avrà messo a disposizione dell’operaio o della Commissione Interna.
La procedura di cui sopra, valevole anche per i reclami collettivi, dovrà esaurirsi entro il più breve tempo possibile, e comunque non oltre quindici giorni dal reclamo.
In caso di mancato accordo la controversia verrà esaminata in seconda istanza dalle competenti Organizzazioni sindacali territoriali.

Protocollo di chiarimento all'art. 17 punto 5.
Qualora l’azienda non adotti il cronometraggio od altri sistemi di misurazione dei tempi, indicherà che le produzioni normali sono fissate in base a stima.
Qualora proceda al cronometraggio con sistema di misurazione ne darà indicazione specificando, ove esista, il metodo seguito. L’azienda indicherà inoltre i criteri generali per l’adozione dei coefficienti di correzione dei tempi.
L’azienda indicherà altresì il metodo ed il modo di calcolo degli utili di cottimo (ad es., moltiplicazione della paga oraria per il tempo risparmiato, rispetto a quello assegnato che sarà stato comunicato al lavoratore).

Art. 18. - Personale addetto ai lavori discontinui.
Per il trattamento degli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia - intendendosi per tali quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge - si fa riferimento agli accordi interconfederali in materia, con la variante che la riduzione del salario per la nona e la decima ora sarà del 35 per cento.
Gli orari di lavoro previsti dagli accordi interconfederali saranno ridotti proporzionalmente alla riduzione intervenuta con il presente contratto per gli altri lavoratori, seguendo gli stessi criteri che per questi ultimi.
[...]

Art. 21. - Utensili.
Tutti gli utensili, compresa la lampada di sicurezza - esclusa la lampada comune, là dove esiste la consuetudine - nonché le relative manutenzioni e tutti i materiali e quant’altro occorra all’operaio nell’esecuzione delle proprie mansioni, saranno forniti dall'Azienda a proprie spese.
L’operaio è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna; egli però deve essere posto in grado di bene conservare quanto gli è stato consegnato.
L’operaio è tenuto alla maggiore diligenza nell’uso degli utensili e del materiale, e risponderà dei danni, a lui imputabili, ai sensi degli articoli 40 e 41.

Art. 22. - Esplosivi e carburo.
Il carburo, gli esplosivi, le capsule e le miccie dovranno essere forniti, a loro carico, dalle Aziende.

Art. 23. - Mezzi protettivi.
Agli operai, sia dell’interno che dell’esterno, adibiti a lavori con soggezione d’acqua o alla manipolazione di sostanze velenose o notoriamente corrosive, l’Azienda fornirà gratuitamente idonei mezzi protettivi.
Agli operai che esplicano normalmente la loro attività nelle condizioni sopra indicate, i mezzi protettivi verranno assegnati personalmente; quando il lavoro ha durata limitata l’assegnazione avverrà per il periodo di uso; quando le suddette condizioni si verificano saltuariamente l’assegnazione verrà fatta con dotazione di reparto, osservate tutte le precauzioni igieniche.
In ogni caso l’operaio dovrà conservare con cura i mezzi protettivi consegnatigli e restituirli a fine giornata.

Art. 25. - Tutela delle lavoratrici madri.
Per la tutela delle lavoratrici madri si fa riferimento alle disposizioni di legge.

Art. 26. - Infortuni sul lavoro e malattie professionali.
In caso di infortunio sul lavoro, anche leggero, l'operaio dovrà immediatamente avvertirne il proprio capo, il quale lo invierà alla infermeria della miniera per stendere la denuncia a termine di legge.
[...]
Quando l’infortunio accada all’operaio sul lavoro comandato fuori miniera, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
Dovranno, naturalmente, essere osservate le norme della legge per gli infortuni e relativo regolamento.
[...]

Art. 29. - Provvidenze varie.
Le Associazioni stipulanti si sono trovate pienamente d'accordo sulla opportunità che le imprese minerarie curino in tutti i modi l’istituzione di provvidenze che valgano a rendere meno gravoso il lavoro in miniera.
Si raccomanda alle Aziende che, per quanto possibile, svolgano opera per la prevenzione delle malattie professionali, eventualmente adibendo il lavoratore che ne sia riconosciuto affetto a svolgere temporaneamente mansioni che non comportino l’aggravamento della malattia già in atto, sempre nei limiti delle disponibilità.

a) Mense.
Per le mense si fa riferimento alle situazioni in atto. L’indennità sostitutiva, ove attualmente corrisposta, rimane fissata in lire 20 giornaliere, ferme restando le eventuali maggiori misure in atto.

b) Indumenti.
Agli operai sia dell’interno che dell’esterno saranno annualmente somministrati gratuitamente un paio di scarpe e un paio di pantaloni da lavoro.
I lavoratori sono tenuti a presentarsi al lavoro provvisti di calzature e di pantaloni da lavoro.
È data facoltà di sostituire la somministrazione degli indumenti di cui trattasi con un compenso equivalente.
Le imprese che già somministrano i suddetti indumenti o che già corrispondono un’indennità equivalente (seppure assommata ad altre indennità), s’intende, per quanto ovvio, che assolvono alle prescrizioni del presente articolo.
Il diritto alla somministrazione degli indumenti o al compenso equivalente si matura dopo sei mesi di servizio.
Nel caso che l’operaio lasci il servizio per qualsiasi motivo prima che sia trascorso un anno dalla consegna degli indumenti o dalla corresponsione del compenso di cui sopra, l’impresa tratterrà dalle competenze dell’operaio tanti dodicesimi dell’importo corrispondente a quello degli indumenti o del compenso equivalente per quanti sono i mesi mancanti al compimento dell’anno.

c) Trasporti.
Le Associazioni ritengono che, nelle miniere o gruppi di miniere viciniori che occupano più di 150 operai, in favore di quei gruppi di lavoratori che non possono essere ricoverati nelle adiacenze delle miniere e risiedono a distanze tali da richiedere un eccessivo dispendio di forze fisiche per i percorsi quotidiani a piedi, dovrebbe, non appena possibile, essere curata l’istituzione di servizi di trasporto, col concorso dell’operaio alla spesa, sempre che, naturalmente, non sussistano pubblici servizi di trasporto e le condizioni della viabilità locale lo consentano o non rendano eccessivamente oneroso tale servizio a cura delle imprese. 

Art. 30. - Istruzione professionale.
Le Associazioni riconoscono la necessità di dare impulso alla istruzione professionale come mezzo essenziale per affinare le capacità tecniche dei lavoratori e per migliorare ed aumentare la loro produttività. Iniziative interaziendali atte a istituire scuole professionali dovranno avere il massimo appoggio.

Art. 33. - Permessi di entrata e di uscita.
Durante il lavoro nessun operaio può allontanarsi dal proprio posto di lavoro senza giustificato motivo, e non può lasciare la miniera se non debitamente autorizzato.
Gli operai licenziati o sospesi non potranno entrare in miniera.
Salvo speciale permesso del proprio capo, non è consentito all’operaio sia di entrare, sia di trattenersi in miniera in ore fuori del suo turno.
Il permesso di uscita deve essere chiesto dall’operaio al suo capo immediato nella prima ora di lavoro, salvo casi eccezionali.

Art. 39. - Provvedimenti disciplinari.
Qualsiasi infrazione al presente contratto collettivo dì lavoro potrà essere punita a seconda della gravità della mancanza.
Le punizioni possono essere le seguenti:
1) multa, fino al massimo di 3 ore di paga base;
2) sospensione dal lavoro, fino al massimo di 3 giorni;
3) licenziamento, ai sensi dell’art. 41.
[...]

Art. 40. - Multe e sospensioni.
Nei casi sotto specificati la Direzione potrà infliggere la multa all’operaio:
a) che abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che non eseguisca il proprio lavoro secondo le istruzioni ricevute;
c) che, anche per disattenzione, rechi guasto al materiale o non avverta subito il suo capo diretto degli evidenti guasti agli apparecchi o di evidenti irregolarità nel funzionamento degli apparecchi stessi;
d) che fumi o introduca cibi o bevande alcoliche senza il permesso della Direzione;
e) che si presenti al lavoro in stato di ubriachezza;
f) che sia trovato addormentato;
[...]
h) che ritardi nell’inizio del lavoro, o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
i) in qualunque altro modo trasgredisca l’osservanza del presente contratto collettivo o che commetta mancanze che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene, alla sicurezza della miniera o dello stabilimento.
In caso di maggiore gravità o di recidiva, la Direzione potrà infliggere la sospensione.

Art. 41. - Licenziamento per mancanze.
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro può essere inflitto:
I) Con la perdita dell’indennità di preavviso, ma non delle altre indennità.
In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
[...]
b) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con appositi cartelli, dove ragioni tecniche di sicurezza consigliano tale divieto, sempreché l'infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti; 
c) insubordinazione ai superiori;
[...]
e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell’Azienda;
f) diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, avvenuto sul luogo di lavoro;
g) recidiva nelle mancanze di cui al punto i) dell’art. 40 sempreché nella mancanza stessa non si riscontri il dolo;
h) esecuzione di lavoro per conto proprio nei locali dell’Azienda con danno dell’Azienda stessa.
II) Senza preavviso e senza indennità di licenziamento.
In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all’Azienda grave nocumento morale o materiale, che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai macchinari;
b) furto o danneggiamento volontario al materiale dell’Azienda;
[...]
d) esecuzione entro i locali dell’Azienda di lavori per uso proprio o per conto di terzi, con grave danno dell’Azienda stessa;
e) insubordinazione verso i superiori accompagnata da atti delittuosi;
f) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
g) recidiva nelle colpe di cui al punto i) dell’art. 40 qualora vi sia dolo.

Parte Seconda Intermedi
Art. 1. - Assunzione.

Per l’assunzione degli appartenenti alle categorie intermedie (v. art. 3) valgono le disposizioni di legge in vigore sulla disciplina nazionale della domanda e dell’offerta di lavoro. In particolare per l’assunzione delle donne le parti si richiamano alle norme di legge per tali lavoratrici.
[...]

Art. 2. - Documenti per l’assunzione al lavoro, visita medica, residenza dell’intermedio.
[...]
L’Azienda potrà, per mezzo del proprio medico di fiducia, far sottoporre l’intermedio a visita medica per accertarne la costituzione fisica e l’idoneità specifica per il lavoro al quale l’intermedio viene assegnato.
[...]

Art. 3. - Criteri di appartenenza.
Quando la natura del lavoro sia tale che, pur non dando luogo al riconoscimento della qualifica di impiegato, comporti per il lavoratore l’esplicazione di mansioni di particolare rilievo rispetto a quelle attribuite agli operai, si applicherà il trattamento previsto dalla presente regolamentazione.
Sono da considerare agli effetti del comma precedente quei lavoratori che:
а) esplichino mansioni superiori a quelle degli operai classificati nella categoria massima degli operai stessi;
b) abbiano particolari mansioni di fiducia o responsabilità che non siano normalmente attribuite agli operai;
c) guidino e controllino il lavoro di un gruppo di operai, con rapporto di competenza tecnico-pratica.
I capi squadra e i capi sonda sono inquadrati nella categoria intermedia.

Art. 7. - Mutamento temporaneo di mansioni.
Il lavoratore che viene destinato in via temporanea a compiere mansioni pertinenti al grado superiore ha diritto ad un compenso di importo non inferiore alla differenza tra la sua retribuzione e quella minima del grado superiore.
[...]

Art. 8. - Orario di lavoro.
La durata massima normale di lavoro è quella fissata dalle norme di legge, salvo le deroghe ed eccezioni da esse previste e dalle disposizioni che seguono.
Nelle miniere e cave la durata di lavoro si computa dall’entrata all’uscita dal pozzo1 o discenderia.
a) Per i lavoratori cui si applica la legge 23 ottobre 1962, n. 1544, l’orario di lavoro di 40 ore settimanali è ripartito dal 1° gennaio 1964 su cinque giorni. Il giorno di riposo coinciderà, di norma, con il sabato. Qualora le aziende ritengano di dover adottare per esigenze tecnico-produttive turni di riposo avvicendati, l’adozione di questo regime dovrà essere concordata aziendalmente.
b) Per i lavoratori cui non si applica la legge 23 ottobre 1962, n. 1544, l’orario medio di lavoro, dal 1° gennaio 1964, è di 44 ore settimanali, da attuare possibilmente attraverso la concessione di un giorno di riposo ogni due settimane, coincidente, di norma, con il sabato.
Resta assorbita la riduzione dell’orario di lavoro di cui all’accordo 28 aprile 1960.
Ai fini contrattuali le ore non lavorate per ricorrenze festive cadenti nel corso della settimana saranno computate per il raggiungimento dell’orario di lavoro di cui ai punti a) e b) precedenti, fatta eccezione per le ricorrenze festive che coincidano con il giorno di riposo per riduzione di orario.
Per i lavoratori cui non si applica la legge 23 ottobre 1962, n. 1544, nel caso in cui esigenze particolari richiedano comunque prestazioni di lavoro dalle 44 alle 48 ore settimanali, (non dipendenti dalla distribuzione dell’orario di 44 ore su ciclo bisettimanale di cui al precedente punto b), dette prestazioni saranno compensate con quote orarie della retribuzione mensile maggiorate del 25%.
Analogo trattamento sarà riconosciuto ai lavoratori cui si applica la legge 23 ottobre 1962, n. 1544, nel caso in cui esigenze particolari richiedano prestazioni di lavoro dalle 40 alle 48 ore settimanali nelle settimane in cui cadano ricorrenze festive, come indicate al terz’ultimo comma del presente articolo.
Norma transitoria.
a) Per i lavoratori cui si applica la legge 23 ottobre 1962, n. 1544, fino al 31 dicembre 1963 la riduzione dell’oraria prevista dalla legge stessa potrà avvenire mediante la concessione, ogni due settimane, di un giorno di riposo cadente possibilmente il sabato, ovvero mediante una riduzione giornaliera o plurisettimanale dell’orario di lavoro.
b) Per i lavoratori cui non si applica la legge 23 ottobre 1962, n. 1544, fino al 31 dicembre 1963 l'orario medio di lavoro è di 45 % ore settimanali, da attuare possibilmente attraverso la concessione di un giorno di riposo ogni due o più settimane, coincidente di norma con il sabato.
Resta assorbita la riduzione dell'orario di lavoro di cui all’accordo sindacale 28 aprile 1960.

Art. 9. - Lavoro a turno.
La Direzione potrà stabilire nelle 24 ore due o più turni di lavoro.
I lavoratori dovranno essere avvicendati nei turni, secondo le consuetudini aziendali, ad evitare che gli stessi lavoratori siano addetti permanentemente ai turni di notte.

Art. 10. - Lavoro straordinario, lavoro notturno, lavoro festivo.
Il lavoratore eseguirà il lavoro straordinario, notturno e festivo entro i limiti consentiti dalla legge, salvo giustificati motivi di impedimento.
[...]
È considerato lavoro notturno quello compreso tra le ore 21 e le ore 6 del mattino.

Art. 13. - Ferie.
Il lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione, non inferiore a:
15 giorni, se avente anzianità di servizio tino a 5 anni;
20 giorni, se avente anzianità di servizio da oltre 5 anni e fino a 12 anni;
25 giorni, se avente anzianità di servizio da oltre 12 anni e fino a 18 anni;
30 giorni, se avente anzianità di servizio oltre i 18 anni.
[...]

Art. 15. - Indennità di sottosuolo.
Ai lavoratori addetti al sottosuolo sarà corrisposta una indennità mensile denominata «indennità di sottosuolo».
[...]

Art. 17. - Indennità di zona malarica.
Potrà essere stabilita, in accordi integrativi da stipularsi provincialmente, una indennità per i lavoratori che da località non malarica vengano destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Tale indennità verrà conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pur malarica e spetterà anche al lavoratore che, originariamente provenendo da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica.
Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti Associazioni, sentite le autorità sanitarie locali.

Art. 21. - Mezzi protettivi.
Ai lavoratori, sia dell’interno che dell’esterno, adibiti ai lavori con soggezione d’acqua o alla manipolazione di sostanze velenose o notoriamente corrosive, l’Azienda fornirà gratuitamente idonei mezzi protettivi.
Ai lavoratori che esplicano normalmente la loro attività nelle condizioni sopra indicate, i mezzi protettivi verranno assegnati personalmente; quando il lavoro ha durata limitata l’assegnazione avverrà per il periodo di uso. Quando le suddette condizioni si verificano saltuariamente l’assegnazione verrà fatta con dotazione di reparto, osservate tutte le precauzioni igieniche.
In ogni caso il lavoratore dovrà conservare con cura i mezzi proiettivi consegnatigli e restituirli a fine giornata.

Art. 23. - Tutela delle lavoratrici madri.
Per la tutela delle lavoratrici madri sì fa riferimento alle disposizioni di legge.

Art. 26. - Provvidenze varie.
Le associazioni stipulanti si sono trovate pienamente d’accordo sull’opportunità che le imprese minerarie curino in tutti i modi la istituzione di provvidenze che valgano a rendere meno gravoso il lavoro di miniera.

a) Mense.
Per le mense si fa riferimento alle situazioni in atto. L’indennità sostitutiva, ove attualmente corrisposta, rimane fissata in lire 20 giornaliere ferme restando le eventuali maggiori misure in atto.

b) Indumenti.
Ai lavoratori sia dell’interno che dell’esterno saranno annualmente somministrati gratuitamente un paio di scarpe e un paio di pantaloni da lavoro.
I lavoratori sono tenuti a presentarsi al lavoro provvisti di calzature e di pantaloni da lavoro.
È data facoltà di sostituire la somministrazione degli indumenti di cui trattasi con un compenso equivalente.
Le imprese che già somministrano i suddetti indumenti o che già corrispondono una indennità equivalente (seppure assommata ad altre indennità), s’intende, per quanto ovvio, che assolvono alle prescrizioni del presente articolo.
Il diritto alla somministrazione degli indumenti o al compenso equivalente si matura dopo sei mesi di servizio.
Nel caso che il lavoratore lasci il servizio per qualsiasi motivo prima che sia trascorso un anno dalla consegna degli indumenti o dalla corresponsione del compenso di cui sopra, l'impresa tratterrà dalle competenze del lavoratore tanti dodicesimi dell'importo corrispondente a quello degli indumenti o del compenso equivalente per quanti sono i mesi mancanti al compimento dell’anno.
Ai lavoratori in servizio alla data di stipulazione del presente contratto, che si trovino nelle condizioni previste per aver titolo alle concessioni suddette, e che vengano a beneficiarne per la prima volta, la somministrazione e la corresponsione del compenso equivalente avranno luogo gradualmente entro sei mesi dalla data di stipulazione del presente contratto.

c) Trasporti.
Le Associazioni ritengono che, nelle miniere o gruppi di miniere viciniori, che occupano più di 300 operai, in favore di quei gruppi di lavoratori che non possono essere ricoverati nelle adiacenze delle miniere e risiedono a distanze tali da richiedere un eccessivo dispendio di forze fisiche per i percorsi quotidiani a piedi, dovrebbe, non appena possibile, essere curata l’istituzione di servizi di trasporto, col, concorso del lavoratore alla spesa, sempre che, naturalmente, non esistano pubblici servizi di trasporto e le condizioni della viabilità locale lo consentano e non rendano eccessivamente oneroso tale servizio a cura delle imprese.

Art. 30. - Doveri del lavoratore.
Il lavoratore deve tener contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[...]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[...]
4) avere cura dei locali, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 31. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di una giornata di stipendio;
d) sospensione dal lavoro o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a cinque giorni;
e) licenziamento senza indennità e senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d), si può applicare a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).
Il licenziamento senza indennità e senza preavviso potrà essere adottato nei confronti del lavoratore colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d'impiego.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso il lavoratore.

Parte Terza Impiegati
Art. 1. - Assunzione.

Per l’assunzione degli impiegati valgono le disposizioni di legge in vigore sulla disciplina nazionale della domanda e dell’offerta di lavoro. In particolare per l’assunzione delle donne e del fanciulli le parti si richiamano alle norme di legge per tali lavoratori.
[...]

Art. 2. - Documenti per l’assunzione al lavoro, visita medica, residenza dell’impiegato.
[...]
L’impiegato di nuova assunzione potrà essere sottoposto a visita medica.
[...]

Art. 7. - Mutamento di mansioni.
L’impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né un mutamento sostanziale della sua posizione.
[...]

Art. 8. - Orario di lavoro.
La durata massima normale di lavoro è quella fissata dalle norme di legge, salvo le deroghe ed eccezioni da esse previste e dalle disposizioni che seguono.
Nelle miniere e cave la durata di lavoro si computa dall’entrata all’uscita dal pozzo o discenderia.
a) Per gli impiegati cui si applica la legge 23 ottobre 1962, n. 1544, l’orario di lavoro di 40 ore settimanali è ripartito dal 1° gennaio 1964 su cinque giorni. Il giorno di riposo coinciderà, di norma, con il sabato.
Qualora le aziende ritengano di dover adottare per esigenze tecnico-produttive turni di riposo avvicendati, l’adozione di questo regime dovrà essere concordata aziendalmente.
b) Per gli impiegati cui non si applica la legge 23 ottobre 1962, n. 1544, l’orario medio di lavoro, dal 1° gennaio 1964, è di 44 ore settimanali, da attuare possibilmente attraverso la concessione di un giorno di riposo ogni due settimane, coincidente, di norma, con il sabato.
Resta assorbita la riduzione dell’orario di lavoro di cui all’accordo 26 aprile 1960.
Ai fini contrattuali le ore non lavorate per ricorrenze festive cadenti nel corso della settimana saranno computate per il raggiungimento dell'orario di lavoro di cui ai punti a) e b) precedenti, fatta eccezione per le ricorrenze festive che coincidano con il giorno di riposo per riduzione di orario.
Per gli impiegati cui non si applica la legge 23 ottobre 1962, n. 1544, nel caso in cui esigenze particolari richiedano comunque prestazioni di lavoro dalle 44 olle 48 ore settimanali, (non dipendenti dalla distribuzione dell’orario di 44 ore su ciclo bisettimanale di cui al precedente punto b), dette prestazioni saranno compensate con quote orarie della retribuzione mensile maggiorate del 25 %.
Analogo trattamento sarà riconosciuto agli impiegati cui si applica la legge 23 ottobre 1962, n. 1544, nel caso in cui esigenze particolari richiedano prestazioni di lavoro dalle 40 alle 48 ore settimanali nelle settimane in cui cadano ricorrenze festive, come indicate al terzultimo comma del presente articolo.
Norma transitoria
а) Per gli impiegati cui si applica la legge 23 ottobre 1962, n. 1544, fino al 31 dicembre 1963 la riduzione dell’orario prevista dalla legge stessa potrà avvenire mediante la concessione, ogni due settimane, di un giorno di riposo cadente possibilmente il sabato, ovvero mediante una riduzione giornaliera o plurisettimanale dell’orario di lavoro.
b) Per gli impiegati cui non si applica la legge 23 ottobre 1962, n. 1544, fino al 31 dicembre 1963 l’orario dì lavoro è di 45 % ore settimanali, da attuare possibilmente attraverso la concessione di un giorno di riposo ogni due o più settimane, coincidente di norma con il sabato.
Resta assorbita la riduzione dell’orario di lavoro di cui all’accordo sindacale 26 aprile 1960. 

Art. 9. - Lavoro a turno.
La Direzione potrà stabilire nelle 24 ore due o più turni di lavoro. Gli impiegati dovranno essere avvicendati nei turni, secondo le consuetudini aziendali, ad evitare che gli stessi lavoratori siano addetti permanentemente ai turni di notte.

Art. 10. - Lavoro straordinario, lavoro notturno e lavoro festivo.
L’impiegato eseguirà il lavoro straordinario, notturno e festivo entro i limiti consentiti dalla legge, salvo giustificati motivi di impedimento.
[...]
È considerato lavoro notturno quello compreso fra le ore 21 e le ore 6 del mattino.

Art. 12. - Ferie.
L’impiegato ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione, non inferiore a:
15 giorni per anzianità di servizio fino a 1 anno;
20 giorni per anzianità di servizio da oltre 1 anno e fino a 5anni;
25 giorni per anzianità di servizio da oltre 5 anni e fino a 15 anni;
30 giorni per anzianità di servizio oltre i 15 anni.
[...]

Art. 14. - Indennità di sottosuolo.
Agli impiegati addetti al sottosuolo sarà corrisposta una indennità mensile denominata «indennità di sottosuolo».
[...]

Art. 17. - Indennità di zona malarica.
Potrà essere stabilita, in accordi integrativi da stipularsi provincialmente, una indennità per gli impiegati che da località non malarica vengano destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Tale indennità verrà conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pur malarica e spetterà anche all’impiegato che, originariamente provenendo da zona malarica, abbia avuta la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica.
Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti Associazioni, sentite le Autorità sanitarie locali.

Art. 22. - Tutela delle lavoratrici madri.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l’Azienda deve in tale evenienza conservare il posto all’impiegata per un periodo di 8 mesi corrispondendole l’intera retribuzione globale per i primi quattro mesi e metà della retribuzione globale per il quinto e il sesto mese, fatta deduzione di quanto esse percepiscano per atti di previdenza compiuti dall’imprenditore per tale evenienza.
[...]

Art. 25. - Provvidenze varie.
Mense.

Per le mense si fa riferimento alle situazioni in atto. L’indennità sostitutiva, ove attualmente corrisposta, rimane fissata in lire 20 giornaliere, ferme restando le eventuali maggiori misure in atto.

Indumenti.
Agli impiegati tecnici sia dell’interno che dell’esterno saranno annualmente somministrati gratuitamente un paio di scarpe e un paio di pantaloni da lavoro.
Gli impiegati di cui sopra sono tenuti a- presentarsi al lavoro provvisti di calzature e di pantaloni da lavoro.
È data facoltà di sostituire la somministrazione degli indumenti di cui trattasi con un compenso equivalente.
Le Imprese che già somministrano i suddetti indumenti o che già corrispondono una indennità equivalente (seppure assommata ad altre indennità) s’intende, per quanto ovvio, che assolvono alle prescrizioni del presente articolo.
Il diritto alla somministrazione degli indumenti o al compenso equivalente si matura dopo sei mesi di servizio.
Nel caso che l’impiegato lasci il servizio per qualsiasi motivo prima che sia trascorso un anno dalla consegna degli indumenti o dalla corresponsione del compenso di cui sopra, l’impresa tratterà dalle di lui competenze tanti dodicesimi dell’importo corrispondente a quello degli indumenti o del compenso equivalente per quanti sono i mesi mancanti al compimento dell’anno.
Agli impiegati in servizio alla data di stipulazione del presente contratto che si trovino nelle condizioni previste per aver titolo alle concessioni suddette, e che vengano a beneficiare per la prima volta, la somministrazione e la corresponsione del compenso equivalente avranno luogo gradualmente entro sei mesi dalla data di stipulazione del presente contratto.

Art. 29. - Doveri dell’impiegato.
L’impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[...]
2) dedicare. attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[...]
4) avere cura dei locali, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 30. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dell’impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
а) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di una giornata di stipendio;
d) sospensione dal lavoro o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a cinque giorni;
e) licenziamento senza indennità e senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d), si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano cosi gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).
Il licenziamento senza indennità e senza preavviso potrà essere adottato nei confronti dell’impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d’impiego .
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.

Parte Quarta Comune
Art. 1. - Contratto a termine.

Per quanto concerne 1 contratti a termine valgono le disposizioni di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.

Art. 4. - Lavori compiuti in condizioni di particolare disagio.
Nei casi di lavori all'interno eseguiti in condizioni di particolare disagio, quali presenza di gas tossici o nocivi, forte calore, soggezione di acqua, ecc., saranno corrisposte progressive percentuali di aumento sugli stipendi e sulla paga base o sulle tariffe di cottimo, da determinarsi negli accordi integrativi.
Saranno anche determinate speciali percentuali per lavori di coltivazione all’aperto richiesti in condizioni di particolare disagio: in presenza di pioggia, quando le prestazioni continuino oltre la prima ora; in presenza di polveri, quando comportino l’uso continuato della maschera; in presenza di fango al piede.
Tale speciale compenso - anch’esso da determinare negli accordi integrativi - sarà corrisposto altresì: agli addetti ai forni di fusione del minerale di mercurio, agli addetti a lavori di scarico delle celle e calcheroni dell’industria zolfiera compiuti in condizioni di particolare disagio e nocività, agli addetti alle celle di elettrolisi dello zinco, agli addetti alle teleferiche quando il lavoro venga compiuto in sospensione nel vuoto all’altezza di almeno m. 10 da terra; quanto sopra salvo conguaglio con i trattamenti aziendali eventualmente in atto per i medesimi titoli.

Art. 6. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica.
Per il lavoratore per il quale è ammesso a norma di legge il lavoro nel giorno di domenica il riposo può essere fissato in altro giorno della settimana, così che la domenica viene considerata giorno lavorativo.
Il riposo settimanale compensativo deve essere prefissato.
L’eventuale spostamento del giorno destinato al riposo compensativo dovrà essere comunicato almeno 24 ore prima, in difetto di che - salvo che lo spostamento non sia dovuto a causa di forza maggiore - il lavoratore avrà diritto alla maggiorazione stabilita per il lavoro festivo.

Art. 7. - Igiene sul lavoro.
Per l’igiene sul lavoro si fa riferimento al regolamento generale e ai regolamenti speciali che regolano tale materia, le cui norme devono essere strettamente osservate.

Art. 8. - Non collaborazione.
Le parti si richiamano alle dichiarazioni ed eventuali accordi tra le rispettive Confederazioni in materia di «non collaborazione», riservandosi di uniformarsi all’atteggiamento delle rispettive Confederazioni.

Art. 10. - Disposizioni speciali e regolamento aziendale.
Oltre alle disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro, i lavoratori dovranno osservare le disposizioni aziendali sempreché non modifichino o non siano in contrasto con quelle del presente contratto.
Tali disposizioni, qualora abbiano carattere generale, dovranno essere affisse in luogo ben visibile e dove si effettua la paga.

Art. 11. - Reclami e controversie.
Qualora nell’applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà, prima dell’azione giudiziaria, essere sottoposta all’esame delle competenti Organizzazioni sindacali degli imprenditori e dei lavoratori per sperimentare il tentativo di conciliazione delle parti.
Le controversie sull’interpretazione del presente contratto saranno risolte amichevolmente dalle competenti Organizzazioni territoriali e in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.

Art. 12. - Accordi integrativi provinciali.
Le competenti organizzazioni territoriali degli industriali e dei lavoratori si incontreranno per integrare il presente contratto nazionale con le disposizioni demandate alla loro competenza e precisamente quelle relative a:
а) all’eventuale sostituzione di qualche giorno festivo;
b) alla determinazione del compenso per i lavori eseguiti in condizioni di particolare disagio di cui all’art. 4 parte comune.

Art. 13. - Accordi interconfederali.
Gli accordi stipulati dalla Confederazione Generale dell’industria Italiana e dall’Associazione Sindacale Intersind con le Confederazioni dei Lavoratori, anche se non esplicitamente richiamati nelle precedenti disposizioni, si considerano parte integrante del presente contratto, nei limiti della rispettiva competenza e rappresentanza.

Art. 17. - Relazioni sindacali.
Per la disciplina delle relazioni sindacali, le parti fanno riferimento a quanto stabilito rispettivamente per le aziende aderenti alla Federazione Sindacale italiana industriali minerari e per quelle aderenti all’Associazione Sindacale Intersind, negli accordi qui appresso riportati.

Relazioni sindacali
Tra la Federazione Sindacale Italiana Industriali Minerari, la Filie, la Federestrattive-Cisl, la Uilmec è stato convenuto:

1) Affissioni
Le Direzioni aziendali consentiranno ai Sindacati Provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto di far affiggere in apposito albo comunicazioni a firma dei Segretari responsabili dei sindacati medesimi.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomenti sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere tempestivamente inoltrate alla direzione aziendale.

4) La presente convenzione è considerata parte integrante del CCNL 10 marzo 1963 e ne segue le sorti.

Tra l’Associazione Sindacale Intersind, la Filie, la Federestrattive-Cisl, la UilmeC, è stato convenuto:

1 ) Affissioni
Le Direzioni aziendali collocheranno presso l’ingresso degli Stabilimenti un albo a disposizione dei Sindacati Provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto per l’affissione di comunicazioni a firma delle Segreterie dei sindacati medesimi.
Tali comunicazioni dovranno riguardare materia sindacale direttamente attinente alla regolamentazione del rapporto di lavoro.
Copia delle comunicazioni di cui sopra dovrà essere tempestivamente inoltrata alla Direzione.

4) La presente convenzione è considerata parte integrante del CCNL10 marzo 1963 e ne segue le sorti.

Allegati
Allegato n. 4 - Convenzione per l’assicurazione degli impiegati tecnici delle miniere contro gli infortuni


Addì 22 aprile 1960, in Roma, tra la Federazione sindacale italiana industriali minerari [...], con l’intervento di una delegazione delle imprese minerarie [...], la Delegazione di aziende minerarie a prevalente partecipazione statale [...] e la Federazione italiana lavoratori industrie estrattive [...], la Federestrattive Cisl [...], la Unione italiana lavoratori miniere e cave [...], la Federazione italiana lavoratori cristiani industrie estrattive [...], si è addivenuti al seguente accordo:

Art. 1. - Per l’assenza dal lavoro dovuta a infortunio valgono le disposizioni di cui all’art. 22 del contratto nazionale 22 aprile 1960 per gli impiegati addetti all’industria mineraria. 

Art. 2. - Per gli impiegati tecnici delle miniere (intesi per tali, ai fini della presente convenzione, gli impiegati tecnici che prestano la loro opera, sia pure anche solo saltuariamente, nel sottosuolo) non soggetti alle norme legislative sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, i quali subiscano infortuni risarcibili ai sensi ed in conformità delle norme stesse, l’Azienda dovrà provvedere all’assicurazione presso Compagnie assicuratrici.
L’assicurazione ha per oggetto di provvedere alla corresponsione dei seguenti indennizzi:
а) per il caso di morte: tre annualità di stipendio;
b) per il caso di invalidità permanente totale: quattro annualità di stipendio;
c) per il caso di invalidità permanente parziale: una indennità proporzionale a quella indicata al punto b) in base al grado di riduzione della capacità lavorativa accertata mediante perizia medica.

Art. 3. - Per stipendio-, ai fini della presente convenzione, si intende la retribuzione percepita dal singolo impiegato interessato e precisamente il minimo di stipendio della categoria alla quale appartengono gli impiegati, aumentato degli eventuali aumenti di merito, degli eventuali aumenti periodici di anzianità, dell’eventuale indennità di sottosuolo; si intende altresì comprensivo della indennità di contingenza.
Lo stipendio è calcolato fino alla concorrenza di un massimale di:
L. 1.000.000 annue per l’impiegato di 1a categoria;
L. 800.000 annue per l’impiegato di 2a categoria:
L. 600.000 annue per l’impiegato di 3a categoria.

Art. 4. - I massimali di cui al precedente articolo si intendono riferiti ai minimi contrattuali attualmente vigenti aumentati dell’indennità di contingenza in atto all’aprile 1960 quale risulterà dalla media di quelle esistenti nelle provincie di Arezzo, Grosseto, Cagliari, Torino.
Qualora al 31 dicembre di ciascun anno di durata della presente convenzione risultino, nell’importo complessivo degli elementi predetti (minimi contrattuali + contingenza calcolata mediatamente per le medesime provincie), variazioni in più od in meno, superiori al 20 % della situazione attuale, le convenzioni tra le Società e le Compagnie assicuratrici dovranno essere rivedute entro il 31 gennaio dell’anno successivo per apportare variazioni ai relativi massimali in proporzione alle variazioni verificatesi negli elementi come sopra indicati.
Nessuna revisione dovranno subire, in caso di aumento degli elementi predetti, le convenzioni che già garantissero massimali superiori a quelli che derivassero dal computo predetto. In caso di diminuzione si applicheranno invece le percentuali di riduzione derivanti dalla all’applicazione del suddetto criterio.

Art. 5. - La indennità per il caso di morte deve essere corrisposta agli aventi diritto secondo le norme della legge sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

Art. 6. - L’assicurazione come infra convenuta verrà a decadere nel caso e nei riguardi degli impiegati che venissero compresi nella assicurazione obbligatoria in base a sopravvenute disposizioni legislative.
Peraltro, qualora i contratti stipulati con le Compagnie private assicurino altri rischi oltre a quelli compresi nell’assicurazione obbligatoria, oppure garantiscano indennizzi in misura superiore a quella delle indennità fissate da questa, i contratti dovranno essere mantenuti in vigore per la parte che non riguarda i rischi contemplati dalla legge e per quella eccedente le indennità predette.

Art. 7. - Con la presente convenzione le parti non hanno inteso sostituire le condizioni individuali e collettive di miglior favore che siano praticate dalle Aziende.

Art. 8. - La presente convenzione decorre dal 1° maggio 1960 e avrà la durata dì cinque anni, salvo rinnovo da pattuirsi entro sei mesi dalla scadenza.

Appendice
Previdenza impiegati
Contratto collettivo nazionale contenente provvidenze a carattere demografico a favore dei lavoratori dell’industria, 31 maggio 1941

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Art. 10. Trattamento lavoratrici in caso di matrimonio e maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, e senza pregiudizio delle disposizioni sul trattamento in caso di malattia, l’operaia ha diritto di assentarsi dal lavoro dopo il parto, per un periodo di sei mesi, durante il quale le sarà conservato il posto a tutti gli effetti dell’anzianità.
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