Tipologia: CCNL
Data firma: 26 gennaio 1939
Validità: 01.01.1939 - 31.12.1939
Parti: Federazione Nazionale Fascista degli Industriali dei Vini, Liquori ed Affini e Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori dell’Alimentazione
Settori: Agroindustriale, Vini, liquori ed affini, Industria
Fonte: G.U. 28 novembre 1939, n. 276, p. II

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Documenti.
Art. 3. - Assunzione delle donne e dei fanciulli.
Art. 4. - Visita medica.
Art. 5. - Periodo di prova.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 7. - Lavoro straordinario, lavoro notturno, lavoro festivo.
Art. 8. - Lavoro a squadre.
Art. 9. - Riposi settimanali.
Art. 10. - Giorni festivi.
Art. 11. - Solennità retribuite.
Art. 12. - Assenze.
Art. 13. - Sospensioni ed interruzioni di lavoro.
Art. 14. - Ferie.
Art. 15. - Maggiorazione di anzianità.
Art. 16. - Benemerenze fasciste.
Art. 17. - Chiamata e richiamo alle armi o nella M.V.S.N.
Art. 18. - Matrimonio, gravidanza, puerperio.
Art. 19. - Malattia.
Art. 20. - Cassa mutua malattia.
Art. 21. - Infortuni e igiene sul lavoro.
Art. 22. - Istruzione professionale.
Art. 23. - Disciplina dell’apprendistato.
Art. 24. - Salari.
Art. 25. - Pagamento del salario.
Art. 26. - Cottimi.
Art. 27. - Liquidazione cottimi in caso di licenziamento o dimissioni.
Art. 28. - Trasferte.
Art. 29. - Trasferimenti.
Art. 30. - Licenziamento o dimissioni.
Art. 31. - Indennità di licenziamento ed in caso di morte.
Art. 32. - Pagamenti e quietanze.
Art. 33. - Vestiario.
Art. 34. - Consegna utensili e materiale.
Art. 35. - Visite d’inventario e visite personali.
Art. 36. - Movimenti irregolari di schede o medaglie.
Art. 37. - Disciplina.
Art. 38. - Punizioni.
Art. 39. - Multe e sospensioni.
Art. 40. - Licenziamento per punizioni.
Art. 41. - Passaggio di mansioni.
Art. 42. - Refettori aziendali.
Art. 43. - Norme speciali.
Art. 44. - Gratifica natalizia.
Art. 45. - Trapasso di azienda.
Art. 46. - Contratti integrativi.
Art. 47. - Condizione di miglior favore.
Art. 48. - Reclami e controversie.
Art. 49. - Durata del contratto.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all’industria dei vini, liquori ed affini, 26 gennaio 1939

L’anno 1939-XVII il giorno 26 gennaio, in Roma, tra la Federazione Nazionale Fascista degli Industriali dei Vini, Liquori ed Affini [...] e la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori dell’Alimentazione [...], sentita la Federazione Nazionale Fascista delle Cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli [...], è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per le imprese industriali e cooperative esercenti l’industria dei vini, liquori ed affini in tutto il territorio del Regno e per tutti gli operai da esse dipendenti.

Art. 3. - Assunzione delle donne e dei fanciulli.
L’ammissione al lavoro ed il lavoro delle donne, dei fanciulli e dei lavoratori inferiori ai 18 anni sono regolati dalle disposizioni di legge e da quelle contenute nel presente contratto.
La mano d’opera femminile sarà sostituita con quella maschile nelle lavorazioni che non si confacciano con le prestazioni della mano d’opera femminile.

Art. 4. - Visita medica.
Prima dell’assunzione l’operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia della ditta.

Art. 6. - Orario di lavoro.
La durata normale del lavoro è di 40 ore settimanali con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le deroghe ed eccezioni previste dal R.D.L. 29 maggio 1937 n. 1768, ferme restando le disposizioni sul «sabato fascista».
È permesso il recupero a regime normale dei periodi di sospensione di lavoro dovuti a causa di forza maggiore, nonché di quelli dovuti a soste concordate tra le parti, nel limite massimo di un’ora al giorno.
Agli effetti dell’art. 5 del R.D.L. 29 maggio 1937 n. 1768, sono da considerarsi lavori preparatori e complementari la pulizia delle macchine e degli attrezzi.
I contratti integrativi del presente contratto nazionale determineranno i limiti di tempo in cui i lavori predetti dovranno essere effettuati.

Art. 7. - Lavoro straordinario, lavoro notturno, lavoro festivo.
Si considera lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di cui all’art. 6 del presente contratto.
È considerato lavoro notturno quello compiuto nelle ore comprese tra le 21 e le 6.
Per il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge.
[...]
L’operaio adibito in regolari turni periodici alternantisi nelle 24 ore, sarà compensato, per il lavoro eseguito di notte e nei giorni di domenica, con una maggiorazione del 5 % sulla retribuzione.
Qualora il lavoratore sia eccezionalmente adibito a tali turni avrà diritto al compenso stabilito per il lavoro notturno o festivo.
[...]

Art. 8. - Lavoro a squadre.
Ove esista un trattamento economico particolare per il lavoro a squadre, la disciplina del medesimo sarà regolata nei contratti integrativi provinciali.

Art. 9. - Riposi settimanali.
Il personale ha diritto, ai sensi di legge, ad un giorno di riposo settimanale.
Il riposo settimanale dovrà cadere di domenica, salvo i casi di deroga previsti dalla legge.

Art. 14. - Ferie.
All’operaio saranno concessi per ogni anno sei giorni (48 ore) di ferie pagate.
Avranno diritto alle ferie gli operai che abbiano un’anzianità di almeno 12 mesi consecutivi presso la ditta in cui sono occupati.
[...]
Non è ammessa la rinuncia tacita od espressa alle ferie.
[...]

Art. 18. - Matrimonio, gravidanza, puerperio.
Per il trattamento dell’operaia che contrae matrimonio o che trovasi in istato di gravidanza o di puerperio valgono le norme di legge e le disposizioni contrattuali vigenti in materia.

Art. 21. - Infortuni e igiene sul lavoro.
In caso d’infortunio sul lavoro, anche leggero, l’operaio colpito dovrà immediatamente avvertire il proprio capo, il quale lo invierà all’infermeria dello stabilimento per stendere, se del caso, la denuncia prescritta dalla legge. 
Quando l’infortunio accada all’operaio comandato fuori dell’azienda, la denuncia dovrà essere stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
Resta inteso che dovranno essere osservate tutte le norme della legge per gli infortuni e relativo regolamento, nonché quelle del regolamento generale e dei regolamenti speciali per l’igiene del lavoro.

Art. 22. - Istruzione professionale.
Le organizzazioni contraenti rilevano la necessità di coordinare ed agevolare le iniziative d’istruzione professionale con le quali le maestranze possono perfezionare la conoscenza tecnica del proprio lavoro, nell’interesse superiore della produzione.
Agli apprendisti saranno, ai sensi di legge, permesse le assenze per frequentare le scuole professionali di categoria.
La frequenza proficua in dette scuole costituirà titolo di preferenza nell’assunzione da parte delle aziende.

Art. 23. - Disciplina dell’apprendistato.
La disciplina dell’apprendistato formerà oggetto di apposito contratto collettivo che le parti si riservano di stipulare entro tre mesi dalla data di pubblicazione, ad integrazione, del presente contratto nazionale.

Art. 26. - Cottimi.
[...]
Agli operai interessati dovranno essere comunicate per iscritto, all’inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente.
[...]
Ogni qualvolta, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro nell’azienda, l’operaio sia vincolato ad un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione del lavoro a lui affidato sia il risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione, l’operaio stesso deve essere retribuito a cottimo.
[...]
È proibito alle aziende di servirsi di cottimisti i quali abbiano alle proprie dipendenze altri lavoratori da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il rapporto di lavoro sempre intercorrente tra il lavoratore e l’azienda e la dipendenza di un lavoratore da un altro unicamente possibile agli effetti tecnici e disciplinari.
Qualunque contestazione in materia di cottimi riguardante la precisazione di elementi tecnici od accertamenti di fatto, determinanti le tariffe di cottimo, è rimessa all’esame di un Collegio tecnico composto di un rappresentante di ognuna delle organizzazioni sindacali interessate e presieduto da un Ispettore Corporativo.
Tale Collegio ha facoltà di eseguire i sopraluoghi e gli accertamenti necessari ai fini dell’esame della controversia.
Le decisioni del Collegio stesso saranno prese a maggioranza.
Contro le decisioni del Collegio tecnico di cui sopra è ammesso appello al Ministero delle Corporazioni soltanto da parte delle Confederazioni, entro il termine di 15 giorni dalla decisione.
Le decisioni non appellate e quelle adottate dal Ministero in sede di appello diventano obbligatorie per le parti.

Art. 34. - Consegna utensili e materiale.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni operaio deve farne richiesta al suo capo.
L’operaio è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna. [...]
È preciso obbligo dell’operaio di conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni e in genere tutto quanto è a lui affidato. L’operaio risponderà delle perdite e degli eventuali danni a tali oggetti che siano imputabili a sua colpa, ed il loro ammontare verrà trattenuto sulla retribuzione. L’operaio dovrà essere messo in grado di conservare tutto ciò che a lui è stato dato in consegna.
Nessuna modifica potrà essere apportata agli oggetti affidati ad ogni operaio, senza l’autorizzazione del capo. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente, darà diritto alla direzione di rivalersi sulle di lui competenze per i danni di tempo e di materiale subiti.
Il posto di lavoro dovrà essere tenuto pulito ed ordinato.

Art. 37. - Disciplina.
L’operaio dovrà rispettare la dipendenza gerarchica, tanto nei rapporti diretti attinenti al servizio, quanto in qualsiasi altra circostanza che vi abbia relazione anche indiretta. 
Egli deve mantenere rapporti di subordinazione e deferenza verso i superiori, di urbanità verso i colleghi e i dipendenti.
L’operaio dovrà eseguire con la maggiore delicatezza e diligenza il compito affidatogli e nell’esecuzione attenersi alle istruzioni ricevute.

Art. 38. - Punizioni.
Qualsiasi infrazione al presente contratto collettivo potrà essere punita a seconda della gravità della mancanza.
Le punizioni da applicarsi possono essere le seguenti:
1) multa (al massimo tre ore di paga);
2) sospensione dal lavoro (al massimo per tre giorni);
3) licenziamento ai sensi dell’art. 40.
[...]

Art. 39. - Multe e sospensioni.
Nei casi qui di seguito specificati, la direzione potrà infliggere la multa all’operaio:
а) che abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che non eseguisca il proprio lavoro secondo le istruzioni ricevute o che lo eseguisca con negligenza;
c) che, anche per disattenzione, guasti il materiale dello stabilimento o il materiale di lavorazione o non avverta subito il capo diretto degli evidenti guasti agli apparecchi stessi;
d) che contravvenga al divieto di fumare o introduca nello stabilimento bevande alcooliche senza il permesso della direzione;
[...]
f) che ritardi nell’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
[...]
h) che in qualunque altro modo trasgredisca l’osservanza del presente contratto collettivo o delle norme speciali richiamate dall’art. 43, o che commetta mancanze che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza dello stabilimento.
In caso di maggiore gravità o di recidiva la direzione potrà infliggere la sospensione.

Art. 40. - Licenziamento per punizioni.
Potranno essere licenziati con immediata cessazione del lavoro, della paga e senza indennità, previa contestazione della mancanza, gli operai colpevoli di:
а) insubordinazione verso i superiori;
b) furto o danneggiamento volontario al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione o di procedimenti di lavorazione e di fabbricazione;
c) rissa nello stabilimento;
d) costruzione entro lo stabilimento di oggetti o prodotti per proprio uso o per conto dei terzi. Per questo motivo se del caso, l'operaio dovrà risarcire la ditta del danno arrecato;
[...]
f) omissioni o negligenza implicanti gravi danni alla lavorazione o agli impianti;
g) recidiva di qualunque delle colpe contemplate dall'art. 39 quando sia già intervenuta la sospensione nei dodici mesi precedenti e sempre quando da tale recidiva derivi grave nocumento alla disciplina, all’igiene, alla morale o alla sicurezza dello stabilimento.

Art. 41. - Passaggio di mansioni.
La qualifica attribuita al lavoratore non lo esonera dal prestare temporaneamente l’opera propria per altri lavori che gli venissero eventualmente comandati, tenuto conto della di lui qualifica, capacità ed attitudine.
[...]

Art. 42. - Refettori aziendali.
Le associazioni sindacali stipulanti s’impegnano di fare opera di persuasione perché siano istituiti laddove non esistano già dei refettori di fabbrica, la cui gestione, in considerazione della portata sociale della valorizzazione del salario, dovrà prescindere da qualsiasi forma speculativa e di guadagno. Conseguentemente dovranno essere destinati a benefìcio del refettorio, con esclusione di qualsiasi altra finalità, i margini di guadagno, anche i più modesti, che derivassero dalla gestione del refettorio.

Art. 43. - Norme speciali.
Al dipendente che ne faccia richiesta il datore di lavoro consegnerà gratuitamente una copia del presente contratto perché ne abbia conoscenza e si attenga alle disposizioni in esso contenute.
Oltre alle norme del presente contratto collettivo, gli operai debbono uniformarsi anche alle norme speciali che fossero stabilite per certe eventualità e che verranno affisse nella tabella all’ingresso dello stabilimento, o nell’interno dell’officina. sempreché non contrastino col presente contratto collettivo e che, pertanto, rientrino nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.

Art. 46. - Contratti integrativi.
Le organizzazioni provinciali, entro 4 mesi dall’entrata in vigore del presente contratto, provvederanno alla stipulazione dei contratti integrativi.
Fino alla stipulazione di tali contratti rimarranno in vigore i contratti aziendali provinciali, interprovinciali vigenti alla data di pubblicazione del presente contratto.
La parte normativa del presente contratto sostituisce però, dalla data della sua entrata in vigore, quella contenuta nei contratti di cui al comma precedente.
I contratti integrativi regoleranno le seguenti materie:
а) qualifiche e minimi di paga;
b) limite di tempo entro cui dovranno essere effettuati i lavori preparatori e complementari di cui all’art. 6;
c) determinazione e durata dei lavori discontinui di cui all’articolo 6;
d) precisazione ove d’uopo, del giorno che dovrà considerarsi festivo in sostituzione della festa del Santo Patrono di cui all’art. 10;
e) maggiorazione per il lavoro a cottimo di cui all’art. 26;
f) indennità di trasferta di cui all’art. 28;
g) indennità di trasferta in caso di trasferimento di cui all’art. 29;
h) specifica degli indumenti di lavoro che dovranno essere forniti ai lavoratori a spese dell’azienda di cui all’art. 33;
i) maggiorazione per il lavoro straordinario feriale, per il lavoro notturno, per il lavoro festivo e per il lavoro straordinario festivo di cui all’art. 7;
l) maggiorazione per il lavoro a squadre nei casi previsti dall’art. 8;
m) quanto altro formi oggetto di trattamento economico e speciale.

Art. 48. - Reclami e controversie.
Tutti i reclami di puro carattere individuale dovranno seguire le consuetudinarie norme disciplinari di stabilimento e saranno risolti con trattative dirette fra gli operai interessati ed i loro superiori.
Qualora nell’applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà, prima dell’azione giudiziaria, essere sottoposta all’esame delle competenti associazioni professionali degli industriali e degli operai per sperimentare il tentativo di conciliazione delle parti. A tale fine l’associazione che riceverà la denuncia della controversia, a termini dell’art. 5 del R.D. 21 maggio 1934 n. 1073, dovrà darne immediata comunicazione all’altra associazione contraente. Nel caso che in tale sede non si raggiunga l’accordo, entro 15 giorni dalla data di spedizione della denuncia, l’interessato avrà la facoltà di adire l’autorità giudiziaria.
Le controversie collettive per l’applicazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti associazioni e, in caso di mancato accordo, prima di adire la Magistratura del Lavoro, saranno sottoposte al Collegio di Conciliazione della competente Corporazione, ai sensi dell’art. 13 della legge 5 febbraio 1934, n. 163.