Cassazione Penale, Sez. 4, 16 aprile 2012, n. 14421 - Ristrutturazione di un immobile e crollo del tetto



 

Responsabilità di un dirigente nel cantiere edile dell'Impresa artigiana (Omissis) s.n.c. per la ristrutturazione di un fabbricato  e del soggetto delegato in tema di responsabilità in materia di igiene e sicurezza del lavoro per il reato di lesioni colpose perpetrato a seguito di infortunio sul lavoro nei confronti di un lavoratore.

In fatto, l'occorso, secondo l'accusa, era avvenuto presso il cantiere della snc concernente la ristrutturazione di un immobile. Il lavoratore si trovava sul tetto del fabbricato adiacente a quello oggetto dell'appalto, utilizzato in passato come fienile, al fine di sistemare alcune tegole che si erano spostate onde evitare infiltrazioni di acqua piovana; il tetto improvvisamente cedeva ed il lavoratore cadeva dall'altezza di 5-6 metri riportando lesioni personali gravi. Ai fratelli imputati, nella loro qualità, veniva imputato di avere consentito il lavoro in questione omettendo l'utilizzazione di cintura di sicurezza e di fune di trattenuta.

Condannati, ricorrono in Cassazione - La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perchè estinto il reato per prescrizione. Rigetta i ricorsi agli effetti civili.

La Corte afferma che, alla luce delle argomentazioni svolte dai Giudici di merito, sono evidenziati elementi attestanti la condotta colposa attuata dagli imputati, nell'ambito delle qualifiche rivestite all'interno dell'impresa di costruzioni e delle conseguenti posizioni di garanzia di cui essi erano titolari per la tutela antinfortunistica.




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARZANO Francesco - Presidente

Dott. GALBIATI Ruggero - rel. Consigliere

Dott. D'ISA Claudio - Consigliere

Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere

Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

1. (Omissis), n. il (Omissis);

2. (Omissis), n. il (Omissis);

avverso la sentenza n. 882/2010 della Corte di Appello di Torino in data 31/03/2011;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ruggero Galbiati;

udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza per intervenuta prescrizione;

udito il difensore dei ricorrenti, Avv.to (Omissis) che ha chiesto l'accoglimento del ricorso ed in subordine l'applicazione della prescrizione.

Fatto



1. (Omissis), quale dirigente nel cantiere edile dell'Impresa artigiana (Omissis) s.n.c. aperto nella frazione (Omissis) per la ristrutturazione di un fabbricato di civile abitazione appartenente a (Omissis); (Omissis) con delega di responsabilità in materia di igiene e sicurezza del lavoro venivano tratti a giudizio innanzi al Tribunale di Cuneo per rispondere del reato di lesioni colpose perpetrato a seguito di infortunio sul lavoro nei confronti del lavoratore (Omissis).

In fatto ((Omissis)), l'occorso, secondo l'accusa, era avvenuto presso il cantiere dell'Impresa (Omissis) concernente la ristrutturazione dell'immobile di (Omissis) che aveva appaltato i lavori a detta Società. Il lavoratore (Omissis) si trovava sul tetto del fabbricato adiacente a quello oggetto dell'appalto, utilizzato in passato come fienile, al fine di sistemare alcune tegole che si erano spostate onde evitare infiltrazioni di acqua piovana; il tetto improvvisamente cedeva ed il lavoratore cadeva dall'altezza di 5-6 metri riportando lesioni personali gravi. Ai fratelli (Omissis), nella loro qualità, veniva imputato di avere consentito il lavoro in questione omettendo l'utilizzazione di cintura di sicurezza e di fune di trattenuta.

Il Tribunale di Cuneo - giudice monocratico, con sentenza in data 26/6/2009 pronunciata con rito abbreviato, dichiarava gli imputati colpevoli per il delitto attribuito e li condannava ciascuno alla pena di mesi quattro di reclusione sostituendo la detenzione con euro 4.800,00 di multa; li condannava al risarcimento del danno in favore della parte civile da liquidarsi in separata sede, ponendo a carico di ciascuno di essi il pagamento di una provvisionate di euro 10.000,00.

2. Gli imputati proponevano impugnazione.

La Corte di Appello di Torino, con decisione in data 31/3/2011, confermava la sentenza di primo grado.

I Giudici di Appello rilevavano di ritenere attendibile la versione dei fatti resa ripetutamente dalla parte offesa, il che non era smentito dal fatto che la stessa in un primo tempo presso l'ospedale aveva fatto cenno ad una caduta da una scala mentre la stava pulendo: invero, detta dichiarazione era stata trascritta su un foglio presso l'ospedale quando il (Omissis) era in stato confusionale e tale versione del sinistro era stata riportata sostanzialmente dalla moglie del lavoratore e dallo stesso datore di lavoro (Omissis) che l'aveva accompagnato al nosocomio. Le modalità dell'occorso (la caduta del (Omissis) dal tetto del fienile allorchè i ponteggi posti sul vicino fabbricato in ristrutturazione erano stati smontati) erano state confermate dal lavoratore (Omissis) e dal geom. (Omissis), coordinatore per la sicurezza delle opere in appalto: costui aveva riferito di avere appreso dagli interessati che il padre del committente - (Omissis) - aveva chiesto a (Omissis) di provvedere a sistemare alcune tegole sul tetto del fienile.

Ad avviso della Corte di merito, tale ricostruzione dell'incidente, chiara nella dinamica secondo le testimonianze acquisite, non rendeva necessaria l'ulteriore escussione del teste (Omissis).

3. I prevenuti avanzavano ricorso per cassazione.

Si dolevano per la ricostruzione dei fatti come esposta dai Giudici di merito. Per contro, risultava in fatto che i lavori di ristrutturazione del fabbricato oggetto dell'appalto erano stati conclusi da alcuni giorni con lo smontaggio dei ponteggi; altresì, non sussisteva alcuna sicura prova che l'intervento sul fienile fosse stato eseguito dal (Omissis) su disposizione di (Omissis); mentre, doveva ritenersi piuttosto che il lavoratore fosse stato contattato direttamente dalla committenza.

Ribadivano la necessità di ascoltare in modo più ampio ed esaustivo il tese (Omissis).

Censuravano, comunque, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Chiedevano l'annullamento della sentenza ed in subordine la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

 

Diritto



1. Il reato di omicidio colposo deve ritenersi essersi prescritto il 16/04/ 2011, essendo avvenuto il fatto il (Omissis), ed avendo il termine prescrizionale massimo la durata di anni sette e mezzo, sia secondo la normativa previgente che secondo quella ex Legge n. 251 del 2005.

Al riguardo, si rileva che questa Corte di legittimità ha ripetutamente affermato che, in presenza di una causa estintiva del reato, l'obbligo del Giudice di assolvere per motivi di merito si riscontra solo quando gli elementi rilevatori dell'insussistenza del fatto ovvero della sua non attribuibilità penale al prevenuto emergono in modo incontrovertibile, tanto che la valutazione di essi da parte del Giudice sia assimilabile più ad una constatazione che ad un accertamento. In altre parole, per pervenire al proscioglimento nel merito dell'imputato, una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, deve applicarsi il principio di diritto secondo cui "positivamente" deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l'estraneità dell'imputato per quanto contestatogli e ciò nel senso che si evidenzi l'assoluta assenza della prova di colpevolezza ovvero la prova positiva dell'innocenza dell'imputato, (v. così, Cass. 8-6-2004 n. 31463; Cass. 18-5-2007 n. 26008; Cass. S.U. 30/09/2010 n. 43.055).

Il che non è ravvisabile nel caso di specie.

Difatti, alla luce delle argomentazioni svolte dai Giudici di merito, sono evidenziati elementi attestanti la condotta colposa attuata dagli imputati, nell'ambito delle qualifiche rivestite all'interno dell'impresa di costruzioni e delle conseguenti posizioni di garanzia di cui essi erano titolari per la tutela antinfortunistica.

Ne discende che, ai sensi dell'articolo 129 cod. proc. pen., la sentenza impugnata va annullata senza rinvio relativamente alle statuizioni penali, per essere il reato contestato agli anzidetti ricorrenti estinto per prescrizione.

2. Peraltro, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non comporta, come è noto, un'automatica conferma delle statuizioni civili, ma in relazione a tale aspetto giuridico il Giudice anche di legittimità deve prendere in esame i motivi di ricorso, con accertamento di essi in modo esaustivo e non limitato al riscontro della mancanza di prova dell'innocenza dell'imputato ex articolo 129 c.p.p., comma 2 (v. così, Cass. 8-6-2004 n. 31464).

Sul punto, va detto che i Giudici di merito hanno manifestato un logico, coerente ed adeguato apparato argomentativo con il quale sono stati in modo ampio evidenziati ed esaminati gli elementi di prova a disposizione, è stata fornita una corretta e ragionevole interpretazione di essi, sono state indicate le specifiche ragioni che hanno indotto a scegliere alcune conclusioni processuali e non altre, sono state date risposte esaustive alle obbiezioni della difesa.

D'altro canto, è noto che la verifica che la Corte di Cassazione è abilitata a compiere sulla completezza e correttezza della motivazione di una sentenza non può essere confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite da contrapporsi a quella fornita dal giudice di merito. Nè la Corte di legittimità può esprimere alcun giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova, poichè esso è in principio riservato al giudice di merito.

3. Pertanto, i ricorsi degli istanti concernenti le statuizioni civili vanno rigettati.

P.Q.M.


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perchè estinto il reato per prescrizione. Rigetta i ricorsi agli effetti civili.