Tipologia: CCNL
Data firma: 27 luglio 1962
Parti: Associazione dell'industria Marmifera Italiana e delle Industrie Affini, Associazione degli Industriali della provincia di Massa-Carrara, Associazione degli Industriali della provincia di Lucca, Intersind, Federazione Nazionale delle Cooperative di produzione e lavoro, Associazione Nazionale fra le Cooperative di produzione e lavoro della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e Federazione Italiana Lavoratori Industrie Estrattive-Cgil, la Federstrattive-Cisl, Unione Italiana Lavoratori Miniere e Cave-Uil e Federazione Nazionale Lavoratori Industria Estrattiva-Cisnal e Federazione Italiana Lavoratori Cristiani Industrie
Settori: Edilizia, Lapidei, Apprendisti

Sommario:

Art. 1. - Norme generali.
Art. 2. - Periodo di prova.
Art. 3. - Corsi complementari.
Art. 4. - Tirocinio presso diverse aziende.
Art. 5. - Durata dell’apprendistato.
Art. 6. - Minimi di paga base e contingenza.
Art. 7. - Lavoro a cottimo, ad incentivo o in serie.
Art. 8. - Ferie.
Art. 9. - Rinvio alle norme contrattuali.
Tabella n. 1
Tabella n. 2
Percentuali di paga base e contingenza

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli apprendisti dipendenti da aziende esercenti l’attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, 27 luglio 1962

Addì, 27 luglio 1962, in Roma, tra l’Associazione dell'industria Marmifera italiana e delle industrie affini [...], l’Associazione degli industriali della provincia di Massa-Carrara [...], [...] e [...] aziende operanti nel Comune di Massa [...], l’Associazione degli Industriali della provincia di Lucca [...], l’Associazione Sindacale Intersind [...], la Federazione Nazionale delle Cooperative di produzione e lavoro [...], l’Associazione Nazionale fra le Cooperative di produzione e lavoro della Lega Nazionale dette Cooperative e Mutue [...] e la Federazione Italiana Lavoratori industrie estrattive [...], con l’intervento di una rappresentanza dei Sindacati Provinciali [...], la Federstrattive - Cisl [...], con l’intervento di una rappresentanza dei Sindacati provinciali [...], l’Unione Italiana Lavoratori Miniere e Cave [...] e una rappresentanza dei Sindacati Provinciali [...], con l’assistenza, rispettivamente: della Confederazione Generale Italiana del Lavoro [...], della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori - Cisl [...], dell’Unione Italiana del Lavoro [...], si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli apprendisti dipendenti da aziende esercenti l’attività escavazione e lavorazione dei materiali lapidei.
Addì, 27 luglio 1962, in Roma, tra l’Associazione dell'industria Marmifera italiana e delle industrie affini [...], l’Associazione degli industriali della provincia di Massa-Carrara [...], [...] e [...] aziende operanti nel Comune di Massa [...], l’Associazione degli Industriali della provincia di Lucca [...], l’Associazione Sindacale Intersind [...], la Federazione Nazionale delle Cooperative di produzione e lavoro [...], l’Associazione Nazionale fra le Cooperative di produzione e lavoro della Lega Nazionale dette Cooperative e Mutue [...] e la Federazione Nazionale Lavoratori Industria Estrattiva - Cisnal [...], con l’assistenza: della Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori [...], si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli apprendisti dipendenti da aziende esercenti l’attività escavazione e lavorazione dei materiali lapidei.
Addì, 27 luglio 1962, in Roma, tra l’Associazione dell'industria Marmifera italiana e delle industrie affini [...], l’Associazione degli industriali della provincia di Massa-Carrara [...], [...] e [...] aziende operanti nel Comune di Massa [...], l’Associazione degli Industriali della provincia di Lucca [...], l’Associazione Sindacale Intersind [...], la Federazione Nazionale delle Cooperative di produzione e lavoro [...], l’Associazione Nazionale fra le Cooperative di produzione e lavoro della Lega Nazionale dette Cooperative e Mutue [...] e la Federazione Italiana Lavoratori Cristiani Industrie Estrattive [...], con l’intervento di una rappresentanza di lavoratori [...], si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli apprendisti dipendenti da aziende esercenti l’attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei.

Art. 1. - Norme generali.
La disciplina dell’apprendistato nell’industria dei materiali lapidei è regolata dalle norme di legge, dal relativo regolamento e dalle disposizioni del presente contratto (ferme restando le limitazioni previste dalle norme legislative riguardanti la Polizia delle miniere e delle cave).

Art. 3. - Corsi complementari.
Per la frequenza da parte dell'apprendista ai corsi di insegnamento complementare, istituiti ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e del regolamento approvato con D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 1668, sono concesse tre ore settimanali retribuite.

Art. 4. - Tirocinio presso diverse aziende.
I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e si riferiscano alle stesse attività.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di tirocinio precedentemente prestati presso altre aziende l’apprendista deve documentare, all’atto dell'assunzione, i periodi di tirocinio già compiuti e la frequenza dei corsi di insegnamento complementare che siano obbligatori per legge.
La retribuzione iniziale dell’apprendista che abbia già prestato altri periodi di tirocinio è quella relativa al semestre nel quale il precedente periodo di tirocinio è stato interrotto.
Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro, all’apprendista sarà rilasciato dall’azienda, in caso di risoluzione del rapporto, un documento che attesti i periodi di tirocinio già compiuti e le attività per le quali sono stati effettuati.

Art. 5. - Durata dell’apprendistato.
La durata dell’apprendistato è quella stabilita nelle due allegate tabelle.

Art. 7. - Lavoro a cottimo, ad incentivo o in serie.
Tenuto presente quanto disposto dall’art. 11 lettera f), della legge 19 gennaio 1955, n. 25, i periodi di tempo durante i quali l’apprendista può essere adibito per necessità tecniche inerenti all’addestramento pratico, a lavorazioni retribuite a cottimo, a incentivo, ovvero a lavorazioni in serie di cui al 1° comma dell’art. 23 del regolamento approvato con D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 1668, sono stabiliti come segue:
а) per la durata dell’apprendistato fino a due anni: 30 % della durata del tirocinio;
b) per la durata dell’apprendistato oltre ai 2 anni 20 % della durata del tirocinio.
L’inserimento dell’apprendista nel lavoro a cottimo, ad incentivo o in serie avverrà normalmente negli ultimi periodi del tirocinio.

Art. 9. - Rinvio alle norme contrattuali.
Per quanto non previsto dal precedenti articoli valgono le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro per gli operai 27 luglio 1962 del quale la presente regolamentazione è parte integrante.

Tabella n. 1: Riguardante il tirocinio afferente mansioni per le quali gli accordi provinciali integrativi del contratto nazionale di lavoro degli operai prevedono quanto meno l’incasellamento sia fra gli operai qualificati sia fra gli operai specializzati.
Periodo di tirocinio

Titolo di studio

Età di assunzione

15

16

17

18

19

A) Scuola elementare + licenza di scuola di avviamento professionale + licenza di scuola tecnica (scuola tecnica industriale o istituto professionale) con materie attinenti all’attività corrispondente a quella oggetto dell’apprendistato o frequenza del quarto anno di Istituto tecnico industriale o artistico.

-

2 anni

1 anno e 6 mesi

1 anno

6 mesi

B) Scuola elementare + licenza di scuola di avviamento professionale ad indirizzo industriale con materie attinenti all'attività corrispondente a quella dell’apprendistato.

3 anni

2 anni e 6 mesi

2 anni

1 anno e 6 mesi

1 anno

C) Licenza elementare.

3 anni e 6 mesi

3 anni

2 anni e 6 mesi

2 anni

1 anno e 6 mesi

Tabella n. 2: Riguardante il tirocinio afferente mansioni per le quali gli accordi provinciali integrativi del contratto nazionale di lavoro degli operai prevedono l’incasellamento fra gli operai qualificati.
Periodo di tirocinio

Titolo di studio

Età di assunzione

15

16

17

18

19

A) Scuola elementare + licenza di scuola di avviamento professionale + licenza di scuola tecnica (scuola tecnica industriale o istituto professionale) con materie attinenti all’attività corrispondente a quella oggetto dell’apprendistato o frequenza del quarto anno di Istituto tecnico industriale o artistico.

-

1 anno e 6 mesi

1 anno

1 anno

6 mesi

B) Scuola elementare + licenza di scuola di avviamento professionale ad indirizzo industriale con materie attinenti all'attività corrispondente a quella dell’apprendistato.

2 anni e 6 mesi

2 anni

1 anno e 6 mesi

1 anno

1 anno

C) Licenza elementare.

3 anni

2 anni e 6 mesi

2 anni

1 anno e 6 mesi

1 anno