Cassazione Penale, Sez. 4, 16 aprile 2012, n. 14407 - Lavori di consolidamento di un pilastro, crollo e responsabilità del committente



 



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARZANO Francesco - Presidente

Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere

Dott. FOTI Giacomo - rel. Consigliere

Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere

Dott. PICCIALI Patrizia - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA e da:

1) (Omissis) N. IL (Omissis);

2) (Omissis) N. IL (Omissis);

3) (Omissis) N. IL (Omissis);

4) (Omissis) N. IL (Omissis);

5) (Omissis) N. IL (Omissis);

6) (Omissis) N. IL (Omissis);

7) (Omissis) N. IL (Omissis);

nei confronti di:

1) (Omissis) N. IL (Omissis) C/;

avverso la sentenza n. 292/2009 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 26/10/2010;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/12/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Stabile che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

uditi per le parti civili avv.ti (ndr.: testo originale non comprensibile) e (Omissis) che hanno concluso per l'annullamento senza rinvio o con rinvio della sentenza impugnata;

Udito per l'indagato, l'avv. (Omissis) che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

 


-1- (Omissis), nella qualità di rappresentante della "(Omissis) s.r.l.", committente dei lavori di recupero di un vecchio casale denominato " (Omissis)", e responsabile degli stessi, (Omissis), coordinatore della sicurezza nelle fasi di progettazione e di esecuzione, (Omissis), progettista e direttore dei lavori, e (Omissis), titolare dell'impresa esecutrice dei lavori, sono stati chiamati a rispondere dei delitti di omicidio colposo in pregiudizio di (Omissis) (dipendente della " (Omissis) s.r.l.", provvisoriamente distaccato alla " (Omissis) s.r.l. con mansioni di manovratore di macchine operatrici), di lesioni personali colpose in pregiudizio di (Omissis) (dipendente della " (Omissis) s.r.l." con mansioni di custode presso il cantiere), commessi con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro -capo 1) della rubrica- nonchè del delitto di disastro colposo -capo 2)-.

Secondo l'accusa, gli imputati, nelle rispettive qualità, per colpa generica e specifica, quest'ultima, per ciò che oggi interessa, consistita, quanto al (Omissis), nella violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera a), in relazione al Decreto Legislativo n. 494 del 1996, articoli 12 e 21, hanno causato, nel corso dei lavori di consolidamento di un pilastro, il crollo dello stesso e del muro perimetrale prospiciente la corte del casale, abbattutisi sui due lavoratori.

Dalle indagini immediatamente avviate è emerso che, poco prima del crollo, si stava eseguendo, con un piccolo escavatore manovrato dal (Omissis), uno scavo intorno al pilastro, che interessava una superficie di circa 3 metri per 3,20 per una profondità di circa 40 cm. dal livello della pavimentazione esistente. Intorno alle ore 8,30 il (Omissis), che aveva visto il (Omissis) eseguire lo scavo, si era portato nell'area di cantiere per chiedere a quest'ultimo di fare una pausa per bere un caffè; proprio in quel momento si era verificato il crollo del muro che aveva travolto i due lavoratori che si trovavano in piedi, l'uno accanto all'altro, sul ciglio dello scavo.

Il consulente tecnico incaricato dal PM di accertare le cause del crollo e le eventuali responsabilità, ha sostenuto che il muro era crollato a seguito del cedimento del pilastro, a sua volta determinato dalle seguenti concause: a) dalla pessima qualità del materiale costruttivo, in particolare della malta degradata dalla vetustà e dalla mancata manutenzione dell'immobile; b) dalla costruzione "a sacco" del pilastro e quindi con riduzione della sezione resistente; c) dall'assenza di apparato di fondazione e dalla posa troppo superficiale del pilastro stesso, d) dallo scavo lungo il perimetro del pilastro fino alla quota di imposta dello stesso; e) dal "disturbo" del pilastro e di tutta la muratura causata dalle opere di demolizione. Le prime tre cause erano da collegarsi, secondo il CT, alla consistenza del manufatto ed all'originaria progettazione, la prima delle quali avrebbe potuto riconoscersi attraverso un'indagine preliminare mirata alla caratterizzazione dei materiali costruttivi, già segnalata come fonte di grave rischio nel piano di sicurezza, mentre le altre due avrebbero richiesto la predisposizione di opere di demolizione e scavi. Al crollo, secondo il consulente, avevano poi contribuito: a) l'assenza di puntelli sotto gli archi del muro sovrastante, b) la mancata messa in sicurezza del pilastro, c) l'intervento eseguito senza la guida e la sorveglianza del progettista e del direttore dei lavori, d) l'esecuzione dei lavori su tutti i lati, e non "a campione"; e) un possibile urto durante la lavorazione.

Secondo il consulente tecnico nominato dal (Omissis), il crollo era stato causato dalle particolari ed imprevedibili caratteristiche del pilastro (costituito da un semplice involucro di mattoni che conteneva solo del materiale friabile), del tutto diverso dagli altri pilastri della cascina e già oggetto di positivi interventi di manutenzione. Ove anche fosse stato possibile conoscere le reali caratteristiche di quel manufatto, ha soggiunto il consulente, non sarebbe stata sufficiente la puntellatura del muro, ma sarebbe stato necessario abbattere e ricostruire tutta la porzione di fabbricato interessato.

Nel corso dell'udienza preliminare, il Gup, su sollecitazione delle parti, ha disposto perizia tecnica, e lo stralcio della posizione di (Omissis), avendo gli altri imputati scelto il rito abbreviato.

Il perito ha individuato la causa del crollo nel collasso della base del pilastro attorno al quale si stava lavorando, dovuto all'esecuzione dello scavo sull'intero perimetro della base; intervento che non avrebbe dovuto essere effettuato in considerazione del degrado dei materiali di cui era costituito il pilastro e dell'assenza di fondazione, rilevabile fin dalle prime fasi dello scavo, nonchè del generale stato di abbandono in cui versava il manufatto. Il perito, in particolare, non ha riscontrato errori di progettazione, posto che le caratteristiche di costruzione del pilastro non erano note sia perchè tutti gli altri pilastri del complesso, anche quelli presenti sullo stesso allineamento, presentavano caratteristiche diverse, sia perchè la superficie laterale del pilastro collassato era intonacata, per cui il degrado dei materiali era stato almeno in parte occultato.

-2- In esito al giudizio abbreviato, il Gup del Tribunale di Bergamo, con sentenza del 21 ottobre 2008, ha assolto il (Omissis), direttore dei lavori, ed il (Omissis), responsabile della sicurezza, perchè il fatto agli stessi ascritto non costituisce reato. A tale decisione il giudice è pervenuto rilevando che, in considerazione dell'imprevedibilità delle particolari modalità di costruzione del pilastro, non poteva essere attribuita al progettista alcuna colpa per non avere svolto specifici accertamenti al riguardo; mentre condivisibile lo stesso giudice ha ritenuto l'osservazione del perito secondo cui, nelle ristrutturazioni di edifici storici, è in sostanza inevitabile procedere per gradi, rinviando alla fase esecutiva accertamenti specifici, da eseguirsi in presenza di esperte maestranze e macchinari adeguati, al fine di affinare le indicazioni progettuali per adattarle alle situazioni di volta in volta accertate.

Lo stesso Gup, viceversa, avendo riscontrato errori ed omissioni nella fase di esecuzione dei lavori, che avrebbe imposto l'adozione di una serie di misure di sicurezza, in realtà mai adottate, ha affermato la responsabilità di (Omissis) in ordine ai delitti contestati sub capo 1) ed alla contravvenzione di cui all'articolo 676 cod. pen., in tali termini qualificato il fatto contestato sub capo 2), e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sull'aggravante contestata, applicata la diminuente del rito, lo ha condannato alla pena complessiva di un anno, quattro mesi di reclusione ed euro 600,00 di ammenda, con i benefici di legge, nonchè al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite.

Il giudice ha ritenuto, in particolare, che dagli atti fosse emerso che nell'area ove il crollo si è verificato i lavori erano sospesi da alcuni mesi, tanto che la stessa era stata transennata e che l'iniziativa di intervenire sul pilastro poi crollato era stata il frutto di un'autonoma decisione del (Omissis), che aveva emanato le relative direttive senza neanche avvisare la direzione dei lavori ed il responsabile della sicurezza, rimasti all'oscuro delle decisioni del primo, malgrado la delicatezza dei lavori ed i rischi che ne erano connessi.

-3- Su appello proposto dall'imputato, la Corte d'Appello di Brescia, con sentenza del 26 ottobre 2008, ha assolto il (Omissis) perchè il fatto non costituisce reato.

Respinta la preliminare eccezione di nullità della sentenza impugnata per violazione del principio di correlazione tra il fatto contestato e quello ritenuto (sollevata con i motivi d'appello sul rilievo che all'imputato era stata contestata solo una colpa specifica, laddove il Gup aveva ricostruito il fatto ritenendo che i lavori erano stati eseguiti dal (Omissis) all'insaputa del (Omissis) e del (Omissis) e senza adottare le regole tecniche e dell'arte), nel merito ha sostenuto la corte territoriale che nessun addebito poteva esser mosso all'imputato.

Inesistente, in particolare, è stato ritenuto il profilo di colpa specifica contestato, peraltro non preso in considerazione dallo stesso Gup, posto che le verifiche dei documenti di cui al Decreto Legislativo n. 496 del 1996, articolo 4, comma 1 lettera a) e b), attribuita al committente o responsabile dei lavori dall'articolo 3 del citato decreto, ha carattere solo formale, essendo la redazione degli stessi demandata ai tecnici all'uopo incaricati dal committente, al quale non è richiesta alcuna competenza tecnica, che sarebbe necessaria per potere valutare nel merito la loro idoneità.

Quanto al profilo di colpa generica ritenuto dal Gup, la corte territoriale ha, anzitutto, sostenuto l'infondatezza delle affermazioni secondo cui: a) sarebbe stata predisposta, precedentemente all'infortunio, una vera e propria sospensione dei lavori di consolidamento della zona interessata al crollo in considerazione delle problematiche insorte circa le modalità di prosecuzione degli stessi; b) al (Omissis) sarebbe stata data comunicazione della necessità di non proseguire i lavori essendo necessario rivalutare le modalità d'intervento già previste; c) sarebbe ammissibile che in sede di redazione del progetto e del piano di sicurezza, a fronte di interventi da eseguirsi su fabbricati vetusti, venga rinviata alla fase di esecuzione una serie di accertamenti, da eseguirsi in presenza di esperte maestranze e macchinari adeguati, al fine di affinare le indicazioni progettuali per adattarle alle situazioni di volta in volta accertate.

Le prime due affermazioni sono state ritenute dalla corte territoriale generiche e non idonee a sostenere la tesi accusatoria, anche perchè tratte dalle dichiarazioni rese dal (Omissis), che aveva tutto l'interesse ad allontanare da sè qualsiasi responsabilità per l'accaduto, laddove, in realtà, nessuna analisi dei rischi era stata eseguita nel piano di sicurezza e nessuna misura di tutela era stata prevista per l'esecuzione dei lavori in questione.

Quanto alla terza affermazione, la corte territoriale ha ritenuto di non concordare con le argomentazioni del perito, non potendosi ravvisare, a giudizio della stessa, alcun concreto impedimento tecnico affinchè, fin dalla fase di progettazione e di redazione del piano di sicurezza aventi ad oggetto interventi su fabbricati storici, fossero preliminarmente effettuati tutti gli studi ed i rilievi necessari, senza necessità di rinvio degli stessi alla fase esecutiva.

Alla stregua di tali considerazioni, il giudice del gravame, ritenuto accertato che l'imputato si era attenuto, nell'intervenire sul pilastro, alle prescrizioni indicate nei piani redatti dai tecnici, ed in assenza di prova che allo stesso fosse stato intimato di non procedere nei lavori per la necessità di approfondire le tematiche tecniche relative al consolidamento dei pilastri, ha rilevato l'assenza di nesso causale tra la condotta dell'imputato e l'evento determinatosi, poichè questo si sarebbe verificato anche nel caso in cui l'intervento fosse stato eseguito dall'impresa esecutrice dei lavori.

Di qui la decisione assolutoria.

-4- Avverso tale sentenza propongono ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Brescia e, ai fini civili, le parti civili (Omissis), (Omissis), anche nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis) e (Omissis), che deducono:

4-A) Il PG, con unico motivo, vizio di motivazione della sentenza impugnata.

Sostiene, anzitutto, il ricorrente che le carenze riscontrate nel piano di sicurezza ben avrebbero dovuto ritenere integrata la violazione dell'obbligo specificamente imposto al committente di controllare la congruità del piano. Controllo non solo formale, come ritenuto dalla corte territoriale, e comunque, se effettuato, idoneo ad accertare le macroscopiche carenze dello stesso piano.

Incongrua, quindi, sarebbe la conclusione della stessa corte di ritenere inesistente il profilo di colpa specifica contestato.

Anche il profilo di colpa generica sarebbe stato valutato in maniera illogica e contraddittoria. In proposito, secondo il PG ricorrente, il giudice del gravame avrebbe sbrigativamente svalutato gli elementi dai quali il primo giudice aveva tratto la convinzione che i lavori, nell'area interessata al crollo, erano stati sospesi e che fosse stato ritenuto necessario, prima di avviarli, precisarne le modalità operative e comunque procedere con particolare prudenza. Invero, si sostiene nel ricorso, nel ricostruire i fatti e nel valutare le dichiarazioni dei testi e dei soggetti coinvolti nella vicenda, la corte territoriale non avrebbe tenuto in considerazione le dichiarazioni spontaneamente rese dal (Omissis) all'ufficiale di PG intervenuto nell'immediatezza dei fatti, laddove era emerso che l'imputato aveva autonomamente deciso di procedere alle operazioni di consolidamento del pilastro, senza informare il direttore dei lavori ed il coordinatore della sicurezza. Su tale comportamento, particolarmente imprudente dell'imputato, la corte territoriale non solo nulla avrebbe osservato, ma avrebbe reputato ultronea ogni altra considerazione rilevando che il (Omissis) si era attenuto alle prescrizioni contenute nei documenti predisposti dai tecnici. Osservazioni ritenute incoerenti poichè se, come accertato, nulla prevedeva in proposito il piano di sicurezza e coordinamento, a quali criteri, si chiede il ricorrente, l'imputato si sarebbe uniformato? La carenza di indicazioni nel piano di sicurezza rendeva evidenti ed aggravava, secondo il ricorrente, i rischi connessi con i lavori ai quali l'imputato aveva ritenuto di dare esecuzione, specie in considerazione del fatto che la stessa corte territoriale ha ricondotto le cause del crollo del pilastro, oltre che alle caratteristiche costruttive dello stesso, all'esecuzione dello scavo sull'intero perimetro del medesimo ed all'assenza di fondazione, ritenuta, quest'ultima, rilevabile fin dalle prime fasi di esecuzione dei lavori. Elementi che, secondo il ricorrente, erano del tutto idonei a rilevare, nella condotta dell'imputato, chiari profili di colpa generica.

Di qui, la richiesta di annullamento della sentenza impugnata.

4-B) Il vizio di motivazione della stessa sentenza viene altresì dedotto dalle parti civili ricorrenti, secondo le quali la corte territoriale avrebbe stravolto le risultanze processuali, correttamente valutate dal primo giudice.

Erroneamente valutato sarebbe stato il punto relativo alla sospensione dei lavori nell'area interessata al crollo, poichè se detta area, come pacificamente emerso, era stata transennata, un motivo doveva pur esservi; se pur non vi era stato un formale ordine di sospensione, di fatto, l'area era stata delimitata e nessun lavoro, prima dell'intervento del (Omissis), era stato eseguito, nè il (Omissis) aveva dato indicazioni di sorta. L'unico ad intervenire era stato il (Omissis), contravvenendo alle più elementari regole di prudenza. Nessun significato, in tesi difensiva, peraltro, poteva essere attribuito all'assenza di prove della comunicazione al (Omissis) di sospendere i lavori nella zona; in realtà, si sostiene nel ricorso, era chiaramente implicito che gli interventi sul pilastro dovevano intendersi sospesi in attesa di decidere le modalità dei successivi interventi. In ogni caso, il buon senso e le normali regole di diligenza consigliavano la massima prudenza nell'eseguire lo scavo.

Quanto al modo di procedere dei tecnici responsabili, sia in fase di progettazione che di redazione del piano di sicurezza, le PC ricorrenti, pur rilevando che i loro interventi erano stati caratterizzali da lacune dal punto di vista sia progettuale che della sicurezza, hanno tuttavia osservato che ciò non bastava ad escludere la responsabilità del (Omissis), colpevole di essersi attenuto alle lacunose indicazioni dei suoi stessi tecnici e di avere con la propria condotta omesso di ottemperare agli obblighi di tutela dei lavoratori allo stesso imposto dalle leggi.

Concludono le ricorrenti chiedendo l'annullamento senza rinvio, ovvero anche con rinvio, della sentenza impugnata.

-5- Con memoria pervenuta il 25.11.2011 presso la cancelleria di questa Corte, (Omissis) contesta i contenuti dei ricorsi e chiede che gli stessi vengano dichiarati inammissibili ovvero vengano rigettati.

Contesta, anzitutto, il (Omissis) l'affermazione del PG ricorrente, secondo cui la corte territoriale, dopo avere espresso un giudizio negativo sulle modalità di redazione del piano di sicurezza, avrebbe dovuto considerare l'incidenza di tale dato negativo sulla posizione dello stesso sotto il profilo della culpa in eligendo e della culpa in vigilando. In realtà, soggiunge l'esponente, coerentemente con gli elementi probatori in atti, la corte territoriale ha rilevato come fossero stati adempiuti dal committente tutti gli obblighi del Decreto Legislativo n. 494 del 1996, ex articolo 6, comma 2 che erano quelli di designare un coordinatore per la progettazione ed un coordinatore per l'esecuzione e di verificare, ex articolo 4 del citato Decreto Legislativo, la redazione del piano di sicurezza e coordinamento.

Le censure sul punto, quindi, sarebbero del tutto infondate perchè basate su una errata interpretazione del dettato legislativo. Invero, con riferimento alla culpa in eligendo, era pacifico che il committente avesse nominato, per gli incombenti tecnici previsti dalle norme, professionisti validi ed esperti; mentre, con riferimento alla culpa in vigilando, il controllo spettante al committente non poteva che essere formale, come esattamente ritenuto dalla corte territoriale. Coerente sarebbe anche il giudizio espresso dalla stessa corte anche sul punto della necessaria completezza ex ante del piano operativo di sicurezza e coordinamento. Anche la censura relativa al tema della sussistenza, prima dell'infortunio, di una vera e propria direttiva per la sospensione dei lavori nell'area di interesse, sarebbe manifestamente infondata, oltre che inammissibile nella sede di legittimità, essendo sul punto i ricorsi chiaramente diretti a prospettare una rivalutazione in fatto degli elementi probatori già esaminati e correttamente valutati dal giudice del gravame. Rileva, infine, l'esponente che i ricorrenti non avrebbero svolto alcuna censura in punto di nesso causale e di imprevedibilità del crollo, ciò che ancora determinerebbe l'infondatezza dei ricorsi. Infine, si ribadisce l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado ex articolo 522 cod. proc. pen..

Diritto



-1- Le censure svolte dai ricorrenti nei confronti della sentenza impugnata sono fondate.

1 -A) Il primo argomento posto dalla corte territoriale a sostegno della decisione contestata attiene alla sussistenza del profilo di colpa specifica riscontrato nella condotta dell'imputato in relazione all'obbligo, si assume nella sentenza, della "verifica dei documenti di cui al Decreto Legislativo n. 494 del 1996, articolo 4, comma 1, lettera a) e b) attribuita al committente o responsabile dei lavori dall'articolo 3 citato decreto". A tale proposito, si afferma, da parte della stessa corte, che la verifica di tali documenti ha solo "carattere formale", posto che la redazione degli stessi è attribuita a tecnici appositamente incaricati dal committente che la legge non prevede debba possedere specifiche competenze in materia. Affermazione dalla quale dovrebbe conseguire la conclusione secondo cui il committente avrebbe solo il compito di individuare le figure professionali che devono operare nel cantiere, di comunicare agli enti preposti al controllo la verifica della redazione dei piani di sicurezza, di verificare che il tecnico preposto svolga le sue funzioni di controllo dell'operato delle imprese esecutrici, non anche quello di accertarsi del rispetto nel cantiere della normativa antinfortunistica.

Tale assunto non può essere condiviso.

In realtà, il Decreto Legislativo n. 494 del 1996, articolo 6, comma 2, come sostituito dal Decreto Legislativo n. 528 del 1999, articolo 6, prevede che "La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 4, comma 1, e articolo 5, comma 1, lettera a)". Il legislatore, dunque, nella delicata materia della sicurezza dei cantieri e della tutela della salute dei lavoratori, ha ritenuto, oltre che di delineare specificamente gli obblighi del committente -che è il soggetto nel cui interesse sono eseguiti i lavori- e del responsabile dei lavori, anche di ampliarne il contenuto, prevedendo a carico degli stessi un obbligo di verifica dell'adempimento, da parte dei coordinatori, degli obblighi su loro incombenti, qual quello consistente, non solo nell'assicurare ma anche nel verificare il rispetto, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonchè la corretta applicazione delle procedure di lavoro. Al committente, dunque, specie se, come nel caso oggi in esame, rivesta anche il ruolo di responsabile dei lavori, non è attribuito dalla legge il compito di verifiche solo "formali", bensì di eseguire controlli sostanziali ed incisivi su tutto quanto riguarda i temi della prevenzione, della sicurezza del luogo di lavoro e della tutela della salute del lavoratore e di accertarsi, inoltre, che i coordinatori adempiano agli obblighi sugli stessi incombenti in tale materia.

In altri termini, il legislatore, con la norma richiamata, ha inteso rafforzare la tutela dei lavoratori rispetto ai rischi cui essi sono esposti nell'esecuzione dei lavori, prevedendo, in capo ai committenti ed ai responsabili dei lavori, una posizione di garanzia particolarmente ampia dovendo essi, sia pure con modalità diverse rispetto a datori di lavoro, dirigenti e preposti, prendersi cura della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, garantendo, in caso di inadempienza dei predetti soggetti, l'osservanza delle condizioni di sicurezza previste dalla legge.

Proprio all'errata interpretazione della norma si devono, peraltro, le contraddittorie conclusioni alle quali è pervenuto il giudice del gravame, il quale non si è chiesto se le forti critiche da lui stesso svolte alla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento (laddove ha osservato che nessuna analisi dei rischi era stata eseguita e nessuna misura di sicurezza era stata prevista per l'esecuzione dei lavori in questione) non fossero tali da incidere sulla stessa posizione dell'imputato perchè rivelatrici di precisi profili di colpa in capo allo stesso in relazione, sia alla scelta, in quanto committente dei lavori, dei tecnici incaricati della redazione del piano, sia agli obblighi, allo stesso imposti dalle norme sopra richiamate, di accertare che detti tecnici si fossero fatto adeguatamente carico dei temi della prevenzione, della sicurezza del luogo di lavoro e della tutela della salute del lavoratore.

1-B) Anche gli ulteriori argomenti articolati dal giudice del gravame in tema di colpa generica non sono esenti da critiche, poichè si presentano contraddittori e privi di coerenza logica, ovvero generici.

A tale proposito, il giudice del gravame ha esordito sostenendo di non condividere le premesse dalle quali ha preso avvio l'iter argomentativo della sentenza di primo grado, individuate: a) nella sospensione di lavori relativi alla zona crollata per ragioni inerenti le modalità di esecuzione degli stessi; b) nella comunicazione al (Omissis) della necessità di non proseguire i lavori, essendo necessario rivedere le modalità d'intervento già previste; c) nella possibilità che, in sede di redazione del progetto e del piano di sicurezza per lavori di ristrutturazione da eseguirsi, come di specie, in fabbricati risalenti ad epoche remote, si rinvii alla fase esecutiva l'esecuzione di accertamenti e rilievi che affinino le originarie indicazioni progettuali per adattarle alle situazioni che di volta in volta si presentino.

1-B-a) La ragione di tale non condivisione, quanto ai primi due punti, è stata espressa in considerazione del fatto che dalle dichiarazioni citate dal primo giudice, provenienti da testimoni e dagli imputati, non emerge che i lavori erano stati sospesi, nè che della sospensione fosse stato messo a conoscenza il (Omissis); mentre le dichiarazioni rese dal coimputato (Omissis) non sono state ritenute idonee a confortare la tesi d'accusa in quanto provenienti da un soggetto interessato agli sviluppi della vicenda processuale. Tali dichiarazioni, valorizzate dal primo giudice, ritenute dalla corte territoriale generiche e, quelle del (Omissis), anche interessate, non hanno fornito, secondo la stessa corte, alcuna prova delle richiamate circostanze, cioè della sospensione dei lavori e della consapevolezza di ciò da parte dell'imputato.

Orbene, sembra alla Corte che tale conclusione non sia coerente rispetto alle dichiarazioni richiamate dallo stesso giudice del gravame e parzialmente riportate nella sentenza impugnata. In realtà, i testi indicati - (Omissis) e (Omissis) - hanno affermato, secondo quanto si legge nella stessa sentenza, che: "l'area ove è avvenuto il crollo era transennata anche prima dell'incidente" ((Omissis)) e che "dal novembre o dicembre 2005 l'area nella quale si è verificato l'infortunio era transennata e i lavori erano fermi" ( (Omissis)); mentre il teste (Omissis) ha sostenuto di non ricordare provvedimenti di sospensione dei lavori. Quanto al (Omissis) - pur, al tempo, interessato alla vicenda in quanto imputato, poi assolto - il sostanziale implicito giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni dallo stesso rese espresso dalla corte territoriale,

si presenta apodittico e legato, appunto, solo alla sua posizione, non anche ai contenuti di quanto dichiarato, invero mai smentiti. Contenuti pur ben articolati, in quanto relativi alle modalità di intervento sui manufatti da ristrutturare; modalità già sperimentate e che, fino al momento del crollo, avevano ottenuto ottimi risultati.

Ed allora, se dalle dichiarazioni acquisite, riportate nella stessa sentenza impugnata, è emerso che l'area teatro dell'infortunio era stata da tempo transennata (secondo il (Omissis) da circa sei mesi dalla data dell'incidente) -evidentemente perchè a rischio crolli- e se nessuna voce in contrario è emersa, si presenta non coerente rispetto alle allegazioni probatorie la conclusione della corte territoriale secondo cui le richiamate premesse sarebbero infondate. Mentre l'omessa annotazione, nel piano di sicurezza e coordinamento, della sospensione dei lavori, richiamata in sentenza, ritenuta significativa dalla corte territoriale in termini di mancata consapevolezza dell'imputato della particolare situazione di rischio presente nell'area, non è stata confrontata con la presenza, nella stessa area, di transenne che la delimitavano dal resto del cantiere. Non ha considerato, cioè, la stessa corte se quella delimitazione potesse rappresentare l'indicazione ben precisa della pericolosità della zona e della maggiore attenzione che gli interventi su di essa richiedevano, e quindi dell'esigenza di procedere con particolare prudenza ed attenzione. Specie dopo che, avviato lo scavo intorno al pilastro, era facilmente rilevabile, secondo quanto ha affermato il perito, l'assenza di fondazione.

1-B-b) Analoghi profili di incoerenza presenta la critica alla terza premessa, secondo cui sarebbe ammissibile che in sede di redazione del progetto e del piano di sicurezza, a fronte di interventi da eseguirsi su fabbricati risalenti ad epoca remota, venga rinviata alla fase esecutiva una serie di specifici accertamenti diretti ad affinare le indicazioni progettuali e renderle quindi più aderenti alle mutevoli situazioni di volta in volta riscontrate. Premessa che, peraltro, ben lungi dall'essere il frutto di un'intuizione personale del primo giudice, altro non è che il richiamo, come ha segnalato lo stesso giudice del gravame, del parere sul punto espresso dal perito il quale, secondo quanto più specificamente riportato nella sentenza di primo grado, ha affermato che "in caso di ristrutturazione di edifici storici, per i quali non si è in possesso normalmente di conoscenze complete circa le caratteristiche delle strutture su cui si deve operare, è pressochè inevitabile procedere per gradi, rinviando alla fase esecutiva una serie di accertamenti, la cui esecuzione è agevolata dalla presenza di maestranze e dei macchinavi adeguati, e ciò alfine di procedere ad un continuo affinamento delle indicazioni progettuali, in modo da adattarle alle situazioni che di volta in volta si presentano".

Orbene, appare illogico l'argomentare del giudice del gravame laddove, pur dopo aver dato atto della riferibilità al perito di detta premessa, ha sostenuto di non concordarvi, non avendo rilevato "alcun insormontabile impedimento tecnico a che, nella fase di progettazione e di redazione del piano di sicurezza aventi ad oggetto interventi da eseguirsi su fabbricati storici, vengano preliminarmente effettuati tutti gli studi e i rilievi idonei a far si che quei documenti risultino completi". Tale argomentazione, invero, non presenta requisiti di coerenza e di logicità, laddove, non solo non sono state spiegate le concrete ragioni del dissenso dal parere tecnico espresso dal perito, ma non è stato considerato che il punto da approfondire non era se vi fossero stati, o meno, "impedimenti tecnici insormontabili" alla preparazione e redazione di studi completi ed operativi fin dal momento della progettazione, bensì se questa fosse stata eseguita solo parzialmente per un errore progettuale ovvero perchè, come ha sostenuto il perito, "è pressochè inevitabile " che nella ristrutturazione di edifici storici, la cui reale consistenza e qualità si scopre in corso d'opera, si proceda, anche nella progettazione e nella individuazione delle modalità di esecuzione dei lavori, e quindi della predisposizione delle più idonee misure di sicurezza, per gradi, di volta in volta. Ciò anche considerando quanto sostenuto dal primo giudice, laddove è stato precisato che l'ing. (Omissis), coordinatore per la sicurezza, oltre ad avere redatto un piano di sicurezza di massima, di carattere generale, "interveniva puntualmente e specificamente in ragione delle varie situazioni che si venivano a presentare, proprio in considerazione delle caratteristiche dell'intervento". Considerazione, per nulla contestata dal giudice del gravame, che potrebbe rappresentare una conferma della scelta operativa di procedere per gradi nell'individuazione delle modalità d'intervento e nella previsione delle misure di sicurezza.

1-B-c) Il tema del nesso causale, poi, è stato affrontato in termini di evidente genericità.

Sostiene, invero, il giudice del gravame "l'irrilevanza sotto il profilo causale del fatto che sia stato il (Omissis) a disporre la prosecuzione dei lavori di consolidamento del pilastro in questione poichè, una volta accertato che egli si era attenuto alle prescrizioni contenute nei documenti predisposti dai tecnici da lui appositamente incaricati ..., deve concludersi che nulla sarebbe cambiato ... qualora quel ruolo fossa stato svolto dal titolare della ditta (Omissis), incaricata della realizzazione delle opere".

Affermazione del tutto generica oltre che contraddittoria rispetto alle critiche svolte dalla stessa corte al piano di coordinamento e di sicurezza. Invero, anche a prescindere dai temi della sospensione, della recinzione dell'area e dell'esigenza di approfondimenti tecnici di cui sopra si è detto, tale affermazione avrebbe dovuto, comunque, essere preceduta dalla indicazione delle prescrizioni contenute nei piani operativi di coordinamento e sicurezza circa le modalità inerenti le operazioni di consolidamento dei pilastri e dall'accertamento che a tali prescrizioni l'imputato si era attenuto; tanto al fine di riscontrarne la piena coincidenza. Indicazione ed accertamento di cui il giudice del gravame non risulta si sia fatto carico.

-2- Occorre a questo punto rilevare che la corte territoriale non ha considerato che questa Corte, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ha affermato che il committente costituisce il "perno intorno al quale ruota la sicurezza nei cantieri" ed altresì che "il committente rimane il soggetto obbligato, in via originaria e principale, alla osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza sul lavoro". In particolare, è stato osservato che il contratto d'appalto non solleva da precise e dirette responsabilità il committente allorchè lo stesso assuma una partecipazione attiva nella conduzione e realizzazione dell'opera; in tal caso, invero, anch'egli rimane destinatario degli obblighi assunti dall'appaltatore, e dunque anche di quello di controllare direttamente le condizioni di sicurezza del cantiere. è stato poi affermato, ancora in materia di lavori svolti in appalto, che responsabile di eventuali infortuni, oltre all'imprenditore, è anche il committente che si ingerisca nell'esecuzione dei lavori (Cass. nn. 46383/07, 38824/08). L'ingerirsi nei lavori, dunque, rappresenta, in ogni caso, allorchè si determini un evento lesivo, elemento fondante la responsabilità del committente, direttamente chiamato, in tale eventualità, a controllare la presenza di adeguate condizioni di sicurezza del cantiere.

Se ciò è vero, e se non può dubitarsi, nel caso di specie, che tale ingerenza vi sia stata, posto che è stato lo stesso imputato, secondo quanto sostenuto dai giudici del merito, ad assumere l'iniziativa di far rimuovere le transenne dell'area interessata ai lavori e a dare disposizioni perchè si procedesse ai consolidamento del pilastro - senza, peraltro, neanche curarsi di informare il direttore dei lavori ed il responsabile della sicurezza- i temi della responsabilità riferiti all'odierno ricorrente andavano chiariti anche alla luce della complessiva situazione presente in cantiere ed alla particolare tipologia dell'intervento. Non poteva, cioè, il giudice del gravame non considerare, sia pure anche per negarne rilievo in termini di responsabilità dell'imputato, che l'intervento sul pilastro poi crollato, diversamente da quelli eseguiti sugli altri pilastri, presentava profili di particolare delicatezza poichè, secondo quanto sostenuto dal primo giudice, non smentito sul punto, "dopo le demolizioni già portate a termine nella restante parte della cascina, il pilastro ed il muro superiore erano collegati al resto dell'edificio unicamente tramite un solaio di legno che non aveva caratteristiche tali da poter costituire un solido controventamento alla struttura". Cioè, l'intervento su quel pilastro si presentava, secondo il primo giudice, più difficile rispetto a quelli portati a termine sugli altri pilastri anche perchè, a prescindere dalle particolari caratteristiche costruttive (cattiva qualità del materiale costruttivo, costruzione "a sacco", assenza di un adeguato apparato di costruzione), che pure avrebbero dovuto indurre a maggiore prudenza, detto manufatto e la struttura ad esso collegata, in conseguenza delle demolizioni già effettuate, si presentavano in tali condizioni di precarietà da imporre una cautela ancor maggiore ed interventi più adeguati a quelle particolari condizioni.

Ed allora, a fronte dell'argomento sopra richiamato, la corte territoriale avrebbe dovuto porsi il tema sollevato dal primo giudice e prendere precisa posizione sul punto. Essa, cioè, premesso che, alla stregua dei richiamati principi di diritto, l'ingerenza dell'imputato nell'esecuzione dell'opera aveva fatto assumere allo stesso una specifica e diretta posizione di garanzia che gli imponeva di verificare la sussistenza, nell'area di intervento, di adeguate condizioni di sicurezza, avrebbe dovuto considerare in maniera coerente ed approfondita se sussistevano o meno, a fronte della particolare situazione dei luoghi e della presenza della recinzione che aveva evidentemente lo scopo di impedire l'accesso al pilone ed all'area circostante, le condizioni perchè l'imputato tenesse una condotta più prudente, si astenesse da qualsiasi intervento, ovvero almeno si inducesse ad avvertire preventivamente la direzione dei lavori e richiederne il parere prima di dare il via all'intervento programmato.

-3- In conclusione, fondate si presentano le censure mosse dai ricorrenti alla sentenza impugnata che, sul punto concernente la responsabilità per il delitto di omicidio colposo, deve essere annullata con rinvio, per nuovo esame, ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna, che provvederà al regolamento delle spese tra le parti per il presente giudizio.

-4- Quanto all'eccezione ex articolo 522 cod. proc. pen., reiterata dal (Omissis), con la memoria del 25.11.2011, con riferimento alla sentenza di primo grado, rileva la Corte che il giudice del gravame ne ha giustamente rilevato l'infondatezza, così come aveva già fatto il primo giudice. In tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, peraltro, questa Corte ha costantemente affermato che per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Ipotesi certamente da escludere nel caso di specie, ove anche si consideri che l'imputato ha avuto modo di esercitare in maniera completa ed adeguata il diritto di difesa su ognuna delle questioni che hanno caratterizzato la vicenda in esame.

-5- Con riferimento, infine, al reato di cui all'articolo 676 cod. pen. -in tali termini già riqualificato dal primo giudice il fatto ex articoli 434 e 449 cod. pen. originariamente contestato al capo 2- deve rilevarsi, avuto riguardo al titolo del reato e alla data della sua consumazione, dell'integrale decorso del termine prescrizionale, di guisa che, sul punto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.



Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente all'imputazione di cui all'articolo 676 cod. pen. perchè estinto il reato per prescrizione.

Annulla la sentenza impugnata relativamente al residuo reato di cui all'articolo 589 cod. pen. con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Brescia, cui demanda anche il regolamento delle spese fra le parti per questo giudizio.