Tribunale di Taranto, Sez. Lav., 07 febbraio 2012 - Danno biologico da malattia professionale


 

 


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

Tribunale di Taranto -Sezione Lavoro



Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Elvira PALMA, all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 07.02.2012, nella causa avente ad oggetto: "danno biologico da malattia professionale" iscritta al n. 10995 r.g. 2007 tra

L'I. Vincenzo, (avv. Massimiliano Del Vecchio)
-Ricorrente-

contro
I.N.A.I.L. (Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), in persona del legale rappresentante pro-tempore, (avv. Claudia Palumbo)
- Resistente-
nonché
I. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, (avv. Enrico Claudio Schiavone)
-Interveniente-
ha pronunciato la seguente



SENTENZA

 

ex art. 281 sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione.
Con ricorso depositato l'8.8.2007 il ricorrente in epigrafe indicato (nato il 18.2.1944), premesso di avere espletato, alle dipendenze dell'I. Spa, preposto nei reparti "Parc/Ima 1", mansioni di operaio addetto al carico e scarico delle navi (dal 24.2.1972 al 30.11.1997), conduttore di motopala (sino ad ottobre del 1981), gruista per carico e scarico delle navi dal 1981 al 31.12.1994, con continua esposizione all'azione patogena di gas propano, fumi, acidi, vernici, polveri minerali, sostenze acide, minerali bituminosi, ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto alla costituzione, inutilmente richiesta in sede amministrativa, di una rendita da malattia professionale (adenocarcinoma gastrico) asseritamente contratta in occasione dello svolgimento del rapporto di lavoro e, conseguentemente, condannare l'I.N.A.I.L. al pagamento dei relativi ratei nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese. Si costituiva ritualmente l'I.N.A.I.L. che contestava genericamente la fondatezza della proposta domanda chiedendone il rigetto. Spiegava intervento volontario l'I. S.p.A., con rituale memoria difensiva, chiedendo a questo giudice di accertare e dichiarare l'inesistenza delle condizioni per il riconoscimento della eziologia professionale in relazione alla malattia denunziata dal proprio dipendente, non ascrivibile peraltro al periodo in cui questi avrebbe operato all'interno dell'I. SpA, con conseguente condanna dell'Inail a tenere indenne detta società da eventuali oneri derivabili dallo stesso riconoscimento, con vittoria delle spese di lite. Espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da sentenza contestuale.
Va preliminarmente dichiarata inammissibile la domanda proposta dall'I. Spa per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c; questione rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento in quanto requisito per la trattazione nel merito della domanda (Cass., 7.3.2002, n. 3330). A differenza della legittimazione ad agire, l'interesse ad agire in giudizio trascende il piano della mera prospettazione soggettiva dell'agente, dovendo, per converso, assurgere ad una consistenza giuridicamente oggettiva, tale da rinvenire la sua caratterizzazione nella necessità di una decisione del giudice che non si limiti ad un'affermazione di puro principio, di massima o accademica, ma che sia invece idonea ad accertare, costituire, modificare o estinguere una situazione giuridica direttamente ed effettivamente incidente sulla sfera patrimoniale dell'agente (Cass., 27.8.2002, n. 12548). L'interesse ad agire, in altri termini, deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda, dell'eccezione o del gravame può derivare al proponente (Cass., 24.09.2002, n. 13906; 4.3.2002, n. 3060).
Nelle azioni -quale quella proposta dall'I. S.p.A.- di mero accertamento l'interesse ad agire presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale, anche se non implicante necessariamente la lesione di un diritto (Cass. civ. Sez. Unite, 10.08.2000, n. 565).
Nel caso in esame l'I. indica, quali profili di pregiudizio,derivanti dall'eventuale indennizzo della malattia denunciata come professionale, l'oscillazione in aumento del tasso di premio Inail, l'esposizione ad azione risarcitoria del dipendente e infine il danno all'immagine. Sotto il primo profilo, deve rilevarsi che la eventuale liquidazione in favore del lavoratore di un indennizzo in capitale o in rendita ex art. 13 d. Lvo 23.2.2000 n. 38, in conseguenza del riconoscimento della natura professionale della malattia, non costituirebbe circostanza di per sé idonea a determinare necessariamente l'aumento in concreto del premio assicurativo da versare all'Inail ex artt. 3 d. Ivo 38/00 e 28-44 d.p.r. 30.6.1965 n. 1124, in quanto questo viene determinato, a norma degli artt. 18 e seg. D.m. 12.12.2000, con riferimento alla misura del tasso medio di tariffa, suscettibile ex art. 22 d.m. cit. di oscillazioni in riduzione o in aumento in relazione all'andamento degli infortuni e delle malattie professionali dell'azienda, tenuto conto del tasso specifico aziendale e del numero dei lavoratori-anno del periodo, ma soltanto entro limiti percentuali predeterminati, rispetto ai quali la singola malattia professionale per cui è causa potrebbe rivelarsi irrilevante: in ogni caso, la verifica della eventuale sua incidenza potrà essere effettuata solo in sede di determinazione del tasso specifico aziendale, sicché il lamentato pregiudizio difetta -solo tale profilo- dei requisiti di concretezza e attualità, risultando allo stato meramente ipotetico ed eventuale.
In ordine al secondo pregiudizio paventato nella memoria di intervento volontario, e consistente nella esposizione all'azione risarcitoria del dipendente, deve rilevarsi che tale azione, lungi dal potersi fondare sul mero riconoscimento giudiziale della malattia professionale nei confronti dell'Inail -peraltro non opponibile al datore di lavoro in quanto rimasto estraneo a quel giudizio- presuppone invece un quid pluris costituito dall'accertamento dell'inadempienza datoriale agli obblighi di sicurezza sanciti dall'art. 2087 cc. e dalle specifiche norme vigenti in materia di igiene e lavoro. Infine, privo dei prescritti requisiti di concretezza e attualità si appalesa il paventato danno all'immagine, asseritamente derivante dal riconoscimento della malattia professionale, ove si consideri che esso non è necessariamente correlato ad una violazione di norme antinfortunistiche da parte aziendale. Venendo alla domanda proposta dal ricorrente deve rilevarsene la fondatezza per le ragioni di seguito esposte.
I fatti di causa risultano comprovati oltre che dalla documentazione versata in atti dall'istante (copia del libretto di lavoro; cartellino ingresso I.), dalle risultanze della esperita prova testimoniale, la quale ultima ha pienamente confermato quanto dedotto dall'istante in ricorso, sia relativamente alle mansioni espletate che al contestato ambientale in cui operava (cfr. dichiarazioni rese dai testi M.Giuseppe, P. Angelo). A seguito di tale accertamento è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio che ha consentito di appurare che il ricorrente durante l'espletamento dell'attività lavorativa cui era addetto ha contratto un "adenocarcinoma gastrico sottoposto a gastrectomia'''; ha, altresì, accertato il c.t.u. l'origine professionale della malattia ed ha quantificato il danno biologico derivatone in misura del 30% a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa di riconoscimento della malattia professionale (22.4.2005). Ha, condivisibilmente, esposto il c.t.u. avere l'ambiente di lavoro in cui ha operato l'istante, caratterizzato dalla presenza continua di polveri di minerale con esposizione anche a diversi tipi di materiale nocivo, agito come concausa efficiente nel determinismo della neoplasia gastrointestinale; ha evidenziato che "la Direttiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30.11.2009 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, nell'Allegato I fornisce delle Raccomandazioni Pratiche per l'accertamento clinico dei lavoratori, di cui all'art. 18, paragrafo 2, secondo comma: in base alle conoscenze di cui si dispone attualmente, l'esposizione alle fibre libere di amianto può provocare le seguenti affezioni: asbestosi, mesotelioma, cancro del polmone, cancro gastrointestinale".
Siffatte conclusioni, non contestate peraltro dall'Inail, vanno senza dubbio condivise, in quanto fondate su accurate indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici.
Deve, pertanto, dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno biologico conseguente a malattia professionale (trovando applicazione, ratione temporis, il d.lgs. 23.2.2000 n. 38) in misura del 30% dal 1.5.2005, primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, con costituzione della rendita nella misura di legge e conseguente condanna dell'Inail al pagamento della relativa prestazione, nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, con decorrenza dal 121° giorno successivo, con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412.
Le spese del presente giudizio, liquidate e distratte nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.


dichiara inammissibile la domanda proposta dall'I. S.p.A.;
accoglie la domanda proposta da L'I. Vincenzo nei confronti dell'Inail e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno biologico conseguente a malattia professionale in misura del 30% dal 1.5.2005, con costituzione della rendita nella misura di legge, condanna l'Inail al pagamento della relativa prestazione nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, con decorrenza dal 121° giorno successivo, con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412; condanna, altresì, l'Istituto convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che liquida complessivamente in euro 1.520,00, di cui euro 1000,00 per onorari difensivi, oltre iva e cap, con distrazione in favore dell'avv.to Massimiliano Del Vecchio, procuratore anticipante; pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico dell'Inail.
Taranto, 07.02.2012
Il Tribunale -Giudice del Lavoro-