Tipologia: CCNL
Data firma: 25 novembre 1960
Validità: 01.12.1960 - 30.11.1963
Parti: Andil-Confindustria e Filca-Cisl, Fillea-Cgil, Feneal-Uil e Federazione Nazionale Lavoratori Edili ed Affini-Cisnal
Settori: Edilizia, Laterizi, Operai

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Documenti.
Art. 3. - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 4. - Visita medica.
Art. 5. - Periodo di prova.
Art. 6. - Qualifiche.
Art. 7. - Orario di lavoro.
Art. 8. - Lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
Art. 9. - Lavoro straordinario, notturno, festivo.
Art. 10. - Lavoro a cottimo.
Art. 11. - Lavori speciali.
Art. 12. - Condizioni di lavoro per la fabbricazione di mattoni a mano.
Art. 13. - Passaggio di mansioni.
Art. 14. - Passaggio di categoria.
Art. 15. - Riposo settimanale.
Art. 16. - Giorni festivi.
Art. 17. - Sospensione di lavoro.
Art. 18. - Mancato inizio ed interruzione di lavoro.
Art. 19. - Riduzione di lavoro.
Art. 20. - Recupero.
Art. 21. - Trasferte.
Art. 22. - Trasferimenti.
Art. 23. - Trapasso di azienda.
Art. 24. - Permessi.
Art. 25. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 26. - Congedo matrimoniale.
Art. 27. - Permessi per cariche sindacali.
Art. 28. - Aspettativa per cariche sindacali e pubbliche.
Art. 29. - Assenze.
Art. 30. - Pronto soccorso.
Art. 31. - Malattia o infortunio.
Art. 32. - Trattamento in caso di maternità.
Art. 33. - Previdenze sociali.
Art. 34. - Indennità in caso di morte.
Art. 35. - Ferie.
Art. 36. - Gratifica natalizia.
Art. 37. - Premio di fedeltà.
Art. 38. - Modalità di pagamento.
Art. 39. - Mense aziendali.
Art. 40. - Alloggi.
Art. 41. - Spogliatoi, docce, refettori, ecc.
Art. 42. - Commissioni interne.
Art. 43. - Disciplina sul lavoro.
Art. 44. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 45. - Multe e sospensioni.
Art. 46. - Licenziamento per mancanze.
Art. 47. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 48. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 49. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 50. - Condizioni di miglior favore.
Art. 51. - Accordi integrativi provinciali.
Art. 52. - Accordi interconfederali.
Art. 53. - Reclami e controversie.
Art. 54. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore.
Art. 55. - Disposizioni finali.
Art. 56. - Minimi di paga oraria.
Art. 57. - Indennità speciali.
Art. 58. - Validità e durata.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi, 25 novembre 1960

Addì 25 novembre 1960, in Roma, tra l’Associazione Nazionale degli Industriali dei Laterizi (Andil) [...], con la partecipazione [...] delle Associazioni Industriali Provinciali delle Venezie, assistiti dal [...], Segretario dell'ufficio di collegamento fra le Associazioni industriali delle Venezie e [...] dall’Associazione Costruttori edili ed Affini della Provincia di Venezia [...], con l'assistenza della Confederazione Generale dell'industria Italiana [...] e la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini (Filca) [...], con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) [...], la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell’Edilizia e Industrie Affini (Filca) [...] e il Sindacato Italiano Lavoratori dell’Industria dei Laterizi aderente alla Fillea [...], con l’assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (Cgil) [...], la Federazione Nazionale Edili, Affini e del Legno (Feneal) [...], con l’assistenza Associazione Italiana del Lavoro (Uil) [...]
Addì 25 novembre 1960, in Roma, tra l’Associazione Nazionale degli Industriali dei Laterizi (Andil) [...], con la partecipazione [...] delle Associazioni Industriali Provinciali delle Venezie, assistiti dal [...], Segretario dell'ufficio di collegamento fra le Associazioni industriali delle Venezie e [...] dall’Associazione Costruttori edili ed Affini della Provincia di Venezia [...], con l'assistenza della Confederazione Generale dell'industria Italiana [...] e la Federazione Nazionale Lavoratori Edili ed Affini (Cisnal) [...]
è stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli operai dipendenti dalle Aziende che producono materiali laterizi con o senza confezione di prefabbricati in laterizio. 

Art. 3. - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
L’ammissione ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni della legge n. 653 del 26 aprile 1934 e altre leggi in materia. 

Art. 4. - Visita medica.
Ferme restando le disposizioni di legge circa l’obbligo della visita medica preventiva e delle visite trimestrali obbligatorie per gli operai per i quali è prescritta, l’operaio prima dell’assunzione potrà essere sottoposto a visita da parte del medico fiduciario dell’azienda.

Art. 7. - Orario di lavoro.
L’orario normale massimo di lavoro è di 8 ore giornaliere o 48; settimanali con le eccezioni di legge e le deroghe relative.
Per un periodo massimo di 4 mesi all’anno, e precisamente dal 1° maggio al 31 agosto (salvo diversi accordi locali), l’orario di lavoro può essere portato, ai sensi di legge, fino a 10 ore giornaliere. In tal caso resta convenuto che la 9a ora sarà retribuita con la maggiorazione del 7 % e la 10a ora con la maggiorazione del 10 % sulla retribuzione globale.
Si precisa che, qualora il datore di lavoro chieda detto superiore orario il prestatore d’opera non potrà rifiutarsi di effettuare tale prestazione alle condizioni sopra stabilite.
Per le aziende che non abbiano esigenze di carattere tecnico stagionale, l’orario normale massimo di lavoro è per tutto l’anno di 8 ore giornaliere o 48 settimanali.
Per i lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l’orario non può superare le 10 ore giornaliere.
È ammesso, osservando le norme di legge, il superamento dell’orario normale di lavoro, a regime salariale normale, oltre i limiti sopra indicati e fino ad un massimo di un’ora al giorno per i lavori preparatori e complementari come la messa a punto delle macchine e la loro pulizia.
Chiarimento a verbale.
Per aziende di cui al comma 4° dell’articolo 7 s’intendono quelle che, disponendo di adeguate moderne attrezzature tecniche le quali rendono la produzione indipendente dai fattori meteorologici, possono mantenere normale l’attività produttiva per tutti i mesi dell’anno.

Art. 9. - Lavoro straordinario, notturno, festivo.
È lavoro straordinario quello effettuato oltre l’orario normale di lavoro di cui all’articolo 7 e, per il personale addetto ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, quello effettuato oltre le dieci ore giornaliere.
È lavoro notturno quello effettuato dalle 22 alle 6. Per le categorie degli infornatori e sfornatori, carriolanti ai forni e per gli addetti alla lavorazione dei mattoni a mano, le Associazioni provinciali hanno la facoltà di determinare, agli effetti della maggiorazione, l’inizio ed il termine dell’orario notturno, anticipandolo al massimo alle ore 20 e fino alle ore 4.
[...]
Entro i limiti consentiti dalla legge l’operaio non può rifiutarsi di compiere lavoro straordinario, festivo e notturno, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
[...]
Per il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli si fa riferimento alle norme di legge.
[...]

Art. 10. - Lavoro a cottimo.
Tutti i lavoratori dovranno essere retribuiti ad economia o a cottimo.
[...]
Nel caso in cui la valutazione del lavoro richiesto all’operaio sia, il risultato della misurazione dei tempi di lavorazione e sia richiesta una resa di produzione superiore a quella normale ad economia, all’operaio dovrà essere corrisposta una percentuale non inferiore a quella minima di cottimo.
[...]
I reclami riguardanti l’applicazione delle norme del presente articolo saranno presentati dai lavoratori ai capi incaricati dalla Direzione.
Nel caso in cui il reclamo non abbia avuto seguito, o sia sorta controversia individuale o plurima, non risolta direttamente tra le parti, in sede di esperimento facoltativo di conciliazione, tutte tali controversie, come ad esempio quelle relative:
а) alle varie ipotesi di garanzia di conseguimento del guadagno minimo di cottimo;
b) all’assestamento delle tariffe anche in caso di variazione nelle condizioni di esecuzione del lavoro;
c) al conteggio ed alla liquidazione dei cottimi;
d) al passaggio dal lavoro a cottimo a quello ad economia; saranno esaminate in prima istanza nell’ambito aziendale tra la Direzione e la Commissione Interna, anche sulla base degli elementi di computo del guadagno di cottimo che la Direzione avrà messo a disposizione dell’operaio o della Commissione Interna.
Tale tentativo dovrà esaurirsi entro il più breve tempo possibile dalla data di instaurazione della controversia.
Nel caso di mancato accordo la controversia verrà esaminata in seconda istanza dalle organizzazioni sindacali territorialmente competenti.

Art. 11. - Lavori speciali.
In caso di lavori speciali eseguiti in condizioni di disagio quali lo spurgo di canali, pozzi, l’ammantellamento od altri lavori effettuati in soggezione particolare di acqua, sarà corrisposta la percentuale di aumento del 20 per cento sulla retribuzione globale di fatto e sulle tariffe di cottimo.
Per i lavori di cui sopra il datore di lavoro dovrà munire gli operai di idonei mezzi protettivi (stivali di gomma, impermeabili, cappucci, ecc.).

Art. 12. - Condizioni di lavoro per la fabbricazione di mattoni a mano.
In ogni provincia, le Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, assistiti da una rappresentanza delle categorie, si accorderanno per precisare le tariffe, specificando i singoli elementi che le compongono, e le norme relative affinché il lavoro si svolga in quelle migliori condizioni consentite dalle necessità e consuetudini locali, dalle necessità tecniche e dalla tutela degli interessi delle parti, nel rispetto del presente contratto e della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli e di ogni altra legge sociale.

Art. 15. - Riposo settimanale.
Il lavoratore ha diritto, ogni settimana ad un giorno di riposo che cadrà normalmente di domenica, salvo le eccezioni e le deroghe di legge.
Il personale per il quale è ammessa la prestazione di lavoro in giorno domenicale godrà del riposo settimanale in altro giorno prestabilito della settimana che si chiamerà giorno di riposo compensativo.

Art. 20. - Recupero.
È ammesso il recupero a regime normale delle ore perdute per cause di forza maggiore e per le interruzioni all'orario normale di lavoro concordate fra le organizzazioni interessate, purché contenute nel limite massimo di un’ora al giorno e sempreché il recupero si effettui entro le due settimane immediatamente successive alla avvenuta interruzione.

Art. 30. - Pronto soccorso.
Le parti si richiamano alle disposizioni di legge e di regolamento in materia riportate in allegato al presente contratto, che dovranno essere rigorosamente osservate.
In caso di infortunio sul lavoro, anche quando l’infortunio consenta la continuazione dell’attività lavorativa, l’operaio dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto, il quale provvederà a che vengano prestate le cure di pronto soccorso. Quando l’infortunio sul lavoro accade all’operaio comandato fuori dello stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso producendo le dovute testimonianze.
Il materiale sanitario in dotazione alla fornace sarà dato in consegna ad un elemento scelto fra quelli aventi maggiori attitudini che all’occorrenza sarà incaricato di prestare il pronto soccorso.
Al medesimo sarà fornito il testo delle istruzioni per l’uso del materiale sanitario.

Art. 31. - Malattia o infortunio.
[...]
Nel caso in cui avvenga una menomazione fisica in conseguenza dell’infortunio o di malattia, l’azienda potrà assicurare all’operaio un posto adeguato alle sue nuove capacità, corrispondendogli il salario proprio alla sua nuova mansione.

Art. 32. - Trattamento in caso di maternità.
Per il trattamento in caso di maternità si fa riferimento alle norme di legge in vigore.

Art. 35. - Ferie.
Gli operai che abbiano presso l’azienda un anno di anzianità consecutiva hanno diritto annualmente ad un periodo di ferie retribuito con la retribuzione globale di fatto come indicato nell’articolo 12 del concordato interconfederale 27 ottobre 1946 e nella misura di;
а) giorni 12 (ore 96) dal 1° al 5° anno compiuto;
b) giorni 14 (ore 112) dal 6° al 14° anno compiuto;
c) giorni 16 (ore 128) dal 15° al 20° anno computo;
d) giorni 18 (ore 144) oltre il 20° anno compiuto.
[...]
Allo scopo di non incidere sulla produttività delle aziende nel presente delicato momento dell’economia nazionale, resta convenuto perdurando tali condizioni la possibilità di suddividere in due periodi dell’anno il godimento dei giorni di ferie, ovvero di sostituirne il godimento fino a sei giorni, corrispondendo un dodicesimo di retribuzione calcolato nella misura sopra indicata, per ogni giorno di ferie non godute.

Art. 39. - Mense aziendali.
Per le mense si fa riferimento alle situazioni in atto.
[...]

Art. 40. - Alloggi.
Il lavoratore che per motivi di lavoro o di distanza dal luogo di residenza sia costretto a pernottare presso lo stabilimento, avrà a disposizione da parte dell’azienda, oltre ad una camera o camerata con una o più finestre, munita di illuminazione, i seguenti oggetti:
a) un letto o branda;
b) un materasso di lana o di crine o di foglie di granoturco mantenuto in condizioni d’uso;
c) un guanciale.
La fornitura delle coperte sarà esaminata e risolta dalle Associazioni locali.
Durante il periodo invernale, il locale adibito a dormitorio dovrà essere, a spese dell’azienda, convenientemente riscaldato.
Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato i soprascritti locali e suppellettili dei quali sarà responsabile in caso di rottura, deterioramento o smarrimento causati da sua negligenza.

Art. 41. - Spogliatoi, docce, refettori, ecc.
Le aziende porranno a disposizione dei lavoratori: n. 1 spogliatoio per uomini e 1 per donne; n. 1 doccia o lavatoio distinti per uomini e per donne; n. 1 deposito per biciclette e altri mezzi di trasporto n. 1 locale per uso refettorio.

Art. 42. - Commissioni interne.
Per le Commissioni Interne si fa riferimento alle disposizioni dell’accordo interconfederale ed a quelle che potessero essere definite in materia tra le Confederazioni.

Art. 43. - Disciplina sul lavoro.
I lavoratori di qualsiasi grado o categoria sono tenuti alla osservanza delle norme contenute nel presente contratto, nei contratti
integrativi e nei regolamenti interni aziendali secondo le norme di legge e gli accordi interconfederali.
In modo speciale l’operaio deve:
[...]
2) eseguire con diligenza i compiti a lui affidati, assumendone la responsabilità ed attenendosi scrupolosamente alle norme ed istruzioni avute;
3) conservare in buono stato macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesta ed ottenuta l’autorizzazione dai Superiori diretti. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente ai mezzi di lavoro, darà diritto all’azienda di rivalersi sulle sue competenze previa contestazione dell’addebito.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni operaio deve farne richiesta al suo capo.
[...]
L’operaio risponderà, e l’azienda potrà rivalersene sulle sue competenze, delle perdite di materiale a lui affidato e che siano a lui imputabili, sempreché l’operaio sia stato messo in condizioni di custodirlo.
È vietato agli operai:
а) introdurre estranei sotto qualsiasi pretesto senza permesso della Direzione;
b) introdurre bevande alcooliche senza permesso;
c) lordare pareti, scale, refettori gabinetti, ecc.;
d) apportare modifiche ai materiali ed alla lavorazione in genere senza ordine ed autorizzazione della Direzione;
e) manovrare, adoperare, mettere in moto macchine o motori che ad essi non siano stati espressamente affidati.

Art. 44. - Provvedimenti disciplinari.
L’inosservanza da parte dell’operaio delle disposizioni contenute nel presente contratto può dar luogo ai seguenti provvedimenti disciplinari;
а) ammonizione verbale o scritta;
b) multa fino all’importo di 3 ore lavorative;
c) sospensione dal lavoro fino a 3 giorni;
d) licenziamento senza preavviso né indennità.
[...]

Art. 45. - Multe e sospensioni.
L’azienda ha facoltà di applicare la multa nei seguenti casi:
1 ) abbandono di posto di lavoro senza giustificato motivo;
2) mancata esecuzione del lavoro secondo le istruzioni ricevute;
3) ritardato inizio o sospensione del lavoro o anticipo della cessazione;
4) introduzione di bevande alcooliche senza averne preventiva autorizzazione;
5) stato di ubriachezza sul lavoro;
6) offese ai compagni di lavoro;
7) in qualunque altro caso di trasgressione o inosservanza del presente contratto collettivo o di infrazioni che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene e alla sicurezza dello stabilimento.
In caso di mancanza di maggiore gravità o di recidiva la Direzione potrà infliggere la sospensione.

Art. 46. - Licenziamento per mancanze.
L’azienda potrà procedere al licenziamento dell’operaio senza preavviso né indennità di licenziamento nei seguenti casi:
[...]
b) insubordinazione verso i superiori;
[...]
d) rissa nell’interno dello stabilimento, furti, frodi e danneggiamento volontario;
e) recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni nell’anno precedente;
f) fatti colposi che possano compromettere la stabilità e la sicurezza dello stabilimento e la incolumità del personale e del pubblico;
[...]
h) abbandono ingiustificato del posto da parte degli addetti alla portineria, alla vigilanza ed ai magazzini.

Art. 51. - Accordi integrativi provinciali.
Le Associazioni Territoriali si incontreranno entro due mesi dalla entrata in vigore del presente contratto per accordarsi sulle questioni espressamente ad esse demandate dai vari articoli del contratto e cioè articoli 6, 7, 9, 12, 21.
In quelle provincie per le quali i contratti integrativi del precedente contratto nazionale prevedevano particolari norme di carattere locale, le Associazioni Provinciali si incontreranno per esaminare anche quelle particolari norme contenute nei contratti integrativi del precedente contratto nazionale.

Art. 52. - Accordi interconfederali.
Gli accordi interconfederali anche se non esplicitamente richiamati, si considerano parte integrante del presente contratto.

Art. 53. - Reclami e controversie.
Tutti i reclami di carattere plurimo e individuale dovranno seguire le consuetudinarie norme disciplinari dell’azienda e saranno risoluti con trattative fra gli operai interessati ed i loro rappresentanti e l’Azienda.
Qualora nell’applicazione del presente contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia individuale o collettiva, questa dovrà, prima dell’azione giudiziaria, essere sottoposta all’esame delle Organizzazioni stipulanti per esperire l’amichevole componimento.
In considerazione delle particolari caratteristiche dell’industria dei Laterizi e della possibilità che al termine della stagione di produzione l’organizzazione della fornace venga a smobilitarsi completamente, qualsiasi reclamo sul salario, qualunque richiesta inerente al rapporto di lavoro debbono essere presentati dal lavoratore entro 6 (sei) mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore stesso.