Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale perii Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
DIVISIONE XVIII - Normativa tecnica


IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
Vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006. relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17. di attuazione della direttiva 2006/42/CE:
Visto in particolare l’articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 17/2010 secondo cui, “qualora la Commissione europea, secondo le procedure di cui all’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2006/42/CE, adotta misure che richiedono agli Stati Membri di vietare o limitare l'immissione sul mercato di macchine di cui al comma 1 o di assoggettare tali macchine a particolari condizioni, il Ministero dello sviluppo economico provvede sulla base delle indicazioni fomite dalla Commissione europea”;
Vista la Decisione della Commissione del 19 gennaio 2012, notificata con il numero C(2011) 9772 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 18/5 del 21 gennaio 2012, che prescrive agli Stati membri di vietare l'immissione sul mercato di accessori di taglio del tipo a flagelli per decespugliatori portatili;
Considerato che la predetta decisione è motivata dalla circostanza anche in relazione alla constatazione che “l’uso di accessori di taglio del tipo a flagelli con parti metalliche collegate fa insorgere rischi residui significativamente più elevati di rottura durante il funzionamento e di proiezione di oggetti” si è ritenuto che allo stato dell’arte “gli accessori di taglio del tipo a flagelli per decespugliatori portatili non possono essere considerati ottemperare alle prescrizioni di cui ai punti 1.3.2 e 1.3.3 dell’allegato I della direttiva 2006/42/CE” e che “tale non conformità provoca un rischio significativo di incidenti mortali o gravi per gli utilizzatori e le altre persone”;
Tenuto conto che nelle premesse della predetta decisione si dà atto che consultazioni con la principale associazione di categoria dei destinatari della decisione, ai fini della valutazione di impatto del provvedimento, si sono svolte a livello europeo con esito positivo già nel novembre 2010 e che “al fine di prevenire ulteriori incidenti occorre ridurre al minimo il tempo necessario per l’applicazione delle misure” conseguenti;
Considerato che l'articolo 2 della predetta Decisione C(2011) 9772 prevede che gli Stati membri “adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla decisione entro il 30 aprile 2012". “pubblicano tali misure e ne informano la Commissione”;

DECRETA: 
Art. 1

1. È vietata l'immissione sul mercato di accessori di taglio del tipo a flagelli costituiti da diverse parti metalliche collegate e destinati ad essere montati su decespugliatori portatili.
2. Ai fini dei controlli, dei provvedimenti specifici relativi a singoli prodotti rientranti nella categoria degli accessori di cui al comma 1, degli oneri relativi al ritiro dal mercato e delle sanzioni relativamente alle violazioni del divieto di cui al comma 1, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, e, in particolare, l'articolo 6 e l'articolo 15, comma 1.
3. Del presente provvedimento di divieto è data comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche ai fini del coordinamento con questo Ministero nello svolgimento delle relative funzioni congiunte di autorità di sorveglianza del mercato, nonché all'Agenzia delle dogane, ai fini dell’esecuzione dei controlli relativi alla conformità delle merci dichiarate per l'importazione e delle conseguenti informazioni in merito da fornire alle predette autorità di sorveglianza per lo svolgimento delle azioni di competenza.
Il presente decreto sarà pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico e ne sarà data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e alla Commissione europea.

Roma, 26 aprile 2012.

Il Direttore Generale
Gianfrancesco Vecchio


Fonte: lavoro.gov.it