Categoria: 1937
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Tipologia: CCNL
Data firma: 9 maggio 1937
Validità: 31.10.1937 - 31.10.1940
Parti: Federazione Nazionale Fascista degli Esercenti le Industrie Estrattive e Federazione Nazionale Fascista Lavoratori delle Industrie Estrattive
Settori: Chimici, Industria mineraria
Fonte: G.U. 29 ottobre 1937, n. 252, p. II

Sommario:

Premesse
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Assunzione delle donne e dei fanciulli.
Art. 3. - Documenti.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Contratto di lavoro e libretto paga.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 7. - Turni di lavoro.
Art. 8. - Sospensione ed interruzione di lavoro.
Art. 9. - Recupero.
Art. 10. - Riduzione di lavoro.
Art. 11. - Giorni festivi.
Art. 12. - Assenze.
Art. 13. - Igiene sul lavoro.
Art. 14. - Malattia.
Art. 15. - Gravidanza e puerperio.
Art. 16. - Infortuni sul lavoro.
Art. 17. - Ferie.
Art. 18. - Conteggio paga.
Art. 19. - Cottimo.
I) Lavoro a cottimo
II) Guadagni di cottimo
Art. 20. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 21. - Lavori speciali.
Art. 22. - Utensili.
Art. 23. - Esplosivi e carburo.
Art. 24. - Indumenti.
Art. 25. - Alloggi e locali delle maestranze.
Art. 26. - Trasferte.
Art. 27. - Passaggio di mansioni.
Art. 28. - Anzianità.
Art. 29. - Deposito cauzionale.
Art. 30. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 31. - Indennità di licenziamento e in caso di morte.
Art. 32. - Certificato di lavoro.
Art. 33. - Chiamata e richiamo alle Armi e nella M.V.S.N.
Art. 34. - Gerarchia.
Art. 35. - Permessi di entrata e di uscita.
Art. 36. - Movimenti irregolari di schede o di medaglie.
Art. 37. - Visite d’inventario e visite personali.
Art. 38. - Divieti.
Art. 39. - Punizioni.
Art. 40. - Multe e sospensioni.
Art. 41. - Licenziamento per mancanze.
Art. 42. - Trapasso di azienda.
Art. 43. - Reclami e controversie.
Art. 44. - Cassa Mutua malattia.
Art. 45. - Decorrenza e durata del contratto.
Allegato A.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per l’industria mineraria, 9 maggio 1937

In Roma, addì 9 maggio 1937-XV, tra la Federazione Nazionale Fascista degli Esercenti le Industrie Estrattive [...] e la Federazione Nazionale Fascista Lavoratori delle Industrie Estrattive [...], si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro da valere per le ditte esercenti l’industria mineraria in tutto il territorio del Regno e per tutti gli operai dipendenti.

Premesse
1) Il presente contratto collettivo di lavoro si applica a tutte le aziende esercenti miniere, cave, torbiere e saline nel Regno e ai loro dipendenti, escluse le cave, le segherie, i laboratori ecc. di materiali da costruzione (marmi, graniti, pietre da taglio e in rottami, pietrisco, ghiaia e sabbia).
2) Ai fini del presente contratto il termine miniera è adoperato anche per le cave, torbiere e saline e si intende comprensivo, oltre che del sottosuolo e dei piazzali, degli impianti annessi per il trasporto e il trattamento dei minerali.
3) Il presente contratto nazionale di lavoro, che si sostituisce a tutte le vigenti pattuizioni, sarà integrato da accordi da stipularsi entro quattro mesi dalla pubblicazione del contratto stesso sul Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni per quanto riguarda:
a) le categorie operaie, le paghe ad economia e la percentuale di maggiorazione per il lavoro retribuito a cottimo;
b) la percentuale per il lavoro straordinario, per il lavoro festivo e per il lavoro notturno;
c) la misura e la decorrenza dell’anzianità agli effetti della indennità di licenziamento, nei casi in cui ai termini dell’articolo 31 sia necessario addivenire a tale indicazione;
d) l’indicazione delle due festività che devono essere aggiunte ai giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato a tutti gli effetti civili e dell’eventuale sostituzione di qualche giorno festivo con altre feste consuetudinarie locali;
e) l’indicazione delle quattro festività nelle quali, oltre al 21 aprile ed al 28 ottobre, sarà corrisposto un aumento agli operai lavoranti in turni avvicendati, e la misura dell’aumento stesso;
f) le percentuali d’aumento sulle paghe ad economia o sulle tariffe di cottimo nei casi di lavori all’interno compiuti in condizioni di particolare disagio;
g) gli emolumenti da corrispondersi in caso di trasferta.
4) I minimi di paga ad economia e la percentuale di maggiorazione per il lavoro a cottimo previsti dai contratti di lavoro e accordi salariali in atto alla data di stipulazione del presente contratto saranno riportati negli accordi integrativi provinciali.
5) Nell’intento di addivenire, in quanto possibile, ad una uniforme classificazione degli operai addetti alle miniere metallifere e di combustibili fossili, saranno iniziate trattative tenendo presente la seguente elencazione da adottarsi entro quattro mesi dalla pubblicazione del presente contratto sul Bollettino Ufficiali del Ministero delle Corporazioni, con i completamenti e gli adattamenti che risulteranno necessari per le vigenti consuetudini nell’organizzazione del lavoro nonché per quanto riguarda la denominazione delle categorie dei hi voratori.
а) Interno - Aiuti sorveglianti o capi sciolta - Capi compagnia Carichini - Stradini - Tubisti, pompisti e conduttori verricelli - Muratori - Perforatori - Armatori e imboscatori - Minatori - Minatori a mazzetta - Manovali - Manovali di coltivazione - Ripienisti - Ricevitori - Cavallanti - Aiuti di categoria - Vagonisti - Conduttori di macchine ai pozzi di estrazione.
b) Esterno - Capi compagnia - Minatori - Stradini e tubisti.
c) Laverie e trattamenti diversi - Capi squadra - Conduttori di apparecchi diversi e ingrassatori - Calcinatori.
d) Officine meccaniche ed elettriche - Sotto capi - Operai specializzati - Operai qualificati - Operai comuni - Aiutanti.
e) Ferrovia - Macchinisti - Fuochisti - Frenatori - Capi squadra e capi treno.
f) Servizi vari - Autisti vetture - Autisti autocarri - Carrettieri e stallieri - Conduttori di macchine (compressori, piccole locomotive, e motrici) - Fuochisti patentati di caldaie a vapore – Muratori Guardiani - Infermieri - Fattorini.
g) Manovali all’esterno, (cernitori di piazzale, laverie e trattamento, officine meccaniche ed elettriche, ferrovie e servizi vari).
h) Ragazzi da oltre i 16 ai 18 anni - Ragazzi da oltre i 14 ai 10 anni - Donne fino ai 18 anni - Donne oltre i 18 anni.
L’adozione dell’accennata classificazione dei lavoratori non dovrà portare aggravio alle aziende o danno ai lavoratori.
6) Le aziende adotteranno, entro il 21 aprile 1938 una busta paga di tipo simile a quello riprodotto nell’allegato.
7) Quando nei contratti collettivi di lavoro o negli accordi salariali in atto alla data di entrata in vigore del presente contratto manchi l’indicazione della maggiorazione di cottimo, tale maggiorazione sarà fissata, tenendo presente che da tale determinazione nonché da quella della paga ad economia, ove siano vigenti soltanto le tariffe di cottimo pieno, non dovrà derivare aggravio alle aziende o danno ai lavoratori.

Art. 2. - Assunzione delle donne e dei fanciulli.
Per l’assunzione al lavoro e per il lavoro delle donne e dei fanciulli le parti si richiamano alle norme di legge sul lavoro per tali categorie di operai.
La mano d’opera femminile sarà sostituita con quella maschile nelle seguenti lavorazioni;
a) trasporto a spalla e sollevamento di pesi che abbiano carattere continuativo;
b) spingitura di carrelli «decauville»;
c) spingitura di carrelli di teleferiche;
d) trasporto a mezzo di carriole.

Art. 6. - Orario di lavoro.
La durata normale del lavoro è di 40 ore settimanali, calcolate ai sensi di legge, per le attività non continuative e di 42 ore settimanali, pure calcolate ai sensi di legge per le attività che si svolgono in modo continuativo, ripartite in non più di 8 ore giornaliere.
Restano ferme le eccezioni e deroghe previste dalle disposizioni legislative sulla limitazione dell’orario di lavoro e stilla istituzione del Sabato fascista, nonché dalle disposizioni di cui ai contratti collettivi interconfederali 23 giugno 1935 sulla settimana lavorativa di 40 ore, pubblicato nel Boll. Uff. del Ministero delle Corporazioni, Fasc. 125 del 15 novembre 1935-XIV e 15 luglio 1935 sulle eccezioni all’applicazione del Sabato Fascista, pubblicato nel Boll. Uff. del Ministero delle Corporazioni, Fasc. 120 del 22 luglio 1935-XIII, ed al relativo contratto collettivo interfederale 22 luglio 1935, che si riporta in allegato.
La durata del lavoro è da calcolarsi su di un periodo di quattro settimane per le attività o lavorazioni a processo tecnico continuo elencate nella tabella I del Decreto Ministeriale 22 giugno 1935, n. 161, e su di un periodo di sei settimane per gli operai addetti alle lavorazioni interne e servizi ad esse strettamente collegati quando è indispensabile mantenere una attività di 48 ore settimanali.

Art. 7. - Turni di lavoro.
La ditta potrà stabilire nelle 24 ore due o più turni di lavoro il cui orario sarà comunicato all’organizzazione provinciale dei lavoratori per il tramite della corrispondente organizzazione industriale.
Gli operai dovranno prestare l’opera loro nel turno per ciascuno di essi stabilito.
Gli operai dovranno essere avvicendati nei turni ad evitare che gli stessi lavoratori siano addetti permanentemente ai turni di notte.

Art. 9. - Recupero.
È ammesso il recupero a regime normale delle ore perdute a causa di forza maggiore o per le interruzioni di lavoro concordate fra le organizzazioni sindacali interessate, purché esso sia contenuto nel limite di un’ora al giorno ai sensi dell’art. 5 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955, e si effettui entro le due settimane immediatamente successive all’avvenuta Interruzione.

Art. 13. - Igiene sul lavoro.
Dovranno, naturalmente, essere osservati con scrupolosità il regolamento generale ed i regolamenti speciali sull’igiene del lavoro, nonché tutte le disposizioni di legge e le prescrizioni prefettizie circa la salubrità delle miniere.

Art. 15. - Gravidanza e puerperio.
Il trattamento dell’operaia in istato di gravidanza o di puerperio è regolato dalla legge.
L’operaia in istato di puerperio, dopo il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro successivo al parto, ha diritto di assentarsi dal lavoro per un ulteriore periodo di tre mesi, durante il quale le sarà conservato il posto senza interruzione dell’anzianità. Ove alla fine dei tre mesi predetti l'operaia non riprenda servizio, la Ditta potrà procedere al suo licenziamento corrispondendole però la indennità di licenziamento e ogni altra sua spettanza.

Art. 16. - Infortuni sul lavoro.
In caso di infortunio sul lavoro, anche leggero, l’operaio dovrà immediatamente avvertire il proprio capo, il quale lo invierà alla infermeria della miniera per stendere la denuncia a termine di legge, se del caso.
Gli operai infortunati avranno diritto alla corresponsione della paga dell’intera giornata in corso.
Quando l’infortunio accade all’operaio sul lavoro comandato fuori miniera, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
Dovranno, naturalmente essere osservate tutte le norme della legge per gli infortuni e relativo regolamento. Le aziende cercheranno di seguire le segnalazioni dell’Ente Nazionale di Propaganda per la Prevenzione degli infortuni.
In caso di infortunio mortale, ove la direzione non ritenga necessaria la continuazione del lavoro sul posto o la presenza degli operai per la sicurezza degli altri lavoratori o del macchinario, gli operai del cantiere in cui l’infortunio è avvenuto potranno abbandonare il lavoro: in tal caso avranno diritto soltanto alla retribuzione per le ore passate sul posto di lavoro.
Ove gli operai siano trattenuti per prestare la loro opera di assistenza o soccorso, saranno retribuiti per tutto il tempo trascorso a tale fine in miniera.
In conformità delle consuetudini che siano vigenti, gli operai degli altri cantieri della miniera in cui si è verificato l’infortunio mortale, potranno abbandonare il lavoro, eccetto che ciò sia pregiudizievole alla sicurezza del lavoro stesso, senza però diritto ad alcun compensi all’infuori delle ore lavorate.

Art. 17. - Ferie.
Per la concessione delle ferie si osserveranno le seguenti disposizioni:
а) all’operaio che abbia un’anzianità di almeno dodici mesi consecutivi presso la ditta in cui è occupato saranno concessi ogni anno sei giorni (48 ore) di ferie, retribuiti a paga base.
[...]

Art. 19. - Cottimo.
II) Guadagni di cottimo:

[...]
i) È proibito all’operaio cottimista di avere alla propria dipendenza altri operai da lui direttamente pagati dovendosi intendere la dipendenza di un operaio da un altro unicamente esistente agli effetti tecnici e disciplinari.


Art. 20. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Nessun operaio può rifiutarsi a compiere nei casi e nei limiti consentiti dalla legge, a richiesta della direzione, il lavoro straordinario, il lavoro notturno e il lavoro festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
È retribuito come lavoro straordinario, sia quello eseguito oltre le 48 ore settimanali, sia quello eseguito oltre le 8 ore giornaliere, eventualmente prolungate ai sensi e nei limiti previsti dalle disposizioni legislative e dagli accordi intersindacali.
[...]
Saranno considerate diurne le ore dalle 6 alle 22 incluse.
[...]

Art. 21. - Lavori speciali.
Nei casi di lavori all’interno eseguiti in condizioni di particolare disagio quali presenza di gas tossici, forte calore, soggezione d’acqua ecc. saranno corrisposte progressive percentuali d’aumento sulla paga ad economia o sulle tariffe di cottimo, da determinarsi negli accordi integrativi.

Art. 22. - Utensili.
Tutti gli utensili compresa la lampada di sicurezza (esclusa la lampada comune, là dove esiste la consuetudine) nonché le relative manutenzioni e tutti i materiali e quant’altro occorra all’operaio nell’esecuzione delle proprie mansioni, saranno forniti dall’Azienda a sue spese.
L’operaio è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna; egli però deve essere posto in grado di bene conservare quanto gli stato consegnato.
L’operaio è tenuto alla maggiore diligenza nell’uso degli utensili e del materiale, e risponderà dei danni, a lui imputabili, ai sensi dell’art. 39.

Art. 23. - Esplosivi e carburo.
Il carburo, gli esplosivi, te capsule e le miccie dovranno essere forniti, a loro carico, dalle aziende.
Qualora l’operaio venga interessato al consumo dell’esplosivo, la direzione dovrà comunicare all’operaio i «consumi normali» per qualità di materiale escavato così che, se in caso di consumo superiore al normale potrà essere applicata una detrazione sul guadagno in ragione della quantità di esplosivo consumato oltre la quantità normale. in caso invece di consumo inferiore all’operaio sarà corrisposto un premio in ragione appunto della quantità minore di esplosivo consumato.
In caso di controversia si seguirà la procedura di cui alla lettera f) del n. 2 dell’art. 19. 

Art. 24. - Indumenti.
Agli operai, sia dell’interno che dell’esterno, adibiti al lavoro con soggezione d’acqua, l’Azienda tornirà gratuitamente adatti indumenti impermeabili.
L’operaio dovrà conservare con cura gl’indumenti consegnatigli e restituirli a fine giornata.

Art. 25. - Alloggi e locali delle maestranze.
Restano ferme le condizioni attualmente praticate per gli alloggi oggi esistenti.
Per quanto riguarda il numero degli ambienti da assegnare, le aziende terranno conto del numero delle persone a carico degli operai e della disponibilità degli alloggi esistenti.
I locali dovranno rispondere, naturalmente, alle norme di igiene previste dalla legge.
[...]
Le aziende provvederanno nell’interesse degli operai, ove sia necessario, ad adibire appositi locali ad uso di refettorio e deposito degli indumenti e cureranno altresì di istituire dispense, cucine, approvvigionamenti viveri, ecc.

Art. 34. - Gerarchia.
Gli operai, tanto nei rapporti di lavoro quanto in ogni altra circostanza ad esso attinente, dipendono dai rispettivi capi secondo l’ordine gerarchico.
Essi devono conservare rapporti di deferenza e di subordinazione verso i superiori, di urbanità e di cameratismo verso i colleghi e dipendenti.
I capi impronteranno a sensi di urbanità e di cameratismo i rapporti con i loro dipendenti.

Art. 35. - Permessi di entrata e di uscita.
Durante il lavoro nessun operaio potrà allontanarsi dal proprio posto di lavoro senza giustificato motivo, e non potrà lasciare la miniera se non debitamente autorizzato.
Gli operai licenziati o sospesi non potranno entrare in miniera.
Salvo speciale permesso del proprio capo, non è consentito all’operaio sia di entrare, sia di trattenersi in miniera in ore fuori del suo turno.
Il permesso di uscita deve essere chiesto dall’operaio al suo capo immediato nella prima ora di lavoro, salvo casi eccezionali.

Art. 38. - Divieti.
[...]
È proibito fumare ed introdurre nei cantieri cibi e bevande diverse da quella In cui è occupato, salvo nei casi di sospensione del lavoro.

Art. 39. - Punizioni.
Qualsiasi infrazione al presente contratto collettivo potrà essere punita a seconda della gravità della mancanza.
Le punizioni da applicarsi a giudizio della direzione possono essere le seguenti:
1) multa (al massimo 3 ore di paga oraria ad economia);
2) sospensione dal lavoro (al massimo per tre giorni);
3) licenziamento ai sensi dell’art. 41.
[...]

Art. 40. - Multe e sospensioni.
Nei casi qui sotto specificati, la Direzione potrà infliggere la multa all’operaio:
а) che abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che non eseguisca il proprio lavoro secondo le istruzioni ricevute;
c) che, anche per disattenzione, rechi guasti al materiale o non avverta subito il suo capo diretto degli evidenti guasti agli apparecchi o di evidenti irregolarità nel funzionamento degli apparecchi stessi;
d) che fumi o introduca bevande alcooliche senza il permesso della Direzione;
e) che si presenti al lavoro in istato di ubriachezza;
f) che sia trovato addormentato;
[...]
h) che ritardi nell’inizio del lavoro, o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
i) che in qualunque altro modo trasgredisca l’osservanza del presente contratto collettivo, o che commetta mancanze che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza della miniera.
In caso di maggiore gravità o di recidiva, la Direzione potrà infliggere la sospensione.

Art. 41. - Licenziamento per mancanze.
Saranno licenziati dalla Direzione, con immediata cessazione del lavoro e della paga e senza indennità, gli operai colpevoli di:
а) insubordinazione ai superiori;
b) furto, danneggiamento volontario al materiale della miniera o al materiale di lavorazione;
c) rissa nella miniera;
[...]
e) costruzione entro la miniera di oggetti per proprio uso o per conto di terzi. Per questo motivo, se del caso, l’operaio dovrà risarcire la ditta del danno arrecato;
f) omissione, negligenza o trasgressione implicante colpa grave nel disbrigo delle proprie mansioni lavorative;
g) trasgressione al divieto di fumare nelle miniere di zolfo e di petrolio o dove comunque vi siano gas o polveri infiammabili oppure nelle immediate vicinanze di polveriere o riservette;
h) recidiva in qualunque delle colpe contemplate dall’art. 40 quando sia già intervenuta la sospensione nei dodici mesi precedenti, e sempre quando da tale recidiva derivi grave nocumento alla disciplina, all’igiene, alla morale o alla sicurezza della miniera.

Art. 43. - Reclami e controversie.
Tutti i reclami di puro carattere individuale dovranno seguire le consuetudinarie norme disciplinari dell’azienda e saranno risoluti con trattative dirette fra gli operai interessati ed i loro superiori. Qualora nell’applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà prima dell’azione giudiziaria, essere sottoposta all’esame delle competenti associazioni sindacali degli industriali e degli operai per sperimentare il tentativo di conciliazione delle parti.
A tal fine l’associazione che riceverà la denuncia della controversia a termini dell’art. 5 R.D. 21 maggio 1934 n. 1073 dovrà darne immediatamente comunicazione all’altra associazione contraente.
Nel caso che in tale sede non si raggiunga l’accordo entro 15 giorni dalla data di spedizione della denuncia, l’interessato avrà la facoltà di adire l’autorità giudiziaria.
Le controversie collettive per l’applicazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti associazioni, e, in caso di mancato accordo, prima dell’azione giudiziaria dinanzi alla Magistratura del Lavoro, saranno sottoposte al Collegio di Conciliazione della Corporazione delle industrie estrattive ai sensi dell’art. 13 della legge 5 febbraio 1934 n. 163.

Allegato A.
L’anno 1935-XIII, il giorno 22 luglio in Roma, fra la Federazione Nazionale Fascista Lavoratori delle Industrie Estrattive [...] e la Federazione Nazionale Fascista degli Esercenti le Industrie Estrattive [...], in applicazione del disposto del primo comma dell’art. 3 e del secondo comma dell’art. 7 del R.D.L. 20 giugno 1935 n. 1010, e a integrazione del contratto collettivo per l’attuazione del Sabato Fascista nelle aziende industriali stipulato il 15 luglio 1935-XIII fra la Confederazione Fascista dei Lavoratori dell’industria e la Confederazione Fascista degli Industriali, pubblicato nel Boll. Uff. del Ministero delle Corporazioni in data 22 luglio 1935, Fasc. 120, è stato stipulato il presente contratto con il quale le parti riconoscono la necessità di escludere dall’effettuazione del Sabato Fascista il personale in appresso elencato - con riserva di estendere l’esclusione a quel casi per i quali l’esclusione stessa si dimostrerà necessaria nel corso dell’applicazione, sempre, s’intende, secondo i criteri e nei limiti fissati dal menzionato contratto collettivo 15 luglio 1935-XIII:
a) personale le cui mansioni sono connesse in modo, con quelle indicate nelle tabelle sul riposo settimanale per turno approvate con Decreto Ministeriale 22 giugno 1935-XIII, che la loro sospensione nel pomeriggio del sabato pregiudicherebbe il normale svolgimento del lavoro, come ad es.: personale che svolge mansioni necessarie ad assicurare il lavoro e l’incolumità degli operai al lavoro; addetto al carico, scarico e fusione dei forni; addetto al movimento delle acque nelle saline; alla manutenzione e funzionamento delle opere e degli impianti idraulici, termici o elettrici per forza motrice, illuminazione e riscaldamento; al servizio delle riparazioni urgenti e delle riparazioni straordinarie; al carico, marcatura, scarico, trasporto e distribuzione del materiale e delle merci, nonché al trasporto del personale; a mansioni che si svolgono in connessione con gli orari di lavoro a turno; ecc.;
b) personale addetto alla vigilanza e custodia delle aziende e degli impianti; alla pulizia, manutenzione e riparazione degli impianti, in quanto dette operazioni non possano compiersi negli altri giorni o di domenica; o sono a carattere continuativo, come quelle del personale addetto all’armamento in legname o in ferro delle gallerie ed eventualmente a lavori di muratura, in ispecie nelle miniere e cave a terreno spingente o franoso;
c) al personale addetto, nell’industria mineraria, ai lavori di escavazione a mezzo di pale a vapore e ai lavori esterni, per tre mesi
all’anno; alle miniere e cave di alta montagna (oltre i 1.000 metri) per 6 mesi all’anno (maggio-ottobre); alla raccolta e compressione dell’acido carbonico sorgente dal suolo, per tre mesi all’anno; alle saline per 4 mesi all’anno; all’«impanottamento» degli sterri nelle miniere di zolfo, per 6 mesi all’anno (maggio-ottobre).
Il presente contratto avrà decorrenza dal 22 luglio 1935-XIII e resterà in vigore fino al 21 luglio 1936-XIV, intendendosi rinnovato per un anno e così di seguito qualora non disdetto da una delle parti stipulanti tre mesi prima della scadenza.