MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Decreto 26 aprile 2012

Modifica dell'art. 3, comma 3, del decreto 13 marzo 2009, recante programmi di sviluppo sperimentale riguardanti innovazioni di prodotto e/o di processo volte a sostituire e/o eliminare le sostanze chimiche «estremamente preoccupanti», di cui all'articolo 57 del regolamento CE 1907/2006 (Reach).
G.U. 14 maggio 2012, n. 111

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 14, primo comma della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che istituisce presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera e), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;
Vista la direttiva 16 gennaio 2001 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, contenente direttive per la concessione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;
Vista la circolare 26 ottobre 2001, n. 1035030 del Ministero delle attività produttive, che individua i soggetti gestori per l'istruttoria connessa alle agevolazioni di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46;
Visto il decreto 10 luglio 2008 del Ministro dello sviluppo economico relativo all'adeguamento della direttiva 16 gennaio 2001 alla nuova disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;
Visto il decreto 16 gennaio 2009 del Ministro dello sviluppo economico che, tenuto conto delle risorse disponibili, stabilisce per l'anno 2009 gli interventi da realizzare, ai sensi dall'art. 2 comma 3 del decreto 10 luglio 2008;
Visto il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE ed in particolare il considerando n. 74 e l'articolo 57;
Visto il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;
Visto il D.M. del 13/03/2009 relativo ad «Interventi per la sostituzione delle sostanze chimiche definite dalla UE estremamente preoccupanti per la salute e l'ambiente rispondenti ai criteri di cui all'art. 57 del regolamento CE 1907/2006 (REACH), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 aprile 2009, a valere sulla legge n. 46/82;
Considerato che il decreto destina per i programmi ricadenti nella tipologia dell'art. 3, comma 3 una quota non superiore al 20% delle risorse complessivamente disponibili con la finalità di agevolare in maniera prioritaria i programmi che sostituiscono e/o eliminano le sostanze ritenute «estremamente preoccupanti» come recita appunto il comma 1, art. 3, rispetto a quelli che prevedono la parziale eliminazione nei processi e/o nei prodotti delle predette sostanze e che per un ottimale utilizzo delle risorse è opportuno eliminare la limitazione predetta;

Decreta:

Art. 1

1. È abrogato l'ultimo capoverso del comma 3 dell'art. 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13 marzo 2009 e precisamente le seguenti parole: «All'agevolazione dei programmi di cui al presente comma è destinata una quota non superiore al 20% delle risorse complessivamente disponibili».
2. Resta confermato tutto quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13 marzo 2009 non modificato dal presente decreto.
3. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 26 aprile 2012

Il Ministro: Passera