Tipologia: CCNL
Data firma: 27 febbraio 1929
Validità: 27.02.1929 - 26.02.1934
Parti: Associazione Nazionale Fascista degli Editori di Giornali e Federazione Nazionale dei Sindacati Fascisti della Industria della Stampa
Settori: Poligrafici e spettacolo, Tipografie quotidiani
Fonte: G.U. 19 giugno 1929, n. 142, p. II

Sommario:

Art. 1. - Applicazione del contratto.
Art. 2. - Validità e durata.
Assunzione
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6. - Periodo di prova.
Gerarchia e disciplina.
Art. 7.

Art. 8.
Art. 9.
Art. 10. - Assenze.
Art. 11. - Durata e orario di lavoro.
Art. 12. - Paghe.
Art. 13. - Sospensione del lavoro.
Art. 14. - Lavoro straordinario.
Art. 15. - Categorie e sottocategorie.
Art. 16. - Chiamata, richiamo alle armi e malattia.
Art. 17. - Trapasso di azienda.
Art. 18. - Ferie.
Art. 19. - Licenziamento e dimissioni.
Art. 20. - Indennità di licenziamento e in caso di morte.
Art. 21. - Cassa malattia.
Art. 22. - Riposo e giorni festivi.
Art. 23. - Reclami e controversie.
Art. 24. - Proti e correttori.
Disposizioni transitorie.
Art. 25.
Art. 26.
Art. 27.
Art. 28.
Art. 29.
Allegato per gli speditori ed ausiliari con riferimento all’art. 1 del contratto

Contratto nazionale di lavoro per gli operai addetti alle tipografie dei giornali quotidiani, 27 febbraio 1929

Addì 27 febbraio 1929 (anno VII), in Roma, tra l’Associazione Nazionale Fascista degli Editori di Giornali [...] e la Federazione Nazionale dei Sindacati Fascisti della Industria della Stampa [...], si è stipulato il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro, da valere per gli operai addetti alle tipografie dei giornali quotidiani.

Art. 1. - Applicazione del contratto.
Il presente contratto nazionale ha valore per gli operai nelle categorie sottoindicate addetti alle tipografie dei giornali quotidiani, rappresentati legalmente dall’Associazione Nazionale Fascista Editori Giornali, intendendosi pei- detti giornali quelli che si stampano almeno sei giorni alla settimana: impaginatori, compositori a. mano, compositori addetti alla pubblicità, compositori a macchina, stampatori. galvanotipisti, stereotipisti e fotoincisori. Si applica altresì, colle norme stabilite in allegato al presente contratto, agli speditori e agli ausiliari che siano assunti dall’Amministrazione per prestare normalmente la loro opera per un orario superiore alle ore cinque.
Le aziende editrici di giornali periodici rappresentate legalmente dalla suddetta Associazione, applicheranno nei confronti delle maestranze addette alla stampa dei periodici quei contratti che in altra sede saranno stipulati dalle organizzazioni competenti.

Assunzione
Art. 4.

Per l’assunzione delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge. Inoltre i ragazzi inferiori alla età di 18 anni e le donne non potranno essere assunti in qualità di linotipisti, compositori a mano, stereotipisti e stampatori.

Gerarchia e disciplina.
Art. 7.

Tutti gli operai, senza eccezione, nei rapporti attinenti al servizio dipendono dai rispettivi capi secondo l’ordine gerarchico.
Ciascuno deve mantenere i rapporti di subordinazione e di deferenza verso i superiori, anche non diretti, di urbanità verso i colleghi ed i dipendenti.

Art. 8.
Gli operai di qualsiasi grado e categoria, sono tenuti, oltre all’osservanza del presente contratto, in particolar modo, ad eseguire con la massima diligenza i compiti a ciascuno affidati, assumendone la responsabilità ed attenendosi scrupolosamente alle disposizioni ricevute.
Qualsiasi infrazione alla disciplina atta a turbare l’andamento normale dell’azienda sarà punita:
a) colla multa;
b) con la sospensione dal lavoro sino al massimo di due giorni;
c) con il licenziamento in tronco.
Le singole multe non potranno mai superare quattro ore di paga.
La Direzione amministrativa, a seconda della gravità della mancanza, potrà infliggere la multa o la sospensione al dipendente:
a) che abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute;
c) che per disattenzione guasti il materiale od incorra in frequenti e gravi errori tipografici;
d) che introduca nello stabilimento bevande alcooliche, oppure che fumi senza permesso della Direzione amministrativa;
e) che si presenti al lavoro in istato di ubriachezza;
f) che ritardi l’inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
g) che in qualunque altro modo trasgredisca all’osservanza del regolamento.
Potranno essere licenziati in tronco, con immediata cessazione dal lavoro e dalla paga e senza indennità, i colpevoli di:
a) insubordinazione;
b) furti e danneggiamenti volontari al materiale;
c) risse nello stabilimento;
[...]
f) recidiva di qualunque delle colpe già punite con multa o con sospensione, quando già sia intervenuta la sospensione nei sin mesi precedenti;
[...]
h) grave mancanza che porti serio pregiudizio alla disciplina, alla morale od alla sicurezza dell’Azienda.

Art. 11. - Durata e orario di lavoro.
La durata normale del lavoro potrà oscillare per il lavoro diurno da 6 a 8 ore (per i compositori a macchina da 6 a 7 ½) e per il lavoro promiscuo da 6 a 7 ore.
La durata normale del lavoro notturno è di 6 ore, fatta eccezione per le località, aziende e categorie, per le quali vige una durata inferiore. che rimarrà immutata, rimanendo immutato il salario.
La durata normale del lavoro nei limiti suddetti sarà fissata dalla Direzione amministrativa con carattere di continuità, per ciascuna categoria di operai, in armonia con le esigenze tecniche.
L’orario notturno è continuativo, salvo particolari eccezioni, che potranno essere concordate tra le associazioni sindacali competenti.
Le parti fisseranno provincialmente e regionalmente l’ora limite di inizio e di fine del lavoro diurno, promiscuo e notturno, concedendo la riduzione di un’ora quando non si possa, per le esigenze del lavoro, fare l’interruzione necessaria per la colazione, salvo quanto dispone l’art. 8 della legge 10 luglio 1907, n. 818.
Nelle tipografie dei grandi giornali quotidiani, la durata del lavoro non potrà essere elevata oltre la durata normale attuale per i lavori non inerenti alle pubblicazioni dell’azienda, se non in via eccezionale.

Art. 14. - Lavoro straordinario.
Si intende per lavoro straordinario quello compiuto al di là della durata normale di lavoro stabilita a termini dell’art. 11.
[...]

Art. 18. - Ferie.
All’operaio saranno concessi ogni anno dodici giorni lavorativi di ferie pagate.
Avranno diritto alle ferie gli operai che abbiano al 31 ottobre una anzianità almeno di 12 mesi consecutivi presso la ditta in cui sono occupati.
Agli operai che abbiano entro la stessa data un’anzianità consecutiva presso la ditta in cui sono occupati superiore ai 6 mesi ed inferiore ai 12 saranno concessi 6 giorni di ferie pagate.
[...]

Art. 22. - Riposo e giorni festivi.
Il riposo settimanale è regolato dalla legge speciale in vigore.
[...]

Art. 23. - Reclami e controversie.
Tutti i reclami di puro carattere individuale dovranno seguire le. consuetudinarie norme delle aziende ed essere risolte direttamente tra gli operai interessati ed i loro superiori.
Qualora la controversia riguardi l’applicazione del presente contratto, essa dovrà, prima dell’azione giudiziaria, essere sottoposta all’esame delle competenti associazioni professionali degli industriali e degli operai, per sperimentare il tentativo di conciliazione delle parti. A tal fine, l’associazione che riceverà la denuncia della controversia, a termine dell’art. 4 del R.D. 26 febbraio 1928 n. 471, dovrà darne immediatamente comunicazione all’altra associazione competente.
Nel caso che in tale sede non raggiunga l’accordo, entro 15 giorni dalla data della spedizione della denuncia, l'interessato avrà facoltà di adire l’Autorità giudiziaria.
Le controversie collettive per l’applicazione del presente contratto saranno composte amichevolmente dalle competenti associazioni professionali di primo grado e, nel caso di mancato accordo, da quelle di grado superiore.

Art. 24. - Proti e correttori.
I proti e i tipografi-correttori - questi ultimi quando prestino la loro opera continuativa per tutto l’orario di lavoro - se non rivestano eventualmente la figura di impiegati privati, sono regolati dal presente contratto.


Allegato per gli speditori ed ausiliari con riferimento all’art. 1 del contratto
Agli speditori di 1ª sarà applicato integralmente il presente contratto.
Agli speditori di 2ª sarà applicato il presente contratto con le seguenti norme:
Ferie: 9 giorni.
[...]
Agli ausiliari sarà applicato il presente contratto con le seguenti norme:
Ferie: 9 giorni.
[...]
Gli speditori di 2ª e gli ausiliari, i quali attualmente godono di un trattamento, in virtù di vigenti contratti collettivi di lavoro, superiore a quello sopra indicato, lo conserveranno ad personam entro
i limiti del presente contratto collettivo.
Con ciò si intende che, ove gli speditori di 2ª e gli ausiliari godessero dell’applicazione integrale di contratti collettivi di lavoro vigenti, continueranno ad personam a godere, per quanto riguarda ferie ed indennità di licenziamento, lo stesso trattamento nei limiti del presente contratto.