Tipologia: CCNL
Data firma: 26 marzo 1938
Validità: 21.04.1938*
Parti: Federazione Nazionale Fascista degli Esercenti l’industria Grafica ed Affini, Federazione Nazionale Fascista degli Artigiani e Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori della Carta e Stampa
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Industria grafica, Operai
Fonte: G.U. 13 ottobre 1938, n. 235, p. II

Sommario:

Art. 8. - Orario di lavoro.
Art. 20. - Legatori, librai e cartotecnici.
Art. 21. - Pagamento delle mercedi.
Art. 22. - Lavoro a cottimo.
Art. 24. - Sospensione e interruzione di lavoro.

Art. 25. - Ferie.
Art. 27. - Indennità di licenziamento ed in caso di morte.
Art. 28. - Chiamata - Richiamo alle armi - Malattia.
Art. 30. - Apprendisti.
Accordo 28 marzo 1938


Contratto collettivo di lavoro per gli operai addetti alla industria grafica (modificazioni), 26 marzo 1938

Addì 26 marzo 1938-XVI in Roma, tra la Federazione Nazionale Fascista degli Esercenti l’industria Grafica ed Affini [...], la Federazione Nazionale Fascista degli Artigiani [...] e la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori della Carta e Stampa [...], sentita la Federazione Nazionale Fascista delle Cooperative di produzione e lavoro [...], esaminata l’opportunità di rivedere il contenuto degli art. 8, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28 e 30 del contratto nazionale di lavoro per gli operai addetti all’industria grafica ed affini stipulato il 10 marzo 1931-IX pubblicato per intero sul supplemento del Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni (fascicolo n. 62 del 15 gennaio 1932-X allegato n. 251) e per estratto nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 1932-X, parte seconda, si è convenuto di modificarli nel modo seguente:

Art. 8. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali ripartite in cinque giornate di 8 ore oppure in cinque giornate di sette ore una di 5 ore per il sabato, salvo le deroghe e le eccezioni previste dalla legge sull’orario di lavoro.
L’operaio deve prestare la sua opera nelle ore stabilite dall’orario ed in qualunque degli eventuali turni fissati dal datore di lavoro.
Detti turni saranno così regolati:
1° turno: 5 giorni a 8 ore
oppure:
5 giorni a 7 ore e
1 giorno a 5 ore
2° turno: 5 giorni a 7 ore
3° turno: 5 giorni a 6 ore
nell’intesa che il secondo e il terzo turno verranno retribuiti con la paga di 40 ore settimanali.
Nessun operaio potrà rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere a richiesta del datore di lavoro, il lavoro straordinario, il lavoro notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Nel 1° turno sarà concesso un intervallo non retribuito per la colazione.

Art. 22. - Lavoro a cottimo.
Tutti i lavoratori dovranno essere retribuiti o ad economia o a cottimo, intendendosi per cottimi i tipi tradizionali di tale sistemi di lavoro, uniformati ai principi corporativi dalle presenti disposizioni.
[...]
Agli operai interessati dovranno essere comunicate per iscritto, all’inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente.
[...]
Ogni qualvolta ih conseguenza dell’organizzazione del lavoro nell’azienda, l’operaio sia vincolato ad un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione del lavoro a lui affidata sia il risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione, l’operaio stesso deve essere retribuito a cottimo.
[...]
È proibito alle aziende di servirsi di cottimisti i quali abbiano alle proprie dipendenze altri lavoratori da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il rapporto di lavoro sempre intercorrente fra il lavoratore e l’azienda, e la dipendenza di un lavoratore da un altro, unicamente possibile agli effetti tecnici e disciplinari.
Qualunque contestazione in materia di cottimi, riguardante la precisazione di elementi tecnici o accertamenti di fatto determinanti le tariffe di cottimo, è rimessa all’esame di un organo tecnico composto di un rappresentante di ognuna delle Organizzazioni sindacali interessate e presieduto da un Ispettore Corporativo.
Tale organo ha facoltà di eseguire i sopraluoghi e gli accertamenti necessari ai fini dell’esame della controversia.
Le decisioni dell’organo stesso saranno prese a maggioranza.
Contro le decisioni dell’organo tecnico di cui sopra è ammesso appello al Ministero delle Corporazioni, soltanto da parte delle Confederazioni, entro il termine di 15 giorni dalla decisione.
Le decisioni non appellate e quelle adottate dal Ministero In sede di appello diventano obbligatorie per le parti.

Art. 25. - Ferie.
All’operaio saranno concessi ogni anno sei giorni (48 ore) di ferie pagate.
Avranno diritto alle ferie gli operai che abbiano una anzianità di 12 mesi consecutivi presso la Ditta in cui sono occupati.
[...]
Non è ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con retribuzione.
[...]

Art. 30. - Apprendisti.
L’assunzione degli apprendisti e il passaggio alle categorie superiori sono regolati dal contratto collettivo 1° febbraio 1936-XIV pubblicato nel supplemento del Boll. Uff. del Ministero delle Corporazioni (fasc. 142 del 31 ottobre 1936-XV allegato 907) e per estratto sulla Oazz. Uff. del 27 ottobre 1936-XV, n. 250 parte 2a nonché del contratto collettivo 10 maggio 1937-XV pubblicato nel Supplemento del Boll. Uff. del Ministero delle Corporazioni (fascicolo 162 del 30 settembre 1937-XV, allegato n. 1233) e per estratto nella Gazz. Uff. del 29 settembre 1937-XV, n. 227, parte 2a.
Il presente contratto entra in vigore a partire dal 21 aprile 1938-XVI (Natale di Roma) e per la sua scadenza seguirà le sorti del citato contratto nazionale 10 marzo 1931-IX, del quale forma parte integrante.

In Roma, addì 28 marzo 1938-XVI, tra la Federazione Nazionale Fascista degli Esercenti l'industria Grafica ed Affini [...] e la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori della Carta e Stampa [...], in aggiunta al verbale col quale si sono apportate alcune modificazioni al Contratto Nazionale di lavoro, le parti stabiliscono quanto segue:
[...]
b) A chiarimento della clausola contenuta nell’accordo 1° febbraio 1936-XIV relativo alla regolamentazione dell’apprendistato grafico ed al passaggio alle categorie superiori, per le aziende grafiche che hanno sede in Comuni dove non esistono Scuole di avviamento al lavoro o corsi equivalenti è sufficiente che gli apprendisti siano in possesso della licenza elementare.
c) A conferma di quanto è precisato nell’art. 25 le parti si danno atto che per il 1938 e anni seguenti le ferie saranno corrisposte nella misura di 48 ore, nell’intesa che per quanto si riferisce agli anni trascorsi nessuna questione dovrà essere impostata per il conguaglio delle ferie stesse, e ciò a seguito dell’accordo interconfederale del 17 ottobre 1935-XIIII.