Tipologia: CCNL
Data firma: 31 gennaio 1934
Validità: 01.03.1945
Parti: Associazione Nazionale Fascista Editori Giornali e Federazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell’industria della Carta e della Stampa
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Tipografie quotidiani
Fonte: G.U. 31 luglio 1934, n. 178, p. II


Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti alle tipografie dei giornali quotidiani, 31 gennaio 1934

Addì 31 gennaio 1934-XII, in Roma, tra l’Associazione Nazionale Fascista Editori Giornali [...] e la Federazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell’industria della Carta e della Stampa [...], a seguito delle intese intervenute in data 30 gennaio 1934, è stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro da valere per tutto il territorio del Regno per le maestranze addette alle tipografie dei giornali quotidiani:
1°) il Contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato il 27 febbraio 1929 per le maestranze addette alle tipografie di giornali quotidiani, pubblicato per estratto sulla Gazz. Uff. del 19 giugno 1929-VII, n. 142, parte seconda e per intero sul Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni, Fasc. 13, in data 10 luglio 1929-VIII disdettato, s’intende prorogato sino al giorno 1° marzo 1935.
2°) S’intendono parimenti prorogati sino a tale data i seguenti contratti integrativi del suddetto contratto nazionale, (con il quale si conviene formino un tutto unico) anch’essi disdettati e relativi alla determinazione dei minimi di paga e dei limiti di orario per gli operai addetti alle tipografie dei quotidiani nelle rispettive provincie:
Napoli (stipulato il 30 maggio 1931 e pubblicato sul F.A.L. della R. Prefettura di Napoli il 21 agosto 1931, Fasc. 15, n. 1865); 
Verona (stipulato il 30 ottobre 1932, pubblicato per estratto sulla Gazz. Uff. il 14 gennaio 1933, n. 11, parte seconda e per intero sul Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni, fasc. 83, del 15 gennaio 1933);
Roma, Bari, Palermo, Lucca, Firenze, Ancona, Livorno, Reggio Calabria, Bologna, Parma, Torino, Padova, Cremona, Genova, Cagliari, Como (stipulato il 26 settembre 1930, pubblicato per estratto sulla Gazz. Uff. 13 dicembre 1930, n. 289, parte seconda e per intero sul Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni, Fasc. 42, del 15 dicembre 1930);
Udine, Piacenza, Bergamo Fiume, Pola, Messina, Milano, Brescia, Venezia, Varese, Trieste, Trento, Vicenza (stipulato il 25 novembre 1930, pubblicato per estratto sulla Gazz. Uff. 26 febbraio 1931, n. 47, parte seconda e per intero sul Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni, fasc. 47, del 28 febbraio 1931);
Catania (stipulato il 20 luglio 1931 e pubblicato per intero nel F.A.L. della R. Prefettura di Catania il 23 ottobre 1931, fase. 33, n. 877);
Palermo, accordo aggiuntivo riguardante l’indennità di licenziamento degli operai addetti ai quotidiani di Palermo prima dell’andata in vigore del contratto collettivo nazionale del 27 febbraio 1929, stipulato il 27 aprile 1932, pubblicato nel F.A.L. della Provincia di Palermo, Fasc. 6, del 19 luglio 1932, n. 247;
Palermo, altro accordo aggiuntivo riguardante l’indennità in caso di morte agli eredi degli operai dei quotidiani di Palermo che erano in servizio prima dell’andata in vigore del contratto collettivo nazionale 27 febbraio 1929, accordo stipulato a Palermo il 2 febbraio 1933 e pubblicato nel F.A.L. della Provincia di Palermo n. 1 del 4 luglio 1933, n. 41.
3°) Scaduto il termine stabilito per la sua durata, il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si intenderà rinnovato per un altro anno se non sarà stato denunciato da una delle parti contraenti nei termini e nei modi di legge.
Scaduto il nuovo termine senza che sia fatta analoga denuncia, il contratto si intenderà ulteriormente rinnovato per il periodo di un anno e così di seguito.
Il contratto è stato autorizzato dalla Confederazione Gen. Fasc. dell’industria in data 14 febbraio 1934-XII e ratificato dalla Confederazione Naz. Sind. Fasc. Industria in data 3 detto mese.